CAPELLI LUNGHI

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Roy Batty
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Re: CAPELLI LUNGHI

Messaggio da Roy Batty »

PIACE.......PIACE.... :D :D :D


lory61
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Re: CAPELLI LUNGHI

Messaggio da lory61 »

Roy Batty ha scritto:Più conosco l'uomo più ammiro le piante.....
Scusa, sei laureato in filosofia!!!!????

No perchè, più leggo i Tuoi post, più mi sento inutile...........!!! :? :?
panorama
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Re: CAPELLI LUNGHI

Messaggio da panorama »

Visto che si parla di taglio di capello, posto questa sentenza che ha riguardato un finanziere.

Infatti, ha avuto una sanzione disciplinare della consegna semplice, per un taglio di capelli alla “skinhead”.

Il Tar gli aveva dato ragione mentre il CdS ha Accolto l'appello dell'Amministrazione.

- (dpr n.545/1986, vigente all’epoca dei fatti e poi sostituito dal decreto n. 66 del 2010)

- portata generale dell’art. 18 del previgente regolamento (ed ora dell’art 721 del nuovo ordinamento)

Leggete qui sotto il tutto.
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07/04/2014 201401609 Sentenza 4


N. 01609/2014REG.PROV.COLL.
N. 02126/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Napoli Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Aristide De Vivo, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue' Borsi N. 4;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 12796/2010, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 12796/2010,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Urbani Neri e Avv. Mazzeo, per delega dell'Avv. De Vivo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso in appello, depositato in data 21.3.2011, il Ministero dell’ Economia e delle Finanze, appellava la sentenza del TAR Campania - sezione di Salerno - n. 12796 del 2010, favorevole alla parte appellata, sig. OMISSIS, militare ricorrente avverso sanzione disciplinare della consegna semplice.

OMISSIS.

DIRITTO

L’appello in esame controverte del legittimità di una sanzione disciplinare della consegna semplice, irrogata al militare appellato in ragione di taglio di capelli alla “skinhead”, ritenuto in contrasto con i doveri di decoro sanciti dal regolamento militare (dpr n.545/1986, vigente all’epoca dei fatti e poi sostituito dal decreto n. 66 del 2010).

Contro detta misura l’interessato ha proposto ricorso al superiore gerarchico (ricevendone il rigetto) e conseguentemente ha adìto il TAR Campania, sez. di Salerno.

Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, affermando l’illegittimità del provvedimento “de quo”, in quanto il taglio contestato (peraltro non inusuale) non può ritenersi in contrasto col decoro della persona del militare né con il corretto uso dell’equipaggiamento militare prescritti dalla citata normazione.

Il Ministero ricorrente contrasta questo orientamento, argomentando che :

- la portata generale dell’art. 18 del previgente regolamento (ed ora dell’art 721 del nuovo ordinamento) non può essere ostacolata dall’erroneo rilievo (del ricorrente e del TAR) per cui essa non precisa quale sia il taglio di capelli che detto decoro assicura; ne deriva che in àmbito disciplinare possono essere sanzionati comportamenti che contravvengano anche ad ipotesi concettuali o, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, a valori cui si ispirano le regole di comportamento;

- i concetti di decoro e dignità richiamati dalle cennate disposizioni sono formulati a tutela del prestigio delle forze armate, informato a valori di sobrietà e compostezza, con i quali deve senz’altro ritenersi incompatibile un’acconciatura del tutto insolita od inusuale;

- in ogni caso il giudice di prima istanza si è indebitamente sostituito alle valutazioni di tipica competenza del comando militare, in un caso in cui esse non appaiono peraltro né illogiche né contraddittorie.

L’appello è fondato, in particolare sulla base di quest’ultimo rilievo. E’ anzitutto caratteristica di tutte le sanzioni di “corpo” la ampia gamma delle infrazioni ad essa correlabili e la loro non corrispondenza a comportamenti dettagliatamente tipizzati dalle norme, ma che cionondimeno radicano la propria legittimità nel generale dovere di osservanza dei doveri previsti dal regolamento. Tale connotazione apre perciò un ampio spazio di valutazione riservato all’amministrazione militare, in particolare in merito ai concetti di decoro e dignità dell’aspetto e del comportamento esteriori. In tale campo, il TAR è certamente entrato affermando che “un tipico e non inusuale “taglio di capelli”, non appare, all’evidenza, in contrasto con il decoro della persona e dell’Amministrazione militare di appartenenza …”. Né tale valutazione trova maggior forza giuridica nel fatto, invero difficile da smentire, per cui la contestata acconciatura risulta oggi tutt’altro che inusuale, ma al contrario un comportamento alquanto diffuso. Tale diffusione, infatti, lungi dal costituire un parametro in favore della decorosità, si riscontra nella società posta all’esterno della comunità “forze armate” e che del tutto liberamente tende ad esprimersi attraverso mode individuali di qualsiasi forma, la cui valutazione in termini di decoro entra peraltro in un campo di assoluta opinabilità. Al contrario le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale, seppur secondari, della persona, praticabili invece senza impedimenti dai soggetti che non vi fanno parte. Né infine potrebbe giovare all’appellato rilevare, come sembra far pensare il richiamo al corpo dei “marines” USA, che alcune fogge non sono incompatibili col decoro ma tipiche; in quei casi, infatti, l’aspetto esteriore non usuale per un militare trova fondamento o in compiti operativi particolari o in immagini caratterizzanti storicamente il corpo di appartenenza, risultando perciò tollerate se non autorizzate da prassi o disposizioni interne al medesimo.

