CC COMPRA CASA DICHIARA PREZZO PIU' BASSO,DENUNCIATO G.d.F.
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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CC COMPRA CASA DICHIARA PREZZO PIU' BASSO,DENUNCIATO G.d.F.
Messaggio da robertozorzit »
Egergio Avvocato, sono Brigadiere nei Carabinieri da quasi trent'anni, foglio matricolare fin'ora immacolato, nessuna punizione, nessun richiamo, nulla, note caratteristiche eccellenti da 20 anni, chiedevo cortesemente una delucidazione nonchè un aiuto.
Nella mia vita privata ho acquistato nell'anno 2008 una casa (prima casa) insieme a mia moglie (docente di scuola media) entrambi proprietari rispettivamente 60 e 40 % direttamente da costruttore, dichiarando in sede di rogito notarile una cifra diversa da quella poi effettivamente saldata (meno 90.000 euro).
In agosto 2011 riceviamo invito dalla GDF della città dove abbiamo la residenza che ci contesta l'addebito, e veniamo denunciati per violazione dell'art 483 c.p. (dichiarazioni mendaci a Pubblico Ufficiale).
Ammettiamo la nostra ignoranza, non eravamo a conoscenza che con l'effetto del D.L del 2006 Prodi - Bersani fosse diventato un illecito penale, e che il Notaio giustamente dopo aver letto piu' di 10 pagine di vari, articolo di qua' articolo di la' sei nella confusione piu' totale (non vuole essere una scusante) ci siamo ritrovati a sottoscrivere questa vendita con un risparmio di 3.600 euro che alla luce dei fatti mi fa pensare ma che fessi, ma sa quando c'e' di mezzo una famiglia di 5 persone ogni euro risparmiato e' oro che cola.
A gennaio 2012 ci viene notificata la chiusura delle indagini, in attesa di rinvio a giudizio.
Le Chiedo cortesemente alcune risposte;
se devo, e in quali modi devo informare il mio diretto superiore; a cosa vado incontro a livello lavorativo (operatore telematico), quante e quali sanzioni disciplinari mi debbo aspettare, sempre cortesemente le stesse risposte anche per mia moglie se le e' possibile.
Mi scuso par la lungaggine e per la stesura approssimativa ma sono frastornato, amareggiato e molto preoccupato.
La saluto cordialmente
Nella mia vita privata ho acquistato nell'anno 2008 una casa (prima casa) insieme a mia moglie (docente di scuola media) entrambi proprietari rispettivamente 60 e 40 % direttamente da costruttore, dichiarando in sede di rogito notarile una cifra diversa da quella poi effettivamente saldata (meno 90.000 euro).
In agosto 2011 riceviamo invito dalla GDF della città dove abbiamo la residenza che ci contesta l'addebito, e veniamo denunciati per violazione dell'art 483 c.p. (dichiarazioni mendaci a Pubblico Ufficiale).
Ammettiamo la nostra ignoranza, non eravamo a conoscenza che con l'effetto del D.L del 2006 Prodi - Bersani fosse diventato un illecito penale, e che il Notaio giustamente dopo aver letto piu' di 10 pagine di vari, articolo di qua' articolo di la' sei nella confusione piu' totale (non vuole essere una scusante) ci siamo ritrovati a sottoscrivere questa vendita con un risparmio di 3.600 euro che alla luce dei fatti mi fa pensare ma che fessi, ma sa quando c'e' di mezzo una famiglia di 5 persone ogni euro risparmiato e' oro che cola.
A gennaio 2012 ci viene notificata la chiusura delle indagini, in attesa di rinvio a giudizio.
Le Chiedo cortesemente alcune risposte;
se devo, e in quali modi devo informare il mio diretto superiore; a cosa vado incontro a livello lavorativo (operatore telematico), quante e quali sanzioni disciplinari mi debbo aspettare, sempre cortesemente le stesse risposte anche per mia moglie se le e' possibile.
Mi scuso par la lungaggine e per la stesura approssimativa ma sono frastornato, amareggiato e molto preoccupato.
La saluto cordialmente
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Re: SONO MOLTO PREOCCUPATO
Messaggio da leonardo virdò »
Al tuo posto starei muto come un pesce. Questioni prettamente privati che non hanno nulla a che fare con il servizio.robertozorzit ha scritto:Egergio Avvocato, sono Brigadiere nei Carabinieri da quasi trent'anni, foglio matricolare fin'ora immacolato, nessuna punizione, nessun richiamo, nulla, note caratteristiche eccellenti da 20 anni, chiedevo cortesemente una delucidazione nonchè un aiuto.
Nella mia vita privata ho acquistato nell'anno 2008 una casa (prima casa) insieme a mia moglie (docente di scuola media) entrambi proprietari rispettivamente 60 e 40 % direttamente da costruttore, dichiarando in sede di rogito notarile una cifra diversa da quella poi effettivamente saldata (meno 90.000 euro).
In agosto 2011 riceviamo invito dalla GDF della città dove abbiamo la residenza che ci contesta l'addebito, e veniamo denunciati per violazione dell'art 483 c.p. (dichiarazioni mendaci a Pubblico Ufficiale).
