Buongiorno a tutti
Appuntato con 15 anni di servizio effettivi, nel 2006 mi hanno riconosciuto Vittima del Terrorismo assegnandomi il 10% di invalidità permanente per lesioni riportate al collo in seguito ad un conflitto a fuoco + esplosione di IED in Iraq.
Attualmente vorrei presentare istanza ai sensi del D.P.R. 30\10\2009 n.° 181, sulla base di questo ho effettuato accertamenti presso Ospedale Civile per le lesioni riportate a collo e riconosciute Causa di Servizio dove mi hanno constatato un effettivo aggravamento; successivamente presso il Centro di salute mentale lo Psichiatra mi ha riscontrato un disturbo ansioso (con note depressive) correlato, in base al test Millon e alla anamnesi, a disturbo post traumatico da stress patologia che desidero farmi riconoscere come causa di servizio.
Ho chiesto consigli ad un membro della C.M.O. il quale mi ha riferito che dal momento che presento questa documentazione alla Prefettura competente per territorio l'Arma dei Carabinieri come minimo mi darà un anno di convalescenza, rischiando inoltre a suo dire di essere congedato/riformato/mandato in pensione.
Ho chiesto anche consigli alla D.ssa Astore come da link:
http://forum.grnet.it/il-medico-legale- ... t5962.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho telefonato anche al Call Center del Ministero dell' Interno, l'operatore mi ha detto di presentare prima la domanda per il riconoscimento della "nuova" causa di servizio diagnosticata dal Centro di salute mentale e una volta riconosciuta presentare istanza alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 30\10\2009 n.° 181.
I dubbi e i timori di essere semplicemente "tagliato fuori" dall' Arma sono tanti e sulla base di questo chiedo a Voi tutti dei consigli su cosa fare prima e/o dopo, siate gentili.
Distinti saluti.
http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/d ... ilit=fondo" onclick="window.open(this.href);return false; vittime del dovere#p4915
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VITTIME DEL TERRORISMO - RIVALUTAZIONE + AGGRAVAMENTO
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO - RIVALUTAZIONE + AGGRAVAMENTO
non so se avete mai letto questa sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Prima Civile - del 2015, interessante poiché tratta diversi aspetti.
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Cass. civ. Sez. I, Sent., 12/02/2015, n. 2822
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Balduina n. 44, presso l'avv. BENEDETTI MARIO, unitamente agli avv. SALVATORE MARTNO e VINCENZO MARINO del foro di Genova, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sono rappresentati e difesi per legge;
- controricorrenti
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) GENOVESE, in persona del direttore generale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via D. De Blasi n. 5, presso l'avv. FERRARI MARCO PAOLO, dal quale, unitamente all'avv. ROSA PLACIDO del foro di Genova, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLO INTERNO, PREFETTURA DI GENOVA e I.N.P.DA.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 3473/06, pubblicata il 10 ottobre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2014 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Rosa per delega del difensore del ricorrente e l'avv. Ferrari per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità ed in subordine per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il rigetto del secondo motivo, per la dichiarazione d'inammissibilità sopravvenuta del terzo motivo e per l'accoglimento del quarto e del quinto motivo, per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
1. - S.M., magistrato ordinario già vittima di un sequestro di persona a scopo di terrorismo, convenne in giudizio il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno, la Prefettura di Genova, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze. l'Agenzia delle entrale e l'I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, chiedendo il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 , in favore delle vittime degli atti di terrorismo.
Si costituirono i convenuti, ed eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinano, l'incompetenza del Tribunale adito e l'inammissibilità della domanda, chiedendone il rigetto anche nel merito.
Nel corso del giudizio, fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) Genovese, la quale si costituì, ed eccepì il proprio difetto di legittimazione, chiedendo comunque il rigetto della domanda.
1.1. - Con sentenza del 10 ottobre 2006, il Tribunale di Genova ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia, accogliendo invece parzialmente la domanda proposta nei confronti del Ministero della giustizia, e condannandolo al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di elargizione prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, previa detrazione della somma di Euro 12.000.00. già corrisposta all'attore, nonchè al pagamento di un assegno vitalizio di Euro 1.033.00, con decorrenza dal 23 febbraio 2006, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; ha dichiaralo infine inammissibili le domande riguardanti il trattamento pensionistico, la liquidazione, le esenzioni fiscali ed il rimborso Irpef ed ha posto le spese processuali a carico dello Stato, senza facoltà di rivalsa.
