Mancata presentazione modello C

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demo
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Mancata presentazione modello C

Messaggio da demo »

Salve a tutti,
vorrei porvi una domanda semplice prima di scatenare un putiferio, due mesi fà, ho avuto un incidente stradale in servizio dal quale io e l'autista siamo rimasti ricoverati in ospedale per un giorno e successivamente in covalescenza per 60 giorni per complicazioni di natuta post traumatica. Al rientro al reparto l'ufficio preposto mi dice che non hanno presentato il modello C e che sia io che l'autista dobbiamo presentare domanda ordinaria. Ora la mia domanda è, possibile che in un incidente d'auto in servizio, dal quale 2 militari siano rimasti in infortunio 2 mesi, gli stessi debbano presentare domanda per una causa di servizio, quando è ovvio che il fatto sia accaduto in tali circostanze.
Grazie per la risposte
Demo


iosonoquì
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Re: Mancata presentazione modello C

Messaggio da iosonoquì »

Attenzione, le nuove disposizioni emanate recentemente dal Ministero della Difesa e rimarcate anche dal Servizio Sanitario del C.G.A, reperibili tra l'altro nel portale Intranet, esulano dall'obbligatorietà da parte dell'Amministrazione di redarre il modello C.
Com'è noto, l'interessato, pur avendo avuto ricovero a seguito di evento mentre era in costanza di servizio, può produrre istanza di riconoscimento semprechè la certificazione medica sia stata rilasciata entro i sei mesi dall'evento.


Cordialmente.
pasquale.arzillo
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Re: Mancata presentazione modello C

Messaggio da pasquale.arzillo »

Ora potete presentare solo domanda per causa di servizio specificando che le lesioni ve le siete procurate in servizio su autovettura di servizio in divisa ora data ecc ecc. . Il mod. C per ottenere la causa di servizio andava fatto entro 5 giorni dall'incidente dal Comando Compagnia da dove dipendete. Ora regolatevi di conseguenza. Auguri
leonardo virdò
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Re: Mancata presentazione modello C

Messaggio da leonardo virdò »

pasquale.arzillo ha scritto:Ora potete presentare solo domanda per causa di servizio specificando che le lesioni ve le siete procurate in servizio su autovettura di servizio in divisa ora data ecc ecc. . Il mod. C per ottenere la causa di servizio andava fatto entro 5 giorni dall'incidente dal Comando Compagnia da dove dipendete. Ora regolatevi di conseguenza. Auguri
La differenza non è poca. Mi è capitato lo stesso incidente con ricovero in ospedale ed il mod. C, per colpa di qualcuno al comando compagnia non è stato fatto nei termini dei 5 gg. Ciò nasce dal fatto che comporta scrivere per mezza giornata, rapporto sul fatto, relazioni, comunicazione all'infermeria ecc. ecc., quindi, fanno finta di niente. Ora succede che devi fare domanda ordinaria e aspettare comunque sempre il responso del comitato di verifica. Per me sono passati 11 anni e ancora niente. Se avessero fatto subito il Mod. C mi trovavo sin da subito l'annotazione del riconoscimento sul verbale della CMO, come già successo per altro incidente in servizio.
panorama
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Re: Mancata presentazione modello C

Messaggio da panorama »

denegata compilazione della dichiarazione di lesione traumatica per causa di servizio (modello C).

Ricorso straordinario INAMMISSIBILE.

N.B.: qui mi viene in mente il contenuto del n. 59 RGA che afferma: "Ogni servizio ha inizio dalla caserma e ha termine in essa".
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1) - si afferma che :" ..il fatto non rientra nella fattispecie , considerato che l'incidente stradale è avvenuto -OMISSIS-

2) -nella parte in cui si afferma che:" ..il comandante della stazione C:C: di -OMISSIS- non ha autorizzato di anticipare l'orario di lavoro…";

3) - circolare n. -OMISSIS-, del comando generale dell'arma dei C.C. , nella parte in cui di dispone:
-" ..il personale autorizzato a viaggiare , in caso di urgente necessità , ha la possibilità di raggiungere il posto di impiego entro un'ora …";

4) - art. 337 del regolamento generale dell'arma.

5) - Espone il ricorrente che in data -OMISSIS-, recandosi per servizio presso il citato comando provinciale , cadeva dal proprio motociclo a causa del fondo dissestato della carreggiata.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500351 - Public 2015-02-04 -
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Numero 00351/2015 e data 04/02/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014

NUMERO AFFARE 01705/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa

Ricorso straordinario al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento dell'atto di denegata compilazione della dichiarazione di lesione traumatica per causa di servizio (modello C).