Ammettiamo la nostra ignoranza, non eravamo a conoscenza che con l'effetto del D.L del 2006 Prodi - Bersani fosse diventato un illecito penale, e che il Notaio giustamente dopo aver letto piu' di 10 pagine di vari, articolo di qua' articolo di la' sei nella confusione piu' totale (non vuole essere una scusante) ci siamo ritrovati a sottoscrivere questa vendita con un risparmio di 3.600 euro che alla luce dei fatti mi fa pensare ma che fessi, ma sa quando c'e' di mezzo una famiglia di 5 persone ogni euro risparmiato e' oro che cola.
A gennaio 2012 ci viene notificata la chiusura delle indagini, in attesa di rinvio a giudizio.
Le Chiedo cortesemente alcune risposte;
se devo, e in quali modi devo informare il mio diretto superiore; a cosa vado incontro a livello lavorativo (operatore telematico), quante e quali sanzioni disciplinari mi debbo aspettare, sempre cortesemente le stesse risposte anche per mia moglie se le e' possibile.
Mi scuso par la lungaggine e per la stesura approssimativa ma sono frastornato, amareggiato e molto preoccupato.
La saluto cordialmente
Auguri
Re: SONO MOLTO PREOCCUPATO
Scusa Leonardo, se tu sei un Carabiniere dovresti sapere che con la qualifica di "Operatore Telematico" si è soggetti alle informazioni NOS e quando verranno richieste da parte del RONI al competente Comando Stazione, questo dovrà interpellare lo SDI e potrebbe risultare il tutto a suo carico di entrambi i coniugi.
Il collega può far finta di niente per ora ma poi uscira fuori ed i superiori inizieranno ha contestare il tutto.
Io quando mi danno le informazioni a livello NOS procedo tramite SDI oltre a quello che risulta sul "P" è scrivo tutto quello che c'è. Parlo per me, altri non so se scrivono tutto.
Ciao
Il collega può far finta di niente per ora ma poi uscira fuori ed i superiori inizieranno ha contestare il tutto.
Io quando mi danno le informazioni a livello NOS procedo tramite SDI oltre a quello che risulta sul "P" è scrivo tutto quello che c'è. Parlo per me, altri non so se scrivono tutto.
Ciao
Re: SONO MOLTO PREOCCUPATO
Messaggio da Mario56 »
... e siete sicuri che la GDF, considerato che viene denunciato un appartenente alle FFOO (Carabinieri) non informa il proprio Comando Provinciale dell'accaduto? .... Di solito, credo, quando si tratta della denuncia di un appartenente alla FFOO, il comando denunciante informa il comando da cui dipende il denuciato. Ma perchè, se la denuncia la faceva un comando stazione si stava zitto? non faceva la segnalazione? Secondo me al comando lo sanno già o son prossimi a saperlo ..... si può far finta di niente fin quanto dura ....
Re: SONO MOLTO PREOCCUPATO
Caro Roberto, io ti consiglio di portare a conoscenza dell'accaduto il Tuo Comandante, in caso contrario oltre ad affrontare i guai giudiziari, dovresti anche rispondere disciplinarmente del fatto che hai omesso di rappresentarlo ai Superiori. Secondo me ti liberi di un peso, e potresti affrontare la situazione più serenamente, e magari qualcuno Ti aiuta a risolvere il problema il prima possibile. Quello che hai commesso è una leggerezza che Ti auguro possa essere definita nel modo più indolore possibile!!!!!!!!!!!!
Saluti
Saluti
Re: SONO MOLTO PREOCCUPATO
non so se può essere utile ..fu postata da PANORAMA e vi sono riferimenti normativi a riguardo..
"Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando
Messaggioda panorama » mar mag 18, 2010 10:01 am
Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando di appartenenza fatti che non hanno riflessi nel servizio, Questo è stato stabilito dal TAR Calabria con sentenza depositata in data 01/04/2009.
N. 00321/2009 REG.SEN.
N. 01086/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2002, proposto da:
M… R…, rappresentato e difeso dagli avv. ….., con domicilio eletto presso …., in Catanzaro, via Crispi, n. ;
contro
-Comando Regionale Carabinieri Calabria, in persona del Comandante pro-tempore;
-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. …… del 31.1.2002, emesso dal Comandante del Reparto Regione Calabria, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione del rimprovero;
- del provvedimento prot. ….. del 27.5.2002 del Comando Regione Carabinieri Calabria di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento disciplinare prot. …. del 31.1.2002;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 30/01/2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 26.7.2002 e depositato in data 1.8.2002, il ricorrente, appuntato dei Carabinieri, assegnato al R…. C….. della Calabria, con la qualifica di autista in servizio presso ……, premetteva che, dopo aver regolarmente comunicato che, in data 19.10.2001, aveva sporto denunzia-querela nei confronti del proprio vicino per motivi inerenti rapporti condominiali, si vedeva recapitare la nota prot. n. ….. del 14.1.2002, con cui il Comandante del Reparto Regione Carabinieri Calabria gli muoveva contestazione di addebiti per violazione dell’art. 52 n. 5 , lett. b) del Regolamento di Disciplina Militare, “per non aver sollecitamente comunicato al Comando di appartenenza eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi nel servizio”.
