Buongiorno a tutti, presupponendo che L’inps abbia ragione, e che detto in parole povere, la perequazione “si mangia” il rinnovo contrattuale 2022 2024 generando di fatto un importo finale negativo, e che “grazie” all'inps non viene fatto alcun recupero.
Il mio dubbio è: a seguito di inserimento dati ultimo miglio e dopo verifica dell importo negativo, L’inps inserisce comunque nel sistema i dati del contratto oppure “desiste” per evitare quanto sopra.
Il mio quesito è motivato dal fatto che ho in corso il ricorso per i Sei scatti tfs, e considerato che il parametro di riferimento per il calcolo dovrebbe essere il punto 9 della determina sm 5700, che è maggiore con il nuovo contratto, determinando di fatto un importo del ricorso maggiore.
Allego mia simulazione, sperando sia corretta.
Grazie.
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aumento contratto 2022-2024
Re: aumento contratto 2022-2024
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Re: aumento contratto 2022-2024
Ciao!
Nel calcolo per corrispondere i sei scatti sull'indennità di buonuscita l'INPS non tiene conto della pensione annua lorda determinata dal mod. S.M. 5007 e delle perequazioni successive che riguardano esclusivamente l'importo pensionistico, bensì della comunicazione di cessazione ai fini TFS (ultimo miglio) inviata dal DAP.
Nel calcolo per corrispondere i sei scatti sull'indennità di buonuscita l'INPS non tiene conto della pensione annua lorda determinata dal mod. S.M. 5007 e delle perequazioni successive che riguardano esclusivamente l'importo pensionistico, bensì della comunicazione di cessazione ai fini TFS (ultimo miglio) inviata dal DAP.
- JordanParker
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Re: aumento contratto 2022-2024
Oggetto: Rideterminazione PAL – Informazioni utili e contatti dello Studio Legale Chessa di Arezzo
Cari colleghi tutti,
aggiungo un tassello fondamentale alla discussione. Per dare concretezza alla nostra azione e non limitarci a un dibattito teorico, desidero segnalarvi lo Studio Legale Chessa di Arezzo, che ritengo tra i più qualificati in Italia per affrontare questa specifica problematica.
Lo studio vanta una profonda e comprovata esperienza nel contenzioso previdenziale e amministrativo legato al Comparto Difesa e Sicurezza, avendo già tutelato con successo moltissimi colleghi (tra cui il sottoscritto per un precedente ricorso). Sito web: https://www.studiolegalechessa.com/
Condivido queste informazioni con i Membri del Forum a titolo puramente informativo, affinché chiunque sia interessato possa valutare l'opportunità di contattarli autonomamente. Penso possa essere utile sottoporre alla loro attenzione il paradosso della rideterminazione delle nostre PAL (congedati Guardia di Finanza dal 2022 in poi, ma naturalmente esteso anche ad altri comparti quali Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Penitenziaria) a seguito dei rinnovi contrattuali.
L'obiettivo di un contatto individuale potrebbe essere quello di ottenere da parte loro:
1. Una pre-valutazione tecnica e mirata sulla legittimità della prassi applicata dall'INPS alla propria posizione.
2. La verifica dei presupposti normativi per strutturare un ricorso (sia esso individuale, o collettivo qualora lo studio rilevi i numeri e i presupposti tra i vari richiedenti).
Senza alcuna intenzione di fare pressioni o promuovere azioni forzate, ho ritenuto utile indicarvi questa strada per permettere a ciascuno di tutelare i propri diritti nel modo più incisivo e professionale possibile.
Un cordiale saluto a tutti!
JordanParker
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Per agevolare chiunque volesse muoversi in autonomia, lascio qui sotto una breve traccia di testo pronta da personalizzare secondo le proprie necessità e inviare via mail allo studio:
Un cordiale saluto a tutti!
JordanParker
Cari colleghi tutti,
aggiungo un tassello fondamentale alla discussione. Per dare concretezza alla nostra azione e non limitarci a un dibattito teorico, desidero segnalarvi lo Studio Legale Chessa di Arezzo, che ritengo tra i più qualificati in Italia per affrontare questa specifica problematica.
