Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/92)

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da ilcacciatore »

GRAZIE


gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

Signori il 17 marzo ci sarà l'udienza contro la sospensiva al provvedimento ottenuta dal TAR Campania; speriamo che al più presto arrivi la risposta all'interrogazione parlementare...e che sia positiva!!! :?
Garibaldi

Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da Garibaldi »

gladiatoredicaserta ha scritto:Signori il 17 marzo ci sarà l'udienza contro la sospensiva al provvedimento ottenuta dal TAR Campania; speriamo che al più presto arrivi la risposta all'interrogazione parlementare...e che sia positiva!!! :?
In bocca al lupo!
panorama
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da panorama »

Ragazzi, ma le avete viste le ultime sentenze da me esposte nel settore PolPen e Carabinieri?
gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

panorama ha scritto:Ragazzi, ma le avete viste le ultime sentenze da me esposte nel settore PolPen e Carabinieri?


Non riesco a trovarle, di che si tratta?
panorama
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da panorama »

Possibile che non riesci ha trovarle le ultime sentenze che ho pubblicato a disposizione di tutti?

Cmq. nella sez. Carabinieri trovi il testo: legge 104/92 in basso alla prima pagina;

nella sez. PolPen trovi il testo: art. 33 l. n. 104/92 sempre alla prima pagina.

In entrambi le sez. trovi le identiche sentenze ho, forse qualcuna in più, sempre da me messe a disposizione di tutti i lettori.
gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

panorama ha scritto:Possibile che non riesci ha trovarle le ultime sentenze che ho pubblicato a disposizione di tutti?

Cmq. nella sez. Carabinieri trovi il testo: legge 104/92 in basso alla prima pagina;

nella sez. PolPen trovi il testo: art. 33 l. n. 104/92 sempre alla prima pagina.

In entrambi le sez. trovi le identiche sentenze ho, forse qualcuna in più, sempre da me messe a disposizione di tutti i lettori.

Quella della Penitenziaria l'ho letta ma quella dei carabinieri non riesco a trovarla...grazie comunque per ciò che fai nel forum
gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

Cari amici con molto rammarico devo dirvi non solo che il consiglio di stato ha accolto il ricorso proposto dalla Guardia di Finanza contro la sospensiva del provvedimento emessa dal Tar Campania ma mi ha anche condannato al pagamento di 3.000,00 euro più spese accessorie! :cry:
E’ assurdo che per una questione così delicata, che riguarda una famiglia con un parente malato, un dipendente statale che percepisce mediamente 1400,00 euro al mese debba pagare una cifra del genere!
Per me pagare un totale di circa 4.000,00 euro è una spesa enorme, considerando che lavoro solo io e che ho una figlia di 6 mese credo che dovrò vendere la mia fiat punto, e non sto scherzando!
A questo punto, anche se il 17 aprile 2012 il Tar Campania nel merito dovesse accogliere il mio ricorso dovrò far cessare l’oggetto del contendere poiché se di nuovo la Guardia di Finanza impugnasse la decisione dinnanzi al Tar sicuramente sarò condannato a pagare altri 4.000,00 euro a quel punto davvero non saprei come fare!
Tra l’altro il ricorso andrebbe sempre il 4 sezione la quale discute i ricorsi relativi al Ministero dell’ economia e delle finanze, mentre la sezione 3 quelle del ministero dell’ interno….se mi fossi arruolato in polizia sarei stato più fortunato…
Ecco di seguito la sentenza:
N. 01078/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01299/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Comando Regionale della Guardia di Finanza Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
++++++++++++++++;
per la riforma
ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 01963/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. ++++++++++++ e uditi per le parti l’avvocato ++++++++++++++ (avv. St.);

Ritenuto che, allo stato, l’appello dell’Amministrazione appellante appare fondato alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui le innovazioni apportate dall’art. 24 della legge 183 del 2010 al regime dei trasferimenti ex art. 33, co. 5, della legge 104 del 1992 richiedono, per poter essere applicate agli appartenenti alle Forze di polizia (tra le quali rientra la Guardia di finanza), l’adozione dei successivi provvedimenti legislativi cui fa rinvio l’art. 19 della medesima legge 183 del 2010, “in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”; e ciò anche per “stanziare le occorrenti risorse finanziarie” (cfr. IV Sez., 5 maggio 2011, n. 2707; Id., ord. 30 novembre 2011, n. 8664);
mentre l’appellato è marito della nipote dell’infermo, del quale ha ottenuto la tutela il 3 maggio 2011, in sostituzione di un fratello di quest’ultimo, l’impossibilità, da parte dei congiunti conviventi dell’infermo stesso, di provvedere alla necessaria assistenza non appare comprovata da elementi oggettivi, ragionevoli e non generici;
conformemente alla legge, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1299/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Condanna la parte soccombente alle spese, che liquida nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