Precisava che, alle suddette contestazioni, aveva compiutamente controdedotto, insistendo in particolare, nel rilievo secondo cui nessuna violazione dell’art. 5 RDM potesse essere ipotizzabile nel caso di specie, atteso che la vicenda occorsa con il vicino, da cui era scaturita la denuncia-querela , a suo avviso, non sarebbe stata suscettibile di avere “riflessi sul servizio”.
Lamentava che il procedimento disciplinare si concludeva con l’epigrafato provvedimento del 31.1.2002, con cui gli veniva irrogata la sanzione disciplinare del “rimprovero”, che veniva poi confermato con l’epigrafato provvedimento del 27.5.2002 del Comandante del Comando Regione Carabinieri di Calabria, di rigetto del ricorso gerarchico interposto dal ricorrente.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
-violazione e/o falsa applicazione art. 32, comma 5, lett. B) del Regolamento di disciplina militare- eccesso di potere per difetto e/o erroneità dei presupposti- travisamento dei fatti – difetto di motivazione e perciò violazione art. 3 l. 241/90- violazione dei principi in materia di procedimento disciplinare.
Ad avviso dell’esponente, la vicenda in questione (proposizione di una querela nei confronti di un vicino di casa per motivi condominali) non sarebbe dovuta essere comunicata al Comando di appar-tenenza, in quanto estranea all’ambito dei fatti “che possono avere riflessi sul servizio”, come previ-sto dalla norma applicata, trattandosi, all’evidenza, di un contrasto di natura privata.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 12.8.2002, si costituiva formalmente l’intimata amministrazione, che, con nota del 11/09/2002, depositava la documentazione del caso.
Con memoria depositata in data 20.1.2009, la difesa erariale insisteva per la legittimità dell’operato dell’amministrazione intimata.
Con memoria depositata in data 29.1.2009, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del giorno 30.1.2009, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Viene impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico emesso dal Comandante del Comando Regione Calabria avverso l’atto con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione del “rimprovero”, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Disciplina Militare, per violazione dell’art. 52 n. 5 , lett. b) del medesimo Regolamento, per non aver tempestivamente comunicato al Comando di appartenenza, che, in data 19.10.2001, aveva sporto denunzia-querela nei confronti del proprio vicino per motivi afferenti a rapporti condominiali.
Ad avviso dell’esponente, la vicenda in questione (proposizione di una querela nei confronti di un vicino di casa per motivi condominali) non sarebbe dovuta essere comunicata al Comando di appartenenza, in quanto estranea all’ambito dei fatti “che possono avere riflessi sul servizio”, come previsto dalla norma applicata, trattandosi, all’evidenza, di un contrasto di natura privata.
2. Il D.P.R. 18 luglio 1986, n.545 costituisce il “Regolamento della Disciplina Militare”, emanato in esecuzione dell’articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “Norme di principio sulla disciplina militare”, inerenti i fondamenti delle istituzioni militari, i doveri dei militari e l’esercizio dei loro diritti, le norme di comportamento e di servizio, le sanzioni disciplinari e le ricompense.
La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni di stato, codificate in legge, e sanzioni disciplinari di corpo, che sono invece regolate dal precitato “Regolamento di Disciplina Militare”, entro i limiti stabiliti dagli articoli 14 e 15 della suddetta legge n. 382 del 1978.
In particolare, le sanzioni disciplinari di corpo irrogabili agli appartenenti ai corpi militari, vengono graduate, dall’articolo 14 della legge n. 382 del 1978 in quattro misure di gravità crescente: richiamo verbale, rimprovero scritto, consegna, consegna di rigore, mentre l’art. 57 del Regolamento ne stabilisce i presupposti: “costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo ogni violazione dei doveri di servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all’emanazione di un ordine”.
Il successivo art. 60 del D.P.R. n.545 del 1986 detta i criteri per irrogare le sanzioni disciplinari di corpo, le quali “devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa … considerando i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età e l’anzianità di servizio”, punendo con maggior rigore “le infrazioni intenzionali”, mentre l’art.63 disciplina la fattispecie specifica del “rimprovero”, consistente in una “dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”.
Nelle citate norme di servizio, contenute nel capo II del titolo V del suddetto regolamento approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, trova collocazione l’art. 52, comma 5°, il quale stabilisce :
“Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a ) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b ) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.
Invero, l’art. 52 del D.P.R. n. 545 del 1986, nel suo insieme, riguarda le ipotesi di assenza forzata dal servizio (o di impossibilità di rientrare in servizio) del militare, stabilendo che il militare medesimo è tenuto a dare tempestiva informazione dell’impossibilità di presentarsi in servizio, per malattia o altre cause impeditive e, in simile quadro, il quinto ed ultimo comma si pone alla stregua di una “norma di chiusura”, in ordine alle varie possibilità di assenza o impeditive del servizio.
