detrazioni spese mediche

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franck
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detrazioni spese mediche

Messaggio da franck »

Salute a tutti, volevo chiedervi un chiarimento in base al rimborso della spese sanitarie, in quanto io quando ero in servizio facevo la domanda online a gennaio e mi venivano rimborsate a febbraio.
Da quest' anno sono in pensione e nn ho mia presentato il 730 in quanto nn ho niente da dichiarare, vi chiedevo per avere il rimborso delle suddette spese devo presentare il mod 730 o c è qualche alternativa!!
Grazie a tutti per le eventuali risposte!!!
gino59
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Re: detrazioni spese mediche

Messaggio da gino59 »

franck ha scritto:Salute a tutti, volevo chiedervi un chiarimento in base al rimborso della spese sanitarie, in quanto io quando ero in servizio facevo la domanda online a gennaio e mi venivano rimborsate a febbraio.
Da quest' anno sono in pensione e nn ho mia presentato il 730 in quanto nn ho niente da dichiarare, vi chiedevo per avere il rimborso delle suddette spese devo presentare il mod 730 o c è qualche alternativa!!
Grazie a tutti per le eventuali risposte!!!




----Eccoti servito.-



SPESE DETRAIBILI DAL REDDITO - 730/2012

Si possono portare in detrazione del proprio reddito da lavoro dipendente o da pensione, tramite Modello 730 o Modello UNICO le seguenti spese:

Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19%
E1) Spese sanitarie
La detrazione spetta per le spese sostenute per se e per i propri familiari a carico: es. analisi, indagini radioscopiche, prestazioni specialistiche, visite mediche, acquisto medicinali, prestazioni chirurgiche, acquisto di protesi sanitarie, spese odontoiatriche ecc.
Possono essere detratte anche le spese sostenute all'estero: il documento di spesa deve essere tradotto in italiano a cura del contribuente se la documentazione è redatta in inglese, spagnolo, tedesco o francese; occorre la traduzione giurata se in lingua diversa.-
Esiste però una franchigia di euro 129,11 quindi la detrazione spetta solo sulla parte eccedente.
E2) Spese sanitarie per familiari non a carico
E3) Spese sanitarie per disabili
E4) Spese per veicoli per disabili
E5) Spese per l'acquisto di cani guida
E6) Spese sanitarie rateizzate in precedenza
E7) Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale
La detrazione spetta per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.-
E8) Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
E9) Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
E10) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
E11) Interessi per prestiti o mutui agrari
E12) Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
Per i contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 la detrazione spetta per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni per contratti di durata superiore a cinque anni.-
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente, di non autosufficienza.
E13) Spese di istruzioneLa detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e specializzazione universitaria tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private.
E14) Spese funebriLa detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari come i genitori e gli ascendenti prossimi, il coniuge, i figli, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.
La detrazione spetta per un importo massimo di euro 1.549,37.
E15) Spese per addetti all'assistenza personale
E16) Spese per attività sportive ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive).-
E17) Altre spese (da codice 17 a codice 34)
E18) Altre spese (da codice 17 a codice 34)
E19) Altre spese (da codice 17 a codice 34)
17) Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare.
18) Spese sostenute dagli studenti universitari per canoni di locazione fuori sede
19) Erogazioni a movimenti o partiti politici
La detrazione spetta per le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un minimo di euro 51,65 e un massimo dei euro 103.291,38.
L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario.
I movimenti o i partiti politici ai quali viene effettuata l'erogazione devono però avere almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
20) Erogazioni liberali per ONLUSLa detrazione spetta per le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati o associazioni sindacali di categoria.
21) Erogazioni liberali sportive
La detrazione spetta per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
22) Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
23) Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
24) Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
25) Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
26) Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
27) Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
28) Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
29) Spese veterinarie
30) Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
31) Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
32) Spese sostenute per il riscatto dei corsi di laurea dei familiari a carico
33) Spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido
34) Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento


Oneri deducibili dal reddito complessivo

E21) Contributi previdenziali ed assistenzialiPossono essere portati in deduzione dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di legge, nonché i contributi volontari versati all'INPS per se o per i familiari fiscalmente a carico.
E22) Assegno al coniuge
E23) Contributi per addetti ai servizi domestici familiariPossono essere portati in deduzione i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di euro 1.549,37.
E24) Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
E25) Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicapPossono essere portate in deduzione le spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap, cioè coloro che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva
E26) Altri oneri deducibili