Lo studio vanta una profonda e comprovata esperienza nel contenzioso previdenziale e amministrativo legato al Comparto Difesa e Sicurezza, avendo già tutelato con successo moltissimi colleghi (tra cui il sottoscritto per un precedente ricorso). Sito web: https://www.studiolegalechessa.com/
Condivido queste informazioni con i Membri del Forum a titolo puramente informativo, affinché chiunque sia interessato possa valutare l'opportunità di contattarli autonomamente. Penso possa essere utile sottoporre alla loro attenzione il paradosso della rideterminazione delle nostre PAL (congedati Guardia di Finanza dal 2022 in poi, ma naturalmente esteso anche ad altri comparti quali Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Penitenziaria) a seguito dei rinnovi contrattuali.
L'obiettivo di un contatto individuale potrebbe essere quello di ottenere da parte loro:
1. Una pre-valutazione tecnica e mirata sulla legittimità della prassi applicata dall'INPS alla propria posizione.
2. La verifica dei presupposti normativi per strutturare un ricorso (sia esso individuale, o collettivo qualora lo studio rilevi i numeri e i presupposti tra i vari richiedenti).
Senza alcuna intenzione di fare pressioni o promuovere azioni forzate, ho ritenuto utile indicarvi questa strada per permettere a ciascuno di tutelare i propri diritti nel modo più incisivo e professionale possibile.
Un cordiale saluto a tutti!
JordanParker
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Per agevolare chiunque volesse muoversi in autonomia, lascio qui sotto una breve traccia di testo pronta da personalizzare secondo le proprie necessità e inviare via mail allo studio:
Codice: Seleziona tutto
Oggetto: Richiesta parere e fattibilità ricorso D.P.R. 53/2025 (Arretrati 2022/2024) – [Inserire Corpo di appartenenza es. GdF] congedato nel [Inserire anno di congedo] – Sig. [Tuo Nome e Cognome]
Gentili Avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini,
Vi contatto in merito alla rideterminazione della mia pensione ex D.P.R. 53/2025.
L'INPS ha definito la mia pratica a "saldo pari a zero", sostenendo che gli incrementi contrattuali riferiti al triennio ridurrebbero il trattamento già in godimento a causa del computo delle perequazioni applicate. Ritenendo che tale prassi neutralizzi illegittimamente le perequazioni già maturate dalla data del mio congedo, Vi chiedo un parere preliminare sulla fattibilità di un ricorso (individuale o collettivo) per la riliquidazione degli arretrati.
Resto a disposizione per trasmetterVi ogni ulteriore documento contabile necessario (Mod. SM 5007) e per conoscere i costi previsti per lo studio di fattibilità della pratica.
Cordiali saluti,
[Tuo Nome e Cognome]
[Tuo Grado in congedo]
[Tuo Numero di Telefono]
JordanParker
Re: aumento contratto 2022-2024
Grazie JordanParker, secondo me bisognerebbe fare un ricorso tutti insieme, perche' da soli non conviene. Ma tu hai gia' chiesto a questo studio il costo?
Re: aumento contratto 2022-2024
Grazie.mauri64 ha scritto: dom ott 04, 2026 4:13 pm Ciao!
Nel calcolo per corrispondere i sei scatti sull'indennità di buonuscita l'INPS non tiene conto della pensione annua lorda determinata dal mod. S.M. 5007 e delle perequazioni successive che riguardano esclusivamente l'importo pensionistico, bensì della comunicazione di cessazione ai fini TFS (ultimo miglio) inviata dal DAP.
Re: aumento contratto 2022-2024
Figurati.
- JordanParker
- Sostenitore

- Messaggi: 9
- Iscritto il: dom dic 21, 2025 2:58 pm
Re: aumento contratto 2022-2024
Ciao a tutti, vi comunico che a me non interessa fare il ricorso e non ne conosco il costo.
Contattate lo Studio se siete interessati a procedere.
Buona serata!
Contattate lo Studio se siete interessati a procedere.
Buona serata!