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare) ha chiesto
il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto ;
Visto il ricorso , notificato in data -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:

Il signor -OMISSIS-, all'atto della presentazione del ricorso straordinario maresciallo capo C.C. in s.p.e. presso il -OMISSIS-, impugna con il presente atto di gravame:

-a) " il provvedimento prot. n. -OMISSIS- … avente ad oggetto la richiesta di compilazione della dichiarazione di lesione traumatica per causa di servizio ( c.d. modello C) …, nella parte in cui si afferma che :" ..il fatto non rientra nella fattispecie , considerato che l'incidente stradale è avvenuto -OMISSIS-
-nella parte in cui si afferma che:" ..il comandante della stazione C:C: di -OMISSIS- non ha autorizzato di anticipare l'orario di lavoro…";

-laddove si afferma che: 2 ..non ricorrono i presupposti per la compilazione del modello C" ;

-b) ove occorra, della circolare n. -OMISSIS-, del comando generale dell'arma dei C.C. , nella parte in cui di dispone:

-" ..il personale autorizzato a viaggiare , in caso di urgente necessità , ha la possibilità di raggiungere il posto di impiego entro un'ora …";

-c) ove occorra , dell'art. 337 del regolamento generale dell'arma.

Espone il ricorrente che in data -OMISSIS-, recandosi per servizio presso il citato comando provinciale , cadeva dal proprio motociclo a causa del fondo dissestato della carreggiata , riportando una " OMISSIS " , accertata dal pronto soccorso dell' ospedale civico di-OMISSIS-, dove lo stesso veniva ricoverato fino -OMISSIS-

Presentava quindi il -OMISSIS- istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio in via ordinaria ; seguita da altra istanza , datata -OMISSIS- , con cui richiedeva l'applicazione della speciale procedura della dipendenza da causa di servizio per lesione traumatica , con la compilazione del modello C.

Con il presente ricorso si deducono i vizi del provvedimento :

- a) violazione , omessa e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 , per carente motivazione ;

-b) eccesso di potere per erronea ed illogica motivazione , integrale assenza di attività istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto;

-c) violazione ,falsa ed omessa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 1° marzo 1952 , n. 157 ;

-d) violazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 461 del 2001 ,

-e) violazione ed omessa applicazione della circolare del Comando generale dell'Arma prot. n. -OMISSIS-, nonché contraddizione intrinseca del provvedimento.




CONSIDERATO:

Controdeduce l'amministrazione ministeriale con la relazione introduttiva , nella quale informa in via preliminare che l'istanza ordinaria preordinata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è all'esame del Comitato di verifica per le cause di servizio , il quale renderà il proprio parere; ad esso farà seguito il decreto conclusivo del ministero , che al merito di quel parere , salvo eccezioni legate al procedimento , è vincolato.

Nel merito , si sostiene , nella relazione , da un lato l'assenza di un interesse attuale del ricorrente alla definizione del ricorso straordinario , atteso che lo stesso trascura l'obiettivo dell'istanza del ricorrente medesimo , alla quale sarà data .come indicato sopra , risposta in altra sede ; in via complementare , più che subordinata , la relazione giudica che l'atto di gravame sia da rigettare in quanto infondato nel merito.

La Sezione , rilevato come anche nel caso di specie l'amministrazione militare abbia seguito la lodevole prassi della trasmissione della relazione difensiva al ricorrente pur in assenza di specifica istanza di accesso , rileva che l'atto impugnato , configurandosi come atto interno al procedimento e non definitivo , non è suscettibile di impugnativa con lo strumento del gravame straordinario , ed è conseguentemente inammissibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia inammissibile nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
panorama
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Re: Mancata presentazione modello C

Messaggio da panorama »

Non ricordo se a suo tempo l'avevo postato in qualche altro argomento, ma visto che si tratta di modello C, per arricchire questo tema la metto qui, anche se è di Luglio 2012.
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Qui il CdS rigetta l'appello proposto dal Ministero della Difesa.

Leggete questo passaggio citato nella sentenza del CdS:

1) - Avverso detta sentenza ha proposto appello ...... il Ministero della difesa, deducendo in particolare che la procedura utilizzata nella circostanza in questione era quella prevista dalla legge n. 157 del 1952 che reca “riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta”; che in base a tale disciplina qualora, a seguito di trauma violento, si renda necessario il ricovero in ospedale del soggetto leso, si compila il cosiddetto “modello C”, che è diviso in due parti di cui la seconda è “preimpostata”; che in tale parte non vi è spazio riservato alle considerazioni medico-legali a differenza di quanto avviene per il modello ordinariamente utilizzato per il riconoscimento delle cause di servizio; e che ciò si giustifica con la considerazione che uno dei presupposti fondamentali per ricorrere all’applicazione di tale disciplina consiste nel fatto che la fattispecie deve presentare una “tale evidenza di circostanze di fatto da non richiedere particolari indagini istruttorie”.

