Istanza per il rimborso delle spese legali

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panorama
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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Il Tar Lazio con la sentenza n. 13078 pubblicata oggi 16/07/2026, rigetta il ricorso del Maresciallo Capo della GdF, in congedo.

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in ordine ai fatti di causa, espone quanto segue:

- di essere stato coinvolto in una vicenda giudiziaria penale (articolata in 7 giudizi), conclusasi con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto;

- di aver presentato istanza di rimborso delle spese legali alla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997 (conv. in l. n. 135/1997), per un ammontare complessivo di euro 520.020,49 (cinquecentoventimilaventi/49);

- che l’istanza è stata accolta con determina del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 28 agosto 2024, ma nei soli limiti ritenuti congrui dall’Avvocatura Generale dello Stato (pari ad euro 98.809,72), il cui parere è stato allegato al provvedimento.


4. Il ricorso è infondato.

4.1. In via preliminare, giova inquadrare il perimetro normativo e giurisprudenziale che governa l'istituto del rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti pubblici.

N.B.: per comprendere meglio le motivazioni, consiglio di leggere direttamente dall'alegato.
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NavySeals
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

Messaggio da NavySeals »

Certo che chiedere 520 mila euro... :lol: :lol: :lol:
panorama
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

Messaggio da panorama »

Nella sentenza sopra postata possiamo leggere che:

4.1. In via preliminare, giova inquadrare il perimetro normativo e giurisprudenziale che governa l'istituto del rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti pubblici.

La disciplina generale è dettata dall'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997 (convertito in l. n. 135/1997), il quale dispone che "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ".

Sotto il profilo regolamentare, la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense è disciplinata dal d.m. n. 55/2014, che agli articoli 4 e 12 prevede:

- art. 4 (Giudizio civile e amministrativo): “Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti;

- art. 12, comma 2 (Giudizio penale): “Quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto”.

Stante tale quadro normativo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la disciplina in esame:

- incidendo direttamente sulla spesa pubblica, riveste carattere eccezionale ed è pertanto soggetta a stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2020, n. 6554);

- non configura in capo al dipendente un diritto al rimborso integrale e incondizionato di qualsiasi spesa pattuita con il proprio difensore, bensì una pretesa di natura indennitaria, volta a tenere indenne il dipendente nei soli limiti di quanto sia riconosciuto "congruo" dall'Avvocatura dello Stato (Cons. Stato, sez. I bis, 20 marzo 2025, n. 5777).

Vale rimarcare che il parere di congruità reso dall'organo legale di consulenza dello Stato assume carattere obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione e, in quanto espressione di valutazione tecnico-discrezionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti estremi della manifesta irrazionalità, del travisamento dei fatti, dell'errore materiale o di una totale assenza di motivazione (Cons. Stato, sez. I bis, 12 ottobre 2023, n. 15162).

L'utilizzo del verbo “può”, nel contesto dei citati articoli 4 e 12 del d.m., esclude in radice, sul piano letterale, qualsiasi automatismo applicativo della maggiorazione, la quale è invece rimessa alla prudente e motivata valutazione dell’Avvocatura dello Stato, in relazione all'effettivo e concreto contenuto dell'attività difensiva.
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