Salve,
sono un ex Polizia di Stato ( precedente grado equip. a ten col) transitato nei ruoli civili dell'Amm Min Interno.
A seguito del transito , l'amministrazione civile interno mi ha collocato nel ruolo dei funzionario amministrativi ( oggi cd. famiglia amministrativa e della comunicazione). Tale valutazione è stata svolta sulla base del criterio "classico" fondato su specifiche tabelle equiparative tra i gradi degli ufficiali delle forze di polizia e i ruoli del' amministrazione di destinazione.
Tuttavia, la cd. riforma Madia, il d.lgs. n. 95/2017 e successivi correttivi (come il d.lgs. 173/2019), ha trasformato l'assetto dei ruoli direttivi e dirigenziali, allineando le qualifiche apicali alle figure dirigenziali del pubblico impiego. Ne è conseguito che tutti i gradi da tenente colonello in sù rientrano nella cd. dirigenza pubblica.
Nonostante tale riforma , ad oggi i ministeri nei procedimenti di transito continua ad applicare Tabelle comparative non aggiornate al nuovo sistema normativo in linea soprattutto con questa importante riforma.
A tal fine , ne consegue che , come sta accadendo a chi scrive , ciò porta ad un vero e proprio "declassamento sostanziale" , con svolgimento di compiti non in linea ( quindi equivalenti) con quelli svolti in precedenza da dirigente di un ufficio o reparto, il tutto giustificato solo nel fatto che comunque si beneficia del cd. galleggiamento.
Appare evidente, e lo dico alla luce di ciò che sto vivendo, che tali forme velate di demansionamento creano una situazione di fortissima frustrazione che acuisce gli stati di salute e malessere precedenti al transito e che non possono essere giustificate solo dal beneficio economico.
Come noto , il diritto al lavoro non riguarda solo meri benefici economici , bensì rientra nel cd. diritto all'equivalenza riconosciuto sia a livello generale nella disciplina del codice civile ( art. 2103 c.c. ) che nelle normative di settore ( nel caso Polizia di Stato il citato DPR 339 del 1982 richiama in modo esplicito al concetto di " mansioni equivalenti").
Ciononostante le amministrazioni continuano a esercitare una piena discrezionalità in tale ambito senza che ci sia alcun sindacato che si faccia carico di un aspetto così importante.
Il tutto al fine di aprire un dibattito con chi si trova nella mia medesima situazione .
Grazie
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transito ruoli civili da polizia di stato _ "qualifiche equivalenti" _ problematiche
Re: transito ruoli civili da polizia di stato _ "qualifiche equivalenti" _ problematiche
Ciao, il transito NON può avvenire nell'inquadramento dirigenziale dei dipendenti civili, ma, nel massimo, in quello dei funzionari, indipendentemente che da Maggiore (ed equiparati) si sia stati inseriti nella dirigenza dei corpi militari e assimilati. O meglio, il transito NON è previsto per i riformati che siano già dirigenti. Infatti, quando fu data la dirigenza a maggiori e ten.col. (ed equiparati), fu negato loro il transito proprio perchè tale possibilità NON è prevista, da legge, per i dirigenti. Poi fu trovata la soluzione di farli transitare, come avveniva prima, quando non erano dirigenti, nei funzionari civili. I maggiori e ten.col. che chiedono il transito, accettano di essere inquadrati nelle posizioni apicali non dirigenziali dei ruoli civili.
I "veri" dirigenti (Col. e Generali), non transitavano prima, nè transitano ora. La dirigenza pubblica (civile) si acquisisce per legge solo a seguito di apposito corso-concorso SNA e concorsi interni. Uno dei motivi alla base è il numero contigentato dei dirigenti civili mentre, come noto, il transito dei riformati avviene in sovrannumero.