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31/07/2012 201204368 Sentenza 6


N. 04368/2012REG.PROV.COLL.
N. 04362/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4362 del 2008, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Il signor S. E., non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 393/2007, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Claudio Boccia e udito per l’appellante l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il caporal maggiore E. S., in servizio presso il V Reggimento alpini di Vipiteno, il 16 marzo 2007 veniva ricoverato presso il Reparto ortopedico traumatologico del Centro ospedaliero militare di Milano per “blocco articolare ginocchio dx da rottura di menisco mediale”.

Il medesimo veniva successivamente dimesso in pari data con la diagnosi di “trauma distorsivo ginocchio destro” e con la previsione di un periodo di convalescenza di 15 giorni.

Il direttore del predetto Centro ospedaliero formulava sul prescritto modello D.P./4236 (cosiddetto mod C) n.164/07 il giudizio di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione diagnosticata.

2. Contro tale provvedimento il caporal maggiore S… presentava il ricorso n.153 del 2007 al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, che con la sentenza n.393 del 2007 lo accoglieva in parte qua, annullando il provvedimento impugnato, per carenza di motivazione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello (ricorso n. 4362 del 2008) il Ministero della difesa, deducendo in particolare che la procedura utilizzata nella circostanza in questione era quella prevista dalla legge n.157 del 1952 che reca “riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta”; che in base a tale disciplina qualora, a seguito di trauma violento, si renda necessario il ricovero in ospedale del soggetto leso, si compila il cosiddetto “modello C”, che è diviso in due parti di cui la seconda è “preimpostata”; che in tale parte non vi è spazio riservato alle considerazioni medico-legali a differenza di quanto avviene per il modello ordinariamente utilizzato per il riconoscimento delle cause di servizio; e che ciò si giustifica con la considerazione che uno dei presupposti fondamentali per ricorrere all’applicazione di tale disciplina consiste nel fatto che la fattispecie deve presentare una “tale evidenza di circostanze di fatto da non richiedere particolari indagini istruttorie”.

L’appellante Ministero ha aggiunto che nella circostanza de qua ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 octies della legge n.241 del 1990, in quanto l’atto posto in essere dall’Amministrazione della difesa ha natura vincolata e non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

4. In base all’ordinamento di settore, riguardante il militare appellato, il provvedimento con cui viene riconosciuta una causa di servizio per lesione traumatica è composto di due parti: la prima, compilata dall’ente di appartenenza del militare, comprende una dichiarazione medica di lesione traumatica, redatta dal dirigente del Servizio sanitario di Corpo e una relazione del Comandante del Corpo; la seconda, compilata dall’ente ospedaliero dove il militare infortunato è in cura, comprende il giudizio di dipendenza da causa di servizio e la comunicazione all’interessato delle conclusioni diagnostiche e medico-legali raggiunte.

Osserva il Collegio che dall’esame dell’atto impugnato emerge che nella prima parte di tale documento non sono presenti giudizi o circostanze che possano far pervenire alla conclusione di rigetto dell’istanza contenuta nella seconda parte del provvedimento stesso.

Nella prima parte di detto provvedimento, infatti, dalla relazione del dirigente del Servizio sanitario di Corpo emerge che è verosimile che la lesione patita dall’appellante sia avvenuta nei termini e nei luoghi da quest’ultimo riferiti e dalla relazione del comandante di Corpo che l’episodio è avvenuto “in servizio e per cause di servizio”, mentre nella seconda parte del provvedimento il direttore dell’ente ospedaliero conclude - sulla base delle dichiarazioni contenute nella prima parte del medesimo provvedimento e dai dati clinici rilevati nel luogo di cura – nel senso che, ai sensi della legge 1° marzo 1952, n. 157, la lesione non risulta dipendente da causa di servizio.

Osserva al riguardo il Collegio che dall’esame del provvedimento non emerge il ragionamento che ha indotto l’Amministrazione all’adozione dell’atto impugnato (sulla necessità della ricostruzione dell’iter logico seguito, ex multis, Cons. di Stato, Sez.V, 18 dicembre 2003, n. 834; Sez.V, 25 settembre 2000, n. 5069; V, 4 aprile 2006, n.1750).