Osserva altresì il Collegio che, in particolare, la lettera b) del comma 5° del precitato art. 52 del D.P.R. n. 545 del 1986 disciplina una condotta a fattispecie aperta, che, però, deve integrare una lesione dell’obbligo di comunicazione in misura pari a quella delle altre condotte a fattispecie tipica (cfr.: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 5.7.2006, n. 2690).
Tale ricostruzione normativa trova avallo nella teoria che sostiene che, se nell’ordinamento di tutte le pubbliche amministrazioni, vige la regola della tipicità delle sanzioni amministrative e, in sostanza, il principio “nulla poena sine lege”, non altrettanto vale per la determinazione delle infrazioni, le quali possono essere anche individuate sulla base di norme non scritte e soggette ad un perenne divenire.
Nel giudizio disciplinare, in definitiva, l’Amministrazione ha una riconosciuta ed ampia potestà cognitiva tanto da potersi affermare che la regola della vicenda all’esame è individuata nel momento in cui la si applica.
Ciò, fermo restando che il potere discrezionale di cui è titolare l’Amministrazione militare “per non tradursi in arbitrio, deve essere sindacabile dal Giudice amministrativo sotto i profili della completezza e della logicità della motivazione e dell’eventuale travisamento dei presupposti” (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, 13.12.2005, n. 1296).
Quanto al criterio di proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta, giova precisare – in conformità, peraltro, al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto - che il giudizio dell'Amministrazione nel procedimento disciplinare si svolge con una larga discrezionalità in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sicchè, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il Giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all'inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente (sent. 15 maggio 1998 n. 1026; Cons. Stato, sez. VI, 10-05-1996, n. 670; Cons. Stato, sez. V, 1-12-1993, n. 122; Cons. Stato, sez. IV, 16-01-1990, n. 21; Cons. Stato, sez. I, par. 10-06-1992, n. 506).
3. Orbene, secondo i precitati principi, la sanzione del “rimprovero” va irrogata in base all’asserita violazione di un dovere di informazione affidato al convincimento dell’interprete, chiamato a fare applicazione di norme deontologiche, morali o di costume sociale.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso in questione, appare errata la riconduzione dell’episodio censurato alla fattispecie - sia pure aperta - di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del “Regolamento di Disciplina Militare”.
Invero, dalla motivazione addotta a sostegno del rimprovero inflitto al ricorrente non è dato comprendere, ben al di là del contestato difetto di motivazione, per quali ragioni l’omessa tempestiva comunicazione in ordine alla querela sporta nei confronti di un vicino di casa per ragioni condominiali, possa avere effetti diretti “riflessi sul servizio”, integrando così l’ipotesi normativa in discorso.
In altri termini, sembra al Collegio che il provvedimento impugnato abbia attribuito al militare ricorrente un comportamento omissivo, obiettivamente configuratosi, senza spiegare peraltro perché l’episodio in questione dovesse essere soggetto a comunicazione obbligatoria.
Ed invero, la disposizione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del “Regolamento di Disciplina Militare”, che richiede la comunicazione di eventi in cui il militare “fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, sembra, nella prima ipotesi, considerare il militare nella condizione di colui che abbia subito l’evento, mentre, nella seconda ipotesi, sembra attribuire all’apprezzamento dell’interessato la prima valutazione circa la possibilità che l’evento possa avere riflessi sul servizio, e lo stesso debba essere conseguentemente comunicato.
La proposta lettura della norma di servizio si rivela così compatibile con il principio di legalità, che, da una parte, deve sempre governare il potere disciplinare -a maggior ragione quando ricorra la già evidenziata atipicità delle infrazioni disciplinari- e che, dall’altra parte, consente che la legge possa imporre limitazioni all’esercizio dei diritti, ma con le garanzie riconosciute a tutti i cittadini dalla Costituzione (cfr., in tal senso, l’articolo 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382 sulla disciplina militare) nella loro massima potenziale ampiezza, salvi i limiti posti dalla stessa norma costituzionale o da altre norme dell’ordinamento giuridico dello Stato.
In un siffatto quadro interpretativo, la querela sporta dal ricorrente avverso il vicino di casa per ragioni condominiali non può che integrare una vicenda obiettivamente compatibile con la prestazione del servizio in un corpo armato: il che la sottrae “a priori” a qualsiasi procedimento autorizzatorio.
Giova, inoltre, ricordare, in proposito, che la circolare prot. nr. 25000 del 20.7.95, nel disciplinare le ipotesi di “segnalazioni al comando generale di fatti”, indica quelli “di notevole importanza”, perché, ad es., “rivestono carattere di particolare gravità o sono lesivi del prestigio del corpo” (pag. 3), oppure indica fattispecie ben diverse da quella qui in discussione, quali rivestire la qualità di indagato, etc. (cfr. a pag. 5 e 6 della stessa circolare).
Anche la successiva circolare prot. n. 229000/P/3 del 20.6.96, nell’intento di “scremare” le troppe segnalazioni, a pag. 2, precisa che le circostanze da segnalare sono soltanto quelle che, “fin dalla fase delle indagini preliminari, appaiano idonee a produrre notevole risonanza nell’opinione pubblica per l’obiettiva gravità delle ipotesi di reato in corso di accertamento”: e non sembra proprio corrispondere a tanto il caso sub esame.