Premesso che la disciplina processuale dettata dalla L. n. 206 del 2004, artt. 11 e 12, rende evidente la volontà del legislatore di sottrarre la materia in esame alle giurisdizioni speciali e di attribuirla alla giurisdizione ordinaria, al fine di consentire una rapida definizione dei procedimenti, e dato atto che il ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 6% e dell'importo complessivo di Euro 12.000.00, a titolo di speciale elargizione prevista dalla normativa anteriore alla L. n. 206 del 2004 , il Tribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, ha rilevato che la Commissione medica competente aveva accertato un aggravamento dell'invalidità, rideterminata nella misura del 25%, affermando che. ai sensi della L. n. 206 cit., art. 5, comma 2, e art. 6, la percentuale d'invalidità già riconosciuta ed indennizzata doveva essere rivalutata tenendo conto del predetto aggravamento e del danno biologico e morale. Ha osservato al riguardo che, in quanto emanata in epoca immediatamente successiva alle pronunce innovative della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità in materia di qualificazione e liquidazione del danno, la predetta legge doveva essere interpretata conformemente al principio secondo cui il danno alla persona, ravvisabile in re ipsa nel caso di lesione dei diritti fondamentali ed inviolabili, primo fra tutti quello all'integrità psico-fisica, comprende tutte le Figure di danno non patrimoniale e può essere liquidalo solo in via equitativa. Precisato che nella specie la prova di tale pregiudizio emergeva con evidenza dalla durata e dalle modalità del sequestro, nonchè dalle gravissime conseguenze psico-fisiche che ne erano derivate, il Tribunale ha ritenuto che la misura economica del punteggio invalidante stimato in sede medico-legale potesse costituire un valido parametro anche per il ristoro degli altri danni risarcibili, nei quali doveva considerarsi assorbito anche il danno morale propriamente detto. Ha pertanto riconosciuto all'attore la speciale elargizione nella misura unitaria prevista dall' art. 5, comma primo, della legge n. 206 del 2004, rapportata ad una percentuale d'invalidità del 50%, ivi compreso il 25% per invalidità permanente ed il 25% per danno non patrimoniale, oltre interessi con decorrenza dal quarto mese successivo dal 15 settembre 2004, ai sensi della L. n. 206 cit., art. 14, e rivalutazione monetaria dal 28 giugno 2004.
Quanto all'assegno vitalizio, il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, tale emolumento dovesse essere accordato con decorrenza dalla data in cui era stata riconosciuta all'attore una percentuale d'invalidità pari al 25%, rigettando pertanto la domanda di corresponsione degli arretrali. Ha dichiarato invece inammissibili, per carenza d'interesse, le domande riguardanti il trattamento pensionistico e la liquidazione, in quanto all'epoca del deposito del ricorso l'attore era ancora in servizio.
Premesso inoltre che la legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'attore e dai suoi familiari spettava all'Asl. in qualità di soggetto tenuto all'erogazione delle relative prestazioni, ha escluso la fondatezza della pretesa, osservando che la L. n. 206 del 2004, art. 9, nel prevedere l'esonero dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica, si riferisce esclusivamente alle prestazioni rese previo pagamento del ticket, e non consente di prospettare un'interpretazione che superi tale limite letterale: ha ritenuto altresì infondata fa domanda di esenzione dalla partecipazione alla spesa per i farmaci di fascia C, rilevando che il costo degli stessi è posto a totale carico del cittadino, fatta eccezione soltanto per i titolari di pensione di guerra vitalizia, sempre che il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
Il Tribunale ha dichiarato infine inammissibili la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esenzione delle somme elargite da tasse ed imposte e quella di rimborso degl'importi trattenuti a tale titolo sulla retribuzione, osservando che in riferimento al trattamento pensionistico, il ricorrente era carente d'interesse ad agire, non essendo ancora pensionato al momento della proposizione della domanda, mentre, per la parte riguardante l'imposizione sul reddito, non aveva impugnato i singoli atti impositivi.
2. - Avverso la predetta sentenza il S. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, l'Agenzia e l'Asl resistono con controricorsi, anch'essi illustrati con memoria. I Ministeri dell'economia e dell'interno, la Prefettura e l'INPDAP non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 14, e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 2, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto gl'interessi sulla somma accordata a titolo di speciale elargizione con decorrenza dal quarto mese successivo al 15 settembre 2004, senza tener conto della documentazione prodotta, da cui risultava che la predetta data non era quella di presentazione della domanda di ammissione al beneficio, risalente al 17 agosto 2004. ma quella della nota con cui il Ministero dell'interno aveva comunicato ad esso ricorrente di averla trasmessa al Ministero della Giustizia.