Nella specie, l’atto impugnato in primo grado non ha in alcun modo preso in considerazione le univoche risultanze istruttorie, emergenti dalle dichiarazioni dei militari che hanno relazionato sulla vicenda.

Va respinta la censura del Ministero appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 e ravvisare una mera irregolarità del contestato diniego di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, poiché il medesimo provvedimento si fonda su valutazioni tecnico-discrezionali (che devono basarsi su espresse ragioni che evidenziano il perché della soluzione in un senso o nell’altro) e non può essere di certo essere qualificato come ‘atto vincolato’ (che per la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio è solo quell’atto che deve seguire l’unica soluzione sancita dalla legge, senza alcun margine di valutazioni opinabili).

5. Per quanto si qui detto l’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

6. Nulla va deciso per le spese, non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n.4362 del 2008), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2012
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Re: Mancata presentazione modello C

Messaggio da panorama »

L'Amm.ne ci prova sempre.

ACCOLTO
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riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tabellare sin dalla data del congedo.
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1) - il Ministero della Difesa ha riconosciuto il suo diritto a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le liquidazioni da effettuarsi a domanda.

2) - Il ricorrente riferisce:
- di aver prestato servizio militare quale marinaio in ferma breve triennale .... e che in data 22/9/2002 subiva un c.d. incidente in itinere mentre si recava dalla propria abitazione alla sede di servizio, a cui seguivano lunghi periodi di ricovero e degenza ospedaliera;

- che con provvedimento notificato il 7.6.2004 il Ministero della Difesa disponeva il congedo anticipato a decorrere dall’11.6.2004 per aver superato i 365 giorni di licenza straordinaria-convalescenza previsti dall’art. 11 del D. lgs n. 505/97;

- che, precedentemente, in data 23/9/2003 aveva inoltrato all’Amministrazione istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità conseguenti il predetto incidente, e di concessione dell’equo indennizzo;

- che la C.M.O. presso l’Ospedale militare di Taranto, con verbale mod. BL/B n. …. dell’11/3/2005 lo riconosceva affetto da “Esiti di trauma distorsivo OMISSIS”;

- che il Comitato di Vigilanza per le cause di servizio, con parere n. …./2008, si esprimeva positivamente circa la dipendenza dal servizio delle infermità diagnosticate dalla C.M.O. di Taranto, quali esiti dell’incidente in itinere precedentemente subito;

3) - Seguiva l’ “impugnato” decreto n. … del 15.2.2013 con il quale il Ministero della Difesa ha riconosciuto il diritto del ricorrente a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le liquidazioni da effettuarsi a domanda.

4) - Il ricorso e la memoria integrativa depositata il 24.8.2015, dopo articolate considerazioni e richiami giurisprudenziali, chiedono il riconoscimento del diritto dall’11.6.2004 (data del congedo), sostenendo che l’Amministrazione ha erroneamente applicato il succitato art. 191 del T.U. n. 1092/1973, in quanto riferibile alle sole ipotesi di beneficio da riconoscersi a domanda, mentre la fattispecie all’esame rientrava tra quelle da liquidarsi “d’ufficio” ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 1092/1973 e dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001.

5) - Pertanto il ricorso conclude affinchè sia dichiarato il diritto del ricorrente “ai ratei di pensione privilegiata tabellare dall’11.6.2004 al 30.04.2012” con interessi legali e rivalutazione monetaria.

6) - La parte ricorrente, dopo aver sostenuto essenzialmente che la fattispecie all’esame rientrava tra quelle da liquidarsi “d’ufficio” ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 1092/1973 e dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata dall’ 11.6.2004 (data del congedo).

LA CORTE DEI CONTI precisa:

7) - In linea generale, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo affermato che in presenza di infermità di origine traumatica, sussiste il dovere dell’Amministrazione di promuovere d’ufficio il procedimento di cui trattasi ( Sez. IV n. 73429/1989, Sez. I app. n. 516/2007, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013).

8) - Più in particolare, circa la fattispecie all’esame, va rilevato, da un verso, che l’Amministrazione di appartenenza era stata tempestivamente edotta dai Carabinieri della Compagnia di OMISSIS, con “messaggio” n. … del 22/8/2002, sul fatto che il militare aveva subito in pari data un incidente in itinere, e da altro verso che la successiva prolungata assenza dal servizio del sig. OMISSIS, chiaramente ed incontestatamente conseguenza dell’incidente subito, – che ha indotto poi l’Amministrazione a disporre il congedo anticipato dall’11.6.2004 per aver superato i 365 giorni di licenza straordinaria-convalescenza previsti dall’art. 11 del D. lgs n. 505/97- deponeva inequivocabilmente per la sussistenza di lesioni da trauma, per, quanto meno, “presunta ragione di servizio” e che le conseguenti infermità erano “tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”, come richiesto dal surriportato art.3 del D.P.R. n. 461 del 2001, affichè l’Amministrazione inizi d’ufficio il relativo procedimento.

