GRAZIE PANORAMA,MA SU QUESTA SENTENZA NN CI VEDO CHIARO...PARLANDO CON UN AVVOCATO E CON PIU' PERSONE,MI DICONO CHE EFFETTIVAMENTE VISTO CHE SONO ANDATO IN CONGEDO A DOMANDA PRIMA DEL 1992,MI ASPETTA PARTE DI PENSIONE...TUTTI I MODI STO' CERCANDO DI AVERE PIU' NOTIZIE CERTE SU QUESTO E DOPO' DI CHE' MI METTERO' IN AZIONE....CIAO E GRAZIE.panorama ha scritto:Requisiti per la pensione.
Per opportuna notizia,
questa sentenza della Corte dei Conti sez- Lombardia è utile al caso.
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA Sentenza 760 2011 Pensioni 20-12-2011
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.760/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
pronuncia la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27119 del registro di Segreteria, proposto dal sig. Antonio R., nato a OMISSIS il ../08/1969, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe CONDOSTA, contro l’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lombardia.
Udito, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2011, l’avv. Giuseppe CONDOSTA per il ricorrente. Non costituita l’amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso depositato il 23/06/2011, il ricorrente, ex Appuntato dei Carabinieri, congedatosi dal servizio in data 31/12/2002 senza aver conseguito il diritto a pensione, ha chiesto che sia accertato e riconosciuto il suo diritto alla maggiorazione del quinto del servizio utile a pensione ex art. 3, comma 5 della legge n. 284 del 1977.
In sintesi, espone il ricorrente che l’amministrazione resistente avrebbe errato nel provvedere alla costituzione della sua posizione assicurativa presso l’INPS, in quanto ha tenuto conto solo del servizio effettivo da lui prestato, mentre avrebbe dovuto considerare anche l’aumento di un quinto del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 284/1977 e dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo una corretta interpretazione di detta normativa (in tal senso è stata richiamata giurisprudenza di questa Sezione e delle sezioni centrali d’appello).
L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
Nell’udienza del 15 dicembre 2011, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in
DIRITTO
La questione sulla quale si incentra il presente giudizio ha formato oggetto di due distinte pronunce delle Sezioni riunite di questa Corte (sentenze n. 8/2011/QM del 27-05-2011 e n. 11/2011/QM del 21-06-2011), di contenuto peraltro assolutamente convergente, con le quali sono state enunciate, rispettivamente, le seguenti massime di diritto:
- “ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>” (sentenza n. 8/2011);
- “all’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977” (sentenza n. 11/2011).
Il suddetto orientamento è stato motivato con la considerazione che l’articolo unico della legge n. 322 del 2.4.1958, abrogato solo dall’art. 12, comma 12 undecies, del d.l. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, aveva stabilito: “In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, dev’essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l’invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto”. In tal modo, secondo le SSRR., il legislatore aveva fatto espresso riferimento al “periodo di iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, senza prevedere alcuna maggiorazione per particolari servizi.
Pertanto, se l’art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 avesse voluto abbandonare questo criterio e riferirsi invece al “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni previste per particolari servizi, l’avrebbe affermato espressamente. Ha invece disposto: “1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. 2. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. 3. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato …”.
In sostanza, è stato fatto riferimento al “periodo” in cui il militare ha “prestato” servizio, senza alcuna menzione delle maggiorazioni nel computo di periodi di servizio previste dallo stesso d.P.R. o anche, come nella fattispecie in esame, da una legge speciale.
D’altra parte, è stato evidenziato che nel sistema delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973 il “servizio utile”, comprensivo cioè delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi, non è un servizio rilevante a tutti gli effetti pensionistici in sostituzione di quello “effettivo”, come avverrebbe se si trattasse di un intangibile “patrimonio” o “status” previdenziale, sempre e comunque utilizzabile.