- Conclusivamente il ricorso è meritevole di accoglimento.

- Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell’appellato, in ragione del carattere alquanto “temerario” della controversia avviata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la parte appellata al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila (3.000), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Nicola Russo, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2014
panorama
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Re: CAPELLI LUNGHI

Messaggio da panorama »

Giusto da sapere in caso di dubbio per gli uomini

Il Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei CC. n. R-11 ed. 2010 prescrive quanto segue:

ASPETTO ESTERIORE DEL PERSONALE

punto 3 lett. c personale maschile:

Capelli
Devono essere puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale. In particolare, devono essere sempre corti e/o sfumati sulla nuca e sulle tempie, scoprendo le orecchie.
Lacche, gelatine e brillantine, se utilizzate per mantenere in ordine l’acconciatura, dovranno essere in modica quantità e di colore neutro.
Il taglio non deve essere eccentrico od inusuale e deve seguire la naturale attaccatura del cuoio capelluto.


Basette
Le basette non devono superare in lunghezza l’allineamento con il limite superiore del trago e devono essere conformi, in lunghezza e spessore, al tipo di acconciatura utilizzata; devono avere forma regolare, non a punta.


Barba e baffi
Devono essere ben tagliati, ordinati e di lunghezza non eccessiva o sproporzionata.
La parte del viso non interessata da barba e baffi deve comunque essere ben rasata. I baffi non devono eccedere la larghezza del viso.


Gioielli e monili
Oltre alla fede nuziale (o di fidanzamento) ed all’orologio, previsti dal comune costume, gli uomini possono indossare:
– un anello al massimo, non appariscente e non al dito pollice;
– un braccialetto di foggia tradizionale e non appariscente, intorno al polso sinistro, della larghezza massima di cm 1;
– una catenina di ridotte dimensioni e non visibile.
E’ vietato l’uso di orecchini o di altro tipo di piercing.
panorama
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Re: CAPELLI LUNGHI

Messaggio da panorama »

b. Personale femminile

Capelli
Devono essere puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale. Non devono contenere eccessive quantità di lacca, gelatina, brillantina, comunque di colore neutro.
Il taglio non deve essere bizzarro od inusuale. La lunghezza:
– posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto di giacche o camicie;
– anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia.
In particolare, anche nel rispetto della proporzionalità con la lunghezza, il volume dei capelli deve essere sempre contenuto.
Possono essere utilizzati sui capelli accessori - di dimensioni ridotte e colori naturali - al solo scopo di raccoglierli o mantenerli in ordine.
Quando è indossato il cappellino/basco, i capelli non devono fuoriuscire dal bordo anteriore.


Trucco
Il belletto del personale femminile in servizio, nel fare riferimento a quello tradizionale (rossetto/cipria-fard/fondo tinta), non deve essere eccessivo, troppo marcato o di colori accesi.
Non devono essere applicate ciglia finte.
Lo smalto per unghie (a lunghezza naturale) deve essere di colore trasparente.


Gioielli e monili
Oltre alla fede nuziale (o di fidanzamento) ed all’orologio, le donne possono indossare:
– un solo anello, non appariscente e non al dito pollice;
– un braccialetto di foggia tradizionale intorno al polso sinistro, della larghezza massima di cm 1;
– un paio di orecchini (identici) che non siano appariscenti e che comunque non scendano al di sotto del bordo inferiore del lobo dell’orecchio.
La forma deve essere sferica o semisferica ed il colore potrà essere dorato, argentato, perlato o brillante. Non è consentito usare un solo orecchino, ovvero ogni altro tipo di piercing;
– una catenina, purché di ridotte dimensioni e non visibile.


Collant
Con la gonna dovrà essere indossato il collant, d’estate e d’inverno, salvo specifiche e temporanee autorizzazioni sanitarie. Il collant dovrà essere semplice, classico e non riportare disegni o ricami. Il colore dovrà essere neutro, ovvero in tinta beige o carne, escludendo eventuali tinte scure (marrone, blu, nero).
Con i pantaloni, è consentito anche l’uso del gambaletto, sempre in nylon e delle stesse caratteristiche del collant.


Biancheria intima
La biancheria intima, incluso il reggiseno, deve essere sempre indossata con tutte le uniformi e deve essere di tipo e colore tale da non risultare visibile attraverso alcun capo di vestiario.
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