9) - In disparte dal considerare che elementi di conferma di quanto innanzi emergevano anche dalla domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo prodotta dal OMISSIS il 23/9/2003 (in costanza di servizio), va sottolineato che il decreto del Ministero della Difesa n. … del 20/1/2009, nel riconoscere (con significativo ritardo rispetto alla domanda presentata in costanza di servizio) sia la dipendenza dal servizio delle infermità conseguenti l’incidente in itinere, sia il diritto all’Equo Indennizzo, specificava: “per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione previsti dalle disposizioni vigenti, si prescinde dal termine previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001, in quanto in presenza di lesioni traumatiche la pratica deve essere istruita d’ufficio ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001”.

10) - Quindi l’Amministrazione aveva anche indotto un concreto affidamento circa il fatto che si era in presenza di un procedimento da attivare d’ufficio, in ottemperanza al più volte succitato art. 3.

11) - In tale contesto, la successiva domanda presentata il 3.4.2012 – a cui l’Amministrazione ha (illegittimamente, a parere di questo Giudice) collegato la decorrenza economica del trattamento privilegiato per cui è causa – anche tenendo conto del suo tenore letterale, assume la natura di istanza meramente sollecitatoria nell’ambito di un procedimento ad iniziativa d’ufficio; infatti la predetta domanda, dopo aver riportato quanto puntualizzato nel decreto n. … del 20/1/2009 circa il fatto che si era in presenza di un procedimento da attivarsi d’ufficio, specificava: ”… nella fattispecie in esame, il Ministero della Difesa, aveva l’obbligo di riconoscere anche la pensione privilegiata, poiché aveva accertato tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della stessa”.

12) - Pertanto emerge che l’Amministrazione, nell’emettere l’ “impugnato” decreto n. … del 15.2.2013, ha erroneamente applicato quanto disposto dall’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, in quanto disciplinante le ipotesi di “liquidazioni da effettuarsi a domanda”, mentre si verteva in chiara ipotesi di procedimento da attivarsi d’ufficio, ai sensi del più volte richiamato art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001, con conseguente decorrenza economica del trattamento privilegiato dalla data del congedo (in senso conforme cfr Sez. IV n. 73429/1989, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013, Sez. Campania n. 473/2014).

13) - Conclusivamente va dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento di privilegio con decorrenza economica dall’11.6.2004, data del congedo, con conseguente diritto a percepire quanto non corrisposto dalla predetta data e sino al 30.4.2012.

N.B.: rileggi i punti n. 1 e dal n. 3 al 12,

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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BASILICATA SENTENZA 49 10/09/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
BASILICATA SENTENZA 49 2015 PENSIONI 10/09/2015


Sent. n. 49/2015/M



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica
Il Giudice
Dott. Vincenzo Pergola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8238/M del registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. A. S., per procura in calce al ricorso, e presso il cui studio sito in Omissis, Viale Marconi n. 219, elettivamente domiciliato.

Contro: il decreto n. … emesso in data 15.2.2013 dal Ministero della Difesa;

Avente ad oggetto: il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tabellare sin dalla data del congedo;

Con l’assistenza del segretario sig. Giovanni Mazzeo;
Udito, nella pubblica udienza del 10.9.2015, l’avv. A. S. per il ricorrente;
Visti gli atti e documenti di causa.

Considerato in

FATTO

Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte, e depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 10/04/2015, il sig. OMISSIS, come sopra rappresentato e difeso, ha impugnato il decreto n. … del 15.2.2013 con il quale il Ministero della Difesa ha riconosciuto il suo diritto a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le liquidazioni da effettuarsi a domanda.

