IPERTONO visivo.

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panorama
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IPERTONO visivo.

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Lettori del forum, c'è qualcuno di voi che ha avuto questo problema e se è stato messo in convalescenza per poi essere riformato e con quale categoria?


panorama
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Re: IPERTONO visivo.

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Si chiama anche IPERTENSIONE OCULARE.
tony61

Re: IPERTONO visivo.

Messaggio da tony61 »

panorama ha scritto:Lettori del forum, c'è qualcuno di voi che ha avuto questo problema e se è stato messo in convalescenza per poi essere riformato e con quale categoria?
si definisce anche Glaucoma cronico ad angolo aperto/chiuso
panorama
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Re: IPERTONO visivo.

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Il 22 u.s. sono stato alla CMO e mi hanno dato 40 gg. di convalescenza ove alla scadenza devo portare 4 visite specialistiche, inoltre mi hanno detto che mi prenderanno in considerazione per l'idoneità o meno al servizio.
panorama
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Re: IPERTONO visivo.

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Ieri ho ultimato le ultime 2 visite oculustiche.
La CMO per quando verrò nuovamente convocato alla presentazione dopo le festività mi aveva prescritto:
- Pachimetria corneale;
- C.V.C. (campo visivo compiuterizzato;
- P.EV. (potenziali visivi evocati, per verificare le cellule del nervo ottico)
- GDX (sarebbe una TAC agli occhi).
In pratica sono dei semplici esami oculistici.
panorama
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Re: IPERTONO visivo.

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Glaucoma cronico semplice

I Giudici riferiscono:

1)- al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che egli, nell’espletamento delle sue attività, per oltre 20 anni, dal 1974 ( anno di assunzione) fino all’entrata in vigore del dlgs n.626 del 1994, “ ha espletato le sue mansioni lavorative di contabile in un contesto storico ambientale in carenza di normativa di sicurezza e tutela dei lavoratori “. Si tratta di una affermazione fattualmente esatta, ma che non offre alcun elemento per specificare e qualificare il nesso di causalità tra attività e infermità, ulteriore rispetto ai profili considerati dal Comitato. E del resto la valutazione operata dal Comitato si è dipanata sulla base di tutti gli elementi documentali relativi proprio ai servizi svolti dal ricorrente. Siamo quindi esattamente sul terreno tecnico discrezionale che è riservato dalla legge all’organo collegiale di verifica.


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Numero 04937/2011 e data 28/12/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011

NUMERO AFFARE 00095/2010
OGGETTO:
Ministero della giustizia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, per chiedere l’annullamento del decreto in data 20 maggio 2009, del direttore generale del personale e della formazione – Ministero della giustizia, con il quale, sulla base del parere del Comitato di verifica per le pensioni di servizio, (seduta n. … del 2009), è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità: “ Glaucoma cronico semplice”.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. …… in data 9 dicembre 2009, con la quale il Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ' ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.
1. Il sig. OMISSIS chiede l’annullamento del decreto in data 20 maggio 2009, del direttore generale del personale e della formazione – Ministero grazia e giustizia, con il quale, sulla base del parere del Comitato di verifica per le pensioni di servizio, (seduta n. … del 2009), è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità: “Glaucoma cronico semplice”.
2.Il ricorrente deduce in sostanza il profilo della carenza o insufficienza della motivazione posta alla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

In modo particolare, argomenta che le conclusioni cui perviene il Comitato di verifica nel parere relativo alla sua vicenda non avrebbe motivato in modo adeguato in ordine al nesso eziologico tra l’infermità dedotta e i profili di rischio connessi con la sua attività professionale.
L’Amministrazione ha prodotto la prevista relazione istruttoria, sostenendo la piena legittimità del suo operato. Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito del ricorso.
Considerato.
1. Il ricorso non è fondato.
Questo Consesso ha più volte avuto modo di puntualizzare, sulla base di una giurisprudenza del tutto pacifica, che per poter mettere in discussione, sotto il profilo delle sua legittimità, le conclusioni di un organo tecnico sanitario, quale è il Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui parere è vincolante per l’’Amministrazione titolare del potere di emissione del provvedimento che conclude il procedimento ( per il riconoscimento della causa di servizio ) è necessario poter ricostruire evidenti e dimostrabili profili di incoerenza e/o illogicità, tali da inficiare in modo certo il processo valutativo, anche dal punto di vista della mancata valutazione di elementi documentali acquisiti.
Ove tale esame ab externo del processo logico valutativo confermi, su basi documentate e dimostrabili, tali carenze logiche, è possibile che si configuri un vizio di legittimità riconducibile alla vasta tipologia della carenza della motivazione o dell’ eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Questa indagine è possibile in quanto secondo la legge il Comitato di verifica è l’unico soggetto titolare del potere di accertare l’efficienza del nesso causale o concausale idoneo a determinare la genesi dell’infermità.
2. Ora nel caso che ci occupa le censure svolte dal ricorrente attengono direttamente alla valutazione medico sanitaria operata dal Comitato, ma non offrono elementi di prova idonei a svolgere una linea di indagine tesa a costruire le figure sintomatiche dei vizi di legittimità prima indicati. Il ricorrente ritiene che nel suo caso la carenza del nesso di causalità tra l’infermità ed il servizio prestato sia solo enunciata, ma non dimostrata come risultante di una indagine approfondita e puntuale. Si tratterebbe di una motivazione insufficiente, espressione di una valutazione carente e priva della necessaria profondità. Ma al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che egli, nell’espletamento delle sue attività, per oltre 20 anni, dal 1974 ( anno di assunzione) fino all’entrata in vigore del dlgs n.626 del 1994, “ ha espletato le sue mansioni lavorative di contabile in un contesto storico ambientale in carenza di normativa di sicurezza e tutela dei lavoratori “. Si tratta di una affermazione fattualmente esatta, ma che non offre alcun elemento per specificare e qualificare il nesso di causalità tra attività e infermità, ulteriore rispetto ai profili considerati dal Comitato. E del resto la valutazione operata dal Comitato si è dipanata sulla base di tutti gli elementi documentali relativi proprio ai servizi svolti dal ricorrente. Siamo quindi esattamente sul terreno tecnico discrezionale che è riservato dalla legge all’organo collegiale di verifica.
3. Nel caso che ci occupa la motivazione appare puntuale e circostanziata con riferimento ai profili professionali svolti dal ricorrente; essa è il frutto di una istruttoria completa, che ha fatto riferimento a tutti i precedenti e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo del servizio. Ove questa Sezione volesse spingersi nella valutazione interna delle censure svolte, dovrebbe in realtà sostituirsi alla stessa valutazione del Comitato, invadendo un’area di discrezionalità tecnica sottratta di norma a questa cognizione contenziosa.