I "veri" dirigenti (Col. e Generali), non transitavano prima, nè transitano ora. La dirigenza pubblica (civile) si acquisisce per legge solo a seguito di apposito corso-concorso SNA e concorsi interni. Uno dei motivi alla base è il numero contigentato dei dirigenti civili mentre, come noto, il transito dei riformati avviene in sovrannumero.
Re: transito ruoli civili da polizia di stato _ "qualifiche equivalenti" _ problematiche
Salve,
questa mi sembra una scelta dettata più da logiche politico burocratiche che giuridiche.
A mio modesto parere , occorrerebbe rileggere tale interpretazione, frutto di scelte di burocrati ministeriali e sindacati, alla luce del quadro sistematico normativo e giurisprudenziale oggi in vigore.
In primo luogo , occorre considerare la primazia del diritto comunitario e della efficacia diretta.
Il primato fissa la regola che la legge comunitaria ( I principi, I trattati e la normazione secondaria quali i regolamenti , direttive etc ) prevale sulla legislazione nazionale.
Il p. di efficacia diretta , si collega al primato ma specifica che ciascun cittadino può far sollevare dinanzi al giudice nazionale una legge comunitaria quando la stessa sia chiara, precisa ed incondizionata.
Venendo alla materia del lavoro , il dato di partenza è il " Diritto a Condizioni di Lavoro Giuste ed Eque (Articolo 31 della CDFUE)", secondo cui "Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua dignità. L'assegnazione a qualifiche inferiori senza ragioni oggettive viola il diritto a un ambiente di lavoro equo".
Su tale base deve , quindi, ispirarsi tutta la normativa interna e l'attività stessa delle pubbliche amministrazioni.
Quanto alla disciplina sul transito in esame, il DPR 339 del 1982 che nell'art. 2 stabilisce che " Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato..." . Quindi la norma richiama in senso univoco alle " corrispondenti qualifiche" .
Con il transito , come noto, si instaura un rapporto che è di diritto privato in quanto contrattualizzato. Pertanto vigono i seguenti principi espressi sia nel codice civile , in materia di lavoro, che nel TUPI quale lex specialis di settore afferente al pubblico impiego privatizzato. Tali norme si sono uniformate al quadro dei principi comunitari prima elencati.
In particolare, il principio base si desume in modo esplicito nell'art. 2013 c.c. nel comma 1 dove " Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte". Appare evidente che la norma mira ad evitare forme di demansionamento col richiamo a "mansioni corrispondenti".
Inoltre, occorre considerare il regime di contrattualizzazione del pubblico impiego di cui all'art. 52 TUPI , laddove espressamente stabilisce che " Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)". Si tratta di una norma che evita in modo espresso qualsiasi ipotesi di demansionamento ribadendo il richiamo alle " corrispondenti qualifiche" sia a livello formale che sostanziale.
A ciò va aggiunto che a livello comunitario la normativa
Quindi ,analizzando il problema tabelle equiparative in chiave logico- giuridica , appare evidente a chiare lettere che il dato normativo sia comunitario , sia nazionale , esprime un principio di diritto a cui contrastano appieno le scelte e i criteri tabellari fissati da decreti ministeriali , laddove questi ultimi fanno cadere sotto l'unica categoria di funzionari amministrativi anche alcune qualifiche superiori oggi rientranti appieno nella dirigenza pubblica a seguito della legge Madia e dei suoi decreti attuativi ( es. il tenente colonnello, il vice questore di p.s etc ) .
Una tabella che equipara gradi diversi facendoli rientrare , in sede di transito nei ruoli civili, nell'unico alveo dei funzionari appare di per sè del tutto contraria al dato normativo prima indicato . Ciò ingenera, infatti, una mancata attuazione di quanto previsto nel richiamo alle " corrispondenti qualifiche " in quanto , come noto , c'è una differenza abissale tra un capitano e un tenente colonello , così come tra un commissario capo e un vice questore . Tali differenze sono sia formali , legate ai gradi diversi, che sostanziali in quanto legate alla gestione e mansioni del tutto differenti. Ancora più netta è . poi. la differenza tra uno di questi ufficiali e un luogotenente o ispettore.
