Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di qualche chiarimento inerente alla legge in oggetto e mi rivolgo soprattutto ai più esperti.
- fino allo scorso anno si procedeva alla domanda di mobilità straordinaria( es. 104 o 42 bis) direttamente dal portale dei concorsi nella sezione di Persociv. Da qui oltre ad allegare tutta la documentazione era possibile scegliere le sedi desiderate e fare una simulazione o creare una bozza della domanda. Adesso sembra tutto bloccato allo scorso anno. Sono per caso cambiate le procedure?
- per poter ottenere il trasferimento temporaneo di 3 anni, è necessario che la moglie/marito abbia sia lavoro che residenza nella regione desiderata? O basta solo la residenza del coniuge? Perché una recente sentenza della Corte Costituzionale da quello che ho capito ha decretato che basta anche solo la residenza del coniuge. Ma anche qui la questione è molto nebulosa ed aleatoria. Il lavoro del coniuge può essere con contratto part time, determinato, p.iva ? O per forza a tempo indeterminato?
- per far sì che l’istanza venga accolta, l’Ente desiderato deve avere necessariamente un posto vacante? E sì, si riferisce al profilo inserito nella famiglia professionale o nel profilo specifico? Esempio: tizio ha il profilo di Assistente tecnico per i sistemi elettrici FT47. Nell’Ente desiderato deve esserci un posto vacante in questo preciso profilo FT47 o anche solo nella famiglia professionale degli Assistenti Tecnici con mansioni equivalenti? Si può essere inquadrati in extra organico in 42bis ? C’è chi dice sì, e chi dice no.
-qualora l’istanza venisse accolta, quante possibilità ci sono di essere stabilizzato nell’Ente che ti ha preso “in prestito”? Eventualmente quante possibilità ci sono di essere stabilizzati tramite bandi di mobilità presso enti esterni? Alcuni dicono che molto spesso gli stessi Direttori degli Enti fanno richiesta a persociv di trattenere definitivamente il dipendente(sempre che quest’ultimo si dimostri serio ed affidabile).
-I sindacati quanto potere hanno per aiutare il dipendente nella trafila della stabilizzazione? Alcuni sindacalisti consigliano di essere “seguiti” quando si fanno queste istanze.
Spero di essermi spiegato bene, chiedo scusa se mi sono dilungato ma credo che un chiarimento definitivo soprattutto da parte di chi mastica bene la materia, sia un bene per tutti. Anche solo per curiosità e per aiutare chi in futuro ne avrà bisogno.
Grazie a tutti
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Art.42 bis tutela genitorialità
Re: Art.42 bis tutela genitorialità
- fino allo scorso anno si procedeva alla domanda di mobilità straordinaria( es. 104 o 42 bis) direttamente dal portale dei concorsi nella sezione di Persociv. Da qui oltre ad allegare tutta la documentazione era possibile scegliere le sedi desiderate e fare una simulazione o creare una bozza della domanda. Adesso sembra tutto bloccato allo scorso anno. Sono per caso cambiate le procedure?
Puoi farla tramite la sezione personale. Nel portale è consentito gestire e mantenere attiva una sola bozza, forse è per questo che ti blocca
- per poter ottenere il trasferimento temporaneo di 3 anni, è necessario che la moglie/marito abbia sia lavoro che residenza nella regione desiderata? O basta solo la residenza del coniuge? Perché una recente sentenza della Corte Costituzionale da quello che ho capito ha decretato che basta anche solo la residenza del coniuge. Ma anche qui la questione è molto nebulosa ed aleatoria. Il lavoro del coniuge può essere con contratto part time, determinato, p.iva ? O per forza a tempo indeterminato?
Oggi, grazie a questa pronuncia, basta anche la sola residenza familiare nella provincia/regione di destinazione per radicare il diritto all'istanza, indipendentemente dal luogo di lavoro dell'altro coniuge. Si valuita la stabilità e l'effettività della sede lavorativa. Un contratto a tempo determinato (se di durata congrua) o la Partita IVA (se radicata stabilmente sul territorio) sono ammissibili
- per far sì che l’istanza venga accolta, l’Ente desiderato deve avere necessariamente un posto vacante? E sì, si riferisce al profilo inserito nella famiglia professionale o nel profilo specifico? Esempio: tizio ha il profilo di Assistente tecnico per i sistemi elettrici FT47. Nell’Ente desiderato deve esserci un posto vacante in questo preciso profilo FT47 o anche solo nella famiglia professionale degli Assistenti Tecnici con mansioni equivalenti? Si può essere inquadrati in extra organico in 42bis ? C’è chi dice sì, e chi dice no.
