TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86/2001

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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gianluigi0906

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86/2001

Messaggio da gianluigi0906 »

buonasera avvocato
Vorrei porre alla sua attenzione il sottoelenacato caso:
Nell’anno 2002 il mio reparto è stato trasferito da Roma in un comune vicino (distante dal capoluogo più di 30 Km), il sottoscritto a suo tempo insieme ad altri colleghi chiedemmo al servizio amministrativo di reparto il riconoscimento del diritto ad ottenere l’indennità di prima sistemazione prevista dalla ex legge 10 marzo 1987 n. 100 sostituita dall’attuale legge 86/2001, il servizio amministrativo in base a quanto disposto dalla Direzione di Amministrazione (organo deputato a trattare tali problematiche) rispose che non avevamo diritto in quanto la nuova sede di servizio rientrava nell’ambito di un comprensorio) fatto sta che alcuni colleghi presentarono nell’anno 2003 ricorso al TAR, mentre il sottoscritto insieme ad altri dieci non presentammo ricorso.
Recentemente sono venuto a conoscenza che il Ministero della Difesa Aeronautica a seguito di alcune sentenze Consiglio di Stato nr 4637/08 e TAR del Lazio nr 2584/09 che hanno riconosciuto il diritto di tale indennità ai ricorrenti, attraverso il Servizio di Commissariato ed Amministrazione – Direz. Amministrazione nel 2009 ha AUTORIZZATO i servizi amministrativi dell’ A.M di provvedere alla corresponsione dell'indennità di cui all'oggetto.
Per effetto di cio’, l’amministrazione sta provvedendo al pagamento dell’indennità di trasferimento, solo ai colleghi che nel 2003 presentarono ricorso.
Le chiedo il sottoscritto non avendo presentato ricorso al TAR può chiedere la corresponsione di tale indennità?
Se si? come, facendo semplice domanda al mio servizio amministrativo o devo ricorrere al Tar nonostante siano passati più di cinque anni da quando è avvenuto il trasferimento (2002)?
Nell’attesa di una risposta tempestiva ed esauriente, ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.


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Avv. Giorgio Carta
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Re: TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86/2001

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Purtroppo, se davvero sono strascorsi cinque anni dal trasferimento, si è prescritto il relativo diritto.
Tuttavia, consideri che il pagamento dell'indennità di tr asferimento non viene ffettuata in un'unica soluzione, ma mensilmente nel corso di due anni, quindi la prescrizione va riferita ad ogni singolo rateo, a decorrere dalla rispettiva data.

Peraltro, verifichi di non avere interrotto la prescrizione per effetto della richiesta scritta fatta all'amministrazione. in tal caso, il temine prescrizionale decorrerebbe dalla data dell'atto interruttivo in qiestione.

per sicurezza, faccia vedere la documentazione ad un avvocato del settore.

Auguri,

Avv. Giorgio Carta
andrius78
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Re: TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86/2001

Messaggio da andrius78 »

i ricorsi per l'indennità di trasferimento sono prescritti in 10 anni e non 5 anni, quindi puoi ancora far ricorso se non sono trascorsi 10 anni. Riferimento sentenza Consiglio di Stato N. 6549/2008 " la dedotta eccezione di intervenuta prescrizione per gli emolumenti in questione, per il trascorrere del termine quinquennale, ne va rilevata l’infondatezza, atteso che l’indennità di trasferimento non ha natura periodica, ma appartiene alla categoria delle indennità “una tantum”, spettanti solo una volta in relazione ad un determinato avvenimento e non avente natura retributiva, ma di ristoro dei disagi subiti a causa del trasferimento (Cons. St., IV Sez., n. 5199/00). Ad essa, pertanto, si applica la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4) c.c.(Cass. civ. –Sez. Lavoro- n. 303/77).". In bocca al lupo, un collega dell'Aeronautica Militare.
panorama
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Re: TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86/2001

Messaggio da panorama »

Il Comando Generale della GdF (Ministero.....) perdono anche in Appello.

Importante precisazione del Consiglio di Stato che ribadisce che per aver diritto al TRATT. ECONOMICO PREVISTO PER IL TRASFERIMENTO D'AUTORITA', il requisito dei 10 Km. si calcola tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione e non tra i due comuni.

Finalmente "chiarezza" fatta una volta per tutti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01338/2012REG.PROV.COLL.
N. 07468/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7468 del 2008, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Gen. Gdf - Comando Regionale Friuli Venezia Giulia;

contro
OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00135/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE TRATT. ECONOMICO PREVISTO PER IL TRASFERIMENTO D'AUTORITA'

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Sergio De Felice e udito per le parti l’ avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia OMISSIS agiva per l’annullamento del provvedimento della Guardia di Finanza del 21 settembre 2006 di rigetto dell’istanza di riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n.86 del 2001 per trasferimento di autorità in altro comune.
Il ricorrente era stato trasferito d’autorità dalla OMISSIS.
L’amministrazione aveva motivato il rigetto, sostenendo che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la distanza di Km.10,6 quindi superiore a dieci chilometri.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la norma di legge (art. 1 L.29 marzo 2001, n.86) per il trasferimento di autorità prevede soltanto il requisito del trasferimento in diverso comune, superando quindi il silenzio normativo del previgente art. 1 L.100 del 1987, che era stato colmato dalla elaborazione di giurisprudenza con la richiesta dei requisiti previsti per l’indennità di missione, tra cui figuravano i dieci chilometri di distanza minima.
Avverso tale sentenza, propone appello il Ministero della Difesa, deducendo che il requisito della distanza dei dieci chilometri è da intendersi ancora vigente perché la disposizione relativa non risulta abrogata; nella specie, la distanza effettiva, secondo quanto risulta dalla attestazione n…… del 2006, fornita dall’Aci- direzione commerciale-Ufficio servizi Turistici in data 24 novembre 2006, calcolando la distanza tra le Case comunali, è di cinque chilometri.
L’appellato non si è costituito.
Alla udienza pubblica del 28 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
L’appello è infondato.
E’ vero che l’attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’art. 1, comma 1, l.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).
Anche la sezione ha ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore della l.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall’art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l’indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417).
Già nel vigore della legge n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637).
Secondo l’Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della legge del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Quanto alla sussistenza del requisito, la parte appellante sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall’Aci, dimostra la misura di soli cinque chilometri.
In contrario, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.
Tale distanza, come riportato in un passaggio della sentenza impugnata, non adeguatamente contrastato dalla appellante amministrazione, è della misura di dieci chilometri e seicento metri.
Come ha sostenuto la parte ricorrente in prime cure, nel ritenere illegittimo il diniego dell’amministrazione, doveva farsi riferimento quindi alla distanza tra le due diverse sedi di servizio, piuttosto che a quella tra le due case comunali.
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
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