Ne consegue la fondatezza delle doglianze svolte dal ricorrente, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato di reiezione del ricorso gerarchico avverso l’atto di irrogazione della sanzione disciplinare del “rimprovero”.
4. Per ragioni di completezza espositiva, va, comunque, precisato che l’ art. 52 del D.P.R. 18.7.86 n. 545 impone che “il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente…b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, privilegiando così, da un lato, un rigido criterio di gerarchia e, dall’altro, un principio di “sollecita” tempestività.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver presentato la propria segnalazione al Comandante dell’A……, cioè all’Autorità in linea gerarchica direttamente legittimata alla ricezione, ma non certo in modo “sollecito”, come correttamente ritenuto dalla P.A., che ha, infatti, evidenziato che, benché la querela nei confronti del vicino risulta essere stata sporta in data 19.10.2001, la relativa comunicazione risulta essere stata resa dal ricorrente in data 9.1.2002, cioè dopo quasi tre mesi, non assumendo alcun rilievo, al riguardo, eventuali informazioni rese verbalmente dal ricorrente in conversazioni per le vie brevi, cui accenna negli atti difensivi.
Conseguentemente, l’Amministrazione, ricevuta la segnalazione circa la querela proposta dal ricorrente, ha, presumibilmente, provveduto a verificare se effettivamente un procedimento penale era stato attivato e a quale punto di definizione si trovasse, e, una volta espletata tale necessaria fase di accertamento preliminare sulle circostanze di fatto, in tempi assolutamente fisiologici e, anzi, anche piuttosto celeri - compatibilmente con la struttura fortemente gerarchizzata che caratterizza il Comando dei Carabinieri- ha attivato il procedimento disciplinare inviando contestazione di addebiti del 14.1.2002, nel complesso in coerenza con i termini previsti dalla circolare I/1/2000 del 12.5.2000.
In conclusione, il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento e per l’effetto vanno annullati il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico congiuntamente a tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico congiuntamente a tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENT
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2009
cordiali saluti
"Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando
Messaggioda panorama » mar mag 18, 2010 10:01 am
Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando di appartenenza fatti che non hanno riflessi nel servizio, Questo è stato stabilito dal TAR Calabria con sentenza depositata in data 01/04/2009.
N. 00321/2009 REG.SEN.
N. 01086/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2002, proposto da:
M… R…, rappresentato e difeso dagli avv. ….., con domicilio eletto presso …., in Catanzaro, via Crispi, n. ;
contro
-Comando Regionale Carabinieri Calabria, in persona del Comandante pro-tempore;
-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. …… del 31.1.2002, emesso dal Comandante del Reparto Regione Calabria, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione del rimprovero;
- del provvedimento prot. ….. del 27.5.2002 del Comando Regione Carabinieri Calabria di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento disciplinare prot. …. del 31.1.2002;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 30/01/2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 26.7.2002 e depositato in data 1.8.2002, il ricorrente, appuntato dei Carabinieri, assegnato al R…. C….. della Calabria, con la qualifica di autista in servizio presso ……, premetteva che, dopo aver regolarmente comunicato che, in data 19.10.2001, aveva sporto denunzia-querela nei confronti del proprio vicino per motivi inerenti rapporti condominiali, si vedeva recapitare la nota prot. n. ….. del 14.1.2002, con cui il Comandante del Reparto Regione Carabinieri Calabria gli muoveva contestazione di addebiti per violazione dell’art. 52 n. 5 , lett. b) del Regolamento di Disciplina Militare, “per non aver sollecitamente comunicato al Comando di appartenenza eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi nel servizio”.
Precisava che, alle suddette contestazioni, aveva compiutamente controdedotto, insistendo in particolare, nel rilievo secondo cui nessuna violazione dell’art. 5 RDM potesse essere ipotizzabile nel caso di specie, atteso che la vicenda occorsa con il vicino, da cui era scaturita la denuncia-querela , a suo avviso, non sarebbe stata suscettibile di avere “riflessi sul servizio”.
Lamentava che il procedimento disciplinare si concludeva con l’epigrafato provvedimento del 31.1.2002, con cui gli veniva irrogata la sanzione disciplinare del “rimprovero”, che veniva poi confermato con l’epigrafato provvedimento del 27.5.2002 del Comandante del Comando Regione Carabinieri di Calabria, di rigetto del ricorso gerarchico interposto dal ricorrente.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
-violazione e/o falsa applicazione art. 32, comma 5, lett. B) del Regolamento di disciplina militare- eccesso di potere per difetto e/o erroneità dei presupposti- travisamento dei fatti – difetto di motivazione e perciò violazione art. 3 l. 241/90- violazione dei principi in materia di procedimento disciplinare.
Ad avviso dell’esponente, la vicenda in questione (proposizione di una querela nei confronti di un vicino di casa per motivi condominali) non sarebbe dovuta essere comunicata al Comando di appar-tenenza, in quanto estranea all’ambito dei fatti “che possono avere riflessi sul servizio”, come previ-sto dalla norma applicata, trattandosi, all’evidenza, di un contrasto di natura privata.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 12.8.2002, si costituiva formalmente l’intimata amministrazione, che, con nota del 11/09/2002, depositava la documentazione del caso.
