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ausiliaria
Re: ausiliaria
Complimenti al collega, mai fermarsi davanti al primo ostacolo.
Re: ausiliaria
Dal sito del Ministero della Difesa
M_D A934676 REG2022 0120646 27-12-2022
DPR 20 aprile 2022, n. 56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate – triennio 2019-2021. Effetti sul trattamento pensionistico, sull’indennità di ausiliaria e sull’indennità di buonuscita.
Disposizioni applicative DPR 20 aprile 2022, n. 56
M_D A934676 REG2022 0120646 27-12-2022
DPR 20 aprile 2022, n. 56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate – triennio 2019-2021. Effetti sul trattamento pensionistico, sull’indennità di ausiliaria e sull’indennità di buonuscita.
Disposizioni applicative DPR 20 aprile 2022, n. 56
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Re: ausiliaria
Dal sito del Ministero della Difesa
M_D A934676 REG2022 0036294 14-04-2022
Rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo. Modalità applicative dell’articolo 1864 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Circolare M_D A934676 REG2022 0036294 in data 14/04/2022
M_D A934676 REG2022 0036294 14-04-2022
Rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo. Modalità applicative dell’articolo 1864 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Circolare M_D A934676 REG2022 0036294 in data 14/04/2022
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Re: ausiliaria
Dal sito del Ministero della Difesa
M_D A934676 REG2022 70119 27-07-2022
Circolare INPS n. 159 in data 28/10/2021. Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria.
M_D A934676 REG2022 70119 27-07-2022
Circolare INPS n. 159 in data 28/10/2021. Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria.
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Re: ausiliaria
Tar Lazio su 4 CC. col grado di “Luogotenente carica Speciale” con sistema pensionistico interamente retributivo, collocati in Ausiliaria, chiedono:
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del coefficiente al 44% come previsto dall'art. 54 DPR n° 1092/73, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del parametro pensionistico 148,00, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) a seguito del termine del periodo di ausiliaria con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei secondo i parametri normativamente previsti per il grado di Luogotenenti in carica speciale;
Si cita:
1) - messaggio INPS Hermes.24/01/2018.0000341
2) - art. 2229, comma 6 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
3) - DL n° 66/2010 – art. 986, art. 1876, art. 1870
4) - Legge n° 335/95
5) - D.lgs n° 165/1997
6) - D.lgs n° 95/2017 art. 14, art. 45
7) - art 54 DPR 1092/1973
- art. 1864 del suddetto d.lgs.
9) - art. 1870 d.lgs. n. 66/2010
10) - art. 1871 d.lgs. n. 66/2010
11) - Circolare Inps n. 159 del 28 ottobre 2021
Il TAR dichiara:
- Conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte è fondato nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto va accolto con condanna dell’Inps a provvedere alla riliquidazione del TFS spettante ai ricorrenti in ottemperanza alla propria circolare n. 159 del 28 ottobre 2021.
N.B.: Come al solito vi rimando alla lettura completa dell'allegato.
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del coefficiente al 44% come previsto dall'art. 54 DPR n° 1092/73, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del parametro pensionistico 148,00, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) a seguito del termine del periodo di ausiliaria con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei secondo i parametri normativamente previsti per il grado di Luogotenenti in carica speciale;
Si cita:
1) - messaggio INPS Hermes.24/01/2018.0000341
2) - art. 2229, comma 6 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
3) - DL n° 66/2010 – art. 986, art. 1876, art. 1870
4) - Legge n° 335/95
5) - D.lgs n° 165/1997
6) - D.lgs n° 95/2017 art. 14, art. 45
7) - art 54 DPR 1092/1973
9) - art. 1870 d.lgs. n. 66/2010
10) - art. 1871 d.lgs. n. 66/2010
11) - Circolare Inps n. 159 del 28 ottobre 2021
Il TAR dichiara:
- Conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte è fondato nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto va accolto con condanna dell’Inps a provvedere alla riliquidazione del TFS spettante ai ricorrenti in ottemperanza alla propria circolare n. 159 del 28 ottobre 2021.
N.B.: Come al solito vi rimando alla lettura completa dell'allegato.
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Re: ausiliaria
Tar Lazio n.14421 pubblicata in data 28/08/2026, ACCOGLIE il ricorso del ricorrente, già Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza.
- periodo di richiamo in servizio prestato nella posizione di ausiliaria dal 5 luglio 2013 al 4 luglio 2018
- A seguito di domanda di richiamo in servizio “senza assegni” ex art. 986 del Codice dell’Ordinamento Militare (D Lgs. 66/2010), è stato inserito nella categoria dell’ausiliaria, con decorrenza dal 5 luglio 2013, e richiamato in servizio ai sensi della normativa vigente, continuando a svolgere attività lavorativa ..... fino al 4 luglio 2018.
Ecco quì sotto alcuni brani:
1) - Durante l’intero quinquennio di richiamo, il ricorrente ha continuato a svolgere le proprie mansioni istituzionali, comprese quelle straordinarie, percependo le relative competenze economiche e risultando assoggettato alle trattenute previdenziali previste a titolo di contributo per l’Opera di Previdenza, finalizzate al finanziamento del trattamento di fine servizio. Tali versamenti, sia per la quota a carico dell’Amministrazione (7,10%) sia per quella gravante sul dipendente (2,50%), risultano documentati dalla produzione contabile e fiscale in atti e sono stati espressamente attestati dalla stessa Guardia di Finanza.
2) - Pertanto, il diniego opposto dall’Istituto risulta intrinsecamente contraddittorio e irragionevole, dal momento che la stessa amministrazione che aveva inizialmente negato il beneficio ha successivamente riconosciuto la correttezza dell’interpretazione favorevole ai militari richiamati in servizio senza assegni, adeguandosi al parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3) - il successivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22028 del 15 dicembre 2020 ha chiarito che anche i periodi di richiamo prestati senza assegni devono essere considerati utili ai fini della riliquidazione del TFS.
- periodo di richiamo in servizio prestato nella posizione di ausiliaria dal 5 luglio 2013 al 4 luglio 2018
- A seguito di domanda di richiamo in servizio “senza assegni” ex art. 986 del Codice dell’Ordinamento Militare (D Lgs. 66/2010), è stato inserito nella categoria dell’ausiliaria, con decorrenza dal 5 luglio 2013, e richiamato in servizio ai sensi della normativa vigente, continuando a svolgere attività lavorativa ..... fino al 4 luglio 2018.
Ecco quì sotto alcuni brani:
1) - Durante l’intero quinquennio di richiamo, il ricorrente ha continuato a svolgere le proprie mansioni istituzionali, comprese quelle straordinarie, percependo le relative competenze economiche e risultando assoggettato alle trattenute previdenziali previste a titolo di contributo per l’Opera di Previdenza, finalizzate al finanziamento del trattamento di fine servizio. Tali versamenti, sia per la quota a carico dell’Amministrazione (7,10%) sia per quella gravante sul dipendente (2,50%), risultano documentati dalla produzione contabile e fiscale in atti e sono stati espressamente attestati dalla stessa Guardia di Finanza.
2) - Pertanto, il diniego opposto dall’Istituto risulta intrinsecamente contraddittorio e irragionevole, dal momento che la stessa amministrazione che aveva inizialmente negato il beneficio ha successivamente riconosciuto la correttezza dell’interpretazione favorevole ai militari richiamati in servizio senza assegni, adeguandosi al parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3) - il successivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22028 del 15 dicembre 2020 ha chiarito che anche i periodi di richiamo prestati senza assegni devono essere considerati utili ai fini della riliquidazione del TFS.
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