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VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Buongiorno a tutti, sono un APS Q.S. CC.
Vorrei chiedervi questo:
Con una causa di servizio TAB A 8^ ed un conseguente provvedimento amministrativo di riforma parziale, quindi una inidoneità permanente al s.m.i., secondo voi potrei produrre domanda di vittima del dovere?
Grazie a quanti mi risponderanno.
Vorrei chiedervi questo:
Con una causa di servizio TAB A 8^ ed un conseguente provvedimento amministrativo di riforma parziale, quindi una inidoneità permanente al s.m.i., secondo voi potrei produrre domanda di vittima del dovere?
Grazie a quanti mi risponderanno.
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christian71
- Sostenitore

- Messaggi: 3216
- Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Salve shablo, dipende da come ti sei procurato quell'invalidità permanente… se si è trattato di un evento traumatico, tipo aggressione, conflitto a fuoco, ecc…
La dinamica dell'evento è fondamentale ai fini del riconoscimento dello status di Vittima del Dovere…
Facci sapere…
Saluti
Christian
La dinamica dell'evento è fondamentale ai fini del riconoscimento dello status di Vittima del Dovere…
Facci sapere…
Saluti
Christian
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Ciao Christian,
Assolutamente no. Non si tratta di una sparatoria, di un atto terroristico o altro..la dinamica non e’ violenta..
Si tratta di una malattia dipendente causa di servizio, con una conseguente riforma parziale di inidoneità. Secondo me rientrerei come un equiparato..Il nesso causale e’ già stato accertato e riconosciuto..la mia malattia riconosciuta, non è stata determinata da un evento singolo violento in servizio ( come loro vorrebbero), ma bensì da un insieme di eventi con un intervallo temporale più ampio. Poi lo sai e’ tutto interpretabile..
Assolutamente no. Non si tratta di una sparatoria, di un atto terroristico o altro..la dinamica non e’ violenta..
Si tratta di una malattia dipendente causa di servizio, con una conseguente riforma parziale di inidoneità. Secondo me rientrerei come un equiparato..Il nesso causale e’ già stato accertato e riconosciuto..la mia malattia riconosciuta, non è stata determinata da un evento singolo violento in servizio ( come loro vorrebbero), ma bensì da un insieme di eventi con un intervallo temporale più ampio. Poi lo sai e’ tutto interpretabile..
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Domani sentirò il Comando Legione, penso che qualcosa mi diranno, quantomeno come previsione delle cose.
-
christian71
- Sostenitore

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- Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Ciao… ti ho incollato qui sotto i casi in cui si può essere riconosciuti VdD… nel caso dell'equiparato bisogna vedere se ci sono state le "particolari condizioni ambientali od operarive"… ovviamente non rientrano in queste il freddo, la pioggia o i 30 anni di servizio seduto scomodo su una Volante/Radiomobile, ecc…shablo ha scritto: mar giu 25, 2019 11:17 am Ciao Christian,
Assolutamente no. Non si tratta di una sparatoria, di un atto terroristico o altro..la dinamica non e’ violenta..
Si tratta di una malattia dipendente causa di servizio, con una conseguente riforma parziale di inidoneità. Secondo me rientrerei come un equiparato..Il nesso causale e’ già stato accertato e riconosciuto..la mia malattia riconosciuta, non è stata determinata da un evento singolo violento in servizio ( come loro vorrebbero), ma bensì da un insieme di eventi con un intervallo temporale più ampio. Poi lo sai e’ tutto interpretabile..
Saluti e in bocca al lupo…
Christian
Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 “Legge finanziaria 2006”
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005)
Art. 1.
… omississ …
562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della
criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto
un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto
per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d in operazioni di soccorso;
e in attività di tutela della pubblica incolumità;
f a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od
operative.
… omississ …
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Se ti leggi la normativa che ti e stata indicata, fai prima, senza che interpelli il tuo comando che non può dirti cosa diversa dalla legge-shablo ha scritto: mar giu 25, 2019 11:19 am Domani sentirò il Comando Legione, penso che qualcosa mi diranno, quantomeno come previsione delle cose.
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Grazie Christian e avt8. Ho letto e interpretato. Potrebbe essere concesso il beneficio dal mio punto di vista, ripeto, la materia e’ molto interpretabile. Ma come tutte le “cose nostre”, dipende da come le rappresenti. Lo scoglio non è fare la domanda o presentarsi poi in CMO per la conversione in punti invalidità della causa di servizio , dove comunque andrei con il medico legale..il punto e’ A mio modo di vedere e’ quello ad essere pronti in caso di diniego a farsi assistere da un legale specializzato che possa convincere la commissione
Che dite??
Che dite??
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Devi sempre vedere se il ministero ti manda alla C.M.O,- Ma a naso penso che se non rientri in quei parametri indicati, perdi solo tempo e soldi- Poi tu sai se crederci oppure no alla tua situazione
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
tra un da fare e l'altro, leggi qua e là, non ho avuto modo di postare questa informazione ma provvedo oggi, avendo un po' di tempo in più.