P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è infondato e deve essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Pietro Falcone




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Re: IPERTONO visivo.

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Ipertensione arteriosa con retinopatia iniziale ipertensiva.

Il C.V.C.S. ha giudicato non dipendete da causa o concausa di servizio poichè è affezione “frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto”.

Ma quando la finisce il Comitato di Verifica di continuare ha scrivere "Per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto”. Ma quale errore genetico e alterazione della pompa del sodio. L'errore è stato che vi hanno messo lì ha giudicare i poveri "servitori dello Stato".

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Numero 00484/2012 e data 30/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 01891/2010

OGGETTO:
Ministero della Difesa direzione generale previdenza militare leva collocamento al lavoro.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, avverso il denegato riconoscimento della dipendenza dell’infermità dichiarata da causa servizio;
LA SEZIONE
Vista la relazione ….. del 06/04/2010 con la quale il Ministero della difesa direzione generale previdenza militare leva collocamento al lavoro ha chiesto OMISSIS;

Premesso e Considerato:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica pervenuto in data 26 ottobre 2009, il M.A.s.U.P.S. CC in congedo ha impugnato il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "Ipertensione arteriosa con retinopatia iniziale ipertensiva".
La C.M.O. di Roma, sezione distaccata di Perugia, ha ritenuto l'infermità "Ipertensione arteriosa con retinopatia Iniziale ipertensiva" ascrivibile alla 8^ categoria della tabella A.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. …./2005, reso nell'adunanza n. …./2008 del 15 settembre 2008 ha giudicato l'infermità anzidetta " NON DIPENDENTE da causa di servizio.
Con il D.M. impugnato e sopra generalizzato, l’Amministrazione ha respinto la domanda di riconoscimento.
Il ricorso è infondato.
Il C.V.C.S. ha giudicato non dipendete da causa o concausa di servizio sofferta dal ricorrente, osservando che la denunciata “Ipertensione arteriosa con retinopatia iniziale ipertensiva è affezione “frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto”
Tale analitica motivazione riguardante la genesi dell’infermità patita dal ricorrente, da quest’ultimo non è stata in alcun modo contestata, essendo il ricorso in esame incentrato unicamente sull’insistita e asserita presenza di cause esogene all’origine del determinismo e del decorso della malattia, invece radicalmente escluse dal C.V.C.S.
Le deduzioni che parte ricorrente articola nei confronti del giudizio negativo del C.V.C.S. sono quindi inammissibili laddove si risolvono in censure di merito per essere sostanzialmente dirette a contestare il giudizio tecnico che tale organo, in virtù dell’art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001, è preposto in via esclusiva ad esprimere giudicando, alla stregua delle conoscenza scientifiche in suo possesso, se ricorre il nesso di causalità o di concausalità tra l’infermità sofferta dal pubblico dipendente ed il servizio svolto per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
Ne consegue anche, come del resto è noto, che i giudizi tecnici del C.V.C.S. sono sottratti al sindacato di legittimità le quante volte non siano stati inficiati da palesi errori di fatto o da manifeste. contraddizioni logiche (C.d.S., Sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1885) che il ricorrente non evidenzia.
Ed è altresì da aggiungere che il parere del C.V.C.S. non può neppure venir disatteso dall’Amministrazione quando quest’ultima abbia verificato, come avvenuto nel caso in esame, che il relativo procedimento si è svolto correttamente e che, quindi, in particolare, in esso si è tenuto conto delle indagini e valutazioni degli altri organi tenuti ad intervenire in esso.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Pietro Falcone




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Re: IPERTONO visivo.

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Ieri (14.02.2012) la CMO mi ha dato ulteriori 60 giorni, sempre per lo stesso problema.
panorama
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Re: IPERTONO visivo.

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Da Tiscali

Glaucoma: dopo i 40 anni controllare il fondo dell'occhio.

di Brigida Stagno

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Basta una semplice visita oculistica dopo i 40 anni per diagnosticare in una fase iniziale o ancora non grave il glaucoma, seconda causa di cecità nel mondo dopo la degenerazione maculare senile. Fondamentale quindi la prevenzione: se non diagnosticato e curato in tempo, porta inevitabilmente alla perdita della vista.

Nel glaucoma, che colpisce in Italia oltre mezzo milione di persone, si ha un aumento della pressione interna nell'occhio (compresa di norma tra 10 e 20 mm di Hg), che porta con il tempo a danni permanenti al nervo ottico. La pressione intraoculare elevata si accompagna a una riduzione del campo visivo e ad alterazioni della papilla, cioè la testa del nervo ottico (visibile osservando il "fondo oculare"). L'aumento pressorio è dovuto più spesso all'ostacolo al deflusso dell’umore acqueo, il liquido che trasporta le sostanze nutritive all'interno dell'occhio, necessario per il metabolismo della cornea e del cristallino.