Previdenza complementare

E27) Contributi a deducibilità ordinaria
E28) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
E29) Contributi versati a fondi in squilibro finanziario
E30) Contributi versati per familiari a carico
E31) Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Spese sostenute per intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36% o del 41%
L'agevolazione spetta se la spesa non supera la cifra massima di 48mila euro, riferita alla singola unità immobiliare e non alle diverse persone che l’hanno sostenuta. Pertanto, questo ammontare andrà suddiviso in proporzione fra tutti gli interessati
la detrazione va ripartita in 10 anni. Il criterio però cambia se a sostenere i costi sono anziani di età compresa tra i 75 e gli 80 anni (proprietari o titolari di altro diritto reale sull’abitazione oggetto di intervento). Per questi la ripartizione va fatta, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali
se i lavori di ristrutturazione sono la semplice prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, ai fini del calcolo (entro i 48mila euro), bisogna tener conto delle spese già sostenute
il beneficio fiscale è subordinato all’emissione, da parte della ditta che ha eseguito i lavori, di fattura dettagliata che distingua dagli altri il costo della relativa manodopera.
L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta il 36% delle spese sostenute nel corso dell'anno per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.
Poiché per le detrazioni vale il criterio di cassa, quella che conta non è la data di inizio e neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del pagamento mediante bonifico.
Per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso:
E41) Spese sostenute
E42) Spese sostenute
E43) Spese sostenute
E44) Spese sostenute

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%
Questa sezione va compilata in relazione ai lavori iniziati nel 2011. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011) vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento.
E51) Spese sostenute
E52) Spese sostenute
E53) Spese sostenute

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (Interventi risparmio energetico
Indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:
1) Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Per interventi sull'involucro degli edifici esistenti
Per istallazione di pannelli solari
Per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
E61) Spese sostenute
E62) Spese sostenute
E63) Spese sostenute

Dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni locazione
In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale
E71) Inquilini alloggi adibiti ad abitazione principale
E72) Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta
E81) Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida
E82) Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV computer (anno 2009)
E83) Altre detrazioni
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pietro17
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Re: detrazioni spese mediche

Messaggio da pietro17 »

franck ha scritto:Salute a tutti, volevo chiedervi un chiarimento in base al rimborso della spese sanitarie, in quanto io quando ero in servizio facevo la domanda online a gennaio e mi venivano rimborsate a febbraio.
Da quest' anno sono in pensione e nn ho mia presentato il 730 in quanto nn ho niente da dichiarare, vi chiedevo per avere il rimborso delle suddette spese devo presentare il mod 730 o c è qualche alternativa!!
Grazie a tutti per le eventuali risposte!!!
La detrazione di qualsiasi tipo di spesa, consentita dalla normativa fiscale vigente, può avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di presentazione di mod. 730.

quando sarai in possesso del cud.2013, raccogli tutte le pezze giustificative (scontrini parlanti della farmacia, fatture, compresa la polizza dell'assicurazione dell'auto - è detraibile la quota parte relativa al s.s.n.) prendi appuntamento presso un caf che ti prepara la dichiarazione. Con la pensione di agosto, troverai il rimborso.

Ti consiglio di pre-compilare il mod. 730 perchè, così facendo, il servizio del CAF è gratuito.

Saluti.
franck
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Re: detrazioni spese mediche

Messaggio da franck »

grazie per il tempismo buon Gino e Pietro per la precisione della risposta!!Farò come mi hai precisato grazie ancora!!
panorama
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Re: detrazioni spese mediche

Messaggio da panorama »

Il rinnovo patente di guida e visita medica sono deducibili



Rinnovo patente di guida e visita medica sono deducibili

Sì, le spese per il rinnovo della patente di guida e la visita medica sono deducibili. La detrazione fiscale è del 19% sulla spesa sanitaria che eccede 129,11 euro. È necessario conservare la fattura o il documento commerciale rilasciato dal medico o dalla struttura, con distinzione chiara tra visita medica e servizi della scuola guida. La detrazione si applica sia per le visite effettuate personalmente che per quelle pagate per familiari fiscalmente a carico, a condizione di rispettare obblighi documentali e pagamenti tracciabili.

