INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Marcia indietro circa la distanza chilometrica.
Spiacente.

Il Tar del Lazio in questa sentenza ha fatto presente che:
E’ tuttavia di recente intervenuta la sentenza 14 dicembre 2011 n. 23 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, esaminata a fondo la questione di causa, ha annullato le sentenze 2484, 2485 e 2463 della Sezione Prima ter di questo Tribunale, disconoscendo il diritto del militare ad ottenere l’indennità di trasferimento nel caso in discussione.
Conclusivamente l’Adunanza plenaria ha statuito “ in sintesi, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui la attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione”

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N. 00695/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04624/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4624 del 2008, proposto da:
(congruo numero di personale GdF), rappresentati e difesi dagli avv. OMISSIS con domicilio eletto presso Studio Legale OMISSIS in Roma, via Guglielmo Pepe, 37;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle note di rigetto delle istanze per la corresponsione dell'indennita' di trasferimento ex art. 1 l. n. 86/2001

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, trasferiti d’autorità nell’anno 2007 da ……. a ……., chiedono in via giudiziale l’accertamento del diritto di ottenere l’indennità di prima sistemazione prevista dall’articolo 1 della legge 2001 n. 86, diritto denegato dall’Amministrazione perché tra le rispettive sedi di partenza e di invio intercorrono meno di dieci chilometri.
Deducono, previa affermazione della natura autoritativa dei trasferimenti subiti, che la norma invocata, nella sua chiara formulazione, non consente più interpretazioni restrittive, in ordine alla distanza minima, formatesi sulla disposizione previgente della legge n. 100 del 1987.
Deducono inoltre che l’effettiva distanza tra le due sedi sarebbe superiore ai dieci chilometri.
Si oppone l’Amministrazione con memoria nella quale contesta in diritto ed in fatto le tesi avversarie.
Va rilevato preliminarmente, al riguardo, che questo Tribunale, con diverse pronuncie, aveva ritenuto superato il limite della distanza minima di 10 chilometri tra la sede di partenza e quella di nuova destinazione, sulla base della nuova normativa introdotta dalla legge n. 86 del 2001 (cfr. le sentenze 3338/2007 della Sezione Prima ter e la sentenza 2008 n. 12293 di questa stessa Sezione, a mente della quale:
“Mentre la normativa pregressa, 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100, nel disciplinare l'indennità prevista per i trasferimenti d'autorità, rinviava al trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (che disciplinava l'indennità di missione dei magistrati attraverso un rinvio al trattamento di missione previsto per i dipendenti statali), prevedendo quindi il requisito della distanza minima fra la sede di provenienza e la sede di destinazione, la nuova normativa in materia di indennità di trasferimento introdotta con l'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, contiene una disciplina in sé compiuta, senza rinvio alle disposizioni previste per altre categorie, e quantifica con precisione il beneficio economico, sulla base delle diarie di missione, richiamate esclusivamente ai tali fini. In altre parole, la nuova normativa disciplina direttamente i requisiti per il riconoscimento del beneficio, senza alcun riferimento al presupposto della distanza minima, e rinvia al trattamento di missione solo per la quantificazione dell'indennità”.
E’ tuttavia di recente intervenuta la sentenza 14 dicembre 2011 n. 23 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, esaminata a fondo la questione di causa, ha annullato le sentenze 2484, 2485 e 2463 della Sezione Prima ter di questo Tribunale, disconoscendo il diritto del militare ad ottenere l’indennità di trasferimento nel caso in discussione.
Conclusivamente l’Adunanza plenaria ha statuito “ in sintesi, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui la attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione”
A tale orientamento, supportato da condivisibili argomentazioni, il Collegio non può che adeguarsi.
Anche la subordinata tesi, per la quale tra la precedente sede di servizio e quella di nuova assegnazione, intercorrerebbero circa 12 Km va respinta perché infondata in fatto.
Al riguardo appare determinante la certificazione dell’ACI secondo la quale la distanza tra i due Comuni sia inferiore a quella minima richiesta per la concessione dell’indennità.
E poiché la distanza tra Comuni limitrofi deve essere calcolata tenendo conto delle rispettive linee di confine la pretesa dei ricorrenti di considerare l’intero tragitto dalla ubicazione della precedente sede di servizio a quella della nuova sede è priva di fondamento.
Il ricorso va di conseguenza respinto, pur se sussistono evidenti ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente, Estensore
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Salvatore Mezzacapo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2012


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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Tar Lombardia sede di Milano afferma:

1)- Quanto alla tesi secondo la quale l’indennità spetta solo se tra le due sedi di servizio vi è una distanza minima di dieci chilometri, sicché, attesa la mancanza di tale presupposto la pretesa dei ricorrenti sarebbe infondata, il Tribunale non ignora l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale del quale recentemente è stata investita l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI, ordinanza 4 luglio 2011, n. 3958) , nondimeno ritiene di ribadire l’orientamento recentemente già espresso (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05 aprile 2011, n. 886).