1.1. - Il motivo è fondalo.
La natura in parte previdenziale, in parte assistenziale delle prestazioni assicurate dalla predetta legge e dalle altre che prevedono benefici in favore delle vittime di atti di terrorismo comporta infatti l'applicabilità della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, ai sensi del quale sulle prestazioni dovute dagli enti previdenziali ed assistenziali sono dovuti gl'interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla relativa domanda. Il termine in questione è stato correttamente individuato dalla sentenza impugnata in base al disposto della L. n. 206 del 2004, art. 14, il quale prevede che il procedimento per il ricalcolo dell'aggravamento dell'infermità e delle pensioni, nonchè ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della domanda alla prefettura competente.
Nell'applicazione di tale disposizione, il Tribunale ha tuttavia trascurato la data di presentazione della domanda alla Prefettura di Genova, avendo fatto immotivatamente riferimento a quella successiva della nota con cui il Ministero dell'interno provvide a trasmetterla al Ministero della giustizia: tale scelta, verosimilmente giustificata dalla qualità di magistrato ordinario rivestita dal ricorrente, e dalla conseguente competenza del Ministero della giustizia a provvedere al riconoscimento della speciale elargizione e dell'assegno vitalizio in favore degli appartenenti a tale categoria, ai sensi del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 2, comma 1, lett. b), richiamato dalla L. n. 206 del 2004, art. 14, non tiene conto della pluralità dei benefici sollecitati dall'istante, alcuni dei quali, e segnatamente quelli riguardanti l'esenzione dalle spese sanitarie, risultavano estranei alla competenza del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 2 cit., u.c., con la conseguenza che. avuto riguardo al dovere della Prefettura di trasmettere l'istanza alle Amministrazioni competenti, non poteva escludersi, in linea di principio, l'idoneità della domanda a provocare l'avvio del procedimento, e quindi a far decorrere il termine per la sua conclusione.
2. - E' invece infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. , sostenendo che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento dell'importo dovuto a titolo di arretrati sull'assegno vitalizio previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407 , richiesto da esso ricorrente con decorrenza dall'entrata in vigore di detta legge, in quanto a tale data si era già verificato l'aggravamento dell'invalidità successivamente accertato.
2.1. - La sentenza impugnata non ha a (Tatto trascuralo la predetta domanda, ma l'ha presa specificamente in esame, avendo accordato l'assegno vitalizio con decorrenza dalla data in cui fu accertato il superamento della percentuale d'invalidità indicata dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, ed avendo, per tale ragione, espressamente negato il riconoscimento di ogni altro assegno e degli arretrati richiesti.
Tale diniego trova giustificazione nella circostanza, risultante dalla sentenza impugnata, che l'aggravamento dell'invalidità fu constatato soltanto il 23 febbraio 2006, nell'ambito della rivalutazione prevista dalla L. n. 206 cit., art. 6, la quale consentì di accertare che la menomazione della capacità lavorativa dei ricorrente, precedentemente quantificata nella misura del 6%, si era nel frattempo accresciuta al 25%.
La mancata contestazione del precedente accertamento, nell'ambito del procedimento volto a conseguire i benefici previsti dalla normativa anteriore alla L. n. 206 , esclude la possibilità di attribuire efficacia retroattiva a detto aggravamento, il quale non consente pertanto di accordare al ricorrente, in aggiunta all'assegno previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, l'analogo emolumento di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 1, la cui fruizione era subordinata all'accertamento della medesima percentuale di riduzione della capacità lavorativa. In tal senso depongono da un lato il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui, a differenza di altri benefici, il cui godimento è assoggettato ad altri parametri, il riconoscimento dell'assegno è correlato esclusivamente alla menomazione della capacità lavorativa, dall'altro l'osservazione che la L. n. 206 del 2004 , nel consentire una nuova valutazione delle percentuali d'invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri previsti dalla normativa previgente (art. 6), ha escluso espressamente la possibilità di far retroagire il diritto all'assegno. Illuminante, al riguardo, è il confronto tra i primi due commi dell'art. 5, i quali, nel rideterminare la misura dell'elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, stabiliscono espressamente che tale disposizione si applica anche alle elargizioni già erogate prima dell'entrata in vigore della L. n. 206 , ed il terzo comma, il quale dispone invece che l'assegno vitalizio da esso previsto è concesso soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Ciò significa che l'assegno previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, costituisce un beneficio distinto ed autonomo rispetto all'analogo beneficio disciplinato dalla L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 1, che può essere concesso anche a seguito della rivalutazione della percentuale d'invalidità, ma solo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 cit.: ove infatti il legislatore avesse inteso disporre semplicemente un aumento dell'originario assegno e l'efficacia retroattiva della rivalutazione, si sarebbe limitato a prevedere una disciplina analoga a quella dettata per la speciale elargizione, richiamando la normativa previgente ed estendendo l'operatività delle nuove disposizioni al periodo anteriore.
