essere riformato per inabilità

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Lupo1963
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Re: essere riformato per inabilità

Messaggio da Lupo1963 »

Ciao, sono Stefano, ass.te capo Pol.Pen.
non hai presentato nessuna causa di servizio da quando ti sei arruolato fino ad oggi?
Se è così, ti conviene fare domanda di causa di servizio per lo stato ansioso di cui oggi sei in convalescenza,
questo per evitare brutte sorprese.Ciao.
cordialmente
stefano


gino59
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Re: essere riformato per inabilità

Messaggio da gino59 »

Lupo1963 ha scritto:Ciao, sono Stefano, ass.te capo Pol.Pen.
non hai presentato nessuna causa di servizio da quando ti sei arruolato fino ad oggi?
Se è così, ti conviene fare domanda di causa di servizio per lo stato ansioso di cui oggi sei in convalescenza,
questo per evitare brutte sorprese.Ciao.
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MAURO1964
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Re: essere riformato per inabilità

Messaggio da MAURO1964 »

gino59 ha scritto:
Lupo1963 ha scritto:Ciao, sono Stefano, ass.te capo Pol.Pen.
non hai presentato nessuna causa di servizio da quando ti sei arruolato fino ad oggi?
Se è così, ti conviene fare domanda di causa di servizio per lo stato ansioso di cui oggi sei in convalescenza, questo per evitare brutte sorprese.
Ciao. cordialmente
stefano


................ :arrow: :shock: :arrow: maaaa
Salve a tutti;
mi associo alle perplessità di Gino.
Cosa centra la causa di servizio con le eventuali future brutte sorprese????? :?: :?: :?:
Primo: la patologia deve essere riconosciuta come tale;
Secondo: la medesima patologia deve essere appunto riconosciuta derivante da cause di servizio dalla CMO;
Terzo: Il riconoscimento di detta infermità deve essere iscritta in apposita tabella e confermata dall'Organo Centrale Ministeriale il quale solitamente si pronuncia in 2-3 anni dall'emmisione del verbale della CMO;
Quarto: Se è vero che le CMO ancora riconoscono in prima battuta le patologie come C. di S., è altrettanto vero e verificato che i rispettivi Comitati Centrali Ministeriali le RIGETTANO QUASI TUTTE. Per conoscenza diretta pure gli infarti!!!! :( :( .
Se poi il collega Stefano voleva semplicemente dire che con istanza di causa di servizio in corso non vengono applicate le detrazioni di stipendio dopo il 12mo mesi di aspettativa continuativa sono d'accordo ma si deve pur precisare che se alla fine la causa di servizio non te la riconoscono, lo Stato lento ma inesorabile ci pensa a recuperare le somme indebitamente percepite e dulcis in fundo pure con gli interessi legali.
Mi son permesso di fare le anzidette precisazioni per evitare che qualche povero collega metta il sedere nelle pedate anzitempo.

Saluti a tutti da Mauro1964
MAURO1964
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Re: essere riformato per inabilità

Messaggio da MAURO1964 »

Nuovamente Salve a tutti;
faccio seguito al mio precedente intervento e nell'occasione vorrei porre a tutti i visitatori del Forum un quesito di anologo oggetto.
Ho avuto esperienza diretta in quanto capitata ad un collega, recentemente riformato dalla CMO con la dicitura NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO D'ISTITUTO NELLA POL. PEN. IN MODO ASSOLUTO MA IDONEO AL TRANSITO A DOMANDA NELLE RISPETTIVE QUALIFICHE CIVILI DI ALTRI RUOLI DELL'AMM.NE PENIT. O DI ALTRE AMM.NI CIVILI DELLO STATO (art. 75 C.1 L. 443/92)
Successivamente però all'atto dell'emissione del mod ml1 (spero di non sbagliare), il Comitato Centrale ha modificato detta dicitura con la seconda parte che cita NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO D'ISTITUTO NELLA POL. PEN. IN MODO ASSOLUTO ED AD OGNI PROFICUO LAVORO.
Quindi il collega che per altro ha anche un attività familiare si trova nell'impossibilità di potervi accedere per collaborarvi regolarmente ai fini fiscali seppur con le modalità ristrette previste dall'attuale normativa.

Essendo stato pure io recentemente dichiarato dalla CMO non idoneo al servizio ma idoneo al transito civile (che ho già rifiutato), e in attesa del fatidico mod ml1, c' è qualcuno che mi sa dire se è a conoscenza di situazioni analoghe a quella anzidetta citata????
Grazie a chi è in grado di fornirmi ogni utile notizia in merito.
Mauro1964
gino59
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Re: essere riformato per inabilità

Messaggio da gino59 »

MAURO1964 ha scritto:
gino59 ha scritto:
Lupo1963 ha scritto:Ciao, sono Stefano, ass.te capo Pol.Pen.
non hai presentato nessuna causa di servizio da quando ti sei arruolato fino ad oggi?
Se è così, ti conviene fare domanda di causa di servizio per lo stato ansioso di cui oggi sei in convalescenza, questo per evitare brutte sorprese.
Ciao. cordialmente
stefano