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N. 00352/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01978/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1978 del 2009, proposto da:

OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Carpani, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici domicilia, in Milano via Freguglia n.1;
e con l'intervento di
I. G., rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanni Carpani, con domicilio presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti tutti alla percezione dell’indennità di trasferimento ex artt. 1 e 13 della legge 2001 n. 86 e conseguentemente per l’annullamento del diniego di concessione dell’indennità di trasferimento prot. 557/RS/01/93/9116 del 4 giugno 2009 emesso dal Ministero dell’Interno, con il quale è stato confermato il rigetto dell’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennità ex artt. 1 e 13 della legge 2001 n. 86, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute come indennità di trasferimento oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, nonché l’interventore ad adiuvandum, chiedono l’accertamento del diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento con conseguente condanna dell’amministrazione resistente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso proposto.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti.
All’udienza del 2 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) In punto di fatto va osservato che: a) nel corso del 2006 il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sopprimeva sia la sottosezione autostradale di OMISSIS, sia il Distaccamento della Polizia Stradale di OMISSIS, istituendo nel Comune di OMISSIS la sottosezione della polizia stradale “OMISSIS” e trasferendo d’ufficio i ricorrenti – dipendenti della Polizia di Stato – dalla precedente alla nuova sede istituita; b) in conseguenza del trasferimento, i ricorrenti hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento e l’amministrazione l’ha negata rilevando da un lato la mancanza di provvedimenti individuali di trasferimento, atteso che lo spostamento dei dipendenti è avvenuto mediante un unico atto, dall’altro, la mancanza del requisito della distanza atteso che le due diverse sedi di servizio, collocate in comuni di versi, non sono distanti tra loro almeno 10 chilometri; c) avverso tale provvedimento gli interessati hanno presentato ricorso gerarchico non definito dall’amministrazione con una determinazione espressa.
2) Devono essere esaminate con precedenza le eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente.
2.1) E’infondata l’eccezione di inammissibilità fondata sulla circostanza che nei confronti dei ricorrenti, destinatari di atti di diniego dell’indennità richiesta, non sia ancora intervenuta un’espressa decisione del ricorso gerarchico proposto avverso gli atti ora indicati.
La causa ha ad oggetto una pretesa di diritto soggettivo alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, da accertare in sede di giurisdizione esclusiva, sicché le determinazioni negative dell’amministrazione non assumono valore provvedimentale e non fondano un giudizio di tipo impugnatorio, ma si correlano ad un’azione di accertamento e condanna, rispetto alla quale è del tutto ininfluente che non sia ancora sopravvenuta la decisione espressa sul ricorso gerarchico, trattandosi di accertare in sede processuale la sussistenza dei presupposti legali costitutivi del diritto vantato.
Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione in esame, in quanto a fronte dell’attivazione di un diritto soggettivo è del tutto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, la circostanza che l’amministrazione non abbia ancora deciso espressamente sul ricorso gerarchico e che i ricorrenti non abbiano proposto impugnazione entro il termine decadenziale ordinario una volta formatosi il silenzio sul ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 1971 n. 1199.
2.2) E’ infondata anche l’eccezione con la quale si contesta l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum.
Sul punto il Tribunale ritiene necessario premettere che nel caso concreto l’intervento ad adiuvandum ha ad oggetto una pretesa del tutto omogenea rispetto a quella azionata da ciascuno dei ricorrenti principali, di cui è possibile disporre la conversione in ricorso autonomo, da riunire al ricorso principale, atteso che l’atto di intervento è stato regolarmente notificato all’amministrazione resistente, oltre che ai ricorrenti principali.
Vale osservare che nel caso di specie non trova applicazione il principio a mente del quale nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum, la cui finalità è sostenere le ragioni del ricorrente, è ammissibile se e in quanto l'interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso.
Viceversa, è inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato da un soggetto ex se legittimato a proporre il ricorso in via principale, in quanto in tale ipotesi l'interveniente non fa valere, come è tipico per l'istituto dell'intervento, un interesse di mero fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione dell'atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza.
Ne deriva che la regola per la quale l'intervento del terzo deve essere mirato alla difesa di un suo interesse derivato, diverso da quello pregiudicato dal provvedimento impugnato, è diretta ad evitare la elusione della perentorietà del termine per la proposizione di autonomo ricorso (cfr. in argomento Consiglio di stato, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 6483; Consiglio di stato, sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 385; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 04 febbraio 2011, n. 354).
Nondimeno le esigenze ora evidenziate non sussistono in presenza di un giudizio avente ad oggetto, come nel caso di specie, una pretesa di diritto soggettivo azionata in sede di giurisdizione esclusiva, pretesa rispetto alla quale non si pone alcun rischio di elusione di termini perentori di impugnazione.
Ne deriva che l’interventore ad adiuvandum va qualificato come un litisconsorte facoltativo, in quanto si trova nella stessa posizione soggettiva dei ricorrenti principali e il suo atto di intervento integra (e, pertanto, va considerato come) un autonomo ricorso, non sottoposto a termini perentori decadenziali, in quanto diretto ad azionare un diritto soggettivo avente la stessa consistenza di quelli posti a base del ricorso collettivo principale, cui, in definitiva, risulta oggettivamente e soggettivamente connesso; del resto, l’atto di intervento risulta ritualmente notificato alle altre parti.