Ad esempio, il “servizio utile” viene considerato dall’art. 54 per la misura della pensione spettante al militare. Ma per la misura della “pensione spettante al personale civile” viene considerato dall’art. 44 solo dopo “l’anzianità di quindici anni di “servizio effettivo”, al fine di determinare gli aumenti spettanti appunto per ogni “ulteriore anno di servizio utile”. Il “servizio utile” viene poi considerato, insieme con quello “effettivo” e per il conseguimento del diritto a pensione del personale militare, dal primo comma dell’art. 52, che richiede appunto “una anzianità di almeno quindici ani di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo”. Ma per l’art. 42, il “servizio utile” non rileva per il conseguimento del diritto alla “pensione normale” del “dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio” (primo comma) e “nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio” (secondo comma). E non viene parimenti in alcun modo considerato dall’art. 52 per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei militari che “cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado” (terzo comma) e da parte dei “militari non appartenenti al servizio permanente e continuativo” (quarto comma).
In definitiva, ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e in mancanza di qualsiasi richiamo alle maggiorazioni previste per specifici servizi, l’espressione “periodo di servizio prestato” deve intendersi come “servizio effettivo” e non come “servizio utile”.
Si è aggiunto che tale conclusione non contrasta con il fatto che per la costituzione della posizione assicurativa a favore del “personale militare volontario” sia l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che l’art. 1861, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010, che ha approvato il “codice dell’ordinamento militare”, aggiungono all’espressione “periodo di servizio prestato” l’aggettivo “effettivo”, che non si rinviene nell’art. 124 del d.P.R.
Ad avviso delle SSRR. si tratterebbe di una tralatizia ridondanza - l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 deriva dall’art. 6, comma 1, della legge n. 447 del 10.6.1964 sulla costituzione della posizione assicurativa INPS per i “volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica” ove era appunto già contenuta l’espressione “per l’effettivo periodo di servizio prestato” - priva in realtà di effetti pratici.
Infatti, sia per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore dei militari in servizio permanente e continuativo, che per l’analoga costituzione di posizione assicurativa a favore di volontari, il d.P.R. n. 1092 del 1973 intende comunque riferirsi al servizio realmente, in concreto, effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi.
Con riguardo al fatto che l’interpretazione accolta finisca per comportare una differenza di trattamento per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni riconosciute per alcuni servizi, viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico - rispetto a quelli invece che non hanno conseguito il diritto pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo “servizio effettivo”, le SSRR. osservano che si tratta solo di uno dei vari cambiamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico “pubblico” a quello “privato” (a titolo esemplificativo è stato fatto richiamo alle rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS).
Le considerazioni appena riportate, formulate nella sentenza n. 8/QM del 2011 con riferimento in genere alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sono state ritenute idonee anche per escludere che agli stessi fini possa essere considerato l’aumento del servizio previsto dall’art. 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 25.5.1977, che ha disposto: “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da esse assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l’aumento del quinto”.
Si è solo evidenziato, ad abundantiam, che nella disposizione appena riportata viene espressamente precisato che l’aumento del “servizio comunque prestato” rileva (unicamente) “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni”. E la “costituzione della posizione assicurativa” presso l’INPS evidentemente non consiste in una liquidazione o riliquidazione di pensione, ma solo in una ricongiunzione di servizi, come affermava espressamente il titolo della legge n. 322 del 2.4.1958.
Questa Sezione, condividendo integralmente le motivazioni per le quali le SSRR. hanno enunciato il principio di diritto sopra riportato, ritiene quindi che il ricorso debba essere rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, non è luogo a pronuncia, in quanto l’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
il ricorso di Antonio R. è respinto.
Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quindici giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Milano, nell’udienza del 15 dicembre 2011.
Il Giudice unico
(Antonio Marco CANU)
Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2011
pensioni
Re: pensioni
Re: pensioni
La sentenza allegata da panorama dispone che le maggiorazioni valide ai fini pensionici, un anno di abbuono per ogni cinque anni di servizio, non debbano essere attribuite a chi abbia interrotto il servizio militare senza diritto a pensione.
