Retribuzione individuale di anzianita'

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Re: Retribuzione individuale di anzianita'

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Sentenza CdC per la Sicilia n. 42/2026 pubblicata il 16/02/2026 su militari dell'Esercito Italiano al fine della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, RIGETTA il ricorso.

Ecco un brano di pag. 8:

>> - L’Ente previdenziale ha evidenziato, inoltre, che il Ministero della difesa, con propria circolare allegata alla comparsa, ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata non ha effetto sul personale del Comparto Difesa e Sicurezza, ma solo su quello appartenente al Comparto Ministeri.

IN DIRITTO pag. 9:

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sul diritto dei Militari dell’Esercito Italiano a riposo indicati in epigrafe alla riliquidazione del loro trattamento pensionistico in ragione dell’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA inerenti al triennio 1991-1993 previste dalla legislazione statale alla luce di quanto affermato dalla Sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 della Corte costituzionale.

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N.B.: oltre a questa postata ne sta un'altra: CdC Basilicata n. 2 pubblicata in data 05/02/2026.
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Re: Retribuzione individuale di anzianita'

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Fa seguito al mio precedente post datato 4 febbraio 2026, ove postavo l’Ordinanza Collegiale del CdS n. 9881/2025 pubblicata in data 15/12/2025 con rif. alla sentenza del Tar Lazio 10123/2016.

Si allega la sentenza definitiva del CdS n. 3975/2026 pubblicata in data 19/05/2026 che Accoglie l’Appello, i ricorrenti sono ed erano dipendenti civili del Ministero della Difesa, erano destinatari della normativa contrattuale di cui al DPR n. 44/1990 che disciplina il rapporto di lavoro del personale statale per il triennio 1988/1990.

Il CdS precisa (qui sotto 2 brani):

1) - L’appello è fondato, analogamente a quanto già statuito da questo Consiglio con sentenza 7445 del 2024.

2) - Per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado nei limiti dell’interesse degli odierni appellanti va dichiarato il diritto dei medesimi al riconoscimento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA) in relazione al periodo di anzianità di servizio utilmente maturato oltre il 31 dicembre 1990 ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, per effetto della proroga disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; il tutto sulla scorta di quanto rilevato all’esito della disposta verificazione, ai cui risultati, condivisi dal collegio, si rinvia.

N.B.: Per comprendere meglio la trattazione dell'appello, consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: Retribuzione individuale di anzianita'

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CdC Emilia Romagna con la n. 111 pubblicata in data 03/06/2026 RIGETTA il ricorso dei ricorrenti, tutti ex appartenenti all’Esercito Italiano, circa il ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all’art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, a seguito della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale.

Il Giudice in Diritto precisa: (quì sotto alcuni brani)

Entrando nella valutazione della domanda proposta con ricorso, la stessa non può essere accolta.

Ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell’All. 2 al c.g.c. la motivazione della sentenza può fare esclusivo riferimento a precedenti conformi.

In questo senso, si rinvia alle motivazioni espresse nelle sentenze della Sez. Sicilia nn. 42/2026, 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025, della Sez. Sardegna n. 106/2025, Sez. Calabria n. 82/2025 e Sez. Basilicata n. 2/2026.

Non si condivide, infatti, la possibilità di estrapolare dalla decisione della Corte costituzionale n. 4/2025 il ragionamento in base al quale l’illegittimità costituzionale di una norma di legge rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, possa far sorgere un principio generale, applicabile anche ad altri comparti (nella fattispecie ai militari) che vorrebbero vedersi garantiti incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto (Sez. Sardegna n. 106/2025).

Pertanto, il ricorso va respinto, atteso che le richieste invocate da parte ricorrente esulano dal quadro normativo prospettato in ricorso e non sono coerenti con la decisione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024.

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N.B.: potete leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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