Il CdS rigetta l'appello del ricorrente.
Ecco alcuni brani:
1) - ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il provvedimento con il quale la competente Commissione presso il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1, commi 562-565, della l. n. 266 del 2005 e del d.P.R. n. 243 del 2006, relativi alle “vittime del dovere”, in ordine all’infermità “lombosciatalgia bilaterale e nevrite intercostale” conseguente all’intervento effettuato il 28 gennaio 1988 per spegnere un incendio, sviluppatosi in un capannone adibito a deposito di articoli casalinghi nel Comune di Bisceglie, al fine di evitare il propagarsi dell’incendio ai capannoni adiacenti.
Il CdS precisa:
2) - Il motivo non può trovare accoglimento perché l’intervento effettuato il 28 gennaio 1988, per quanto di notevole rilievo per la vastità dell’incendio e per l’impiego dei mezzi, non integra quel carattere di particolare straordinarietà, rispetto al normale espletamento delle funzioni di servizio, che giustifica il riconoscimento del beneficio in questa sede invocato, per essere il rischio corso dai vigili del fuoco intervenuti a spegnere l’incendio del 28 gennaio 1988 non superiore a quello ordinario connesso all’attività di istituto.
3) - Tale orientamento è stato confermato anche di recente, ribadendo che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio per la necessità che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto (Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2015, n. 1855; Cons. St., sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 306; Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2019, n. 816).
4) - La condotta dell’appellante, per quanto meritevole di particolare lode per l’abnegazione mostrata, non rientra dunque in alcune delle ipotesi dell’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, in quanto si deve negare, come ha correttamente fatto la Commissione, che l’intervento abbia esposto l’appellante a rischi e fatiche superiori al normale espletamento del servizio e, dunque, abbia avuto i caratteri della straordinarietà, nel senso sopra precisato (§§ 5.2.-5.3), anche rispetto alle condizioni ambientali ed operative di cui al comma 564, pure rispetto all’ipotesi di cui al comma 563, lett. e).
5) - Le spese del presente grado del giudizio, considerata, comunque, la particolarità della vicenda nella quale l’odierno appellante si è distinto per l’esemplarità della sua condotta, possono essere interamente compensate tra le parti.
Il CdS rigetta l'appello del ricorrente.
Ecco alcuni brani:
1) - ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il provvedimento con il quale la competente Commissione presso il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1, commi 562-565, della l. n. 266 del 2005 e del d.P.R. n. 243 del 2006, relativi alle “vittime del dovere”, in ordine all’infermità “lombosciatalgia bilaterale e nevrite intercostale” conseguente all’intervento effettuato il 28 gennaio 1988 per spegnere un incendio, sviluppatosi in un capannone adibito a deposito di articoli casalinghi nel Comune di Bisceglie, al fine di evitare il propagarsi dell’incendio ai capannoni adiacenti.
Il CdS precisa:
2) - Il motivo non può trovare accoglimento perché l’intervento effettuato il 28 gennaio 1988, per quanto di notevole rilievo per la vastità dell’incendio e per l’impiego dei mezzi, non integra quel carattere di particolare straordinarietà, rispetto al normale espletamento delle funzioni di servizio, che giustifica il riconoscimento del beneficio in questa sede invocato, per essere il rischio corso dai vigili del fuoco intervenuti a spegnere l’incendio del 28 gennaio 1988 non superiore a quello ordinario connesso all’attività di istituto.
3) - Tale orientamento è stato confermato anche di recente, ribadendo che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio per la necessità che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto (Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2015, n. 1855; Cons. St., sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 306; Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2019, n. 816).
4) - La condotta dell’appellante, per quanto meritevole di particolare lode per l’abnegazione mostrata, non rientra dunque in alcune delle ipotesi dell’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, in quanto si deve negare, come ha correttamente fatto la Commissione, che l’intervento abbia esposto l’appellante a rischi e fatiche superiori al normale espletamento del servizio e, dunque, abbia avuto i caratteri della straordinarietà, nel senso sopra precisato (§§ 5.2.-5.3), anche rispetto alle condizioni ambientali ed operative di cui al comma 564, pure rispetto all’ipotesi di cui al comma 563, lett. e).
5) - Le spese del presente grado del giudizio, considerata, comunque, la particolarità della vicenda nella quale l’odierno appellante si è distinto per l’esemplarità della sua condotta, possono essere interamente compensate tra le parti.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Fare domanda non costa niente, e non avendo capito, o non lo hai scritto, le date dell'evento, con la domanda interromperai comunque la prescrizione decennale che ultimamente invocano tutti i ministeri interessati. CiaOssshablo ha scritto: lun giu 24, 2019 10:22 am Buongiorno a tutti, sono un APS Q.S. CC.
Vorrei chiedervi questo:
Con una causa di servizio TAB A 8^ ed un conseguente provvedimento amministrativo di riforma parziale, quindi una inidoneità permanente al s.m.i., secondo voi potrei produrre domanda di vittima del dovere?
Grazie a quanti mi risponderanno.