Sì, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria (Consiglio di Stato) conferma che l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis richiede, di norma, la disponibilità di un posto vacante e disponibile nella sede di destinazione. Il posto deve corrispondere al profilo specifico (es. FT47 Assistente tecnico per i sistemi elettrici) o comunque a un profilo fungibile all'interno della stessa famiglia professionale per il quale il dipendente possieda le esatte abilitazioni. Non basta che l'ente abbia una generica carenza nella macro-categoria degli "Assistenti Tecnici". La 42-bis non consente di superare i limiti della dotazione organica collocando il dipendente in "extra-organico" (a differenza di altri istituti o fuori ruolo di natura diversa). Il comma 2 stabilisce espressamente che il posto temporaneamente lasciato libero in partenza non si rende disponibile per nuove assunzioni, specularmente l'ente ricevente deve disporre della "vacanza" finanziaria e organica per assorbire l'unità in entrata.
-qualora l’istanza venisse accolta, quante possibilità ci sono di essere stabilizzato nell’Ente che ti ha preso “in prestito”? Eventualmente quante possibilità ci sono di essere stabilizzati tramite bandi di mobilità presso enti esterni? Alcuni dicono che molto spesso gli stessi Direttori degli Enti fanno richiesta a persociv di trattenere definitivamente il dipendente(sempre che quest’ultimo si dimostri serio ed affidabile).
Le possibilità di trasformare un'assegnazione temporanea (o un comando) in un trasferimento definitivo dipendono quasi interamente dai bandi di mobilità volontaria esterna pubblicati dall'ente di destinazione o dai piani di fabbisogno di personale. Di per sé, il 42-bis non si converte automaticamente in ruolo definitivo: alla scadenza dei 3 anni si rientra nella sede d'origine. vero che il direttore può richiedere, ma vale quanto appena detto
-I sindacati quanto potere hanno per aiutare il dipendente nella trafila della stabilizzazione? Alcuni sindacalisti consigliano di essere “seguiti” quando si fanno queste istanze.
Scusa se me la rido
Puoi farla tramite la sezione personale. Nel portale è consentito gestire e mantenere attiva una sola bozza, forse è per questo che ti blocca
- per poter ottenere il trasferimento temporaneo di 3 anni, è necessario che la moglie/marito abbia sia lavoro che residenza nella regione desiderata? O basta solo la residenza del coniuge? Perché una recente sentenza della Corte Costituzionale da quello che ho capito ha decretato che basta anche solo la residenza del coniuge. Ma anche qui la questione è molto nebulosa ed aleatoria. Il lavoro del coniuge può essere con contratto part time, determinato, p.iva ? O per forza a tempo indeterminato?
Oggi, grazie a questa pronuncia, basta anche la sola residenza familiare nella provincia/regione di destinazione per radicare il diritto all'istanza, indipendentemente dal luogo di lavoro dell'altro coniuge. Si valuita la stabilità e l'effettività della sede lavorativa. Un contratto a tempo determinato (se di durata congrua) o la Partita IVA (se radicata stabilmente sul territorio) sono ammissibili
- per far sì che l’istanza venga accolta, l’Ente desiderato deve avere necessariamente un posto vacante? E sì, si riferisce al profilo inserito nella famiglia professionale o nel profilo specifico? Esempio: tizio ha il profilo di Assistente tecnico per i sistemi elettrici FT47. Nell’Ente desiderato deve esserci un posto vacante in questo preciso profilo FT47 o anche solo nella famiglia professionale degli Assistenti Tecnici con mansioni equivalenti? Si può essere inquadrati in extra organico in 42bis ? C’è chi dice sì, e chi dice no.