Nella forma cronica, detta glaucoma ad angolo aperto, la più frequente dopo i 40-50 anni, si ha un'ostruzione graduale dei canali di deflusso, con un'evoluzione molto lenta e spesso senza sintomi. L'aumento della pressione oculare è però raramente elevato, tanto che chi ne soffre si rende conto della malattia solo in fase terminale, quando il danno al nervo ottico è molto avanzato e irreparabile. Nel glaucoma acuto, ad angolo chiuso, i sistemi di deflusso si ostruiscono invece improvvisamente, con un dolore oculare violento e una forte riduzione della vista.

"Sottoporsi con regolarità a controlli oculistici dopo i 40 anni è obbligatorio, soprattutto in presenza di fattori di rischio e anche se si vede bene. - precisa la dottoressa Paola Pappagallo, Dirigente Medico all’Ospedale Oftalmico di Roma (telefono 329-6137325)- “I principali nemici sono l'età (la frequenza della malattia aumenta progressivamente con gli anni) e la familiarità.

Chi ha avuto un familiare affetto da glaucoma deve perciò sottoporsi a controlli più frequenti, in quanto il glaucoma presenta forti caratteri di ereditarietà, così come chi è diabetico o assume corticosteroidi per molto tempo. Un fattore di rischio importante, ma spesso sottovalutato, è la miopia, tanto che la sua presenza impone il mantenimento di valori della pressione intraoculare più bassi, sui 10-11 mmHg. Attenzione anche alla pressione arteriosa: se troppo bassa, può determinare un apporto non insufficiente di sangue al nervo ottico, ma se è troppo alta può provocare squilibri nell'apporto di nutrimento”.

Per la diagnosi l'esame più importante è la misurazione della pressione intraoculare, con uno strumento chiamato tonometro (una pressione maggiore di 20-22 mm/Hg è considerata sospetta), da ricontrollare ogni due anni dopo i 40. Utile è la determinazione dei danni al nervo ottico con un oftalmoscopio e una lampada a fessura, così come la valutazione del campo visivo. La gonioscopia permette invece di differenziare il glaucoma ad angolo aperto da quello ad angolo chiuso, visualizzando le strutture di drenaggio oculare.

"Una volta diagnosticato il glaucoma, -continua la dottoressa Pappagallo- il paziente deve curarsi per tutta la vita, sottoponendosi a controlli frequenti dall'oculista. L'obiettivo della terapia è rallentare l’evoluzione della malattia, permettendo al paziente di mantenere una buona funzionalità visiva e una qualità di vita soddisfacente. La costanza nella cura è fondamentale, ma il 40% dei pazienti la interrompe di propria iniziativa perché non vede risultati immediati.

La pressione oculare viene tenuta sotto controllo con colliri specifici beta- bloccanti o con i derivati prostaglandici, più recenti. Con gli anni le terapie tradizionali possono non essere più efficaci (in 3 casi su 10) e la pressione sale di nuovo, richiedendo interventi più invasivi, come il laser o la chirurgia.

Il trattamento laser è valido per contenere il decorso clinico: per la forma ad angolo aperto si utilizza l'argon laser (ALT) o la SLT (Trabeculoplastica Laser Selettiva), mentre lo YAG laser è indicato per la tipologia ad angolo chiuso. E' possibile dopo alcuni giorni dal trattamento riprendere le proprie attività, utilizzando specifici colliri. L'intervento non lascia cicatrici, riporta nella maggior parte dei casi la pressione nella norma e può essere usato anche come prima opzione in pazienti allergici ai conservanti contenuti nei colliri.

La chirurgia tradizionale è invece scelta quando il laser non è sufficiente per raggiungere bassi valori di pressione oculare. L’intervento chirurgico più eseguito è la trabeculectomia, che consiste nel creare una via di deflusso dell’umore acqueo: invece di raggiungere le vie di deflusso tradizionali, non più funzionanti, il liquido viene così dirottato negli spazi al di sotto della congiuntiva.


02 aprile 2012
panorama
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Re: IPERTONO visivo.

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Per notizia.

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Dal sito internet

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Ipovisione e cecità, come ottenere i diritti economici?