Nemmeno la "scusante" dell'assegno di galleggiamento può colmare tale inosservanza normativa. Infatti , un conto è garantire un adeguato ristoro economico corrispondente alle qualifiche precedenti, altro è garantire delle mansioni lavorative che nella sostanza non sono più corrispondenti ma esprimono un netto demansionamento professionale di colui che transita. Si pensi ad un tenente colonnello , magari con incarichi a gradi superiori, che entrato da capitano nell'arma dopo un concorso molto selettivo , anni di gestione di attività complesse , poi oggi dirigenzializzato con la Madia, che , a seguito di una malattia sia inidoneo , quindi transitato a domanda tra i funzionari di un ente pubblico e si trovi nella sostanza nelle stesse mansioni di un suo ex dipendente , anch'esso transitato come funzionario, ex luogotenente o sottotenente che ha un background professionale fatto di mansioni inferiori del tutto differenti. Senza guardare poi il blocco che ne consegue nell'avanzamento in carriera che ne derivano con l'inquadramento a funzionario amministrativo in una p.a. Analoga considerazione vale per un ex vice questore aggiunto di polizia di stato o della penitenziaria.
Pertanto, la linea seguita dai ministeri nelle tabelle comparative non tiene minimamente conto di tali differenze, o fino ad oggi ha fatto in modo di evitare di affrontare la questione trincerandosi dietro la scusa dell'assegno di galleggiamento e sfruttando le chiare lacune interpretative del sistema. Tabelle che essendo in contrasto con la legge andrebbero disapplicate sia dalle amministrazioni che operano tali valutazioni in sede di transito che dal giudice investito del caso concreto.
A tal fine , nell'interesse di tutti gli interessati , sarebbe opportuno sottoporre all'attenzione dei ministeri e , laddove questi ultimi siano indifferenti, dei tribunali , affinchè ci sia un processo di adeguamento , almeno parziale, a quanto previsto dal legislatore sia comunitario che interno.
questa mi sembra una scelta dettata più da logiche politico burocratiche che giuridiche.
A mio modesto parere , occorrerebbe rileggere tale interpretazione, frutto di scelte di burocrati ministeriali e sindacati, alla luce del quadro sistematico normativo e giurisprudenziale oggi in vigore.
In primo luogo , occorre considerare la primazia del diritto comunitario e della efficacia diretta.
Il primato fissa la regola che la legge comunitaria ( I principi, I trattati e la normazione secondaria quali i regolamenti , direttive etc ) prevale sulla legislazione nazionale.
Il p. di efficacia diretta , si collega al primato ma specifica che ciascun cittadino può far sollevare dinanzi al giudice nazionale una legge comunitaria quando la stessa sia chiara, precisa ed incondizionata.
Venendo alla materia del lavoro , il dato di partenza è il " Diritto a Condizioni di Lavoro Giuste ed Eque (Articolo 31 della CDFUE)", secondo cui "Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua dignità. L'assegnazione a qualifiche inferiori senza ragioni oggettive viola il diritto a un ambiente di lavoro equo".
Su tale base deve , quindi, ispirarsi tutta la normativa interna e l'attività stessa delle pubbliche amministrazioni.
Quanto alla disciplina sul transito in esame, il DPR 339 del 1982 che nell'art. 2 stabilisce che " Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato..." . Quindi la norma richiama in senso univoco alle " corrispondenti qualifiche" .
Con il transito , come noto, si instaura un rapporto che è di diritto privato in quanto contrattualizzato. Pertanto vigono i seguenti principi espressi sia nel codice civile , in materia di lavoro, che nel TUPI quale lex specialis di settore afferente al pubblico impiego privatizzato. Tali norme si sono uniformate al quadro dei principi comunitari prima elencati.
