Si riporta quanto segue per opportuna conoscenza: gli interessati potranno interagire con le rispettive sigle sindacali.
OGGETTO: Atto di diffida ad adempiere e ad adeguarsi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6273/2026 – Corresponsione dell'indennità di trasferimento al personale della Polizia Penitenziaria vincitore di concorsi interni.
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Indennità di trasferimento al personale della Polizia Penitenziaria vincitore di concorsi interni
- nonno Alberto
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- Iscritto il: lun giu 27, 2011 3:20 pm
Re: Indennità di trasferimento al personale della Polizia Penitenziaria vincitore di concorsi interni
CdS n. 6273 pubblicata in data 04/08/2026 con Rif. Tar Lazio n. 20767/2025, rigetta l'appello del Ministero della Giustizia.
>> In primo grado gli odierni appellati, vincitori del concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017, hanno impugnato la nota del 23 dicembre 2022 n. 494204, con cui il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza dagli stessi proposta diretta ad ottenere l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001.
Il CdS precisa (quì sotto alcuni brani):
1) - Al riguardo il collegio ritiene di dovere richiamare l’orientamento da ultimo costantemente espresso da questo Consiglio di Stato e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi.
2) - Con riferimento al trasferimento d’autorità ordinario, previsto dall’art. 1 l. n. 86/2011, l’adunanza plenaria, con la sentenza n. 1/2016, ha chiarito che gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono:
- un provvedimento di trasferimento d’ufficio;
- una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre dieci chilometri;
- l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso.
3) - Ciò premesso in diritto, nel caso in esame, gli odierni appellati sono stati assegnati ad una sede diversa da quella precedente a seguito del superamento di un concorso e del connesso corso per la progressione in carriera riservato esclusivamente a personale interno, con la conseguenza che, per tutte le ragioni appena esposte, essi hanno diritto al riconoscimento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 l. n. 86/2001.
4) - Inoltre, come già ampiamente evidenziato e contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero appellante, la circostanza che il trasferimento sia dipeso anche dal consenso del dipendente, il quale ha presentato la domanda di partecipazione al concorso interno, non impedisce di qualificare il trasferimento come diretto a soddisfare in via prioritaria le esigenze dell’amministrazione, consistenti come sopra detto nella necessaria copertura di funzioni superiori e differenti da quelle originariamente ricoperte dai dipendenti vincitori del concorso interno.
N.B.: per completezza dell'argomento consiglio di leggere direttamente dalla sentenza.
>> In primo grado gli odierni appellati, vincitori del concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017, hanno impugnato la nota del 23 dicembre 2022 n. 494204, con cui il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza dagli stessi proposta diretta ad ottenere l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001.
Il CdS precisa (quì sotto alcuni brani):
1) - Al riguardo il collegio ritiene di dovere richiamare l’orientamento da ultimo costantemente espresso da questo Consiglio di Stato e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi.
2) - Con riferimento al trasferimento d’autorità ordinario, previsto dall’art. 1 l. n. 86/2011, l’adunanza plenaria, con la sentenza n. 1/2016, ha chiarito che gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono:
- un provvedimento di trasferimento d’ufficio;
- una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre dieci chilometri;
- l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso.
3) - Ciò premesso in diritto, nel caso in esame, gli odierni appellati sono stati assegnati ad una sede diversa da quella precedente a seguito del superamento di un concorso e del connesso corso per la progressione in carriera riservato esclusivamente a personale interno, con la conseguenza che, per tutte le ragioni appena esposte, essi hanno diritto al riconoscimento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 l. n. 86/2001.
4) - Inoltre, come già ampiamente evidenziato e contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero appellante, la circostanza che il trasferimento sia dipeso anche dal consenso del dipendente, il quale ha presentato la domanda di partecipazione al concorso interno, non impedisce di qualificare il trasferimento come diretto a soddisfare in via prioritaria le esigenze dell’amministrazione, consistenti come sopra detto nella necessaria copertura di funzioni superiori e differenti da quelle originariamente ricoperte dai dipendenti vincitori del concorso interno.
N.B.: per completezza dell'argomento consiglio di leggere direttamente dalla sentenza.
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