Sì, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria (Consiglio di Stato) conferma che l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis richiede, di norma, la disponibilità di un posto vacante e disponibile nella sede di destinazione. Il posto deve corrispondere al profilo specifico (es. FT47 Assistente tecnico per i sistemi elettrici) o comunque a un profilo fungibile all'interno della stessa famiglia professionale per il quale il dipendente possieda le esatte abilitazioni. Non basta che l'ente abbia una generica carenza nella macro-categoria degli "Assistenti Tecnici". La 42-bis non consente di superare i limiti della dotazione organica collocando il dipendente in "extra-organico" (a differenza di altri istituti o fuori ruolo di natura diversa). Il comma 2 stabilisce espressamente che il posto temporaneamente lasciato libero in partenza non si rende disponibile per nuove assunzioni, specularmente l'ente ricevente deve disporre della "vacanza" finanziaria e organica per assorbire l'unità in entrata.
-qualora l’istanza venisse accolta, quante possibilità ci sono di essere stabilizzato nell’Ente che ti ha preso “in prestito”? Eventualmente quante possibilità ci sono di essere stabilizzati tramite bandi di mobilità presso enti esterni? Alcuni dicono che molto spesso gli stessi Direttori degli Enti fanno richiesta a persociv di trattenere definitivamente il dipendente(sempre che quest’ultimo si dimostri serio ed affidabile).
Le possibilità di trasformare un'assegnazione temporanea (o un comando) in un trasferimento definitivo dipendono quasi interamente dai bandi di mobilità volontaria esterna pubblicati dall'ente di destinazione o dai piani di fabbisogno di personale. Di per sé, il 42-bis non si converte automaticamente in ruolo definitivo: alla scadenza dei 3 anni si rientra nella sede d'origine. vero che il direttore può richiedere, ma vale quanto appena detto
-I sindacati quanto potere hanno per aiutare il dipendente nella trafila della stabilizzazione? Alcuni sindacalisti consigliano di essere “seguiti” quando si fanno queste istanze.
Scusa se me la rido
Re: Art.42 bis tutela genitorialità
Ti ringrazio per la risposta. Ma non mi è chiaro questo passaggioNavySeals ha scritto: gio ago 27, 2026 4:48 pm - fino allo scorso anno si procedeva alla domanda di mobilità straordinaria( es. 104 o 42 bis) direttamente dal portale dei concorsi nella sezione di Persociv. Da qui oltre ad allegare tutta la documentazione era possibile scegliere le sedi desiderate e fare una simulazione o creare una bozza della domanda. Adesso sembra tutto bloccato allo scorso anno. Sono per caso cambiate le procedure?
Puoi farla tramite la sezione personale. Nel portale è consentito gestire e mantenere attiva una sola bozza, forse è per questo che ti blocca
- per poter ottenere il trasferimento temporaneo di 3 anni, è necessario che la moglie/marito abbia sia lavoro che residenza nella regione desiderata? O basta solo la residenza del coniuge? Perché una recente sentenza della Corte Costituzionale da quello che ho capito ha decretato che basta anche solo la residenza del coniuge. Ma anche qui la questione è molto nebulosa ed aleatoria. Il lavoro del coniuge può essere con contratto part time, determinato, p.iva ? O per forza a tempo indeterminato?
Oggi, grazie a questa pronuncia, basta anche la sola residenza familiare nella provincia/regione di destinazione per radicare il diritto all'istanza, indipendentemente dal luogo di lavoro dell'altro coniuge. Si valuita la stabilità e l'effettività della sede lavorativa. Un contratto a tempo determinato (se di durata congrua) o la Partita IVA (se radicata stabilmente sul territorio) sono ammissibili
- per far sì che l’istanza venga accolta, l’Ente desiderato deve avere necessariamente un posto vacante? E sì, si riferisce al profilo inserito nella famiglia professionale o nel profilo specifico? Esempio: tizio ha il profilo di Assistente tecnico per i sistemi elettrici FT47. Nell’Ente desiderato deve esserci un posto vacante in questo preciso profilo FT47 o anche solo nella famiglia professionale degli Assistenti Tecnici con mansioni equivalenti? Si può essere inquadrati in extra organico in 42bis ? C’è chi dice sì, e chi dice no.