Con memoria depositata in data 20.1.2009, la difesa erariale insisteva per la legittimità dell’operato dell’amministrazione intimata.
Con memoria depositata in data 29.1.2009, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del giorno 30.1.2009, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Viene impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico emesso dal Comandante del Comando Regione Calabria avverso l’atto con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione del “rimprovero”, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Disciplina Militare, per violazione dell’art. 52 n. 5 , lett. b) del medesimo Regolamento, per non aver tempestivamente comunicato al Comando di appartenenza, che, in data 19.10.2001, aveva sporto denunzia-querela nei confronti del proprio vicino per motivi afferenti a rapporti condominiali.
Ad avviso dell’esponente, la vicenda in questione (proposizione di una querela nei confronti di un vicino di casa per motivi condominali) non sarebbe dovuta essere comunicata al Comando di appartenenza, in quanto estranea all’ambito dei fatti “che possono avere riflessi sul servizio”, come previsto dalla norma applicata, trattandosi, all’evidenza, di un contrasto di natura privata.
2. Il D.P.R. 18 luglio 1986, n.545 costituisce il “Regolamento della Disciplina Militare”, emanato in esecuzione dell’articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “Norme di principio sulla disciplina militare”, inerenti i fondamenti delle istituzioni militari, i doveri dei militari e l’esercizio dei loro diritti, le norme di comportamento e di servizio, le sanzioni disciplinari e le ricompense.
La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni di stato, codificate in legge, e sanzioni disciplinari di corpo, che sono invece regolate dal precitato “Regolamento di Disciplina Militare”, entro i limiti stabiliti dagli articoli 14 e 15 della suddetta legge n. 382 del 1978.
In particolare, le sanzioni disciplinari di corpo irrogabili agli appartenenti ai corpi militari, vengono graduate, dall’articolo 14 della legge n. 382 del 1978 in quattro misure di gravità crescente: richiamo verbale, rimprovero scritto, consegna, consegna di rigore, mentre l’art. 57 del Regolamento ne stabilisce i presupposti: “costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo ogni violazione dei doveri di servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all’emanazione di un ordine”.
Il successivo art. 60 del D.P.R. n.545 del 1986 detta i criteri per irrogare le sanzioni disciplinari di corpo, le quali “devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa … considerando i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età e l’anzianità di servizio”, punendo con maggior rigore “le infrazioni intenzionali”, mentre l’art.63 disciplina la fattispecie specifica del “rimprovero”, consistente in una “dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”.
Nelle citate norme di servizio, contenute nel capo II del titolo V del suddetto regolamento approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, trova collocazione l’art. 52, comma 5°, il quale stabilisce :
“Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a ) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b ) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.
Invero, l’art. 52 del D.P.R. n. 545 del 1986, nel suo insieme, riguarda le ipotesi di assenza forzata dal servizio (o di impossibilità di rientrare in servizio) del militare, stabilendo che il militare medesimo è tenuto a dare tempestiva informazione dell’impossibilità di presentarsi in servizio, per malattia o altre cause impeditive e, in simile quadro, il quinto ed ultimo comma si pone alla stregua di una “norma di chiusura”, in ordine alle varie possibilità di assenza o impeditive del servizio.
Osserva altresì il Collegio che, in particolare, la lettera b) del comma 5° del precitato art. 52 del D.P.R. n. 545 del 1986 disciplina una condotta a fattispecie aperta, che, però, deve integrare una lesione dell’obbligo di comunicazione in misura pari a quella delle altre condotte a fattispecie tipica (cfr.: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 5.7.2006, n. 2690).
Tale ricostruzione normativa trova avallo nella teoria che sostiene che, se nell’ordinamento di tutte le pubbliche amministrazioni, vige la regola della tipicità delle sanzioni amministrative e, in sostanza, il principio “nulla poena sine lege”, non altrettanto vale per la determinazione delle infrazioni, le quali possono essere anche individuate sulla base di norme non scritte e soggette ad un perenne divenire.
Nel giudizio disciplinare, in definitiva, l’Amministrazione ha una riconosciuta ed ampia potestà cognitiva tanto da potersi affermare che la regola della vicenda all’esame è individuata nel momento in cui la si applica.
Ciò, fermo restando che il potere discrezionale di cui è titolare l’Amministrazione militare “per non tradursi in arbitrio, deve essere sindacabile dal Giudice amministrativo sotto i profili della completezza e della logicità della motivazione e dell’eventuale travisamento dei presupposti” (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, 13.12.2005, n. 1296).
Quanto al criterio di proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta, giova precisare – in conformità, peraltro, al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto - che il giudizio dell'Amministrazione nel procedimento disciplinare si svolge con una larga discrezionalità in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sicchè, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il Giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all'inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente (sent. 15 maggio 1998 n. 1026; Cons. Stato, sez. VI, 10-05-1996, n. 670; Cons. Stato, sez. V, 1-12-1993, n. 122; Cons. Stato, sez. IV, 16-01-1990, n. 21; Cons. Stato, sez. I, par. 10-06-1992, n. 506).
