40 anni effettivi e riforma
40 anni effettivi e riforma
Buonasera, vi leggo da un pò e ho visto che in questo forum ci sono persone molto preparate, sono un appartenente alle FF.AA, volevo chiedervi nel caso una persona con 40 anni effettivi di servizio viene riformato gli spetta il moltiplicatore? Alcuni colleghi sostengono che il moltiplicatore con i 40 anni effettivi spetta solo se si é idonei oppure per limiti di età in questo caso idonei o non idonei, altri invece sostengono che basta avere i 40 anni effettivi spetta anche se non idonei. Vi ringrazio in anticipo
Re: 40 anni effettivi e riforma
Ciao , grazie per la risposta ma non mi fa' leggere il messaggio che hai messo nel link.
Re: 40 anni effettivi e riforma
sasabl 21 giu 2026, 18:44
Ciao!
Se presenti domanda di pensione di inabilità, ti verrà riconosciuto il trattamento previsto per quella specifica tipologia di pensione. Tuttavia, anche se sei stato riformato, non hai l'obbligo di richiedere la pensione di inabilità: puoi anche presentare domanda di pensione con il requisito dei 40 anni effettivi di servizio. Nel primo caso (pensione di inabilità), ottieni con certezza il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS e non versi contributi previdenziali sui sei scatti fino al compimento dei 60 anni. Nel secondo caso (pensione con 40 anni effettivi), benefici del moltiplicatore, che aumenta l'importo della pensione, ma continui a sostenere le trattenute previdenziali fino ai 60 anni. Per quanto riguarda il TFS, in quest'ultima ipotesi l'INPS probabilmente non riconoscerà spontaneamente i sei scatti. Sarà quindi necessario presentare ricorso, che verosimilmente verrà accolto, con il conseguente riconoscimento del beneficio. Si può discutere se questa impostazione sia corretta o meno; personalmente ritengo che, avendo maturato i requisiti previsti, il moltiplicatore dovrebbe essere riconosciuto anche in caso di cessazione per riforma. Tuttavia, la burocrazia — e chi è chiamato ad applicarla — spesso dimostra di essere molto ottusa.
Ciao!
Se presenti domanda di pensione di inabilità, ti verrà riconosciuto il trattamento previsto per quella specifica tipologia di pensione. Tuttavia, anche se sei stato riformato, non hai l'obbligo di richiedere la pensione di inabilità: puoi anche presentare domanda di pensione con il requisito dei 40 anni effettivi di servizio. Nel primo caso (pensione di inabilità), ottieni con certezza il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS e non versi contributi previdenziali sui sei scatti fino al compimento dei 60 anni. Nel secondo caso (pensione con 40 anni effettivi), benefici del moltiplicatore, che aumenta l'importo della pensione, ma continui a sostenere le trattenute previdenziali fino ai 60 anni. Per quanto riguarda il TFS, in quest'ultima ipotesi l'INPS probabilmente non riconoscerà spontaneamente i sei scatti. Sarà quindi necessario presentare ricorso, che verosimilmente verrà accolto, con il conseguente riconoscimento del beneficio. Si può discutere se questa impostazione sia corretta o meno; personalmente ritengo che, avendo maturato i requisiti previsti, il moltiplicatore dovrebbe essere riconosciuto anche in caso di cessazione per riforma. Tuttavia, la burocrazia — e chi è chiamato ad applicarla — spesso dimostra di essere molto ottusa.
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Re: 40 anni effettivi e riforma
Diventanto sostenitore potrai leggere, scaricare e interagire con la sezione calcoli pensionistici.remo68 ha scritto: ven giu 26, 2026 6:45 pm Ciao , grazie per la risposta ma non mi fa' leggere il messaggio che hai messo nel link.
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