3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 9, e del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 7, convertito in L. 16 novembre 2001, n. 405 , affermando che, nel rigettare la domanda di esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i farmaci equivalenti e per quelli di fascia C, il Tribunale non ha considerato che, in quanto avente diritto all'assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998 , ed a quello di cui alla L. n. 206 del 2004 , equiparati alle pensioni di guerra, egli aveva diritto a fruire anche del predetto beneficio, ai sensi della L. 19 luglio 2000, n. 203, art. 1, e della L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 9.
3.1. - Il motivo merita accoglimento, con la seguente precisazione.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. , il difensore del ricorrente ha riferito che, nonostante la decisione adottata dal Tribunale, l'Amministrazione ha provveduto ugualmente al riconoscimento dei benefici richiesti, ed ha pertanto sollecitato una pronuncia d'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla relativa domanda.
La pronuncia invocata non può peraltro tradursi in una dichiarazione d'inammissibilità del motivo, la cui natura meramente processuale comporterebbe la definizione del giudizio d'impugnazione senza l'eliminazione della statuizione censurata, la quale, ancorchè superata dall'intervenuto mutamento della situazione sostanziale sottesa alla lite, diverrebbe in tal modo definitiva, in contrasto con il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione; si rende pertanto necessaria una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nella fase precedente, comporti la rimozione della statuizione impugnata, in quanto pronunciata sul presupposto dell'esistenza di una controversia ormai non più attuale, con la conseguente rimessione della relativa declaratoria al Giudice del rinvio (cfr. Cass. Sez. 1^, 13 settembre 2007. n. 19160; 21 marzo 2000. n. 3311; 9 aprile 1997, n. 3075).
4. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 8 della legge n. 206 del 2004, osservando che, nel dichiarare inammissibile la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esenzione dall'Irpef, il Tribunale ha richiamato un precedente della giurisprudenza di legittimità riguardante l'efficacia liberatoria di un pagamento effettuato in favore di un esattore per adempiere l'obbligo di versamento diretto delle ritenute di acconto dell'Irpef, senza considerare che nella specie la domanda aveva ad oggetto la restituzione di somme già trattenute a titolo d'imposta nei mesi intercorsi tra l'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004 , ed il collocamento a riposo di esso ricorrente. In riferimento a tale domanda, era stata d'altronde eccepita l'illegittimità costituzionale della L. n. 206 cit., art. 3, comma 2, in quanto, limitando l'esenzione dall'Irpef ai trattamenti pensionistici, senza nulla disporre per quelli retributivi, omette di tenere conto dell'età avanzata di molte vittime del terrorismo, procrastinando il godimento del beneficio al momento del collocamento a riposo, in contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 563 Cost..
4.1. - Il motivo è fondato.
Pur avendo osservato che la disciplina processuale dettata dalla L. n. 206 del 2004 , evidenzia la volontà del legislatore di attribuire al giudice ordinario le controversie riguardanti il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, con la conseguente esclusione della devoluzione alla giurisdizione contabile ed a quella tributaria delle domande concernenti i benefici previdenziali e fiscali invocati dal ricorrente, il Tribunale ha infatti omesso di trarne le dovute conseguenze, avendo rilevato che in materia tributaria la tutela giurisdizionale presuppone l'impugnazione di specifici atti impositivi, nella specie mai avvenuta. Tale affermazione si pone in contrasto con una recente pronuncia di legittimità, la quale, nel sottolineare il carattere eccezionale della disciplina dettata dalla legge in esame, ha espressamente riconosciuto che le esigenze di rapidità e semplicità sottese al procedimento dalla stessa previsto per la concessione dei predetti benefici consentono di ritenere, in mancanza d'indicazioni in senso contrario, che il legislatore abbia inteso derogare non solo alle norme sull'attribuzione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizione in ordine ai rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime del terrorismo, ma anche a quei principi del processo tributario che ostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo diritto sostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative (cfr. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17078). Tale divieto, com'è noto, costituisce null'altro che un risvolto del carattere impugnatorio del giudizio tributario, imperniato sull'impugnazione degli atti impositivi specificamente indicati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, e destinato pertanto a concludersi, in via ordinaria, con una sentenza che, nel pronunciare sul rapporto sostanziale, comporta, in caso di accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato:
l'inapplicabilità del predetto divieto si traduce pertanto nella possibilità di ottenere, in via eccezionale ed in conformità della disciplina dettata dalla normativa in esame, una sentenza che, prescindendo dall'impugnazione di singoli atti, dichiari il diritto del contribuente a fruire, ai sensi della L. n. 206, art. 4, u.c., ed art. 8, dell'esenzione dall'Irpef prevista dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, commi 5 e 6, sui trattamenti pensionistici, nonchè dell'esenzione da ogni imposta diretta ed indiretta sulle indennità erogate.
5. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, restando invece assorbito il quinto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. , censurando la sentenza impugnata nella parte concernente il regolamento delle spese processuali.
6. - La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Genova, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Genova, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015
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Cass. civ. Sez. I, Sent., 12/02/2015, n. 2822
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Balduina n. 44, presso l'avv. BENEDETTI MARIO, unitamente agli avv. SALVATORE MARTNO e VINCENZO MARINO del foro di Genova, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sono rappresentati e difesi per legge;
- controricorrenti
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) GENOVESE, in persona del direttore generale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via D. De Blasi n. 5, presso l'avv. FERRARI MARCO PAOLO, dal quale, unitamente all'avv. ROSA PLACIDO del foro di Genova, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLO INTERNO, PREFETTURA DI GENOVA e I.N.P.DA.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 3473/06, pubblicata il 10 ottobre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2014 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Rosa per delega del difensore del ricorrente e l'avv. Ferrari per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità ed in subordine per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il rigetto del secondo motivo, per la dichiarazione d'inammissibilità sopravvenuta del terzo motivo e per l'accoglimento del quarto e del quinto motivo, per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
1. - S.M., magistrato ordinario già vittima di un sequestro di persona a scopo di terrorismo, convenne in giudizio il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno, la Prefettura di Genova, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze. l'Agenzia delle entrale e l'I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, chiedendo il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 , in favore delle vittime degli atti di terrorismo.
Si costituirono i convenuti, ed eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinano, l'incompetenza del Tribunale adito e l'inammissibilità della domanda, chiedendone il rigetto anche nel merito.
Nel corso del giudizio, fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) Genovese, la quale si costituì, ed eccepì il proprio difetto di legittimazione, chiedendo comunque il rigetto della domanda.
1.1. - Con sentenza del 10 ottobre 2006, il Tribunale di Genova ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia, accogliendo invece parzialmente la domanda proposta nei confronti del Ministero della giustizia, e condannandolo al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di elargizione prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, previa detrazione della somma di Euro 12.000.00. già corrisposta all'attore, nonchè al pagamento di un assegno vitalizio di Euro 1.033.00, con decorrenza dal 23 febbraio 2006, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; ha dichiaralo infine inammissibili le domande riguardanti il trattamento pensionistico, la liquidazione, le esenzioni fiscali ed il rimborso Irpef ed ha posto le spese processuali a carico dello Stato, senza facoltà di rivalsa.