3. Orbene, secondo i precitati principi, la sanzione del “rimprovero” va irrogata in base all’asserita violazione di un dovere di informazione affidato al convincimento dell’interprete, chiamato a fare applicazione di norme deontologiche, morali o di costume sociale.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso in questione, appare errata la riconduzione dell’episodio censurato alla fattispecie - sia pure aperta - di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del “Regolamento di Disciplina Militare”.
Invero, dalla motivazione addotta a sostegno del rimprovero inflitto al ricorrente non è dato comprendere, ben al di là del contestato difetto di motivazione, per quali ragioni l’omessa tempestiva comunicazione in ordine alla querela sporta nei confronti di un vicino di casa per ragioni condominiali, possa avere effetti diretti “riflessi sul servizio”, integrando così l’ipotesi normativa in discorso.
In altri termini, sembra al Collegio che il provvedimento impugnato abbia attribuito al militare ricorrente un comportamento omissivo, obiettivamente configuratosi, senza spiegare peraltro perché l’episodio in questione dovesse essere soggetto a comunicazione obbligatoria.
Ed invero, la disposizione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del “Regolamento di Disciplina Militare”, che richiede la comunicazione di eventi in cui il militare “fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, sembra, nella prima ipotesi, considerare il militare nella condizione di colui che abbia subito l’evento, mentre, nella seconda ipotesi, sembra attribuire all’apprezzamento dell’interessato la prima valutazione circa la possibilità che l’evento possa avere riflessi sul servizio, e lo stesso debba essere conseguentemente comunicato.
La proposta lettura della norma di servizio si rivela così compatibile con il principio di legalità, che, da una parte, deve sempre governare il potere disciplinare -a maggior ragione quando ricorra la già evidenziata atipicità delle infrazioni disciplinari- e che, dall’altra parte, consente che la legge possa imporre limitazioni all’esercizio dei diritti, ma con le garanzie riconosciute a tutti i cittadini dalla Costituzione (cfr., in tal senso, l’articolo 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382 sulla disciplina militare) nella loro massima potenziale ampiezza, salvi i limiti posti dalla stessa norma costituzionale o da altre norme dell’ordinamento giuridico dello Stato.
In un siffatto quadro interpretativo, la querela sporta dal ricorrente avverso il vicino di casa per ragioni condominiali non può che integrare una vicenda obiettivamente compatibile con la prestazione del servizio in un corpo armato: il che la sottrae “a priori” a qualsiasi procedimento autorizzatorio.
Giova, inoltre, ricordare, in proposito, che la circolare prot. nr. 25000 del 20.7.95, nel disciplinare le ipotesi di “segnalazioni al comando generale di fatti”, indica quelli “di notevole importanza”, perché, ad es., “rivestono carattere di particolare gravità o sono lesivi del prestigio del corpo” (pag. 3), oppure indica fattispecie ben diverse da quella qui in discussione, quali rivestire la qualità di indagato, etc. (cfr. a pag. 5 e 6 della stessa circolare).
Anche la successiva circolare prot. n. 229000/P/3 del 20.6.96, nell’intento di “scremare” le troppe segnalazioni, a pag. 2, precisa che le circostanze da segnalare sono soltanto quelle che, “fin dalla fase delle indagini preliminari, appaiano idonee a produrre notevole risonanza nell’opinione pubblica per l’obiettiva gravità delle ipotesi di reato in corso di accertamento”: e non sembra proprio corrispondere a tanto il caso sub esame.
Ne consegue la fondatezza delle doglianze svolte dal ricorrente, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato di reiezione del ricorso gerarchico avverso l’atto di irrogazione della sanzione disciplinare del “rimprovero”.
4. Per ragioni di completezza espositiva, va, comunque, precisato che l’ art. 52 del D.P.R. 18.7.86 n. 545 impone che “il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente…b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, privilegiando così, da un lato, un rigido criterio di gerarchia e, dall’altro, un principio di “sollecita” tempestività.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver presentato la propria segnalazione al Comandante dell’A……, cioè all’Autorità in linea gerarchica direttamente legittimata alla ricezione, ma non certo in modo “sollecito”, come correttamente ritenuto dalla P.A., che ha, infatti, evidenziato che, benché la querela nei confronti del vicino risulta essere stata sporta in data 19.10.2001, la relativa comunicazione risulta essere stata resa dal ricorrente in data 9.1.2002, cioè dopo quasi tre mesi, non assumendo alcun rilievo, al riguardo, eventuali informazioni rese verbalmente dal ricorrente in conversazioni per le vie brevi, cui accenna negli atti difensivi.
Conseguentemente, l’Amministrazione, ricevuta la segnalazione circa la querela proposta dal ricorrente, ha, presumibilmente, provveduto a verificare se effettivamente un procedimento penale era stato attivato e a quale punto di definizione si trovasse, e, una volta espletata tale necessaria fase di accertamento preliminare sulle circostanze di fatto, in tempi assolutamente fisiologici e, anzi, anche piuttosto celeri - compatibilmente con la struttura fortemente gerarchizzata che caratterizza il Comando dei Carabinieri- ha attivato il procedimento disciplinare inviando contestazione di addebiti del 14.1.2002, nel complesso in coerenza con i termini previsti dalla circolare I/1/2000 del 12.5.2000.