Assegni e indennità

I non vedenti e gli ipovedenti con residuo visivo non superiore a un decimo o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30% hanno diritto a fruire di un assegno mensile (pensione), il cui importo non viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, purché il reddito derivante da lavoro autonomo o subordinato non superi una certa cifra.
Gli importi degli assegni e il tetto di reddito oltre il quale si perde il diritto all'assegno vengono aggiornati ogni anno.
Per conoscere tali importi potete consultare i siti delle associazioni di categoria o il sito HandyLex.
I ciechi assoluti oltre all'assegno, hanno diritto anche ad una indennità di accompagnamento, il cui importo non viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Allo stesso modo i ciechi parziali con residuo non superiore a un ventesimo o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%, hanno diritto ad una "indennità speciale" di importo inferiore a quella di accompagnamento. Tali indennità non sono soggette ad alcun limite di reddito.
I non vedenti e gli ipovedenti affetti da minorazioni aggiuntive (fisiche o psichiche) che comportino una invalidità totale hanno diritto sia all'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi civili sia a quella prevista per gli invalidi civili al 100%, purché il riconoscimento dell'invalidità civile sia dovuto ad una patologia diversa da quella che ha portato alla dichiarazione di cecità.
Per patologia si intende il tipo di minorazione e non la causa delle minorazioni, che perciò può anche essere la stessa, come quando, a seguito di incidente stradaleo malattia, la persona perda sia la capacità visiva che quella motoria. Lo stesso vale per i sordo-ciechi, i quali hanno diritto sia all'indennità di accompagnamento sia all'indennità di comunicazione.
Per quanto riguarda il cumulo delle pensioni, sia di più assegni sia di questi con la pensione di anzianità, di vecchiaia o di reversibilità, nonché la pensione sociale, valgono regole particolari, che spesso comportano la scelta da parte del disabile del trattamento economico a lui più favorevole.
Se la cecità è dovuta ad infortunio sul lavoro, malattia professionale, cause belliche o di servizio si applicano leggi particolari, che prevedono assegni ed indennità diverse. Per ottenere i benefici economici e tutti gli altri servizi previsti per i disabili è necessario far accertare il proprio stato di invalidità facendone richiesta all'INPS, il quale inviterà il disabile a presentarsi dinnanzi ad una apposita commissione medica presso la ASL di appartenenza. La commissione accerterà il visus (espresso in decimi), il campo visivo (espresso in gradi) e la presenza di eventuali altre minorazioni, da valutare sulla base di punti percentuali di invalidità. Il riconoscimento del campo visivo ai fini dell'accertamento delle minorazioni visive è una conquista recente: risale, infatti, ad una nota del Ministero della Sanità n. 21/09/2004 ed alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 464/2004. Pertanto nei primi mesi di applicazione di dette circolari può darsi che le ASL e le commissioni mediche non ne siano ancora a conoscenza o siano sprovviste della relativa modulistica.
La commissione medica della ASL può anche dichiarare l'handicappato "in situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3º, della legge 104 del 1992. Ciò da' diritto ad ulteriori agevolazioni, di cui parleremo tra breve. Con lo stesso procedimento può essere richiesto il riconoscimento dell'aggravamento del deficit visivo del soggetto.
Poiché le competenze in materia di assistenza sociale sono state trasferite alle Regioni, non si può escludere che in alcune Regioni il procedimento da seguire per ottenere il riconoscimento dello status di cieco civile sia diverso. Consigliamo pertanto di rivolgervi alle associazioni di categoria o ai servizi sociali del proprio comune.
Se la perdita della vista è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ci si deve rivolgere all'INAIL.
Se la causa della minorazione è legata a ragioni di servizio o a cause belliche (tra le quali vanno ricompresi anche gli infortuni verificatisi durante il servizio militare), ci si dovràà invece rivolgere al Ministero dell'interno.
L'INPS può verificare in qualsiasi momento il permanere dello stato di invalidità, invitando il disabile a sottoporsi a nuova visita presso la ASL.

Agevolazioni fiscali

Le spese sostenute per l'acquisto degli ausili tecnici sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% del prezzo (D.P.R. 917/86, art. 13-bis, comma 1º, lett. c).
Lo stesso trattamento si applica all'acquisto delle automobili destinate ad agevolare gli spostamenti dei ciechi ed alle spese per il mantenimento del cane guida. In particolare in caso di acquisto di una automobile di cilindrata non superiore a 2000 cc se alimentata a benzina e 2800 cc se diesel è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di L. 35.000.000, pari a € 18.075,99.
La detrazione può essere fatta in unica soluzione o nell'arco dei quattro anni successivi.
L'agevolazione può essere goduta una volta ogni quattro anni, salvo il caso di furto o incendio doloso dell'automobile. Per le automobili intestate ai disabili o a familiari dei quali i disabili stessi siano fiscalmente a carico sono previste anche l'IVA agevolata al 4% e l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione (L. 342/2000, art. 50).
Per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto, ovviamente, alcun adattamento dell'autovettura, come avviene invece per i disabili motori.
È necessario fare una apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, che, una volta verificati i requisiti, rilascia un certificato che sostituisce la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione, che ha sostituito l'esposizione del bollo sul parabrezza dell'automobile.
Per quanto riguarda la tassa di iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), essa è di competenza provinciale. Pertanto è necessario verificare se nella propria Provincia siano previste agevolazioni in tal senso. Per il cane guida la legge consente di detrarre una cifra forfettaria pari a € 516,47 comprensiva di tutte le spese di mantenimento dell'animale. Le spese mediche, comprese quelle per interventi chirurgici, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF (art. 10, lett. b, del testo unico sulle imposte dirette sopra citato). La Legge 388/2000 aveva stabilito l'esenzione dalla tassa di successione e di donazione per i beneficiari disabili gravi se l'importo complessivo del lascito non superava L. 1.000.000.000. Successivamente la Legge 383/2001 ha abolito l'imposta di successione e di donazione, sottoponendo i trasferimenti di valore superiore a € 180.759,91 alle imposte previste per gli atti a titolo oneroso. Poiché per questi ultimi non sono previste esenzioni, è da ritenere che il disabile che riceva per successione o donazione beni immobili per un valore superiore alla cifra sopra indicata, debba pagare l'imposta prevista per il corrispondente trasferimento a titolo oneroso (vendita, costituzione di usufrutto, ecc.).
È possibile dedurre dal reddito imponibile gli oneri contributivi relativi agli addetti ai servizi domestici e per l'assistenza personale o familiare (colf e badanti) (D.P.R. 917/86, art. 10, comma 2º).
Il D.M. 14 marzo 1998 ha stabilito l'applicazione dell'IVA agevolata nella misura del 4% per tutti gli strumenti tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. Si tratta di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo basato su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricato o di comune reperibilità, preposto ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura da parte dei soggetti disabili. Per poter ottenere tale agevolazione occorrono due requisiti:

1) Il certificato di invalidità attestante la minorazione visiva ovvero la relativa autocertificazione;

2) Un ulteriore certificato rilasciato dall'oculista della ASL attestante il collegamento funzionale tra lo strumento che si intende acquistare e la minorazione visiva. Questo secondo certificato non può essere sostituito dall'autocertificazione.