Quindi se dopo il licenziamento l'ex militare continua a lavorare per un altro datore di lavoro il periodo militare deve essere considerato senza queste maggiorazioni.
Proprio non capisco perchè pur di rispondere si continuino ad inserire informazioni che non c'entrano niente con le domande in argomento.
^^^^^
Tu nel 1991, quindi prima della riforma previdenziale, probabilmente avevi già maturato qualche diritto, se non la pensione, forse l'indennità per una volta tanto.
Rintracciare i tuoi diritti dopo tutto questo tempo non sarà facile, devi cercarti un buon avvocato amministrativista.
Puoi anche provare, magari telefonando più volte, al centro nazionale amministrativo carabinieri numero verde 800271661 cercando di parlare con qualche esperto.
Ciao Rambo
LEGGE 27/01/1968 Num. 37 (in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 37)
Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'art. 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'art. 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite: a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione; b) il sottufficiale è collocato nel compimento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata. Il militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma.
Quindi se dopo il licenziamento l'ex militare continua a lavorare per un altro datore di lavoro il periodo militare deve essere considerato senza queste maggiorazioni.
Proprio non capisco perchè pur di rispondere si continuino ad inserire informazioni che non c'entrano niente con le domande in argomento.
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Tu nel 1991, quindi prima della riforma previdenziale, probabilmente avevi già maturato qualche diritto, se non la pensione, forse l'indennità per una volta tanto.
Rintracciare i tuoi diritti dopo tutto questo tempo non sarà facile, devi cercarti un buon avvocato amministrativista.
Puoi anche provare, magari telefonando più volte, al centro nazionale amministrativo carabinieri numero verde 800271661 cercando di parlare con qualche esperto.
Ciao Rambo
LEGGE 27/01/1968 Num. 37 (in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 37)
Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'art. 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'art. 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite: a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione; b) il sottufficiale è collocato nel compimento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata. Il militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma.
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: pensioni
ciao Rambo come al solito sei molto gentile a darmi delle risposte..Quindi se io mi sono licenziato con quasi 14 anni di servizio gli anni d'abbuono nn sono validi se sono andato a lavorare da un'altra parte??? il sottoscritto ha trovato lavoro dopo quasi 20 anni da quando mi sono licenziato..fuori dall'Arma e tutt'altro mondo che uno da dentro nn vede e nn vive personalmente,solo quando e' fuori se ne rende conto quanto e' difficile vivere o sopravvivere grazie ai nostri governanti...Tutti i modi ti ringrazio come sempre x le tue risposte...
spartacus...
spartacus...
Re: pensioni
Mi sono limitato a leggere la sentenza allegata da panorama, dove c'è scritto che le maggiorazioni non si applicano a coloro che passano da un sistema pensionistico pubblico già INPDAP ad uno privato INPS.
Ciao Rambo
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: pensioni
Per notizia, questa sentenza (ricorso respinto per i motivi in esso indicati) tratta anche il discorso dell'aliquota pensionistica, oltre al fatto dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto 3458 del 1928 nella base di calcolo dei c.d. “sei scatti” stipendiali, nonché in ordine all'aliquota di pensione da applicare alle anzianità maturate fino al 31.12.1992.
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 390 2012 Pensioni 01-08-2012
SENTENZA N. 390/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
nella persona della dr.ssa Paola Briguori, alla pubblica udienza del 21 giugno 2012, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 58856PM del registro di Segreteria, proposto da F. C., come in atti generalizzato
CONTRO
-CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO CARABINIERI
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, F. C., brigadiere in congedo dell’Arma dei C.C., chiedeva a questa Corte di condannare il Direttore pro-tempore del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri a:
1) “revisionare il proprio decreto di pensione ordinaria n.472”;
2) “corrispondergli il conguaglio economico scaturito dal riesame delle attribuzioni dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 (se dovuti)”;
3) “corrispondergli il conguaglio economico adeguato ai parametri stabiliti per legge e disciplinato, nella fattispecie, dal contratto collettivo di lavoro a partire dal 1° gennaio 1996 ad oggi, nel rispetto del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092”; 4) “corrispondergli gli interessi legali e la rivalutazione monetaria”.