In conclusione, il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento e per l’effetto vanno annullati il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico congiuntamente a tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico congiuntamente a tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENT
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2009
cordiali saluti
Re: SONO MOLTO PREOCCUPATO
lory61 ha scritto:Caro Roberto, io ti consiglio di portare a conoscenza dell'accaduto il Tuo Comandante, in caso contrario oltre ad affrontare i guai giudiziari, dovresti anche rispondere disciplinarmente del fatto che hai omesso di rappresentarlo ai Superiori. Secondo me ti liberi di un peso, e potresti affrontare la situazione più serenamente, e magari qualcuno Ti aiuta a risolvere il problema il prima possibile. Quello che hai commesso è una leggerezza che Ti auguro possa essere definita nel modo più indolore possibile!!!!!!!!!!!!
Saluti
....Vi ricordate quanto facevamo le traduzioni........


per il motivo di alloggiare in alberghi, ma non tutto era vero.......



............




..........Ovviamente, se dei colleghi del forum sanno piu' in dettaglio questa telenovela,possono
...........smentire ho confermare, magari con dei particolari......

Re: SONO MOLTO PREOCCUPATO
Messaggio da Henry6.3 »
Cari colleghi quello che qualcuno definisce fuoco di paglia, sui certificati di viaggio e rimborsi alberghi, vi assicuro che è stato un vero incendio e colleghi ne portano ancora a fuoco sulla pelle e sul foglio matricolare le conseguenze oltre che qualche migliaio di eruo in meno sul proprio conto corrente.
Purtroppo oggi, ci svegliamo in un paese dove tutti scoprono che occorre stare dalla parte della Legge anche nei rapporti privati. parlo in generale, quando personalmente il notaio mi parlò asieme al costruttore dell'abitazione che avevo acquistato di poter risparmiare qualcosa, denunciando parte della somma pagata, gli risposi che nn rientra nel mio modo di vivere. Che alla notte volevo continuare a dormire senza problemi o attendere una notifica da parte della GDF, forse avevo visto giusto alla lunga. Nello specifico però vorrei rassicurare il collega, in questo Paese non si preoccupa chi evade milioni di euro all'estero, figuriamoci per un migliaio o due di denaro non dichiarato in sede notarile.

Purtroppo oggi, ci svegliamo in un paese dove tutti scoprono che occorre stare dalla parte della Legge anche nei rapporti privati. parlo in generale, quando personalmente il notaio mi parlò asieme al costruttore dell'abitazione che avevo acquistato di poter risparmiare qualcosa, denunciando parte della somma pagata, gli risposi che nn rientra nel mio modo di vivere. Che alla notte volevo continuare a dormire senza problemi o attendere una notifica da parte della GDF, forse avevo visto giusto alla lunga. Nello specifico però vorrei rassicurare il collega, in questo Paese non si preoccupa chi evade milioni di euro all'estero, figuriamoci per un migliaio o due di denaro non dichiarato in sede notarile.
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Re: SONO MOLTO PREOCCUPATO
Messaggio da leonardo virdò »
Non posso darti torto, tuttavia ritengo che prima di gridare al "lupo al lupo" sarebbe meglio attendere, nel senso che al collega è stato notificato l'atto della conclusione delle indagini condotte dal PM e dalla G.d.F., e che il P.M ha avanzato richiesta al GIP x il rinvio a giudizio, per cui, fin quando non gli viene notificato l'atto di rinvio a giudizio vero e proprio che dispone il dibattimento, risulta ancora indagato e non imputato.panorama ha scritto:Scusa Leonardo, se tu sei un Carabiniere dovresti sapere che con la qualifica di "Operatore Telematico" si è soggetti alle informazioni NOS e quando verranno richieste da parte del RONI al competente Comando Stazione, questo dovrà interpellare lo SDI e potrebbe risultare il tutto a suo carico di entrambi i coniugi.
Il collega può far finta di niente per ora ma poi uscira fuori ed i superiori inizieranno ha contestare il tutto.
Io quando mi danno le informazioni a livello NOS procedo tramite SDI oltre a quello che risulta sul "P" è scrivo tutto quello che c'è. Parlo per me, altri non so se scrivono tutto.
Ciao
Detto questo, e dato l'incarico del collega può farsi da solo gli accertamenti. Ho seri dubbi inoltre che l'arma sia a conoscenza della vicenda..... non penso aspettava tanto per dargli una lisciata.
Intanto sono passati 4 anni da quando il collega ha sottoscritto il rogito........il tempo passa, la giustizia in italia è lumaca, quindi auguriamoci che al collega gli vada tutto liscio come l'olio.
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Messaggio da donatella laghi »
Salve, avrei bisogno di contattare Giorgio Carta in privato ma l’indirizzo mail che ho trovato sul suo curriculum penso sia sbagliato. Sapete come posso parlare con lui? Grazie.
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