gentili esperti desidero conoscere se possibile i vari tipi di riforma, sento spesso parlare di riforma parziale o inabilita al lavoro, chiedendo a dx e manca sento spesso dire ma patologia da causa di servizio o no? cercando informazioni in merito la cosa che ho compreso spero giustamente che la differenza tra patologia dipendente da causa di servizio o meno riguarda solamente la decurtazione dopo il 12 mese di aspettativa ma nulla secondo il conteggio finale pensionistico. detto ciò se potete dare dei chiarimenti sicuramente corretti ed precisi vi ringrazio. Un altro dubbio considerando che se la malattia non è dipendente da causa di servizio quindi decurtazione dopo il 12 mese di aspettativa inficia anche il tfs?
dal mio ufficio personale le informazioni riferite sonno che per procedere comunque alla pratica di pensionamento per riforma attendono l'esito dell'ultimo verbale del cmo per quanto riguarda calcoli e numeri non hanno certezze. attendo un vs sicuro chiarimento in merito grazie.
vari tipi di riforma
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brutus1972
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Re: vari tipi di riforma
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Re: vari tipi di riforma
brutus1972 ha scritto: gio mag 14, 2026 5:45 pm gentili esperti desidero conoscere se possibile i vari tipi di riforma, sento spesso parlare di riforma parziale o inabilita al lavoro, chiedendo a dx e manca sento spesso dire ma patologia da causa di servizio o no? cercando informazioni in merito la cosa che ho compreso spero giustamente che la differenza tra patologia dipendente da causa di servizio o meno riguarda solamente la decurtazione dopo il 12 mese di aspettativa ma nulla secondo il conteggio finale pensionistico. detto ciò se potete dare dei chiarimenti sicuramente corretti ed precisi vi ringrazio. Un altro dubbio considerando che se la malattia non è dipendente da causa di servizio quindi decurtazione dopo il 12 mese di aspettativa inficia anche il tfs?
dal mio ufficio personale le informazioni riferite sonno che per procedere comunque alla pratica di pensionamento per riforma attendono l'esito dell'ultimo verbale del cmo per quanto riguarda calcoli e numeri non hanno certezze. attendo un vs sicuro chiarimento in merito grazie.
@brutus1972
Ciao, ti faccio una breve sintesi degli aspetti più importanti senza entrare nello specifico di ogni riforma e delle motivazioni CMO, che tralascio per brevità.
RIFORMA PARZIALE
La riforma parziale (o inidoneità parziale) più delle volte interessa il personale in servizio che abbia già riconosciuta una causa di servizio; la CMO propone la collocazione in idoneità parziale, indicando compiti prevalentemente d'ufficio e relative limitazioni.
Poiché tale proposta deve essere avallata dal Comitato di verifica, l'interessato viene collocato in aspettativa speciale fino all'esito. Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di causa di servizio si dipendente, non si avrà alcuna decurtazione stipendiale, anche superando i 12 mesi.
Diversa è la proposta per il personale che non ha ancora il riconoscimento della causa di servizio (in attesa di esito dal Comitato di Verifica). In questo caso: se l'esito del Comitato è negativo e lo stesso ha impiegato più di 24 mesi per emetterlo, nulla andrà restituito; parimenti, se l'esito arriva entro il 24° mese e l'interessato accetta il transito, nulla dovrà restituire."
RIFORMA PER INIDONEITÀ
La riforma per inidoneità al servizio, con causa di servizio si dipendente o con causa di servizio già riconosciuta permette di presentare contestualmente o qualche mese dopo, oltre alla PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ PROFICUO LAVORO / MANSIONI GESTIONE PUBBLICA, anche quella di PENSIONE DI INABILITÀ DI PRIVILEGIO GESTIONE PUBBLICA ( PPO)
Mentre, non causa di servizio, si presenterà soltanto la domanda PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ PROFICUO LAVORO / MANSIONI GESTIONE PUBBLICA, facendo riserva di presentare domanda di ppo o entro 2 anni per non perdere gli arretrati o entro 5 anni dal congedo.
RIFORMA PER INIDONEITÀ AL SERVIZIO AI SENSI dell'art 2 comma 12, della Legge 335/1995
pensione di inabilità per i dipendenti pubblici, riconosciuta in caso di "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità non dipendenti da causa di servizio".
In questo caso, Il calcolo della pensione prevede un bonus contributivo (anzianità convenzionale) fino al compimento del 60° anno di età.Incompatibilità: È incompatibile con qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonoma), poco conveniente per chi ha una notevole anzianità di servizio.
Concludendo, il TFS non viene inficiato a causa dell'aspettativa, mentre, durante il periodo di aspettativa non retribuita, l'anzianità ai fini TFS rimane congelata e non matura.