Tali certificati vanno consegnati al rivenditore, il quale nella fattura indicherà che l'IVA applicata è del 4% ai sensi del D.M. 14 marzo 1998.
I Comuni possono prevedere delle detrazioni per l'ICI (imposta comunale sugli immobili) se l'immobile è di proprietà di un disabile o di persona della quale il disabile stesso sia fiscalmente a carico. Il D.Lgs. 109/1998 ha introdotto l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), conosciuti anche con il nome complessivo di "riccometro".
Le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di servizi pubblici possono prevedere particolari agevolazioni se i valori dell'ISE e dell'ISEE non superano un determinato ammontare. La presenza di un disabile all'interno del nucleo familiare contribuisce a ridurre il valore complessivo dell'ISE e dell'ISEE. I certificati ISE e ISEE vengono rilasciati dall'INPS su presentazione di apposita domanda debitamente compilata, con l'indicazione dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare. A mero titolo esemplificativo ricordiamo che la Telecom Italia pratica uno sconto del 50% del canone di abbonamento per gli utenti residenziali se l'ISEE dell'intestatario dell'utenza telefonica non supera un determinato valore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio della Telecom competente per territorio o chiamare il 187.

Protesi sanitarie

Il D.M. 27 agosto 1999 n. 332 contiene il cosiddetto "nomenclatore tariffario", cioè l'elenco delle protesi che sono fornite a totale o parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale, cioè delle ASL.
Tra le protesi che ci interessano vanno segnalate le lenti, i monocoli ed altri ausili per ipovedenti, gli occhi di vetro o di resina per coloro che hanno subito l'asportazione del bulbo oculare, il bastone bianco, l'orologio tattile o parlante ed alcuni ausili informatici quali la sintesi vocale, il display braille, la stampante braille e lo scanner. Tutti questi ausili sono forniti dalla ASL, la quale provvede ad acquistarli ed assegnarli agli assistiti.
Una volta ottenuta l'assegnazione di una protesi non è possibile richiederla nuovamente prima che sia trascorso un determinato arco di tempo, che varia a seconda della protesi, salvo il caso di distruzione, smarrimento o obsolescenza della protesi stessa.
Per poter ottenere tali ausili è necessario farne richiesta alla ASL. Attualmente solo alcune ASL hanno espletato le gare d'appalto previste dal decreto del 1999. Qualora l'ASL non abbia già scelto in tal modo il fornitore di ciascun ausilio previsto dal nomenclatore tariffario, sarà necessario fornire alla ASL tre preventivi di acquisto di oggetti equivalenti: la ASL deciderà a quale fornitore rivolgersi per l'acquisto.
Peraltro alcune ASL continuano, invece, ad applicare il nomenclatore precedente, che prevedeva una copertura parziale di taluni ausili. Si segnala, per la sua anomalia, la situazione del Veneto: in questa regione l'Assessorato alla sanità ha concluso un accordo con una struttura privata, il Centro Efesto, che realizza progetti globali, comprendenti la diagnosi patologica e funzionale, la fornitura di sistemi completi costituiti da computer, stampante, ausili, ecc., e la predisposizione di un corso di addestramento all'uso degli stessi. L'intero progetto è a carico della ASL di appartenenza, salvo una quota a carico del beneficiario. Questa iniziativa, se da un lato favorisce l'utente fornendogli un sistema completo e preconfigurato, dall'altro gli preclude una scelta libera e consapevole del materiale fornito, giacché il Centro Efesto propone esclusivamente i prodotti realizzati da un'unica ditta. Va peraltro segnalato che, dato l'alto costo di tali progetti, alcune ASL si rifiutano di finanziarli, applicando il nomenclatore tariffario nazionale.

Collocamento lavorativo

La legge 68 del 1999 ha riformato il sistema del collocamento obbligatorio dei disabili, facendo peraltro salve le leggi anteriori che prevedono modalità particolari per l'avviamento lavorativo dei centralinisti e dei fisioterapisti ciechi. Per i centralinisti va ricordata la legge 113 del 1985, mentre per i fisioterapisti ci si deve rifare alle leggi 403 del 1971 e 29 del 1994.
Per ulteriori informazioni rinviamo alla sezione Lavoro. Per l'esercizio di professioni diverse da quelle tradizionalmente riservate ai ciechi i disabili visivi sono assimilati agli altri disabili: devono fare richiesta di iscrizione all'elenco unico dei lavoratori disabili presso il Centro per l'Impiego della Provincia, il quale, oltre a valutare il grado di invalidità, al quale sono ricollegate talune agevolazioni per i datori di lavoro che assumono i disabili, effettuerà anche una valutazione funzionale atta ad individuare le capacità lavorative residue del soggetto. Da ricordare anche la legge 120 del 1991, che ha sancito il diritto di accesso a tutti i concorsi pubblici per lo svolgimento di attività che non siano incompatibili con la minorazione visiva.

Pensionamento anticipato

La legge 120 del 1991 prevede che i lavoratori ciechi ed ipovedenti possano usufruire di un mese di contribuzione figurativa per ogni tre mesi di lavoro effettivamente prestato. Ciò consente ai privi della vista di ottenere l'anzianità contributiva richiesta dalla legge per andare in pensione prima degli altri lavoratori. La legge 388/2000 ha stabilito una agevolazione simile anche per gli invalidi civili con una invalidità superiore al 74%.
Vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, con un limite massimo di contribuzione pari a 5 anni. Se la minorazione visiva è intervenuta successivamente all'inizio dell'attività lavorativa, i benefici sopra menzionati valgono solo dal momento in cui è stato riconosciuto lo stato di ciecità o di invalidità.