Nello specifico, costui prendeva spunto da un articolo apparso nel 2009 su “Il Giornale dei Carabinieri” (in tema di inclusione del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto 3458 del 1928 nella base di calcolo dei c.d. “sei scatti” stipendiali, nonché in ordine all'aliquota di pensione da applicare alle anzianità maturate fino al 31.12.1992), dolendosi del fatto che il C.N.A. dei Carabinieri non avesse revisionato il decreto di pensione ordinaria n. 472/96 per verificare se egli rientrasse tra i destinatari dei benefici delineati nell'articolo di stampa e in altre fonti di prassi amministrativa (testualmente, lamenta che il C.N.A. non si sia “aperto ad una fattiva collaborazione informativa, anche se con esito negativo, volta a garantire la conoscenza specifica e l'attribuzione dei benefici con la certezza di una sopravvivenza di un organo amministrativo primario che originariamente era nato come fiore all'occhiello dell'Arma dei Carabinieri”).
2. L'Arma dei Carabinieri, ritualmente costituitasi in giudizio e riesaminato il decreto di pensione del ricorrente, aveva fornito ogni utile delucidazione in merito alle modalità di applicazione delle norme citate dal ricorrente medesimo; ne aveva quindi contestato in rito e nel merito la pretesa, chiedendone la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto per infondatezza.
3. All'udienza pubblica odierna non sono comparse le parti, come da verbale.
4. Ciò premesso, come già rilevato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. Abruzzo, n. 14/2012), il ricorso in epigrafe si inserisce nel solco di una serie di iniziative, intraprese sia in sede amministrativa, sia in questa sede giurisdizionale, con cui alcuni Carabinieri in congedo esprimono dubbi, pretese e considerazioni di vario genere sulla legittimità dell'operato del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma, avvalendosi a tal fine di una proteiforme “modulistica” elaborata dal M.llo in congedo V. C. (si tratta di ricorsi, tutti redatti “a stampone”, in maggioranza presentati innanzi alla Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo).
Questo Giudice deve rilevare che l’operato dell’amministrazione risulta del tutto corretto, come risulta chiaro dalla memoria dell’amministrazione.
Lo stesso C.N.A. aveva ad ogni buon fine comunicato all'interessato (con nota in data 16.3.2010; doc. E di parte resistente) che “non sono rilevabili, alla data odierna, caso od ipotesi di revisione e/o modifica del trattamento di pensione normale, ai sensi degli artt. 203 e seguenti del D.P.R. 1092/1973” (cfr. anche Sez. Seconda, sent. 113 del 2001);
Risultava che il Comando Regione CC Abruzzo e Molise in data 05.02.2001, aveva provveduto all'adozione del decreto di liquidazione di pensione ordinaria n. 41, vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di L'Aquila e registrato alla Corte dei Conti — Delegazione Regionale per l'Abruzzo.
Poi, l'Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, in data 10.05.2004, aveva redatto il decreto di riliquidazione di pensione ordinaria n. 472, concernente i benefici di cui agli art. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di L'Aquila e registrato alla Corte dei Conti — Delegazione Regionale per l'Abruzzo.
Il C.N.A. aveva dichiarato di aver fatto applicazione dei seguenti criteri di calcolo:
- nella base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali, di cui all'art. 4 del D.Lvo n. 165/1997, non è incluso l'importo relativo alla posta stipendiale di cui artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928; nel caso di specie, peraltro, i sei scatti non erano stati applicati poiché il ricorrente era cessato a domanda.
- l'aliquota di pensione nel sistema retributivo (in quota A e B) o misto (retributivo e contributivo) per le anzianità maturate fino alla data del 31/12/1992, nel caso in cui tale anzianità sia inferiore ai 20 anni, viene valorizzata al 2,20% annua, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 sia per le anzianità sino a 15 anni che quelle comprese tra i 15 ed i 20.