Premesso che la disciplina processuale dettata dalla L. n. 206 del 2004, artt. 11 e 12, rende evidente la volontà del legislatore di sottrarre la materia in esame alle giurisdizioni speciali e di attribuirla alla giurisdizione ordinaria, al fine di consentire una rapida definizione dei procedimenti, e dato atto che il ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 6% e dell'importo complessivo di Euro 12.000.00, a titolo di speciale elargizione prevista dalla normativa anteriore alla L. n. 206 del 2004 , il Tribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, ha rilevato che la Commissione medica competente aveva accertato un aggravamento dell'invalidità, rideterminata nella misura del 25%, affermando che. ai sensi della L. n. 206 cit., art. 5, comma 2, e art. 6, la percentuale d'invalidità già riconosciuta ed indennizzata doveva essere rivalutata tenendo conto del predetto aggravamento e del danno biologico e morale. Ha osservato al riguardo che, in quanto emanata in epoca immediatamente successiva alle pronunce innovative della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità in materia di qualificazione e liquidazione del danno, la predetta legge doveva essere interpretata conformemente al principio secondo cui il danno alla persona, ravvisabile in re ipsa nel caso di lesione dei diritti fondamentali ed inviolabili, primo fra tutti quello all'integrità psico-fisica, comprende tutte le Figure di danno non patrimoniale e può essere liquidalo solo in via equitativa. Precisato che nella specie la prova di tale pregiudizio emergeva con evidenza dalla durata e dalle modalità del sequestro, nonchè dalle gravissime conseguenze psico-fisiche che ne erano derivate, il Tribunale ha ritenuto che la misura economica del punteggio invalidante stimato in sede medico-legale potesse costituire un valido parametro anche per il ristoro degli altri danni risarcibili, nei quali doveva considerarsi assorbito anche il danno morale propriamente detto. Ha pertanto riconosciuto all'attore la speciale elargizione nella misura unitaria prevista dall' art. 5, comma primo, della legge n. 206 del 2004, rapportata ad una percentuale d'invalidità del 50%, ivi compreso il 25% per invalidità permanente ed il 25% per danno non patrimoniale, oltre interessi con decorrenza dal quarto mese successivo dal 15 settembre 2004, ai sensi della L. n. 206 cit., art. 14, e rivalutazione monetaria dal 28 giugno 2004.
Quanto all'assegno vitalizio, il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, tale emolumento dovesse essere accordato con decorrenza dalla data in cui era stata riconosciuta all'attore una percentuale d'invalidità pari al 25%, rigettando pertanto la domanda di corresponsione degli arretrali. Ha dichiarato invece inammissibili, per carenza d'interesse, le domande riguardanti il trattamento pensionistico e la liquidazione, in quanto all'epoca del deposito del ricorso l'attore era ancora in servizio.
Premesso inoltre che la legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'attore e dai suoi familiari spettava all'Asl. in qualità di soggetto tenuto all'erogazione delle relative prestazioni, ha escluso la fondatezza della pretesa, osservando che la L. n. 206 del 2004, art. 9, nel prevedere l'esonero dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica, si riferisce esclusivamente alle prestazioni rese previo pagamento del ticket, e non consente di prospettare un'interpretazione che superi tale limite letterale: ha ritenuto altresì infondata fa domanda di esenzione dalla partecipazione alla spesa per i farmaci di fascia C, rilevando che il costo degli stessi è posto a totale carico del cittadino, fatta eccezione soltanto per i titolari di pensione di guerra vitalizia, sempre che il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
Il Tribunale ha dichiarato infine inammissibili la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esenzione delle somme elargite da tasse ed imposte e quella di rimborso degl'importi trattenuti a tale titolo sulla retribuzione, osservando che in riferimento al trattamento pensionistico, il ricorrente era carente d'interesse ad agire, non essendo ancora pensionato al momento della proposizione della domanda, mentre, per la parte riguardante l'imposizione sul reddito, non aveva impugnato i singoli atti impositivi.
2. - Avverso la predetta sentenza il S. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, l'Agenzia e l'Asl resistono con controricorsi, anch'essi illustrati con memoria. I Ministeri dell'economia e dell'interno, la Prefettura e l'INPDAP non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 14, e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 2, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto gl'interessi sulla somma accordata a titolo di speciale elargizione con decorrenza dal quarto mese successivo al 15 settembre 2004, senza tener conto della documentazione prodotta, da cui risultava che la predetta data non era quella di presentazione della domanda di ammissione al beneficio, risalente al 17 agosto 2004. ma quella della nota con cui il Ministero dell'interno aveva comunicato ad esso ricorrente di averla trasmessa al Ministero della Giustizia.
1.1. - Il motivo è fondalo.
La natura in parte previdenziale, in parte assistenziale delle prestazioni assicurate dalla predetta legge e dalle altre che prevedono benefici in favore delle vittime di atti di terrorismo comporta infatti l'applicabilità della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, ai sensi del quale sulle prestazioni dovute dagli enti previdenziali ed assistenziali sono dovuti gl'interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla relativa domanda. Il termine in questione è stato correttamente individuato dalla sentenza impugnata in base al disposto della L. n. 206 del 2004, art. 14, il quale prevede che il procedimento per il ricalcolo dell'aggravamento dell'infermità e delle pensioni, nonchè ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della domanda alla prefettura competente.