................ :arrow: :shock: :arrow: maaaa
Salve a tutti;
mi associo alle perplessità di Gino.
Cosa centra la causa di servizio con le eventuali future brutte sorprese????? :?: :?: :?:
Primo: la patologia deve essere riconosciuta come tale;
Secondo: la medesima patologia deve essere appunto riconosciuta derivante da cause di servizio dalla CMO;
Terzo: Il riconoscimento di detta infermità deve essere iscritta in apposita tabella e confermata dall'Organo Centrale Ministeriale il quale solitamente si pronuncia in 2-3 anni dall'emmisione del verbale della CMO;
Quarto: Se è vero che le CMO ancora riconoscono in prima battuta le patologie come C. di S., è altrettanto vero e verificato che i rispettivi Comitati Centrali Ministeriali le RIGETTANO QUASI TUTTE. Per conoscenza diretta pure gli infarti!!!! :( :( .
Se poi il collega Stefano voleva semplicemente dire che con istanza di causa di servizio in corso non vengono applicate le detrazioni di stipendio dopo il 12mo mesi di aspettativa continuativa sono d'accordo ma si deve pur precisare che se alla fine la causa di servizio non te la riconoscono, lo Stato lento ma inesorabile ci pensa a recuperare le somme indebitamente percepite e dulcis in fundo pure con gli interessi legali.
Mi son permesso di fare le anzidette precisazioni per evitare che qualche povero collega metta il sedere nelle pedate anzitempo.

Saluti a tutti da Mauro1964


.....Complimenti per l'equilibrio e la chiarezza nel dettagliare/relazionare quanto sopra.-saluti
gino59
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Re: essere riformato per inabilità

Messaggio da gino59 »

MAURO1964 ha scritto:Nuovamente Salve a tutti;
faccio seguito al mio precedente intervento e nell'occasione vorrei porre a tutti i visitatori del Forum un quesito di anologo oggetto.
Ho avuto esperienza diretta in quanto capitata ad un collega, recentemente riformato dalla CMO con la dicitura NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO D'ISTITUTO NELLA POL. PEN. IN MODO ASSOLUTO MA IDONEO AL TRANSITO A DOMANDA NELLE RISPETTIVE QUALIFICHE CIVILI DI ALTRI RUOLI DELL'AMM.NE PENIT. O DI ALTRE AMM.NI CIVILI DELLO STATO (art. 75 C.1 L. 443/92)
Successivamente però all'atto dell'emissione del mod ml1 (spero di non sbagliare), il Comitato Centrale ha modificato detta dicitura con la seconda parte che cita NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO D'ISTITUTO NELLA POL. PEN. IN MODO ASSOLUTO ED AD OGNI PROFICUO LAVORO.
Quindi il collega che per altro ha anche un attività familiare si trova nell'impossibilità di potervi accedere per collaborarvi regolarmente ai fini fiscali seppur con le modalità ristrette previste dall'attuale normativa.

Essendo stato pure io recentemente dichiarato dalla CMO non idoneo al servizio ma idoneo al transito civile (che ho già rifiutato), e in attesa del fatidico mod ml1, c' è qualcuno che mi sa dire se è a conoscenza di situazioni analoghe a quella anzidetta citata????
Grazie a chi è in grado di fornirmi ogni utile notizia in merito.
Mauro1964



:arrow: Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP (che a decorerre dal 1.1.2012 è stato accorpato dall' INPS) viene dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:

•inabilità assoluta e permanente alla mansione
•inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
•inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
•inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)

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Inabilità assoluta e permanente alla mansione
L’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

•riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
•almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato.

Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
•risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:

•chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
•ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
•se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.


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Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro

Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

•riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
•almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
•risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:

•chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
•ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.

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Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .

Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:

•riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
•anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
•risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:

•dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
•ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.

Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente:

•per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
•per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.

Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.


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Inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata )

La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servizio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni decorrerà dalla data di insorgenza della malattia. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi. Notte
MAURO1964
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Re: essere riformato per inabilità

Messaggio da MAURO1964 »

Ottimo Gino,

peraltro già mi ero ricavato le preziose notizie da te fornite, sicuramente utili in particolar modo ai nuovi visitatori del sito.
Probabilmente però non sono stato sufficientemente chiaro nell'esporre il mio quesito.

Quello che chiedevo era semplicemente se qualcuno è a conoscenza di avvenuta modifica della modalità di riforma fra quanto certificato dal verbale della CMO a quanto invece determinato dall'Autorità che emette il fatidico modello che viene inviato all'INDAP per le modalità di pensione e all'interessato per conoscenza.Saluti.
Mauro1964
Alex2010
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Re: essere riformato per inabilità

Messaggio da Alex2010 »

MAURO1964 ha scritto: qualcuno è a conoscenza di avvenuta modifica della modalità di riforma fra quanto certificato dal verbale della CMO a quanto invece determinato dall'Autorità che emette il fatidico modello che viene inviato all'INDAP per le modalità di pensione e all'interessato per conoscenza.Saluti.
Mauro1964
Io ti confermo che a me è successa la stessa cosa, e da quello che mi sembra di capire è prassi consolidata ed accertata :( :(
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