vittime del dovere 10 anni figurtivi

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NavySeals
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da NavySeals »

Il fondo per le vittime alle condizioni attuali coprirà ovviamente tutte le vittime, vecchie e nuove. Il problema è incrementare il fondo per quello che oggi non spetta. Il problema di chi è in servizio è questo: oggi ci sono molte vittime, anche con percentuali "ridicole". Estendere i 10 anni vorrebbe dire mandarli via subito, per vecchiaia e/o anzianità. Va da sé che ci sarebbe un'immediata carenza di personale, con tutte le conseguenze del caso.
Detto in parole povere, spero di sbagliarmi, ma è in pratica impossibile che vengano estesi a tutti i 10 anni. Magari, potrebbero trovare una via di mezzo, ad esempio all'inizio anche per le Vittime del Terrorismo, i 10 anni spettavano solo a chi aveva Ic di almeno 80%.
Sparaciu
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da Sparaciu »

Quindi il motivo è legato all’eventuale carenza di personale e non alla mancanza di fondi che però è richiamata nelle sentenze della cassazione. Anche chi ha percentuali basse usufruirà dell’esenzione irpef. Allora la mia domanda precisa è questa. Per pagare l’esenzione irpef alle vittime del dovere, vengono usati i 10 milioni di euro l’anno? Perché se la risposta è sì, premiamo poi non basteranno più per tutti, se la risposta è no perché la cassazione, espressamente dice che non possono essere estesi i dieci anni figurativi perché occorrerebbero fondi stanziati accessori?
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da domenico69 »

Sparaciu ha scritto: mar apr 21, 2026 6:49 pm Quindi il motivo è legato all’eventuale carenza di personale e non alla mancanza di fondi che però è richiamata nelle sentenze della cassazione. Anche chi ha percentuali basse usufruirà dell’esenzione irpef. Allora la mia domanda precisa è questa. Per pagare l’esenzione irpef alle vittime del dovere, vengono usati i 10 milioni di euro l’anno? Perché se la risposta è sì, premiamo poi non basteranno più per tutti, se la risposta è no perché la cassazione, espressamente dice che non possono essere estesi i dieci anni figurativi perché occorrerebbero fondi stanziati accessori?
L'esenzione IRPEF non è una spesa, è una mancata entrata che non ha a che fare con il fondo da 10 milioni.
Annaare
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da Annaare »

Buonasera, possiamo avere certezza di questa informazione? Ci sarà certamente l'udienza pubblica il 9 giugno 2026 sull'ordinanza 6190?
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da NavySeals »

Annaare ha scritto: ven giu 05, 2026 5:25 pm Buonasera, possiamo avere certezza di questa informazione? Ci sarà certamente l'udienza pubblica il 9 giugno 2026 sull'ordinanza 6190?
https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da avt8 »

ordinanza e in fase di oscuramento per cui il contenuto e sconosciuto
marino 74
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da marino 74 »

Il giorno della verità!!!!???
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da Paoloni »

Buongiorno, ieri seguendo un convegno con l' anps di Macerata l' avvocato Guerra rispondendo a una mia domanda sul risultato sentenza 9 giugno, affermando che la stessa era stata rinviata e probabilmente si saprà qualcosa verso gennaio febbraio prossimo anno.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da marino 74 »

Strano, forse c'è qualche speranza, avendo il recente precedente negativo potevano confermare. Ok grazie, aspettiamo fiduciosi.....
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da NavySeals »

Una recente Corte dei Conti di ottobre 2025 sui 10 anni. Li chiedeva la figlia di una vittima della criminalità organizzata (che come noto, spettano ai figli delle vittime del terrorismo) (sent. 309/2025 Campania)
Sono diverse le sentenze in tal senso, evidentemente la giustizia contabile non ha tenuto conto di sospendere in attesa delle Sezioni Unite della Cassazione ed ha puntualmente rigettato.


1. La domanda di parte ricorrente, finalizzata al riconoscimento pensionistico dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, previsto dall’art. 3, comma 1, l. n. 206/2004, è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Come noto, la l. n. 206/2004, recante “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, individua all’art. 1 il proprio ambito di applicazione con riferimento a “tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Come rilevato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile, “i vari interventi legislativi dettati da intenti di speciale protezione delle varie e distinte categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni ritenute di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie” (in tal senso, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 250/2023).

In particolare, la stessa giurisprudenza mette condivisibilmente in relazione il carattere eccezionale del beneficio, che consente di fruire ai fini pensionistici di un’anzianità figurativa altrimenti non spettante, incrementando la retribuzione pensionabile e così alterando il fisiologico regime del computo dei servizi e della misura della pensione regolato dalla normativa di settore, con la specifica individuazione della ristretta cerchia dei potenziali fruitori del beneficio, identificandoli con coloro che siano vittime o parenti di vittime di azioni terroristiche. Tale eccezionalità esclude, stante il disposto dell’art. 14 delle preleggi, che tali benefici possano applicarsi “oltre i casi e i tempi in esse considerati” (in tal senso, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 250/2023).

Alla luce di tale conclusione risulta, altresì, non condivisibile l’interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui l’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, richiamando l’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004, che a sua volta richiama l’art. 3 comma 1 della stessa legge, porterebbe a estendere anche alle vittime del dovere il beneficio previsto da quest’ultima disposizione.

La lettura dell’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 evidenzia, infatti, il chiaro intento del legislatore di limitare l’estensione alle vittime del dovere dei soli benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo. Peraltro, la non estensibilità alle vittime del dovere del beneficio dei dieci anni di contributi figurativi non può neppure essere superata - come ribadito dalla condivisa giurisprudenza (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 12/2022; Sez. Giur. Lazio, sent. n. 688/2021) - dalle argomentazioni di parte ricorrente secondo cui il legislatore, ai sensi dell’art. 1, comma 562, l. n. 266/2005, avrebbe proceduto alla progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo.

Infatti, tutte le estensioni introdotte legislativamente concernono specifici benefici, analiticamente individuati di volta in volta dallo stesso legislatore, e non prevedono, invece, alcuna generale previsione di equiparazione fra le diverse categorie di beneficiari, che rimangono, dunque, differenziate. Ne consegue che, al fine di estendere ad una diversa categoria un beneficio previsto per altra categoria di beneficiari, rimane necessaria una previsione legislativa espressa (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 316/2023).

Sul punto la Cassazione ha, di recente, evidenziato che, sebbene l’intento legislativo sia quello di “procedere all’equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (Cass., Sez. V., sent. n. 19789/2023), occorre, tuttavia, considerare che “il legislatore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all'equiparazione progressivamente, ed il dato non può essere trascurato” (Cass., Sez. V., sent. n. 19789/2023).

Ne discende, pertanto, che il perdurante trattamento differenziale non può considerarsi incostituzionale in quanto “la normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l’obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici” (Cass. Sez. Un., sent. n. 22753/2018).

2. Conclusivamente, la domanda di parte ricorrente va respinta non potendo riconoscersi alla stessa i benefici previdenziali di cui all’art. 3, comma 1, l. n. 206/2004 in quanto figlia di vittima della criminalità organizzata, non avendo il legislatore previsto a tali fini e a tali effetti alcuna assimilazione con le vittime del terrorismo.

3. In considerazione della complessità e della parziale novità delle questioni trattate, si compensano le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso.

2. Compensa le spese di lite tra le parti.
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