Nell'applicazione di tale disposizione, il Tribunale ha tuttavia trascurato la data di presentazione della domanda alla Prefettura di Genova, avendo fatto immotivatamente riferimento a quella successiva della nota con cui il Ministero dell'interno provvide a trasmetterla al Ministero della giustizia: tale scelta, verosimilmente giustificata dalla qualità di magistrato ordinario rivestita dal ricorrente, e dalla conseguente competenza del Ministero della giustizia a provvedere al riconoscimento della speciale elargizione e dell'assegno vitalizio in favore degli appartenenti a tale categoria, ai sensi del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 2, comma 1, lett. b), richiamato dalla L. n. 206 del 2004, art. 14, non tiene conto della pluralità dei benefici sollecitati dall'istante, alcuni dei quali, e segnatamente quelli riguardanti l'esenzione dalle spese sanitarie, risultavano estranei alla competenza del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 2 cit., u.c., con la conseguenza che. avuto riguardo al dovere della Prefettura di trasmettere l'istanza alle Amministrazioni competenti, non poteva escludersi, in linea di principio, l'idoneità della domanda a provocare l'avvio del procedimento, e quindi a far decorrere il termine per la sua conclusione.
2. - E' invece infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. , sostenendo che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento dell'importo dovuto a titolo di arretrati sull'assegno vitalizio previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407 , richiesto da esso ricorrente con decorrenza dall'entrata in vigore di detta legge, in quanto a tale data si era già verificato l'aggravamento dell'invalidità successivamente accertato.
2.1. - La sentenza impugnata non ha a (Tatto trascuralo la predetta domanda, ma l'ha presa specificamente in esame, avendo accordato l'assegno vitalizio con decorrenza dalla data in cui fu accertato il superamento della percentuale d'invalidità indicata dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, ed avendo, per tale ragione, espressamente negato il riconoscimento di ogni altro assegno e degli arretrati richiesti.
Tale diniego trova giustificazione nella circostanza, risultante dalla sentenza impugnata, che l'aggravamento dell'invalidità fu constatato soltanto il 23 febbraio 2006, nell'ambito della rivalutazione prevista dalla L. n. 206 cit., art. 6, la quale consentì di accertare che la menomazione della capacità lavorativa dei ricorrente, precedentemente quantificata nella misura del 6%, si era nel frattempo accresciuta al 25%.
La mancata contestazione del precedente accertamento, nell'ambito del procedimento volto a conseguire i benefici previsti dalla normativa anteriore alla L. n. 206 , esclude la possibilità di attribuire efficacia retroattiva a detto aggravamento, il quale non consente pertanto di accordare al ricorrente, in aggiunta all'assegno previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, l'analogo emolumento di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 1, la cui fruizione era subordinata all'accertamento della medesima percentuale di riduzione della capacità lavorativa. In tal senso depongono da un lato il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui, a differenza di altri benefici, il cui godimento è assoggettato ad altri parametri, il riconoscimento dell'assegno è correlato esclusivamente alla menomazione della capacità lavorativa, dall'altro l'osservazione che la L. n. 206 del 2004 , nel consentire una nuova valutazione delle percentuali d'invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri previsti dalla normativa previgente (art. 6), ha escluso espressamente la possibilità di far retroagire il diritto all'assegno. Illuminante, al riguardo, è il confronto tra i primi due commi dell'art. 5, i quali, nel rideterminare la misura dell'elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, stabiliscono espressamente che tale disposizione si applica anche alle elargizioni già erogate prima dell'entrata in vigore della L. n. 206 , ed il terzo comma, il quale dispone invece che l'assegno vitalizio da esso previsto è concesso soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Ciò significa che l'assegno previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, costituisce un beneficio distinto ed autonomo rispetto all'analogo beneficio disciplinato dalla L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 1, che può essere concesso anche a seguito della rivalutazione della percentuale d'invalidità, ma solo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 cit.: ove infatti il legislatore avesse inteso disporre semplicemente un aumento dell'originario assegno e l'efficacia retroattiva della rivalutazione, si sarebbe limitato a prevedere una disciplina analoga a quella dettata per la speciale elargizione, richiamando la normativa previgente ed estendendo l'operatività delle nuove disposizioni al periodo anteriore.
3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 9, e del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 7, convertito in L. 16 novembre 2001, n. 405 , affermando che, nel rigettare la domanda di esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i farmaci equivalenti e per quelli di fascia C, il Tribunale non ha considerato che, in quanto avente diritto all'assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998 , ed a quello di cui alla L. n. 206 del 2004 , equiparati alle pensioni di guerra, egli aveva diritto a fruire anche del predetto beneficio, ai sensi della L. 19 luglio 2000, n. 203, art. 1, e della L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 9.
