transito al ruolo civile, e poi rinuncia

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elia
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transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da elia »

Sono un assistentecapo pol.pen, con 20 anni di servizio + 1 anno di servizio militare, attualmente sono in carico al C.M.O, con patologia stato ansioso depressivo reattivo, vorrei essere riformato, volevo sapere cortesemente il calcolo approsimativo di pensione di inabilità, e se è sicuro il passaggio al ruolo civile e poi rinunciare, se c'è una legge a tale proposito.
Grazie, distinti saluti


Roberto Mandarino
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro amico,

la tua pensione in caso di riforma si aggirebbe ORIENTATIVAMENTE intorno alle 900 euro nette mensili, più tredicesima, per i calcoli esatti devi rivolgerti al tuo ente amministrativo oppure ai sindacati.

Per quanto riguarda la rinuncia al transito nel ruolo civile, le amministrazioni hanno iniziato a conteggiare l'anzianità contributiva maturata durante "l'aspettativa per il transito" .

Inoltre, ti consiglio di chiedere comunque il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, motivandolo fortemente, anche se è molto difficile, in alcuni casi a voi della Polizia Penitenziaria ancora la riconoscono.
La domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio può servire anche per non farsi decurtare lo stipendio in caso di superamento del 12° mese di aspettativa malattia, e successivamente per tutta la durata dell'aspettativa per il transito.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
elia
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da elia »

Grazie per la risposta, volevo sapere se al C.M.O mi dovessero riformare con inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa la pensione di quanto potrà essere maggiorata? Mi stò facendo seguire da un medico legale.
Grazie, Buona giornata
Roberto Mandarino
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da Roberto Mandarino »

Sarebbe enorme la differenza, infatti sarebbe conteggiata con il massino contributivo.
Dovresti comunque presentare domanda per ottenere tale pensione d'inabilità assoluta, allegando la relativa certificazione medica, inoltre la patologia non deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Saluti Roberto
______

La pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda però da cause di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo.

A chi si rivolge
Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap.

Requisiti di accesso
La concessione della pensione d’inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero.

Per chiedere la concessione della pensione di inabilità è necessario che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.

La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.

Come si ottiene
La domanda può essere presentata:

•in attività di servizio
•successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L’interessato presenta all’amministrazione di appartenenza (o all’Inpdap direttamente, se già collocato a riposo):

•il modulo di domanda per la pensione di inabilità;
•un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) in cui viene attestata l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Se l’interessato è in attività di servizio, l’ente o l’amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l’istruttoria all’Inpdap.
È importante ricordare che la domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere messo a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.

In funzione dell’ente o amministrazione di appartenenza l’accertamento dello status di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:

•alla Commissione medico-ospedaliera (Cmo)
•a una commissione medica dell’Asl
•a una commissione medica di verifica.
Durata della prestazione
La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia.

Decorrenza
Il trattamento decorre dalla data di collocamento a riposo.
Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
elia
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da elia »

Scusami ancora siccome mi hanno consigliato di fare la richiesta della causa di servizio, ma allora è incompatibile con la richiesta di pensione di inabilità assoluta?
Grazie, saluti Elia
Roberto Mandarino
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da Roberto Mandarino »

E' incompatibile, perchè la malattia predominante non deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio,
comunque anche se presenterai la domanda, sarà molto difficile che quella patologia verrà riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Saluti Roberto
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da elia »

Grazie per le tue risposte, sei molto d'aiuto alle persone che cercano dei consigli importanti, nel prendere delle dicisioni che campiono radicalmente la vita.
Saluti, Elia
Roberto Mandarino
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da Roberto Mandarino »

Grazie a te per le tue belle parole.

Un grande in bocca al lupo Roberto
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elia
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da elia »

Caro Roberto, leggendo nel forum che nel calcolare la pensione di inabilità oltre gli anni di contributi il conteggio viene fatto in base alle categorie di riforma es: 1,2,3
Volevo sapere come funziona, la categoria vale in funzione al riconoscimento della causa di servizio? E se la causa di servizio non la accettano, la categoria che finzione ha?
Grazie saluti, Elia
Roberto Mandarino
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da Roberto Mandarino »

Per aver diritto alla pensione di inabilità assoluta i calcoli vengono effettuati, come dall' allegato che ti ho inviato nella precedente risposta, e cioè come se avessi lavorato fino a 65 anni di età se hai diritto al sistema pensionistico retributivo oppure fino a 60 anni se hai diritto al sistema pensionistico misto oppure il contributivo.
MA COME RIPETO LA PATOLOGIA PREDOMINANTE NON DEVE ESSERE RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, E BISOGNA ESSERE DICHIARATI IN STATO DI ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA.