Una volta chiarita la reale consistenza della posizione processuale dell’interventore ad adiuvandium - da qualificare pertanto come parte ricorrente ai fini della decisione dell’impugnazione di cui si tratta - deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità prospettata dall’amministrazione resistente in analogia a quanto dedotto nei confronti dei ricorrenti principali.
Anche in tale caso l’Avvocatura Distrettuale sostiene che l’interventore sarebbe decaduto dalla sua azione per non avere impugnato il silenzio dell’amministrazione sul ricorso gerarchico, fermo restando che neppure in tale caso è intervenuta una decisione espressa sul ricorso medesimo.
Sul punto è sufficiente ribadire quanto evidenziato al punto 2.1 della motivazione, sicché a fronte dell’attivazione di un diritto soggettivo è del tutto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, la circostanza che l’amministrazione non abbia ancora deciso espressamente sul ricorso gerarchico e che i ricorrenti non abbiano proposto impugnazione entro il termine decadenziale ordinario una volta formatosi il silenzio sul ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 1971 n. 1199.
Va pertanto ribadita l’infondatezza dell’eccezione di cui si tratta.
3) Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, rubricato “ Indennità di trasferimento” riconosce anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile che sia stato trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, la spettanza di una specifica indennità di trasferimento.
La norma presuppone che il trasferimento presso una diversa sede di servizio sia stato disposto d’ufficio dall’amministrazione, in relazione alle proprie esigenze di servizio e non su richiesta dell’interessato.
Tale circostanza sussiste nel caso di specie, in quanto i ricorrenti sono stati trasferiti in una sede diversa da quella di provenienza in conseguenza della determinazione dell’amministrazione datata 20.11.2006 (presente in atti), con la quale è stata disposta la soppressione di due sedi site nel comune di OMISSIS e la istituzione di una sede sita nel Comune di OMISSIS.
Ai fini della spettanza dell’indennità è irrilevante che l’amministrazione abbia disposto il trasferimento, in esecuzione della determinazione ora richiamata, con unico atto, atteso che si tratta di un provvedimento plurimo, ossia formalmente unico ma che reca in sé tanti provvedimenti di trasferimento quanto sono i dipendenti interessati.
Ad escludere la sussistenza di tale presupposto di attribuzione dell’indennità non rileva la giurisprudenza richiamata dalla difesa (cfr. in particolare, Consiglio di stato, sez. IV, 08 giugno 2000, n. 3216), in primo luogo perché nei casi citati si è esclusa la spettanza del beneficio, in quanto per ragioni logistiche l’intero reparto era stato diversamente dislocato “in blocco”, ma tale circostanza non è il presupposto del trasferimento di cui si tratta, che si lega alla istituzione di una nuova sede di servizio, in relazione alla quale proprio il provvedimento del 20.11.2006, lungi dal prevedere il trasferimento integrale dei dipendenti presso la nuova sede, ha rimesso ad una successiva determinazione dirigenziale la individuazione del personale da mettere a disposizione della sede di nuova istituzione.
In ogni caso vale osservare che, al di là della tesi particolare richiamata dalla difesa, per giurisprudenza costante la funzione dell'indennità di cui si tratta è quella di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare "forfettariamente" le maggiori spese sostenute dal dipendente, così che la legittimità della relativa corresponsione presuppone l’adozione di un formale provvedimento dell'amministrazione che modifichi la sede di servizio del dipendente e la natura ufficiosa della scelta dell’amministrazione, che riflette esigenze dell’apparato e non del singolo dipendente trasferito (cfr. tra le tante Consiglio di stato, sez. V, 08 marzo 2011, n. 1461). Tale circostanza ricorre nel caso di specie.
Quanto alla tesi secondo la quale l’indennità spetta solo se tra le due sedi di servizio vi è una distanza minima di dieci chilometri, sicché, attesa la mancanza di tale presupposto la pretesa dei ricorrenti sarebbe infondata, il Tribunale non ignora l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale del quale recentemente è stata investita l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI, ordinanza 4 luglio 2011, n. 3958) , nondimeno ritiene di ribadire l’orientamento recentemente già espresso (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05 aprile 2011, n. 886).
In particolare, merita adesione la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che mutando il proprio precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetta allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4376).
Invero, la predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l'erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8211).
Ne deriva che ai fini che qui interessano l’indennità dipende a) dall'adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) dalla natura autoritaria di tale provvedimento, disposto motu proprio dall'amministrazione (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2265; Consiglio di stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6549); viceversa, è indifferente la distanza chilometrica tra le due sedi.
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell’amministrazione, la presenza di una distanza inferiore a dieci chilometri tra la precedente sede e la nuova destinazione non osta al riconoscimento del beneficio in esame.
In definitiva il ricorso è fondato, in quanto i ricorrenti, compreso l’interventore ad adiuvandum, sono stati trasferiti d’autorità, per esigenze di servizio, da una sede ad un’altra, sicché è mutata la sede di espletamento delle rispettive mansioni, con conseguente spettanza dell’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della legge 2001 n. 86
Di conseguenza deve essere disposta la condanna dell’amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all'art. 1 della legge n. 86 del 2001, alla corresponsione in favore dei ricorrenti di tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.
La peculiarità della fattispecie e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dispone la conversione dell’intervento ad adiuvandum in ricorso autonomo con contestuale riunione al ricorso collettivo principale;
2) accoglie i ricorsi proposti e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti tutti dell’indennità di trasferimento secondo quanto esposto in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Per completezza nel caso qualcuno ne abbia bisogno.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha stabilito che per aver diritto all'indennità di trasferimento la nuova sede deve essere superiore ai 10 Km.