In particolare, il principio base si desume in modo esplicito nell'art. 2013 c.c. nel comma 1 dove " Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte". Appare evidente che la norma mira ad evitare forme di demansionamento col richiamo a "mansioni corrispondenti".
Inoltre, occorre considerare il regime di contrattualizzazione del pubblico impiego di cui all'art. 52 TUPI , laddove espressamente stabilisce che " Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)". Si tratta di una norma che evita in modo espresso qualsiasi ipotesi di demansionamento ribadendo il richiamo alle " corrispondenti qualifiche" sia a livello formale che sostanziale.
A ciò va aggiunto che a livello comunitario la normativa
Quindi ,analizzando il problema tabelle equiparative in chiave logico- giuridica , appare evidente a chiare lettere che il dato normativo sia comunitario , sia nazionale , esprime un principio di diritto a cui contrastano appieno le scelte e i criteri tabellari fissati da decreti ministeriali , laddove questi ultimi fanno cadere sotto l'unica categoria di funzionari amministrativi anche alcune qualifiche superiori oggi rientranti appieno nella dirigenza pubblica a seguito della legge Madia e dei suoi decreti attuativi ( es. il tenente colonnello, il vice questore di p.s etc ) .
Una tabella che equipara gradi diversi facendoli rientrare , in sede di transito nei ruoli civili, nell'unico alveo dei funzionari appare di per sè del tutto contraria al dato normativo prima indicato . Ciò ingenera, infatti, una mancata attuazione di quanto previsto nel richiamo alle " corrispondenti qualifiche " in quanto , come noto , c'è una differenza abissale tra un capitano e un tenente colonello , così come tra un commissario capo e un vice questore . Tali differenze sono sia formali , legate ai gradi diversi, che sostanziali in quanto legate alla gestione e mansioni del tutto differenti. Ancora più netta è . poi. la differenza tra uno di questi ufficiali e un luogotenente o ispettore.
Nemmeno la "scusante" dell'assegno di galleggiamento può colmare tale inosservanza normativa. Infatti , un conto è garantire un adeguato ristoro economico corrispondente alle qualifiche precedenti, altro è garantire delle mansioni lavorative che nella sostanza non sono più corrispondenti ma esprimono un netto demansionamento professionale di colui che transita. Si pensi ad un tenente colonnello , magari con incarichi a gradi superiori, che entrato da capitano nell'arma dopo un concorso molto selettivo , anni di gestione di attività complesse , poi oggi dirigenzializzato con la Madia, che , a seguito di una malattia sia inidoneo , quindi transitato a domanda tra i funzionari di un ente pubblico e si trovi nella sostanza nelle stesse mansioni di un suo ex dipendente , anch'esso transitato come funzionario, ex luogotenente o sottotenente che ha un background professionale fatto di mansioni inferiori del tutto differenti. Senza guardare poi il blocco che ne consegue nell'avanzamento in carriera che ne derivano con l'inquadramento a funzionario amministrativo in una p.a. Analoga considerazione vale per un ex vice questore aggiunto di polizia di stato o della penitenziaria.
Pertanto, la linea seguita dai ministeri nelle tabelle comparative non tiene minimamente conto di tali differenze, o fino ad oggi ha fatto in modo di evitare di affrontare la questione trincerandosi dietro la scusa dell'assegno di galleggiamento e sfruttando le chiare lacune interpretative del sistema. Tabelle che essendo in contrasto con la legge andrebbero disapplicate sia dalle amministrazioni che operano tali valutazioni in sede di transito che dal giudice investito del caso concreto.
A tal fine , nell'interesse di tutti gli interessati , sarebbe opportuno sottoporre all'attenzione dei ministeri e , laddove questi ultimi siano indifferenti, dei tribunali , affinchè ci sia un processo di adeguamento , almeno parziale, a quanto previsto dal legislatore sia comunitario che interno.
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