Re: aumento contratto 2022-2024
Buonasera a tutti !
ritornando sulla questione vorrei mettere in luce la distinzione fra:
1. La Perequazione Automatica (Ex Art. 34, Legge n. 448/1998)
La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici risponde a una preminente finalità di natura conservativa del potere d’acquisto, normativamente preordinata alla parziale copertura della perdita di valore della moneta a causa dell'inflazione edittale. Tale meccanismo opera ex lege sul trattamento già consolidato e non possiede alcuna natura sinallagmatica né incrementale della struttura stipendiale storica del pensionato.
2. L'Incremento Parametrale Contrattuale (Ex D.P.R. n. 53/2025)
Il rinnovo contrattuale interviene ex post modificando con efficacia retroattiva (decorrenza giuridica 1° gennaio 2022) gli elementi fissi e continuativi dello stipendio tabellare e della "Retribuzione Pensionabile" correlata alla qualifica rivestita all'atto del congedo. In forza del principio di ultrattività dei contratti pubblici e in conformità alle direttive impartite dallo stesso Istituto con la Circolare INPS n. 95 del 31 luglio 2014, l'adeguamento della base pensionabile costituisce un right soggettivo perfetto per tutto il personale cessato dal servizio nella vigenza del triennio contrattuale.
Ai fini del ricalcolo della P.A.L. (Pensione Annua Lorda), a mio avviso, esistono due seguenti scenari legittimi, graduati secondo un principio di subordinazione giuridica:
• IN VIA PRINCIPALE (Ricalcolo retroattivo completo): Rideterminazione della P.A.L. all'esatta data del pensionamento nel 2022 tramite l'applicazione dei parametri modificati dal D.P.R. 53/2025, con successiva applicazione a cascata delle percentuali di perequazione legale del 2023 (+8,1%) e del 2024 (+5,4%) sulla nuova base aggiornata, liquidando le differenze maturate a titolo di arretrati mensili complessivi. Ciò s'impone anche in considerazione di chi è rimasto escluso dal beneficio dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) introdotta solo a decorrere dal 1°aprile 2022.
• IN VIA SUBORDINATA (Allineamento a regime dal 2024 con salvaguardia della perequazione pregressa). Qualora l' Istituto ritenesse non applicabili incrementi monetari diretti per il biennio 2022-2023, si dovrebbe assumere, come base, la P.A.L. originaria del 2022, mantenendo pienamente integre tutte le rivalutazioni perequative per l'inflazione maturate sino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024, su tale base consolidata e rivalutata, dovrà essere applicato il pieno allineamento al contratto 2022-2024 inserendo i nuovi parametri a regime previsti dal D.P.R. 53/2025. Al valore totale così ottenuto, verranno successivamente applicate tutte le restanti perequazioni annuali per gli anni successivi (2025 e 2026), liquidando i relativi arretrati mensili dal 1°gennaio 2024 a oggi.
Operare un mero confronto statico tra la pensione attuale e la nuova pensione contrattuale al solo fine di eccepire il principio del "trattamento più favorevole" per negare gli arretrati e gli incrementi a regime dal 2024, si pone in aperto contrasto con la ratio del D.P.R. 53/2025 e con il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile. La perequazione si applica sopra la base pensionistica rideterminata dal contratto, non in sua sostituzione.
Ciò detto, essendo un ex Lgt cs arruolamento 81 ed in pensione dal 2022, con circa 45 anni contributivi e facendo alcuni "calcoletti", ho quantificato e commisurato l'eventuale perdita in circa 45 euro netti mensili. La perdita economica è minima, ma l'erosione del principio è massima: non è una questione di tasca, ma di dignità per chi ha servito lo Stato per 45 anni.
Sperando di fare cosa gradita, allego un file Excel autoprodotto (pur con i miei limiti tecnici e di competenza specifica). Inserendo l'anno di cessazione dal servizio e l'importo mensile lordo della pensione di quell'anno, il foglio ricostruisce tutte le perequazioni intervenute, calcolate al netto dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali per i 4 anni successivi.
