DPR 16.4.09 n 52-Aspettativa

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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elisa
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Iscritto il: dom mar 28, 2010 4:54 pm

DPR 16.4.09 n 52-Aspettativa

Messaggio da elisa »

[Gentile avvocato, l'art.3 del dpr citato ,permette al personale in malattia, di rimanere con lo stipendio al 100% anche
dopo il 12 mese di aspettativa , in attesa del riconoscimento o meno della cds. Tanto premesso , mi sorgono alcuni
dubbi su questa norma, che sintetizzo:
1) il personale viene comunque congedato al compimento dei 2 anni previsti di aspettativa, anche se
la dipendenza della cds non sia stata ancora accertata ?
Se la risposta è affermativa, le chiedo:
2) All'atto del congedo ( non idoneo in modo totale), che potrebbe avvenire anche in un periodo tra il 13 e il 24 mese di
aspettiva, e senza comunque la determinazione della dipendenza della cds, se si decide di andare in pensione, vanno
comunque restituite le somme percepite in più tra il 13 mese e la data di congedo?
3) All'atto del congedo per inidoneità totale( tra il 13 e il 24 mese) e senza la determinazione della cds, si decide, se
idonei di transitare all'impiego civile. Si chiede quale sarà il trattamento economico tra la data di congedo e la
firma del contratto da civile? Andranno restituite anche le somme percepite in piu dal 13 mese alla data del congedo?
Sperando di essere stato chiaro la ringrazio anticipatamente.


Roberto Mandarino
Staff Moderatori
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Messaggi: 2049
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: DPR 16.4.09 n 52-Aspettativa

Messaggio da Roberto Mandarino »

Rispondo con ordine alle sue domande..

1) il personale viene comunque congedato al compimento dei 2 anni previsti di aspettativa, anche se
la dipendenza della cds non sia stata ancora accertata ?

Risposta: superato il 24° mese di aspettativa malattia si viene considerati decaduti dal servizio, quindi in congedo assoluto, a prescindere dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio servizio rilasciata dal Comitato di Verifica.
Tale clausola non viene applicata alle Vittime del Terrorismo ed equiparati ed a coloro che attendono l'esito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della stessa patologia che li ha resi PARZIALMENTE IDONEI al servizio.


2) All'atto del congedo ( non idoneo in modo totale), che potrebbe avvenire anche in un periodo tra il 13 e il 24 mese di
aspettiva, e senza comunque la determinazione della dipendenza della cds, se si decide di andare in pensione, vanno
comunque restituite le somme percepite in più tra il 13 mese e la data di congedo?

Risposta: le somme devono essere restituite soltanto se successivamente non vi sarà il riconoscimento della dipendenza dal servizio da parte del Comitato di Verifica.

3) All'atto del congedo per inidoneità totale( tra il 13 e il 24 mese) e senza la determinazione della cds, si decide, se
idonei di transitare all'impiego civile. Si chiede quale sarà il trattamento economico tra la data di congedo e la
firma del contratto da civile? Andranno restituite anche le somme percepite in piu dal 13 mese alla data del congedo?

Risposta: in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, verranno restituite soltanto le somme non dovute percepite durante l'aspettativa malattia, non quelle percepite durante l'aspettativa per il transito nei ruoli civili.
Lo stipendio che si percepisce per tutta la durata dell'aspettativa per il transito è quello che si percepiva l'ultimo giorno di aspettativa malattia.




Saluti e in bocca al lupo Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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