Diversamente, se si viene soltanto riformati per non idoneità al servizio militare incondizionato, si ha diritto alla pensione di inabilità alle mansioni soltanto se si sono maturati almeno 15 anni di contribuzione.
L'importo della pensione varia in base all'anzianità, al grado, al sistema pensionistico: retributivo, misto, o contributivo.
Un agente con 20 anni di servizio effettivo senza pensione privilegiata oggi percepisce intorno alle 900 euro nette al mese di pensione.

LE MALATTIE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO OCCORRONO INVECE (IN CASO CONTRARIO SERVONO A BEN POCO) PER ACCEDERE ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA, QUESTA NORMALMENTE E' DELL'IMPORTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 10% DELLA PENSIONE NORMALE, MA PER CHI HA POCHI ANNI DI SERVIZIO PUO' ESSERE ANCORA PIU' VANTAGGIOSA.


Quanti anni hai di servizio?
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da elia »

Ho 20 anni di serviziio effettivo + 1 anno militare e tre riscattati
Elia
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da elia »

Scusami volevo sapere che cos'è la pensione tabellare?
Elia.
Roberto Mandarino
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Elia,

non mi pare che tu abbia le idee molto chiare, prima riferisci di voler rinunciare al transito all'ultimo momento, poi scrivi che stai provando ad ottenere la pensione per inabilità assoluta, successivamente riferisci che vuoi presentare domanda di riconocimento della dipendenza da causa di servizio....

Per ottenere la pensione d'inabilità assoluta il soggetto deve essere dichiarato "in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa" PER MALATTIA NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.

Un appartenente alle Forze Armate oppure di Polizia che ha maturato un'anzianità superiore a 15 anni di servizio utile, se viene riformato (in quanto non idoneo in forma totale al servizio militare oppure d'istituto)
con patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato ed ascritte dalla Commissione Medica a categoria della Tabella "A", ha diritto, SE PIU' FAVOREVOLE della pensione ordinaria aumentata di un decimo, alla pensione privilegiata tabellare (in base all'art.67 comma 2 del D.P.R.1092/1973).

La pensione privilegiata tabellare viene concessa in base alla gravità della patologia professionale.
L'entità dell'infermità viene determinata dalla Commissione Medico Militare con l'ascrizione a categoria della tabella "A" ai fini di Pensione Privilegiata Ordinaria (non di equo indennizzo). Con la prima categoria si ha diritto al 100%, con la seconda categoria al 90%, con la terza all' 80%, con la quarta al 70%, con la quinta al 60%, con la sesta al 50%, con la settima al 40%, con l'ottava al 30% della base pensionabile maturata dall'interessato con l'anzianità di servizio il parametro ecc..

Orientativamente, NEL TUO CASO, già con una quarta categoria percepiresti intorno alle 1.200 euro nette, con la terza 1.400 euro nette al mese.

La tua patologia molto difficilmente verrà riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma in caso di accoglimento, potresti richiedere anche anche l'assegno di incollocabilità, sempre se per tale patologia venissi ritenuto "di pregiudizio agli impianti oppure all'incolumità dei colleghi". Con questo assegno si percepisce l'importo della pensione privilegiata di prima categoria con l'aggiunta dell' assegno di superinvalidità di cui alla Tabella E lettera H.


Saluti Roberto
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da elia »

Effettivamente ho un pò di confusione, volevo sapere quali strade si potevano prospettare per la mia situazione, come sempre sei stato gentilissimo nel spiegarmi le varie situazioni, e il tempo dedicatomi.
Ti auguro una buona domenica, saluti Elia
elia
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Re: transito al ruolo civile, e poi rinuncia

Messaggio da elia »

Caro Roberto , volevo sapere una volta riformati dopo quanto tempo ti danno la pensione?
Parlando con alcuni colleghi visti alla c.m.o , mi dicevano che orientativamente si rimaneva sensa soldi dai tre a sei mesi , secondo te è vero?
Grazie e Buona Pasqua, Saluti Elia.
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