Permessi speciali per i lavoratori non vedenti ed i loro familiari

L'art. 33 comma 6º della legge 104/92 consente ai lavoratori ciechi ed ipovedenti, che siano dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3º, della stessa legge, di poter usufruire alternativamente di un permesso retribuito di due ore al giorno o di tre giorni al mese anche consecutivi. Tale agevolazione è stata pensata per consentire al disabile di sottoporsi a controlli, cure o terapie riabilitative. Tuttavia le norme regolamentari che hanno definito il procedimento da seguire per ottenere tali permessi (richiesta diretta al datore di lavoro) non richiedono che il disabile indichi lo scopo per il quale domanda il permesso. I permessi di tre giorni al mese possono essere usufruiti anche dai familiari entro il terzo grado, purché provino di prestare assistenza continuativa all'handicappato grave. Non è più richiesto, come una volta, che chi ne usufruisce conviva con l'handicappato. L'INPS ha stabilito come criterio per valutare la congruità della domanda che l'assistito non viva a più di un'ora di distanza da chi lo assiste. Il minorato visivo ed i familiari con lui conviventi hanno inoltre diritto, se lavoratori, a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso (art. 33 comma 5º). L'art. 80 della L. 388/2000 prevede un congedo speciale che può durare fino a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa del parente convivente con un handicappato in situazione di gravità.
Tutti questi permessi possono essere usufruiti dal parente convivente lavoratore anche in presenza di altro parente convivente o non convivente che non ne abbia diritto, ad esempio perché studente o disoccupato. La materia dei congedi parentali è stata da ultimo risistemata mediante il D.Lgs. 151/2001 (vedere in particolare l'art. 42).

La firma

Non è difficile per un cieco imparare a tracciare con la penna la propria firma, ma quale valore legale può avere la firma di chi non può leggere ciò che sta firmando? E che dire del fatto che spesso la firma tracciata da un non vedente è illeggibile? Queste questioni sono state risolte dalla legge n. 18 del 3 febbraio 1975, la quale afferma che la firma apposta da un cieco in calce ad un documento è pienamente valida ed obbliga il cieco al rispetto di quanto contenuto nel documento. Il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione o anche di far redigere l'atto ad un'altra persona.
In questi casi l'assistente dovrà apporre la propria firma sotto quella del cieco, indicando rispettivamente se si tratta di "testimone" o di "assistente alla redazione dell'atto". La presenza di due testimoni è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il cieco non sia in grado di firmare.
Nonostante il testo della legge n. 18 del 1975 sia molto chiaro, a volte i notai non considerano valida la firma del cieco in quanto non è leggibile, cioè non si riesce a leggerla lettera per lettera.
Questo accade perché la legge notarile (del 1913) parla di "sottoscrizione", intendendo con ciò affermare che chi sottoscrive l'atto può avere diretta conoscenza di quanto vi è scritto. In questi casi sarà necessario farsi assistere da due testimoni. È auspicabile che l'introduzione della firma digitale (un tesserino magnetico contenente un codice che identifica la persona in maniera inequivocabile) possa rimuovere gli ultimi ostacoli che impediscono ai non vedenti di essere autonomi nella vita giuridica e nei rapporti d'affari.

Esercizio del diritto di voto

Nelle consultazioni elettorali politiche ed amministrative, compresi i referendum, il cieco e l'ipovedente possono votare facendosi accompagnare da una persona di fiducia. La legge n. 17/2003 ha semplificato notevolmente l'iter burocratico. Ora il privo della vista può chiedere all'ufficio elettorale del Comune di residenza che venga apposto sulla tessera elettorale personale un apposito timbro che attesta una volta per tutte il diritto ad essere accompagnato all'interno della cabina elettorale.
Per ottenere tale timbro è sufficiente recarsi all'ufficio elettorale muniti di un certificato attestante la minorazione visiva o del libretto di pensione rilasciato dall'INPS. L'accompagnatore può essere un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano e non può accompagnare più di un disabile per ciascuna consultazione elettorale. Anche in questo campo è auspicabile che vengano adottate delle soluzioni che consentano ai ciechi ed agli ipovedenti di votare in completa autonomia.
Ciò potrebbe avvenire ad es. realizzando delle mascherine con dei fori in corrispondenza dei simboli dei partiti. Il cieco, sovrapponendo la mascherina alla scheda elettorale e conoscendo la posizione dei vari simboli potrebbe facilmente tracciare con la matita un segno sul simbolo del candidato prescelto.
Questa soluzione è stata sperimentata a Torino nel 2000 in occasione di un referendum con ottimi risultati. Tuttavia non abbiamo notizia che l'esperimento abbia avuto seguito.
Un'altra possibilità è quella del voto per corrispondenza, già praticato in diversi Paesi. Infine si può sperare nell'introduzione del voto elettronico, già in fase di sperimentazione, che grazie alla carta d'identità elettronica, al riconoscimento delle impronte digitali e ad un sistema a guida vocale consentirà ai ciechi ed agli ipovedenti di selezionare la lista e perfino il candidato prescelto salvaguardando pienamente la libertà e la segretezza del voto.

Fare testamento

La legge italiana prevede tre tipi di testamento: olografo, segreto e per atto pubblico. Il primo è il testamento scritto direttamente dalla persona a mano e da lei sottoscritto. Il testamento segreto è un testamento scritto dalla persona con mezzi meccanici oppure scritto da altri, sottoscritto dalla persona e consegnato con determinate formalità ad un notaio.
Il testamento per atto pubblico è fatto dettando le proprie volontà ad un notaio. È fuori discussione che il cieco non può avvalersi del testamento olografo.
Purtroppo, stante l'attuale normativa, il non vedente non può neppure realizzare il testamento segreto. Sebbene l'uso della macchina da scrivere e del computer consentirebbero al disabile visivo di scrivere il testamento e sebbene la firma apposta su ogni foglio come prescritto dall'art.604 del Codice Civile sarebbe valida ai sensi della legge n. 18 del 1975, la stessa legge conferma espressamente il divieto contenuto nell'ultimo comma dell'art.604 del Codice Civile, secondo cui "chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto". Pertanto il cieco che voglia fare testamento dovrà necessariamente recarsi da un notaio con due testimoni. Dato il progresso tecnologico che consente ai ciechi dotati di personal computer di scrivere e rileggere qualsiasi documento, è auspicabile che questa normativa venga modificata.
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Re: IPERTONO visivo.