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Rinnovo patente e modello 730 detrazione visita medica spiegata

La notizia in sintesi:
• La visita medica per rinnovo o rilascio patente è detraibile nel modello 730/2026.
• La detrazione Irpef è del 19% sulla spesa sanitaria che eccede 129,11 euro.
• Serve fattura separata tra visita medica e servizi della scuola guida, pagata in modo tracciabile.
• La spesa va indicata nel Quadro E, rigo E1, insieme alle altre spese sanitarie.

(Riassunto generato con AI).

Visita medica patente nel 730/2026: chi, cosa, dove, quando e perché

Nel modello 730/2026 milioni di contribuenti italiani potranno detrarre la spesa per la visita medica per rinnovo o rilascio patente. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 7/E 2021, ha chiarito che questi controlli rientrano tra le spese sanitarie detraibili al 19%, al pari di visite generiche e certificati di idoneità. La misura riguarda chi ha sostenuto la spesa nel 2025, in Italia, presso medici abilitati o strutture sanitarie, spesso tramite autoscuole. L’agevolazione si applica perché il certificato per la guida è qualificato come certificato medico, quindi onere sanitario, e contribuisce a ridurre l’Irpef dovuta oltre la franchigia di 129,11 euro. La detrazione spetta sia per le visite effettuate personalmente sia per quelle pagate per familiari fiscalmente a carico, a condizione di rispettare obblighi documentali e pagamenti tracciabili previsti dalla normativa vigente.

Come funziona la detrazione e quali documenti servono

L’articolo 15 del TUIR consente la detrazione Irpef del 19% per le spese mediche, comprese quelle sostenute “indipendentemente dal luogo o dal fine” della prestazione. In questa categoria rientrano pienamente le visite per il rinnovo della patente di guida o per il primo rilascio, equiparate ai certificati di idoneità sanitaria. La detrazione si applica solo sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro, cumulando tutte le spese sanitarie dell’anno.

Nel 730/2026 l’importo va indicato nel Quadro E, rigo E1, sommato a ticket, farmaci, dispositivi medici, ricoveri, psicoterapia, fisioterapia e altre prestazioni sanitarie detraibili. È fondamentale conservare la fattura o il documento commerciale rilasciato dal medico o dalla struttura, con distinzione chiara tra:

– compenso per la visita medica (detraibile);
importo per servizi della scuola guida (non detraibili).

L’Agenzia delle Entrate contesta le detrazioni calcolate sull’intera fattura dell’autoscuola se non è separata la quota sanitaria. È inoltre obbligatorio il pagamento tracciabile (bancomat, carta, bonifico, ecc.), salvo le eccezioni previste per farmaci e dispositivi acquistati in farmacia.

Prospettive e impatto sulle dichiarazioni future

La qualificazione della visita per la patente come spesa sanitaria detraibile consolida un orientamento utile ai contribuenti, che possono programmare meglio i costi legati alla mobilità. In futuro, ulteriori chiarimenti applicativi dell’Agenzia delle Entrate su autoscuole, pagamenti digitali e precompilata 730 potrebbero rendere ancora più automatica l’acquisizione dei dati relativi a certificati medici e visite per la guida, riducendo errori, controlli e contestazioni in sede di verifica fiscale.

FAQ

La visita per rinnovo patente è detraibile nel 730/2026?
Sì, è detraibile al 19% come spesa sanitaria, per l’importo che supera la franchigia di 129,11 euro.

In quale rigo del modello 730/2026 va indicata la spesa?
Sì, la spesa per la visita patente va inserita nel Quadro E, rigo E1, insieme alle altre spese mediche.

Posso detrarre la visita per la patente di un familiare a carico?
Sì, è ammessa la detrazione anche per visite sostenute per coniuge o altri familiari fiscalmente a carico.

Devo separare in fattura visita medica e servizi della scuola guida?
Sì, è necessario distinguere chiaramente la quota della visita medica, unica parte detraibile, dai servizi dell’autoscuola.
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