Nel mese di marzo sono stato convocato dalla C.M.O. di Roma al fine di vedermi attribuita la percentuale di invalidità e la data di stabilizzazione della lesione per evento traumatico occorso diversi anni fa e per la quale vi è stata sentenza passata in giudicato del Giudice del lavoro di Roma con cui rientro nelle Vittime del Dovere. Difatti il Giudice, pur non facendomi sottoporre a CTU, ha preso in considerazione la perizia del mio medico legale per una invalidità complessiva del 33% e pertanto mi ha riconosciuto tutte le competenze previste dalla legge, omettendo però di inserire nella sentenza la percentuale di invalidità.
Pertanto, sono stato sottoposto a visita medico legale dal Presidente della Commissione alla presenza del medico legale di fiducia. Il verbale sembrerebbe che ancora non è stato redatto e comunque ho già provveduto a fare istanza di accesso agli atti.
Il verbale de quo deve essere, come da prassi, firmato da altri due ufficiali medici che non erano presenti al colloquio/visita.
Considerato che si è capito subito che la percentuale di invalidità assegnatami sarà insignificante e dovendo nuovamente rivolgermi al Giudice del lavoro, con conseguente aggravio economico e dilazione dei tempi, volevo sapere se è fattibile sporgere denuncia - querela nei confronti degli ufficiali medici per falso ideologico commesso dal P.U..
Ringrazio anticipatamente.
Roberto
Verbale C.M.O. e falso ideologico commesso dagli ufficiali medici
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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Re: Verbale C.M.O. e falso ideologico commesso dagli ufficiali medici
dipende. Quale sarebbe la falsità ideologica?
Re: Verbale C.M.O. e falso ideologico commesso dagli ufficiali medici
Preg.mo Avv. Carta, la ringrazio per l'attenzione che mi ha rivolto.Avv. Giorgio Carta ha scritto: gio giu 11, 2026 6:00 pm dipende. Quale sarebbe la falsità ideologica?
Lo svolgimento della visita è regolato dall’art. 6 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 mentre la composizione della Commissione è disciplinata dall’art. 193 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010).
La Commissione Medica Ospedaliera (CMO) è un organo collegiale, il che significa che per convalidare le proprie decisioni e i propri atti ha bisogno del raggiungimento del quorum costitutivo stabilito dalla legge. Nel caso specifico delle CMO, la legge prevede che il collegio sia composto da un Presidente e da almeno due membri (Ufficiali Medici).
I membri della commissione non possono limitarsi a firmare "a tavolino" un verbale basandosi solo sul resoconto del Presidente. La firma sul verbale attesta che l'ufficiale medico ha partecipato attivamente alla discussione, alla valutazione dei documenti e, soprattutto, all'esame obiettivo del militare.
Stante quanto sopra, se i due medici firmassero il verbale - a mio sommesso avviso - commettono il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). Oltretutto si potrebbero ravvisare anche reati militari quali:
• Falso in atto pubblico militare (Art. 220 CPMP): Il codice militare punisce severamente il militare che commette un falso in atti relativi al servizio o all'amministrazione militare. Le pene sono calibrate su quelle del codice penale comune, ma comportano la reclusione militare e l'aggravante del grado o della violazione dei doveri inerenti al comando/servizio.
• Violata consegna o Violazione dei doveri d'ufficio: L'assenza ingiustificata dal luogo di servizio o la mancata partecipazione a un ordine specifico (l'adunanza del collegio) può configurare ulteriori reati specifici militari legati all'inosservanza dei doveri.
Il Suo parere sarà sicuramente illuminante per una prassi molto comune che viene effettuata dalla CMO al fine di velocizzare l'enorme mole di lavoro arretrato che hanno.
- Avv. Giorgio Carta
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Re: Verbale C.M.O. e falso ideologico commesso dagli ufficiali medici
Francamente, a mio modesto avviso, il falso sussisterebbe se il tenore del verbale fosse chiaro nell'attestare la contemporanea presenza fisica dei tre membri della commissione medica. Diversamente, a mio modesto avviso, nulla vieta agli altri componenti della commissione di esaminare le eventuali documentazioni sanitarie in momento diverso.
In ogni caso, il reato eventualmente commesso sarebbe quello di cui all'art. 479 cp e non quello di cui all'art. 220 cpmp, che attiene ad altra situazione e ad altri documenti amministrativi.
Suggerisco, pertanto, di fare esaminare le carte a cui le fa riferimento ad un legale.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
In ogni caso, il reato eventualmente commesso sarebbe quello di cui all'art. 479 cp e non quello di cui all'art. 220 cpmp, che attiene ad altra situazione e ad altri documenti amministrativi.
Suggerisco, pertanto, di fare esaminare le carte a cui le fa riferimento ad un legale.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
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