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dal sito

http://www.glaucomaonline.it/" onclick="window.open(this.href);return false;


Glaucoma: più alta mortalità cardiovascolare nei pazienti che utilizzano il Timololo per uso topico


The Blue Moutains Eye Study ha valutato l’associazione tra glaucoma ad angolo aperto e la mortalità a 9 anni in una coorte basata sulla popolazione di soggetti anziani.

Al basale, il glaucoma è stato diagnosticato nel 3% ( n = 108 ) dei soggetti.

Delle 873 morti, registrate nel corso del periodo osservazionale, 312 ( 8.5% ) avevano una causa cardiovascolare.

La mortalità per tutte le cause è stata del 24.3% nelle persone con glaucoma e del 23.8% in quelle senza glaucoma, mentre la mortalità cardiovascolare è stata del 14.6% nelle persone affette da glaucoma e dell’8.4% in quelle senza.

Dopo aggiustamento, i pazienti con glaucoma hanno presentato un aumento del rischio, non significativo, di morte cardiovascolare ( rischio relativo, RR = 1.46 ).

L’aumentata mortalità cardiovascolare è stata osservata principalmente nei pazienti con glaucoma di età superiore ai 75 anni ( RR = 2.78 ).

Analisi più approfondite hanno mostrato che la mortalità cardiovascolare era più alta tra i soggetti ai quali era stato precedentemente diagnosticato il glaucoma ( RR = 1.85 ), soprattutto in quelli trattati con il Timololo per uso topico ( Timoptol / Timoptic ) ( RR = 2.14 ). ( Xagena2006 )

Lee AJ et al, Ophthalmology 2006; 113: 1069-1076


Oftalm2006 Cardio2006 Farma2006
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Re: IPERTONO visivo.

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Dal sito internet

http://www.dica33.it/argomenti/oculisti ... 8.asp?p=25" onclick="window.open(this.href);return false;

Ultimo aggiornamento: 03/12/04

L'occhio miope degenera con il pc

Forse l'uso prolungato del computer non è così innocuo per chi ha difetti visivi. Almeno se verrà confermato il rapporto tra questa circostanza e lo sviluppo di glaucoma nei miopi.Il glaucoma è una malattia cronica e bilaterale del nervo ottico caratterizzata da un danno progressivo delle fibre nervose che lo compongono. Ha origine da una pressione interna maggiore di quanto l'occhio possa tollerare.

All'interno dell'occhio, infatti, è presente un liquido trasparente (umore acqueo) che nutre la cornea e il cristallino ed elimina i loro prodotti di scarto: esso viene prodotto dietro l'iride, fluisce in avanti e viene scaricato in corrispondenza dell'angolo dell'occhio. Se non c'è equilibrio tra la quantità di liquido prodotto e quella di liquido scaricato, la pressione interna dell'occhio aumenta. Se questa ipertensione intraoculare dura a lungo, vengono danneggiate le fibre nervose del nervo ottico, che servono a trasportare al cervello gli stimoli visivi raccolti dall'occhio. Pertanto, se il disturbo non viene curato, il rischio di perdere la vista è elevato.

Fattori di rischio

Ma la pressione intraoculare non è l'unico fattore di rischio, in quanto esiste una certa familiarità e dai 60 anni in su la probabilità di sviluppare il glaucoma raddoppia, mentre oltre i 75 anni diventa cinque volte più alta. Ma questi due fattori associati aumentano il rischio di cinque volte già a 40 anni. Inoltre tutti i disturbi che riflettono un'instabilità vasomotoria sono da considerarsi fattori di rischio, per esempio gli ipotesi hanno un deterioramento maggiore dei normotesi. Contribuiscono anche eventuali fattori oculari che rendono il nervo ottico più suscettibile come la miopia, emorragie o atrofia della retina. Non è da escludere anche se non sempre provate che certe abitudini o stili di vita possono peggiorare o predisporre allo sviluppo del glaucoma.

Monitor pericoloso

Una recente ricerca giapponese ha verificato che l'associazione della miopia con l'uso costante di computer aumentano il rischio. Lo studio è di natura epidemiologica quindi basato su dati raccolti con questionari e interviste, confrontati con misurazioni strumentali di difetti dell'occhio. Ai circa 10000 soggetti, di età media 43 anni, coinvolti nel campione è stata fatta una visita medica con check-up completo e una valutazione del campo visivo mediante perimetria. Questo è l'esame che evidenzia l'effettiva alterazione della sensibilità retinica e quindi di un danno al nervo ottico, e rileva le lesioni quando sono già state danneggiate almeno il 30% delle fibre del nervo ottico. Contemporaneamente sono state reperite informazioni relative all'uso del computer e a eventuali difetti refrattivi della vista. Ebbene dei 10000 soggetti 522 erano positivi per la perimetria mentre la maggior parte, più di ottomila, era negativa. E' stata trovata un'associazione significativa tra l'uso di computer e i difetti refrattivi e il rischio di anomalie del campo visivo rilevate dalla perimetria. In particolare, il rischio relativo era quasi doppio (1,74) nelle persone che usavano in modo assiduo e massiccio il computer, e che avevano un difetto visivo refrattivo, rispetto a quelli che non avevano difetti della vista. Confrontando i 165 soggetti con una diagnosi oftalmologica di glaucoma con i 2918 soggetti presi come controllo, il rischio relativo di avere il glaucoma in coloro che usavano molto il computer ed erano miopi, era, ancora una volta, quasi doppio (1,82).