P.S. Vi prego di scusare eventuali piccole imperfezioni: dai test effettuati sulla mia posizione, ho riscontrato uno scarto irrisorio di appena 3,5 euro.
ritornando sulla questione vorrei mettere in luce la distinzione fra:
1. La Perequazione Automatica (Ex Art. 34, Legge n. 448/1998)
La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici risponde a una preminente finalità di natura conservativa del potere d’acquisto, normativamente preordinata alla parziale copertura della perdita di valore della moneta a causa dell'inflazione edittale. Tale meccanismo opera ex lege sul trattamento già consolidato e non possiede alcuna natura sinallagmatica né incrementale della struttura stipendiale storica del pensionato.
2. L'Incremento Parametrale Contrattuale (Ex D.P.R. n. 53/2025)
Il rinnovo contrattuale interviene ex post modificando con efficacia retroattiva (decorrenza giuridica 1° gennaio 2022) gli elementi fissi e continuativi dello stipendio tabellare e della "Retribuzione Pensionabile" correlata alla qualifica rivestita all'atto del congedo. In forza del principio di ultrattività dei contratti pubblici e in conformità alle direttive impartite dallo stesso Istituto con la Circolare INPS n. 95 del 31 luglio 2014, l'adeguamento della base pensionabile costituisce un right soggettivo perfetto per tutto il personale cessato dal servizio nella vigenza del triennio contrattuale.
Ai fini del ricalcolo della P.A.L. (Pensione Annua Lorda), a mio avviso, esistono due seguenti scenari legittimi, graduati secondo un principio di subordinazione giuridica:
• IN VIA PRINCIPALE (Ricalcolo retroattivo completo): Rideterminazione della P.A.L. all'esatta data del pensionamento nel 2022 tramite l'applicazione dei parametri modificati dal D.P.R. 53/2025, con successiva applicazione a cascata delle percentuali di perequazione legale del 2023 (+8,1%) e del 2024 (+5,4%) sulla nuova base aggiornata, liquidando le differenze maturate a titolo di arretrati mensili complessivi. Ciò s'impone anche in considerazione di chi è rimasto escluso dal beneficio dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) introdotta solo a decorrere dal 1°aprile 2022.
• IN VIA SUBORDINATA (Allineamento a regime dal 2024 con salvaguardia della perequazione pregressa). Qualora l' Istituto ritenesse non applicabili incrementi monetari diretti per il biennio 2022-2023, si dovrebbe assumere, come base, la P.A.L. originaria del 2022, mantenendo pienamente integre tutte le rivalutazioni perequative per l'inflazione maturate sino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024, su tale base consolidata e rivalutata, dovrà essere applicato il pieno allineamento al contratto 2022-2024 inserendo i nuovi parametri a regime previsti dal D.P.R. 53/2025. Al valore totale così ottenuto, verranno successivamente applicate tutte le restanti perequazioni annuali per gli anni successivi (2025 e 2026), liquidando i relativi arretrati mensili dal 1°gennaio 2024 a oggi.
Operare un mero confronto statico tra la pensione attuale e la nuova pensione contrattuale al solo fine di eccepire il principio del "trattamento più favorevole" per negare gli arretrati e gli incrementi a regime dal 2024, si pone in aperto contrasto con la ratio del D.P.R. 53/2025 e con il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile. La perequazione si applica sopra la base pensionistica rideterminata dal contratto, non in sua sostituzione.
Ciò detto, essendo un ex Lgt cs arruolamento 81 ed in pensione dal 2022, con circa 45 anni contributivi e facendo alcuni "calcoletti", ho quantificato e commisurato l'eventuale perdita in circa 45 euro netti mensili. La perdita economica è minima, ma l'erosione del principio è massima: non è una questione di tasca, ma di dignità per chi ha servito lo Stato per 45 anni.
Sperando di fare cosa gradita, allego un file Excel autoprodotto (pur con i miei limiti tecnici e di competenza specifica). Inserendo l'anno di cessazione dal servizio e l'importo mensile lordo della pensione di quell'anno, il foglio ricostruisce tutte le perequazioni intervenute, calcolate al netto dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali per i 4 anni successivi.
P.S. Vi prego di scusare eventuali piccole imperfezioni: dai test effettuati sulla mia posizione, ho riscontrato uno scarto irrisorio di appena 3,5 euro.
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