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Sono stato riformato parziale nel 2016 e lo stesso giorno mi hanno aggravato la patologia in TAB A 8^. Quindi potrei farla giusto?
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
(dal 12 Luglio 2026 me ne stavo dimenticando di scrivere)
CdC Sez. 3^ d'Appello n. 100 pubblicata in data 26/06/2026, ACCOGLIE parzialmente (per prescrizione di beneficio) l'appello della vedova dell’ufficiale dell’Aeronautica Militare - deceduto in data xx a causa di un incidente aereo, contro il Ministero della Difesa.
Ecco alcuni brani:
Il gravame in esame.
- Il presente giudizio riguarda l’interpretazione e l’applicazione dell’art.1897 C.O.M. ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità previsto dallo stesso articolo in favore dell’appellante sig.ra xx, vedova del pilota Cap. xx al tempo in servizio presso OMISSIS, deceduto xx in missione (attività addestrativa, preceduta da operazione di soccorso).
Il contenzioso in esame.
- Come già ricordato la questione oggetto del presente giudizio riguarda l’applicazione dell’art. 1897 C.O.M. in favore dell’appellante sig.ra xx, vedova del pilota Cap. xx, deceduto in servizio in occasione di attività addestrativa, preceduta da operazione di soccorso, al quale era stato riconosciuto lo status di equiparato a vittima del dovere con sentenza della Corte di appello..
Il Giudice d’Appello precisa:
>> Invero, il primo motivo di gravame (Violazione di legge art. 1897 C.O.M. in rapporto all'art. 1 commi 562 e ss. Legge 266/05) è fondato e va accolto per le seguenti argomentazioni.
>> Interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1897 C.O.M.
- Ciò premesso, l’appello è fondato e va accolto sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1897 C.O.M. ritenendo che il servizio, in seguito al quale è deceduto il pilota Cap. xx, possa rientrare nelle operazioni di soccorso, come previsto al comma 1 dell’art. 1987 C.O.M. sulla base della sentenza della Corte di Appello, passata in giudicato.
Codice Ordinamento Militare D.LGS. 66/2010
Capo IV
Trattamenti speciali correlati alla causa di servizio
Sezione I
Provvidenze ai familiari di militari vittime del servizio
Art. 1895: Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio
Omissis
Art. 1896: Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio
Omissis
Art. 1897: Speciale trattamento pensionistico di reversibilità
1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell’ articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se più favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo.
4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore.
5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.
--------------------------------------------------
N.B.: La citata sentenza d'Appello, riporta la cronologia delle norme di legge dettagliatamente e che potete leggere/scaricare direttamente dal portale della CdC.
CdC Sez. 3^ d'Appello n. 100 pubblicata in data 26/06/2026, ACCOGLIE parzialmente (per prescrizione di beneficio) l'appello della vedova dell’ufficiale dell’Aeronautica Militare - deceduto in data xx a causa di un incidente aereo, contro il Ministero della Difesa.
Ecco alcuni brani:
Il gravame in esame.
- Il presente giudizio riguarda l’interpretazione e l’applicazione dell’art.1897 C.O.M. ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità previsto dallo stesso articolo in favore dell’appellante sig.ra xx, vedova del pilota Cap. xx al tempo in servizio presso OMISSIS, deceduto xx in missione (attività addestrativa, preceduta da operazione di soccorso).
Il contenzioso in esame.
- Come già ricordato la questione oggetto del presente giudizio riguarda l’applicazione dell’art. 1897 C.O.M. in favore dell’appellante sig.ra xx, vedova del pilota Cap. xx, deceduto in servizio in occasione di attività addestrativa, preceduta da operazione di soccorso, al quale era stato riconosciuto lo status di equiparato a vittima del dovere con sentenza della Corte di appello..
Il Giudice d’Appello precisa:
>> Invero, il primo motivo di gravame (Violazione di legge art. 1897 C.O.M. in rapporto all'art. 1 commi 562 e ss. Legge 266/05) è fondato e va accolto per le seguenti argomentazioni.
>> Interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1897 C.O.M.
- Ciò premesso, l’appello è fondato e va accolto sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1897 C.O.M. ritenendo che il servizio, in seguito al quale è deceduto il pilota Cap. xx, possa rientrare nelle operazioni di soccorso, come previsto al comma 1 dell’art. 1987 C.O.M. sulla base della sentenza della Corte di Appello, passata in giudicato.
Codice Ordinamento Militare D.LGS. 66/2010
Capo IV
Trattamenti speciali correlati alla causa di servizio
Sezione I
Provvidenze ai familiari di militari vittime del servizio
Art. 1895: Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio
Omissis
Art. 1896: Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio
Omissis
Art. 1897: Speciale trattamento pensionistico di reversibilità
1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell’ articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se più favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo.
4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore.
5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.
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N.B.: La citata sentenza d'Appello, riporta la cronologia delle norme di legge dettagliatamente e che potete leggere/scaricare direttamente dal portale della CdC.
Re: VITTIMA DEL DOVERE E/O EQUIPARATI
Ciao!
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