Simona Zazzetta

Fonte
Tatemichi M et al. Possible association between heavy computer users and glaucomatous visual field abnormalities: a cross sectional study in Japanese workers. J Epidemiol Community Health. 2004 Dec;58(12):1021-7
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Re: IPERTONO visivo.

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Avastin, stop uso per retina. Altroconsumo: alternativa 100 volte più costosa


Stop all’uso di Avastin, nome commerciale del farmaco della Roche a base di bevacizumab, per curare le malattie della retina legate all’età (maculopatie). Lo ha stabilito l’Aifa sulla base di segnalazioni, arrivate da tutta Europa, di gravi effetti collaterali, come emorragie non oculari e trombosi. D’ora in avanti si dovrà ricorrere a due farmaci sostitutivi: Lucentis e Macugen. Ma questa cura alternativa ha una controindicazione: costa 100 volte di più di una singola somministrazione di Avastin, superando i 1.000 euro. E questi farmaci non vengono rimborsati in tutti i casi di malattia.

Altroconsumo fa un po’ di storia del farmaco bloccato dall’Aifa: nonostante non fosse formalmente autorizzato per il trattamento delle maculopatie legate all’età, ma solo per curare alcuni tipi di tumore, gli oculisti hanno iniziato ad usarlo. Se iniettato direttamente nell’occhio, Avastin ostacola la crescita di nuovi vasi sanguigni che danneggiano la retina; l’Aifa ha autorizzato quest’uso solo nel 2007, inserendo il farmaco in una lista di medicinali il cui “uso speciale” viene consentito e coperto dal Servizio sanitario nazionale quando non è disponibile una valida alternativa terapeutica. A causa dell’entrata in commercio dei 2 nuovi farmaci Lucentis e Macugen, che al contrario di Avastin sono formalmente autorizzati per il trattamento delle maculopatie legate all’età, il rimborso di quest’ultimo farmaco si è sempre più ristretto.

La decisione dell’Aifa crea un problema per le casse dello Stato: Lucentis e Macugen costano infinitamente di più di Avastin. Secondo i calcoli della regione Emilia Romagna, passando da Avastin a Lucentis la spesa per trattare tutti i pazienti salirebbe da 200.000 euro a 15 milioni di euro. Ma crea anche un problema per i pazienti: quelli con meno di due decimi di vista o quelli che necessitano il trattamento del secondo occhio, devono pagare di tasca loro una cura più costosa. Inoltre, tutti i pazienti che non hanno una maculopatia legata all’età o sono affetti da glaucoma vascolare non dispongono più di una valida alternativa terapeutica.

Secondo Altroconsumo, inoltre, i prezzi dei due nuovi farmaci non sembrano giustificati da una maggiore efficacia. Alcuni studi dimostrano che sono sostanzialmente equivalenti ad Avastin, sia dal punto di vista dell’efficacia che degli effetti indesiderati. Questi ultimi, infatti, sono legati al modo di somministrazione (l’iniezione diretta nell’occhio) e non agli effetti biologici di questa categoria di farmaci. D’altra parte, è possibile che ci sia un maggior rischio di infezioni oculari usando l’Avastin, dovute al fatto che il farmaco non ha una formulazione per uso oftalmico, ma deve essere ridosato per servire allo scopo, con un certo rischio di contaminazione.

Altroconsumo pone alcuni interrogativi legati a questa vicenda: “Perché l’azienda farmaceutica Roche, che produce Avastin, non richiede l’estensione dell’indicazione dell’uso del farmaco alla cura delle maculopatie? Eppure i dati a supporto non mancherebbero. Perché i due nuovi farmaci debbano costare così tanto? Infine, per quale motivo i pazienti debbano rimanere senza una cura o essere costretti a pagarla di tasca loro?
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Re: IPERTONO visivo.

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L'altro giorno ho fatto istanza per andare CM. 2^ Istanza di Bari in quanto ho contestato il giudizio della CMO circa l'IDONEITA' al servizio e al SMI e nell'Arma, oggi vengo a sapere che devo rifare l'istanza in quanto la CM. 2^ di Bari dal 01/01/2013 non c'è più e che la nuova istanza devo indirizzarla alla CM. 2^ di Roma, competente quale nuova giurisdizione di giudizio.
Per andare a Bari dovevo fare 1 e mezzo, ora per andare a Roma e andando in macchina devo fare 5-6 ore di viaggio, col Bus o Treno molto di più.
Che fare adesso, andare o ritirare la domanda, dovendo sostenere più spese di viaggio, pernotto e vitto?
Ci hanno complicato la vita.
Quanto sopra giusto per notizia.
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Re: IPERTONO visivo.

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- Un collega oggi mi hanno detto che la CM. 2^ Istanza di Roma si trova a Villa BONSECA, di fronte al Celio (nei pressi del Colosseo). Vi risulta ?

- Un altro collega mi ha detto che si trova in Via dei S.S. Quattro ( o Via dei Santi Quattro) e come riferimento faceva - vicino al Colosseo - a circa 10 minuti. Vi risulta ?

Sicuramente si sta parlando dello stesso luogo.
Tra i lettori del Forum c'è qualche collega che può dare più notizie precise visto e considerato che adesso la CM. 2^ Istanza di Roma è competente per tutto il Centro Sud ??

Magari notiziando con quale linea/numero di Bus diretto si arriva con la fermata li vicino partendo dalla stazione ferroviaria Roma Termini o Roma Tiburtina.
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