Il ricorrente riferisce:
- di aver prestato servizio militare quale marinaio in ferma breve triennale dal 20/4/2002 al 10/6/2004 e che in data 22/9/2002 subiva un c.d. incidente in itinere mentre si recava dalla propria abitazione alla sede di servizio, a cui seguivano lunghi periodi di ricovero e degenza ospedaliera;
- che con provvedimento notificato il 7.6.2004 il Ministero della Difesa disponeva il congedo anticipato a decorrere dall’11.6.2004 per aver superato i 365 giorni di licenza straordinaria-convalescenza previsti dall’art. 11 del D. lgs n. 505/97;
- che, precedentemente, in data 23/9/2003 aveva inoltrato all’Amministrazione istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità conseguenti il predetto incidente, e di concessione dell’equo indennizzo;
- che la C.M.O. presso l’Ospedale militare di Taranto, con verbale mod. BL/B n. …. dell’11/3/2005 lo riconosceva affetto da “Esiti di trauma distorsivo OMISSIS”;
- che il Comitato di Vigilanza per le cause di servizio, con parere n. …./2008, si esprimeva positivamente circa la dipendenza dal servizio delle infermità diagnosticate dalla C.M.O. di Taranto, quali esiti dell’incidente in itinere precedentemente subito;
- che il Ministero della Difesa, con decreto n. … del 20/1/2009, riconosceva sia la dipendenza dal servizio delle predette infermità, sia il diritto all’Equo Indennizzo.

Seguiva l’ “impugnato” decreto n. … del 15.2.2013 con il quale il Ministero della Difesa ha riconosciuto il diritto del ricorrente a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le liquidazioni da effettuarsi a domanda.

Il ricorso e la memoria integrativa depositata il 24.8.2015, dopo articolate considerazioni e richiami giurisprudenziali, chiedono il riconoscimento del diritto dall’11.6.2004 (data del congedo), sostenendo che l’Amministrazione ha erroneamente applicato il succitato art. 191 del T.U. n. 1092/1973, in quanto riferibile alle sole ipotesi di beneficio da riconoscersi a domanda, mentre la fattispecie all’esame rientrava tra quelle da liquidarsi “d’ufficio” ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 1092/1973 e dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001.

Pertanto il ricorso conclude affinchè sia dichiarato il diritto del ricorrente “ai ratei di pensione privilegiata tabellare dall’11.6.2004 al 30.04.2012” con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con memoria depositata in Segreteria il 22.4.2005, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, sostenendo la legittimità del provvedimento adottato, in quanto la fattispecie all’esame rientra tra “le liquidazioni da effettuarsi a domanda” ai sensi dell’ art. 191, comma 3,del T.U. n. 1092/1973, concludendo per il rigetto dell’avversa domanda.

Ritenuto in

DIRITTO

Come più ampiamente riferito “in fatto”, il ricorrente contesta quanto disposto con decreto del Ministero della Difesa n. … del 15.2.2013, che ha riconosciuto il suo diritto a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le “liquidazioni da effettuarsi a domanda”, disponendo che “se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione … ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda…”.

La parte ricorrente, dopo aver sostenuto essenzialmente che la fattispecie all’esame rientrava tra quelle da liquidarsi “d’ufficio” ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 1092/1973 e dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata dall’ 11.6.2004 (data del congedo).

Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito specificati.

L’articolo 3 del d.P.R. n. 461 del 2001 dispone che: “L’Amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale. L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato”.

In linea generale, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo affermato che in presenza di infermità di origine traumatica, sussiste il dovere dell’Amministrazione di promuovere d’ufficio il procedimento di cui trattasi ( Sez. IV n. 73429/1989, Sez. I app. n. 516/2007, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013).

Più in particolare, circa la fattispecie all’esame, va rilevato, da un verso, che l’Amministrazione di appartenenza era stata tempestivamente edotta dai Carabinieri della Compagnia di OMISSIS, con “messaggio” n. … del 22/8/2002, sul fatto che il militare aveva subito in pari data un incidente in itinere, e da altro verso che la successiva prolungata assenza dal servizio del sig. OMISSIS, chiaramente ed incontestatamente conseguenza dell’incidente subito, – che ha indotto poi l’Amministrazione a disporre il congedo anticipato dall’11.6.2004 per aver superato i 365 giorni di licenza straordinaria-convalescenza previsti dall’art. 11 del D. lgs n. 505/97- deponeva inequivocabilmente per la sussistenza di lesioni da trauma, per, quanto meno, “presunta ragione di servizio” e che le conseguenti infermità erano “tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”, come richiesto dal surriportato art.3 del D.P.R. n. 461 del 2001, affichè l’Amministrazione inizi d’ufficio il relativo procedimento.

In disparte dal considerare che elementi di conferma di quanto innanzi emergevano anche dalla domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo prodotta dal OMISSIS il 23/9/2003 (in costanza di servizio), va sottolineato che il decreto del Ministero della Difesa n. … del 20/1/2009, nel riconoscere (con significativo ritardo rispetto alla domanda presentata in costanza di servizio) sia la dipendenza dal servizio delle infermità conseguenti l’incidente in itinere, sia il diritto all’Equo Indennizzo, specificava: “per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione previsti dalle disposizioni vigenti, si prescinde dal termine previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001, in quanto in presenza di lesioni traumatiche la pratica deve essere istruita d’ufficio ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001”.