Sì, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria (Consiglio di Stato) conferma che l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis richiede, di norma, la disponibilità di un posto vacante e disponibile nella sede di destinazione. Il posto deve corrispondere al profilo specifico (es. FT47 Assistente tecnico per i sistemi elettrici) o comunque a un profilo fungibile all'interno della stessa famiglia professionale per il quale il dipendente possieda le esatte abilitazioni. Non basta che l'ente abbia una generica carenza nella macro-categoria degli "Assistenti Tecnici". La 42-bis non consente di superare i limiti della dotazione organica collocando il dipendente in "extra-organico" (a differenza di altri istituti o fuori ruolo di natura diversa). Il comma 2 stabilisce espressamente che il posto temporaneamente lasciato libero in partenza non si rende disponibile per nuove assunzioni, specularmente l'ente ricevente deve disporre della "vacanza" finanziaria e organica per assorbire l'unità in entrata.
-qualora l’istanza venisse accolta, quante possibilità ci sono di essere stabilizzato nell’Ente che ti ha preso “in prestito”? Eventualmente quante possibilità ci sono di essere stabilizzati tramite bandi di mobilità presso enti esterni? Alcuni dicono che molto spesso gli stessi Direttori degli Enti fanno richiesta a persociv di trattenere definitivamente il dipendente(sempre che quest’ultimo si dimostri serio ed affidabile).
Le possibilità di trasformare un'assegnazione temporanea (o un comando) in un trasferimento definitivo dipendono quasi interamente dai bandi di mobilità volontaria esterna pubblicati dall'ente di destinazione o dai piani di fabbisogno di personale. Di per sé, il 42-bis non si converte automaticamente in ruolo definitivo: alla scadenza dei 3 anni si rientra nella sede d'origine. vero che il direttore può richiedere, ma vale quanto appena detto
-I sindacati quanto potere hanno per aiutare il dipendente nella trafila della stabilizzazione? Alcuni sindacalisti consigliano di essere “seguiti” quando si fanno queste istanze.
Scusa se me la rido![]()
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“ profilo fungibile all'interno della stessa famiglia professionale per il quale il dipendente possieda le esatte abilitazioni. Non basta che l'ente abbia una generica carenza nella macro-categoria degli "Assistenti Tecnici".
La carenza organica dell’Ente ricevente può anche non essere per forza FT47 ma anche una similare per cui le mansioni possono essere considerate equivalenti?
Re: Art.42 bis tutela genitorialità
Sei un' "elettricista". Se l'unica carenza è un pari livello, ma "meccanico di automezzi", non andrai.
Caso reale fu un ex MM che stava a La Spezia, assistente amministrativo. Per andare a Taranto, chiese ed ottenne di essere demansionato a operaio (stesso stipendio, ma invece di stare a sedere dietro una scrivania, fa lavori da manutentore)
Caso reale fu un ex MM che stava a La Spezia, assistente amministrativo. Per andare a Taranto, chiese ed ottenne di essere demansionato a operaio (stesso stipendio, ma invece di stare a sedere dietro una scrivania, fa lavori da manutentore)
Re: Art.42 bis tutela genitorialità
Ok, chiaro. Approfitto della tua competenza e pazienza.NavySeals ha scritto: ven ago 28, 2026 8:54 am Sei un' "elettricista". Se l'unica carenza è un pari livello, ma "meccanico di automezzi", non andrai.
Caso reale fu un ex MM che stava a La Spezia, assistente amministrativo. Per andare a Taranto, chiese ed ottenne di essere demansionato a operaio (stesso stipendio, ma invece di stare a sedere dietro una scrivania, fa lavori da manutentore)
Le sedi desiderate da inserire se non sbaglio sono 6. Sé nessuna di queste 6 ha il posto vacante per il profilo del richiedente, l’istanza viene rigettata o si cerca un Ente nelle vicinanze delle sedi desiderate?
Se un dipendente è FT47, ma solo sulla carta(nel senso che svolge mansioni tecnico-informatiche e anche amministrative all’occorrenza), è il caso di aggiungerlo nelle note dell’istanza per agevolare gli organi competenti nella ricerca della sede più adatta?
Re: Art.42 bis tutela genitorialità
Rigettata.
Vale solo quello che sei "sulla carta". A meno che, come già detto, trovi un posto vacante e ti dai disponibile alla variazione (anche se peggiorativa).
Vale solo quello che sei "sulla carta". A meno che, come già detto, trovi un posto vacante e ti dai disponibile alla variazione (anche se peggiorativa).
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