Faccio anche un'altra considerazione. Anche se il 17 aprile, nel giudizio di merito, il Tar Campania mi "Desse ragione", verosimilmente dovrò chiedere la cessazione del giudizio.
Devo farlo perchè la GdiF sicuramente impugnerebbe anche il giudizio, eventualmente a me favorevole, che sarà emesso il 17 aprile.
Considerando che i giudizi per il Ministero dell' economia e delle finanze (ed anche Ministero della Difesa e della Giustrizia, mentre nella sezione 3 si dicutono quelle del Ministero dell' Interno) vengono discussi in sezione 4, mi ritroverei a rivedermi ribaltata la sentenza con il sicuro pagamento delle spese di giudizio che non posso sostenere!
E' normale ciò in uno stato democratico?
Garibaldi

Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da Garibaldi »

gladiatoredicaserta ha scritto:Faccio anche un'altra considerazione. Anche se il 17 aprile, nel giudizio di merito, il Tar Campania mi "Desse ragione", verosimilmente dovrò chiedere la cessazione del giudizio.
Devo farlo perchè la GdiF sicuramente impugnerebbe anche il giudizio, eventualmente a me favorevole, che sarà emesso il 17 aprile.
Considerando che i giudizi per il Ministero dell' economia e delle finanze (ed anche Ministero della Difesa e della Giustrizia, mentre nella sezione 3 si dicutono quelle del Ministero dell' Interno) vengono discussi in sezione 4, mi ritroverei a rivedermi ribaltata la sentenza con il sicuro pagamento delle spese di giudizio che non posso sostenere!
E' normale ciò in uno stato democratico?
Vista la composizione della IV Sezione del Consiglio di Stato, è come se una finale dei mondiali di calcio Italia - Germania venisse arbitrata da un arbitro tedesco.
Tutto ciò è inammissibile in un Paese che parla sempre di democrazia, ma che dimostra invece che il Medievo non è ancora superato.
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da morettone73 »

Tutto ciò è un'indecenza!!! Ho provato a scrivere a Striscia la Notizia spero mi risponderanno.
gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

morettone73 ha scritto:Tutto ciò è un'indecenza!!! Ho provato a scrivere a Striscia la Notizia spero mi risponderanno.
Chissa' anche' se l'indignato speciale si interesserebbe della questione...
francesco191165
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da francesco191165 »

Buongiorno sono nuovo del forum e vi devo fare i complimenti per tutti gli argomenti che trattate.
Anche io ho presentato una domanda di trasferimento ai sensi della L. 104/92 e succ modifiche ma ancora il Ministero (questa strana creatura) dopo 5 mesi non ha ancora prodotto alcuna risposta, vorrei anche sottolineare che per assistere il disabile fruisco dei 3 gg. come previsto dalla suddetta legge .
Credo che comunque la risposta sarà negativa e già mi stò preparando alla "guerra".
Subito dopo la lettura delle controverse sentenze del Consiglio di Stato ho potuto notare che si tratta di una discriminazione (interpetrazione art.19) nei confronti di una categoria di lavoratori e che quindi i vari Sindacati di categoria dovrebbero farsi carico di queste situazioni cercando al più presto delle adeguate risposte.
Vorrei evidenziare che i soggetti portatori di handicap che hanno bisogno di assistenza non si possono permettere di aspettare le eventuali decisioni a volte controverse dei vari Tribunali.(forse sperano che nel frattempo vengano meno) o chi effettua delle assistenze permettersi di affrontare spese legali per far valere i propri diritti.
Vorrei anche sottolineare che alcuni "fortunati" colleghi sono stati trasferiti ai sensi delle L. 104/92 e con loro quindi quale soluzione trovare ?
A tal proposito stò cercando altre soluzioni.
Intanto, visto i tempi della risposta e il nascondersi dietro ai Ministeri dei responsabili del procedimento amministrativo, vorrei procedere ai sensi delle L.241 del 1990 (C.P. 328), successivamente poi per avere un giudizio spero equo rivolgermi alla magistratura ordinaria per un eventuale abuso d'ufficio mancata assistenza e tutti gli altri reati che si possono ravvisare.
Forse dovremmo tutti insieme trovare il modo di porre la questione alla Corte Costituzionale visto che a mio parere viene completamente disatteso l'art 3 della Costituzione italiana.
P.S. Qual'è stato l'esito della decisione del Consiglio di Stato del 17.04.2012 ?
Garibaldi

Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da Garibaldi »

francesco191165 ha scritto:Buongiorno sono nuovo del forum e vi devo fare i complimenti per tutti gli argomenti che trattate.
Anche io ho presentato una domanda di trasferimento ai sensi della L. 104/92 e succ modifiche ma ancora il Ministero (questa strana creatura) dopo 5 mesi non ha ancora prodotto alcuna risposta, vorrei anche sottolineare che per assistere il disabile fruisco dei 3 gg. come previsto dalla suddetta legge .
Credo che comunque la risposta sarà negativa e già mi stò preparando alla "guerra".
Subito dopo la lettura delle controverse sentenze del Consiglio di Stato ho potuto notare che si tratta di una discriminazione (interpetrazione art.19) nei confronti di una categoria di lavoratori e che quindi i vari Sindacati di categoria dovrebbero farsi carico di queste situazioni cercando al più presto delle adeguate risposte.
Vorrei evidenziare che i soggetti portatori di handicap che hanno bisogno di assistenza non si possono permettere di aspettare le eventuali decisioni a volte controverse dei vari Tribunali.(forse sperano che nel frattempo vengano meno) o chi effettua delle assistenze permettersi di affrontare spese legali per far valere i propri diritti.
Vorrei anche sottolineare che alcuni "fortunati" colleghi sono stati trasferiti ai sensi delle L. 104/92 e con loro quindi quale soluzione trovare ?
A tal proposito stò cercando altre soluzioni.
Intanto, visto i tempi della risposta e il nascondersi dietro ai Ministeri dei responsabili del procedimento amministrativo, vorrei procedere ai sensi delle L.241 del 1990 (C.P. 328), successivamente poi per avere un giudizio spero equo rivolgermi alla magistratura ordinaria per un eventuale abuso d'ufficio mancata assistenza e tutti gli altri reati che si possono ravvisare.
Forse dovremmo tutti insieme trovare il modo di porre la questione alla Corte Costituzionale visto che a mio parere viene completamente disatteso l'art 3 della Costituzione italiana.
P.S. Qual'è stato l'esito della decisione del Consiglio di Stato del 17.04.2012 ?
Il prossimo 4 maggio ci sarà la Camera di Consiglio per il ricorso in appello che l'amministrazione ha proposto al Consiglio di Stato, al fine di annullare la sentenza del TAR con la quale era stato accolto, lo scorso febbraio, il mio ricorso. Nel mio caso ci sono, però, delle differenze rispetto alla maggior parte delle altre situazioni finora descritte. In particolare, il TAR ha accolto il mio ricorso contro la determinazione con cui mi era stato rigettato il trasferimento, ma con motivazioni differenti. Infatti, a differenza di tanti altri TAR, nel mio caso il giudice di prime cure ha preferito non discostarsi dall'orientamento della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, secondo cui la nuova legge non potrebbe essere applicata al personale militare, a seguito della specificità del comparto difesa-sicurezza. Tuttavia, il TAR ha sostenuto che l'amministrazione non abbia valutato attentamente i requisiti previsti dalla precedente normativa, che nel mio caso, in base a quanto emerso nell'ambito del ricorso, risulterebbero pienamente verificati.
Nonostante ciò, l'amministrazione non ha accettato la decisione del TAR ed ha preferito ricorrere in appello.
Non so cosa potrà accadere il 4 maggio, ma anch'io, come tanti di voi, sono molto sfiduciato per tutto ciò che sta accadendo e per l'accanimento contiuamente dimostrato dalle pubbliche amministrazioni, pronte a negare l'evidenza dei fatti e ad arrampicarsi sugli specchi, pur di riuscire a negare i diritti ai propri dipendenti e, soprattutto, ai beneficiari finali, che sono proiprio le persone in situazione di handicap grave.
P.S. Neanch'io so come è andata a finire al Consiglio di Stato lo scorso 17 aprile.
ispol
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Iscritto il: sab feb 06, 2010 7:49 pm

Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da ispol »

Per quanto riguarda l'udienza pubblica del 17 aprile al C.d.S. IV sezione (stesso giorno della manifestazione), ho sentito l'Avv. Carta Giorgio che è anche il mio legale; in aula si è battuto con la solita grinta che lo contraddistingue.
Tuttavia, mi ha spiegato che la decisione si saprà tra uno/due mesi.
Il tutto per tenervi informati!
Ispol
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