I predetti criteri applicativi sono puntualmente conformi alle disposizioni legislative e regolamentari.
La percentuale di aliquota da applicare, per le anzianità sino al ventesimo anno di servizio maturate entro il 31/12/1992, rimane disciplinata, in via residuale e per il solo personale militare, dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. 1092/73. La disposizione prevede che per una anzianità di almeno 15 e non più di 20 anni di servizio spetti il 44% della base pensionabile, come definita dal precedente art. 53 (ultimo stipendio e assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti). In sintesi, per l'intero periodo dei venti anni, (sempre fino al 31/12/1992) si applica l'aliquota del 44%, mentre per un periodo inferiore l'aliquota del 44% viene frazionata di 1/20° ovvero al 2,20 annuo ( non come preteso, al 3,60%). La correttezza di tale criterio trova conferma nel successivo comma 9 dell'art. 54 citato, il quale dispone che qualora il militare raggiunga il diritto a pensione (per raggiungimento del limite di età) con meno di 15 anni (art. 52) la pensione è pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto, poichè il trattamento pensionistico del ricorrente è stato liquidato in modo corretto.
2. Considerata la complessità della materia, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso iscritto al n. 58856PM del registro di Segreteria, proposto da F. C..
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze all’udienza 21 giugno 2012, con riserva di deposito della sentenza entro sessanta giorni ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ.
Trasmessa in Segreteria per il deposito il 12 luglio 2012.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Paola Briguori
Depositata in segreteria il 1° agosto 2012
Il Direttore di segreteria
F.TO PAOLA ALTINI
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 390 2012 Pensioni 01-08-2012
SENTENZA N. 390/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
nella persona della dr.ssa Paola Briguori, alla pubblica udienza del 21 giugno 2012, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 58856PM del registro di Segreteria, proposto da F. C., come in atti generalizzato
CONTRO
-CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO CARABINIERI
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, F. C., brigadiere in congedo dell’Arma dei C.C., chiedeva a questa Corte di condannare il Direttore pro-tempore del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri a:
1) “revisionare il proprio decreto di pensione ordinaria n.472”;
2) “corrispondergli il conguaglio economico scaturito dal riesame delle attribuzioni dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 (se dovuti)”;
3) “corrispondergli il conguaglio economico adeguato ai parametri stabiliti per legge e disciplinato, nella fattispecie, dal contratto collettivo di lavoro a partire dal 1° gennaio 1996 ad oggi, nel rispetto del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092”; 4) “corrispondergli gli interessi legali e la rivalutazione monetaria”.
Nello specifico, costui prendeva spunto da un articolo apparso nel 2009 su “Il Giornale dei Carabinieri” (in tema di inclusione del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto 3458 del 1928 nella base di calcolo dei c.d. “sei scatti” stipendiali, nonché in ordine all'aliquota di pensione da applicare alle anzianità maturate fino al 31.12.1992), dolendosi del fatto che il C.N.A. dei Carabinieri non avesse revisionato il decreto di pensione ordinaria n. 472/96 per verificare se egli rientrasse tra i destinatari dei benefici delineati nell'articolo di stampa e in altre fonti di prassi amministrativa (testualmente, lamenta che il C.N.A. non si sia “aperto ad una fattiva collaborazione informativa, anche se con esito negativo, volta a garantire la conoscenza specifica e l'attribuzione dei benefici con la certezza di una sopravvivenza di un organo amministrativo primario che originariamente era nato come fiore all'occhiello dell'Arma dei Carabinieri”).
2. L'Arma dei Carabinieri, ritualmente costituitasi in giudizio e riesaminato il decreto di pensione del ricorrente, aveva fornito ogni utile delucidazione in merito alle modalità di applicazione delle norme citate dal ricorrente medesimo; ne aveva quindi contestato in rito e nel merito la pretesa, chiedendone la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto per infondatezza.