Quindi l’Amministrazione aveva anche indotto un concreto affidamento circa il fatto che si era in presenza di un procedimento da attivare d’ufficio, in ottemperanza al più volte succitato art. 3.

In tale contesto, la successiva domanda presentata il 3.4.2012 – a cui l’Amministrazione ha (illegittimamente, a parere di questo Giudice) collegato la decorrenza economica del trattamento privilegiato per cui è causa – anche tenendo conto del suo tenore letterale, assume la natura di istanza meramente sollecitatoria nell’ambito di un procedimento ad iniziativa d’ufficio; infatti la predetta domanda, dopo aver riportato quanto puntualizzato nel decreto n. … del 20/1/2009 circa il fatto che si era in presenza di un procedimento da attivarsi d’ufficio, specificava: ”… nella fattispecie in esame, il Ministero della Difesa, aveva l’obbligo di riconoscere anche la pensione privilegiata, poiché aveva accertato tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della stessa”.

Pertanto emerge che l’Amministrazione, nell’emettere l’ “impugnato” decreto n. … del 15.2.2013, ha erroneamente applicato quanto disposto dall’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, in quanto disciplinante le ipotesi di “liquidazioni da effettuarsi a domanda”, mentre si verteva in chiara ipotesi di procedimento da attivarsi d’ufficio, ai sensi del più volte richiamato art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001, con conseguente decorrenza economica del trattamento privilegiato dalla data del congedo (in senso conforme cfr Sez. IV n. 73429/1989, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013, Sez. Campania n. 473/2014).

Conclusivamente va dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento di privilegio con decorrenza economica dall’11.6.2004, data del congedo, con conseguente diritto a percepire quanto non corrisposto dalla predetta data e sino al 30.4.2012.

Sulle somme dovute spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16 comma 6 L. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1.9.1998 n.352).

In ordine alla statuizione sulle spese, deve rilevarsi come debba oggi applicarsi l’art. 92 c.p.c. così come novellato dal D.L. n.132/2014 convertito nella L. n.162/2014, norma applicabile “ai procedimenti prodotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto” e dunque applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall’11.12.2014. La norma, sì come novellata, prevede che la compensazione totale o parziale è ammessa solo in caso di reciproca soccombenza, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alla questioni dirimenti, dovendosi altrimenti applicare il principio della soccombenza di cui all’art.91 c.p.c.

Vertendosi, nel caso all’esame, in fattispecie di soccombenza dell’Amministrazione resistente, e considerata la natura e l’entità dell’attività svolta dalla difesa di parte ricorrente, si reputa giusta la liquidazione delle spese in favore del ricorrente in € 800,00.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Basilicata - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. OMISSIS. nei confronti del Ministero della Difesa, contrariis reiectis, così decide:

a) accoglie il ricorso, e conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente al trattamento privilegiato con decorrenza economica dall’11.6.2004;

b) sulle somme dovute spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16 comma 6 L. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1.9.1998 n. 352).

c) Condanna, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva – al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 800,00.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 10 settembre 2015.

Si dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso il deposito della sentenza nello stesso giorno dell’udienza.
Il Giudice
f.to dott. Vincenzo Pergola


Depositata in Segreteria il 10.9.2015

Il Collaboratore Amm.vo
f.to dott. Angela Micele

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” , dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52.
Il Giudice
f.to dott. Vincenzo Pergola



In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Potenza, 10.9.2015
Il Collaboratore Amm.vo
f.to dott. Angela Micele
panorama
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Re: Mancata presentazione modello C

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Per i colleghi CC.

allego la circolare del C.G.A. - Direzione di Sanità del 15/10/2015 ad oggetto e che attualmente è l'ultima:
"Procedura per il riconoscimento da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta". Definizione dei modelli C.


N.B.: leggete bene anche l'allegata scheda che spiega alcune cose.

vedi/leggi e scarica se d'interesse.
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christian71
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Re: Mancata presentazione modello C

Messaggio da christian71 »

Buongiorno panorama e grazie…

Questa circolare spiega tutto in due righe e molto chiaramete…

Ancira grazie e buona giornata
Christian

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panorama
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Re: Mancata presentazione modello C

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Compilazione modello C
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Legge 1 marzo 1952, n. 157 (Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta), introdotta procedura semplificata

Molti comandi di Legione CC. hanno imposto che se non c'è ricovero Ospedaliero i comandi di Compagnia non devono compilare il previsto modello C anche in presenza di lesioni traumatiche, in quanto non vi è stata permanenza, pertanto consigliano al personale di inoltrare autonoma istanza per il riconoscimento per la causa di servizio, andando quindi contro legge e più precisamente contro l'art. 3 del D.P.R. 461/2001 che prevede il procedimento "Avvio d'Ufficio" in presenza di lesioni traumatiche, poiché si prescinde dal termine previsto dall'art. 2 del citato D.P.R. 416/2001.

