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Assegno funzionale maturato durante l'aspettativa per transito: quale è la norma?

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meniscovic
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Assegno funzionale maturato durante l'aspettativa per transito: quale è la norma?

Messaggio da meniscovic »

Buongiorno, pongo un quesito molto specifico sulla maturazione dell'assegno funzionale durante il periodo di aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili.
Il caso è il seguente: un militare viene giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e presenta domanda di transito nei ruoli civili ai sensi dell'art. 930 COM e del D.I. 18 aprile 2002. Pochi giorni dopo il giudizio raggiunge i 27 anni di servizio previsti per la seconda fascia dell'assegno funzionale.
L'art. 8 del D.P.R. 52/2009 prevede l'attribuzione della seconda fascia al compimento dei 27 anni di servizio, richiamando i requisiti dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 255/1999.
Il D.I. 18 aprile 2002 prevede invece, durante l'attesa del transito, il mantenimento del trattamento economico goduto al momento del giudizio di non idoneità e disciplina espressamente la sospensione delle disposizioni relative alle modifiche della posizione di stato o di avanzamento.
Il quesito non riguarda quindi la cristallizzazione del trattamento economico percepito durante l'attesa, che è prevista dal D.I., ma esclusivamente il computo dell'anzianità utile alla maturazione dell'assegno funzionale.
Qual è la specifica disposizione normativa che stabilisce che il periodo trascorso nell'aspettativa in attesa del transito non sia computabile nei 27 anni di servizio richiesti per l'assegno funzionale?
Cerco possibilmente il riferimento preciso: norma, articolo e comma, oppure una circolare PERSOMIL/PERSOCIV o una pronuncia giurisprudenziale che affronti specificamente questo punto.
Non mi riferisco alla sospensione dell'avanzamento di grado, né alla misura dello stipendio corrisposto durante l'aspettativa: vorrei capire esclusivamente se e dove sia previsto che l'anzianità utile all'assegno funzionale smetta di decorrere dalla data del giudizio di inidoneità.
Se invece non esiste una disposizione specifica che ne preveda la non computabilità, vorrei capire su quale fondamento normativo venga affermato che l'assegno funzionale maturato durante tale periodo non possa essere riconosciuto.
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NavySeals
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Re: Assegno funzionale maturato durante l'aspettativa per transito: quale è la norma?

Messaggio da NavySeals »

Ciao, è una materia assolutamente consolidata e certa, senza adito a diverse interpretazioni. Maturi SOLO e SINO al giorno della riforma visto che, appunto, si "cristallizza" ogni trattamento con la mancata idoneità. Tra l'altro citi pure tu stesso alcuni riferimenti.

- Art. 930 COM e D.I. 18 aprile 2002. L'art. 930 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e l'art. 2, comma 7 (unitamente all'art. 3, comma 3) del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002 dispongono che il personale in attesa di transito è collocato in aspettativa "con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità". Per costante interpretazione dei giudici amministrativi, la dizione «trattamento goduto all'atto del giudizio» non ha una funzione unicamente di salvaguardia (impedire la perdita della retribuzione), ma opera una vera e propria sterilizzazione/cristallizzazione statica della posizione economico-amministrativa. Viene congelato lo status retributivo maturato fino a quel momento preciso, precludendo l'accesso a nuovi istituti economico-funzionali o scatti di anzianità che presuppongano il prosieguo del servizio attivo

Natura giuridica dell'Assegno Funzionale (Art. 4 L. 231/1990 e d.P.R. di recepimento)
L'assegno funzionale (istituito dall'art. 4 della Legge 231/1990 e disciplinato dall'art. 5, co. 4, d.P.R. 255/1999 e art. 8 d.P.R. 52/2009) è un emolumento esclusivo e tipico dello status di servizio attivo nel Comparto Difesa e Sicurezza. Il presupposto per la maturazione è il compimento dell'anzianità di "servizio comunque prestato" o "servizio utile" in costanza di servizio militare effettivo. Con il verbale della CMO di inidoneità permanente al servizio militare incondizionato, il rapporto di servizio militare (sotto il profilo funzionale e della carriera) cessa di produrre i suoi effetti ordinari. Il periodo di aspettativa speciale serve unicamente da "ponte" amministrativo per l'inquadramento nei ruoli civili, nei quali peraltro l'assegno funzionale come tale non esiste più e viene riassorbito solo per chi già lo percepiva prima della riforma nella voce dell'assegno ad personam.

Sospensione degli sviluppi di stato e di carriera
Il D.I. 18 aprile 2002 prevede la sospensione di tutte le disposizioni relative alle modifiche della posizione di stato e di avanzamento. Sebbene l'assegno funzionale sia un beneficio economico e non una promozione di grado, la giurisprudenza lo considera un automatismo legato allo sviluppo della carriera militare; pertanto, sospesa la progressione di carriera con il giudizio di inidoneità, resta congelata anche la maturazione di nuovi scatti funzionali di anzianità.

Chiudo giusto citando che il Consiglio di Stato, già da diverso tempo, mettendo insieme tutto quanto ti ho detto sopra, ha chiuso la faccenda, onde evitare magari che ti venga voglia di buttare soldi in cause impossibili:

Consiglio di Stato, Sezione II, Parere n. 02301/2017
"....l'anzianità di servizio nello status militare utile per gli automatismi retributivi propri del comparto si interrompe/congela alla data del giudizio di inidoneità...
La particolare posizione di aspettativa in cui si trova il soggetto del quale sia stata accertata la non idoneità al servizio militare e che abbia avanzato conseguente domanda di transito all'impiego civile, preclude la possibilità di ottenere l'attribuzione dell'assegno funzionale...
".


Questo era stato stabilito anche prima dell'entrata in vigore del COM (66/2010), Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 6227/2005:
"...le norme che garantiscono la conservazione del trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità confermano la non valutabilità del periodo di aspettativa speciale ai fini delle progressioni economico-funzionali e di carriera proprie del ruolo militare d'origine."

PS. È prassi comune che chi vuole transitare nei civili ed è convocato in CMO proprio alla scadenza di alcune maturazioni (tipo l'assegno funzionale, o magari è convocato a fine dicembre quando al 1° gennaio ci sarà il nuovo contratto), posticipi la visita, con invio di idoneo certificato medico :wink:
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