3. All'udienza pubblica odierna non sono comparse le parti, come da verbale.
4. Ciò premesso, come già rilevato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. Abruzzo, n. 14/2012), il ricorso in epigrafe si inserisce nel solco di una serie di iniziative, intraprese sia in sede amministrativa, sia in questa sede giurisdizionale, con cui alcuni Carabinieri in congedo esprimono dubbi, pretese e considerazioni di vario genere sulla legittimità dell'operato del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma, avvalendosi a tal fine di una proteiforme “modulistica” elaborata dal M.llo in congedo V. C. (si tratta di ricorsi, tutti redatti “a stampone”, in maggioranza presentati innanzi alla Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo).
Questo Giudice deve rilevare che l’operato dell’amministrazione risulta del tutto corretto, come risulta chiaro dalla memoria dell’amministrazione.
Lo stesso C.N.A. aveva ad ogni buon fine comunicato all'interessato (con nota in data 16.3.2010; doc. E di parte resistente) che “non sono rilevabili, alla data odierna, caso od ipotesi di revisione e/o modifica del trattamento di pensione normale, ai sensi degli artt. 203 e seguenti del D.P.R. 1092/1973” (cfr. anche Sez. Seconda, sent. 113 del 2001);
Risultava che il Comando Regione CC Abruzzo e Molise in data 05.02.2001, aveva provveduto all'adozione del decreto di liquidazione di pensione ordinaria n. 41, vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di L'Aquila e registrato alla Corte dei Conti — Delegazione Regionale per l'Abruzzo.
Poi, l'Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, in data 10.05.2004, aveva redatto il decreto di riliquidazione di pensione ordinaria n. 472, concernente i benefici di cui agli art. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di L'Aquila e registrato alla Corte dei Conti — Delegazione Regionale per l'Abruzzo.
Il C.N.A. aveva dichiarato di aver fatto applicazione dei seguenti criteri di calcolo:
- nella base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali, di cui all'art. 4 del D.Lvo n. 165/1997, non è incluso l'importo relativo alla posta stipendiale di cui artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928; nel caso di specie, peraltro, i sei scatti non erano stati applicati poiché il ricorrente era cessato a domanda.
- l'aliquota di pensione nel sistema retributivo (in quota A e B) o misto (retributivo e contributivo) per le anzianità maturate fino alla data del 31/12/1992, nel caso in cui tale anzianità sia inferiore ai 20 anni, viene valorizzata al 2,20% annua, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 sia per le anzianità sino a 15 anni che quelle comprese tra i 15 ed i 20.
I predetti criteri applicativi sono puntualmente conformi alle disposizioni legislative e regolamentari.
La percentuale di aliquota da applicare, per le anzianità sino al ventesimo anno di servizio maturate entro il 31/12/1992, rimane disciplinata, in via residuale e per il solo personale militare, dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. 1092/73. La disposizione prevede che per una anzianità di almeno 15 e non più di 20 anni di servizio spetti il 44% della base pensionabile, come definita dal precedente art. 53 (ultimo stipendio e assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti). In sintesi, per l'intero periodo dei venti anni, (sempre fino al 31/12/1992) si applica l'aliquota del 44%, mentre per un periodo inferiore l'aliquota del 44% viene frazionata di 1/20° ovvero al 2,20 annuo ( non come preteso, al 3,60%). La correttezza di tale criterio trova conferma nel successivo comma 9 dell'art. 54 citato, il quale dispone che qualora il militare raggiunga il diritto a pensione (per raggiungimento del limite di età) con meno di 15 anni (art. 52) la pensione è pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto, poichè il trattamento pensionistico del ricorrente è stato liquidato in modo corretto.
2. Considerata la complessità della materia, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso iscritto al n. 58856PM del registro di Segreteria, proposto da F. C..
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze all’udienza 21 giugno 2012, con riserva di deposito della sentenza entro sessanta giorni ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ.
Trasmessa in Segreteria per il deposito il 12 luglio 2012.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Paola Briguori
Depositata in segreteria il 1° agosto 2012
Il Direttore di segreteria
F.TO PAOLA ALTINI
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