Leggendo altresì la circolare del C.G.A. - Direzione di Sanita - datata 15 ottobre 2012 avente n. 87/8-1/2012 -SA- ( 2^ Sez. ) ad oggetto: Procedura per il riconoscimento da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta. Definizione dei modelli C., in nessuna parte si legge che per la compilazione del previsto modello C. da parte del Superiore comando, occorre obbligatoriamente il ricovero ospedaliero per almeno 1 giorno.

Un collega è stato dimesso dall'Ospecives con la seguente diagnosi ed una prognosi di 30 giorni s.c.:
1) - Politrauma della strada con frattura composta della testa e trochite omerale spalla dx;
2) - Trauma contusivo con escoriazioni al ginocchio e gamba dx;
3) - Trauma distrattivo cervicale.

Per i motivi di cui sopra il C.do Comp. gli ha riferito "a voce" che non spetta la compilazione del modello C, consigliandogli di fare regolare istanza per il riconoscimento della dipendenza della CdS. Come ben sapete procedendo in questa direzione il corso dell'iter è molto più lungo rispetto a quello avviato d'ufficio.

Sicuramente siete al corrente della nuova legge, ossia questa qui sotto.

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8
Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

La stessa prevede e per quel che ci riguarda è la lettera "B":
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Art. 13


Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio.


1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 198, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente può delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai
servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.»

b) all'articolo 1880, comma 1, dopo le parole «citate strutture», sono inserite le seguenti: «o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attività operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile».

N.B.: per me il ricovero può essere anche tutto il tempo d'attesa al pronto soccorso, poiché ormai la Sanità ricovera solo per motivi seri, per lasciare i posti letto alle urgenze o a chi deve essere operato.

Inoltre, mi domano se i Comandanti di Legioni possono dare deroghe alla Legge ed andare contro la legge. Poi, mi domando anche se, i C.ti di Compagnia omettendo la compilazione del modello C possono essere accusati di "omissioni di atti" inviando il tutto all'A.G. competente.
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Re: Mancata presentazione modello C

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Ulteriore richiamo al rispetto della norma di legge per i Comandi
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Procedura per il riconoscimento da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta. Definizione dei modelli C.

Circolare del C.G.A. CC - Direzione di Sanità – n. 10/27-6/2014-Sa-(2^ Sez) del 10.12.2015
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Re: Mancata presentazione modello C

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per notizia, interessante sentenza d'Appello.

Qui sotto, alcuni brani.

1) - Il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di potere prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avviati d’ufficio per le infermità ed i traumi a lui occorsi il 28 aprile 2016.

2) - il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l’istanza di accesso da lui proposta era eccessivamente generica e con funzione meramente esplorativa.

3) - L’interessato ha infatti specificato che i documenti dei quali ha chiesto di prendere visione sono quelli che si riferiscono ad un episodio ben noto all’Amministrazione: l’incidente a lui occorso il 28 aprile 2016, a bordo di un automezzo militare ove si trovava mentre era in attività di servizio.

Il Giudice d'Appello precisa:

4) - Il fatto che l’interessato abbia chiesto di accedere a “tutta la documentazione” relativa al procedimento, omettendo - dunque - più specifici e dettagliati riferimenti (quali i numeri di protocollo delle note o la precisa tipologia degli atti richiesti), è del tutto naturale e non dimostra affatto alcuna mancanza di diligenza da parte sua: non può essere ignorato, al riguardo - infatti - che egli non era a conoscenza di “quali” specifici atti fossero stati adottati, ma che presumeva - con induzione condivisibile - che “alcuni” atti fossero (rectius: dovessero essere) stati adottati, e che proprio per questo chiedeva di esaminarli.

5) - D’altra parte, se ne avesse conosciuto i dettagli, ciò avrebbe significato che ne era già venuto in possesso; e sarebbe stato assurdo chiederli.

6) - Mentre ciò che certamente non ha senso, ad avviso del Collegio, è che in caso come quello dedotto in giudizio - concernente un incidente occorso ad un militare in servizio - l’Amministrazione assuma una posizione sì rigidamente e sterilmente formalistica, trincerandosi dietro una inerzia e/o un silenzio del tutto inconducenti.
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