3.1. - Il motivo merita accoglimento, con la seguente precisazione.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. , il difensore del ricorrente ha riferito che, nonostante la decisione adottata dal Tribunale, l'Amministrazione ha provveduto ugualmente al riconoscimento dei benefici richiesti, ed ha pertanto sollecitato una pronuncia d'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla relativa domanda.
La pronuncia invocata non può peraltro tradursi in una dichiarazione d'inammissibilità del motivo, la cui natura meramente processuale comporterebbe la definizione del giudizio d'impugnazione senza l'eliminazione della statuizione censurata, la quale, ancorchè superata dall'intervenuto mutamento della situazione sostanziale sottesa alla lite, diverrebbe in tal modo definitiva, in contrasto con il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione; si rende pertanto necessaria una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nella fase precedente, comporti la rimozione della statuizione impugnata, in quanto pronunciata sul presupposto dell'esistenza di una controversia ormai non più attuale, con la conseguente rimessione della relativa declaratoria al Giudice del rinvio (cfr. Cass. Sez. 1^, 13 settembre 2007. n. 19160; 21 marzo 2000. n. 3311; 9 aprile 1997, n. 3075).
4. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 8 della legge n. 206 del 2004, osservando che, nel dichiarare inammissibile la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esenzione dall'Irpef, il Tribunale ha richiamato un precedente della giurisprudenza di legittimità riguardante l'efficacia liberatoria di un pagamento effettuato in favore di un esattore per adempiere l'obbligo di versamento diretto delle ritenute di acconto dell'Irpef, senza considerare che nella specie la domanda aveva ad oggetto la restituzione di somme già trattenute a titolo d'imposta nei mesi intercorsi tra l'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004 , ed il collocamento a riposo di esso ricorrente. In riferimento a tale domanda, era stata d'altronde eccepita l'illegittimità costituzionale della L. n. 206 cit., art. 3, comma 2, in quanto, limitando l'esenzione dall'Irpef ai trattamenti pensionistici, senza nulla disporre per quelli retributivi, omette di tenere conto dell'età avanzata di molte vittime del terrorismo, procrastinando il godimento del beneficio al momento del collocamento a riposo, in contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 563 Cost..
4.1. - Il motivo è fondato.
Pur avendo osservato che la disciplina processuale dettata dalla L. n. 206 del 2004 , evidenzia la volontà del legislatore di attribuire al giudice ordinario le controversie riguardanti il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, con la conseguente esclusione della devoluzione alla giurisdizione contabile ed a quella tributaria delle domande concernenti i benefici previdenziali e fiscali invocati dal ricorrente, il Tribunale ha infatti omesso di trarne le dovute conseguenze, avendo rilevato che in materia tributaria la tutela giurisdizionale presuppone l'impugnazione di specifici atti impositivi, nella specie mai avvenuta. Tale affermazione si pone in contrasto con una recente pronuncia di legittimità, la quale, nel sottolineare il carattere eccezionale della disciplina dettata dalla legge in esame, ha espressamente riconosciuto che le esigenze di rapidità e semplicità sottese al procedimento dalla stessa previsto per la concessione dei predetti benefici consentono di ritenere, in mancanza d'indicazioni in senso contrario, che il legislatore abbia inteso derogare non solo alle norme sull'attribuzione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizione in ordine ai rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime del terrorismo, ma anche a quei principi del processo tributario che ostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo diritto sostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative (cfr. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17078). Tale divieto, com'è noto, costituisce null'altro che un risvolto del carattere impugnatorio del giudizio tributario, imperniato sull'impugnazione degli atti impositivi specificamente indicati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, e destinato pertanto a concludersi, in via ordinaria, con una sentenza che, nel pronunciare sul rapporto sostanziale, comporta, in caso di accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato:
l'inapplicabilità del predetto divieto si traduce pertanto nella possibilità di ottenere, in via eccezionale ed in conformità della disciplina dettata dalla normativa in esame, una sentenza che, prescindendo dall'impugnazione di singoli atti, dichiari il diritto del contribuente a fruire, ai sensi della L. n. 206, art. 4, u.c., ed art. 8, dell'esenzione dall'Irpef prevista dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, commi 5 e 6, sui trattamenti pensionistici, nonchè dell'esenzione da ogni imposta diretta ed indiretta sulle indennità erogate.
5. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, restando invece assorbito il quinto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. , censurando la sentenza impugnata nella parte concernente il regolamento delle spese processuali.
6. - La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Genova, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Genova, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015
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