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14/12/2011 201100023 Sentenza


N. 00023/2011REG.PROV.COLL.
N. 00042/2011 REG.RIC.A.P.
N. 00043/2011 REG.RIC.A.P.
N. 00044/2011 REG.RIC.A.P.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn. 2035/2006, 2036/2006 e 2037/2006, proposti dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, Via A. Doria, 79;


contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, Via A. Doria, 79.


contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, Via A. Doria, 79.
per la riforma
quanto al ricorso n. 2035/2006, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I TER, n. 2485/2005;
quanto al ricorso n. 2036/2006, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I TER, n. 2484/2005;
quanto al ricorso n. 2037 del 2006, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I TER, n. 2463/2005.

Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari;
Uditi per le parti gli Avvocati OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I tre ricorsi in appello sono già stati riuniti dalla ordinanza di rinvio all’Adunanza Plenaria, in considerazione della sostanziale identità delle questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione.
Le tre sentenze impugnate, di identico contenuto, hanno accolto altrettanti ricorsi, proposti separatamente dagli attuali appellati, Signori OMISSIS, sovrintendente capo della Polizia di Stato, OMISSIS, ispettori superiori della Polizia di Stato:
- per l’annullamento delle note della Questura di Caserta, di reiezione delle istanze volte al pagamento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
- per l’accertamento del loro diritto a percepire la reclamata indennità.
2. I ricorrenti di primo grado espongono di essere stati trasferiti, autoritativamente, a nuove sedi di servizio, situate in comuni diversi da quelli delle sedi originarie, ancorché distanziate meno di dieci chilometri da quelle di provenienza, e di non avere percepito alcuna indennità di trasferimento.
I provvedimenti di diniego, contestati dinanzi al TAR, sono basati sulla circostanza che tra i comuni di provenienza e quelli di destinazione intercorre una distanza non superiore ai 10 Km: manca, pertanto, uno dei requisiti ritenuti indefettibili dall’amministrazione per attribuire il richiesto trattamento economico aggiuntivo.
3. La pronunce di accoglimento del TAR hanno giudicato illegittime le determinazioni sfavorevoli agli interessati. Le decisioni di primo grado si incentrano sull’argomento secondo il quale la regola, richiamata dall’amministrazione nei provvedimenti di diniego, che subordina l’attribuzione dell’indennità di trasferimento al requisito della distanza superiore ai 10 km, non è più vigente: essa si fonda su una normativa precedente, dettata dall’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100.
Tale disposizione, nel disciplinare l’indennità spettante al personale della Polizia di Stato, collegata al trasferimento d’autorità, rinvia al trattamento economico previsto dall’art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, concernente, il trattamento previsto per l’indennità di missione dei magistrati.
Quest’ultima normativa, a sua volta, richiama la disciplina prevista, in generale, per il trattamento di missione dei dipendenti statali, la quale richiede il presupposto della distanza di almeno 10 km tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Tuttavia, a dire dei giudici di primo grado, tale normativa non è più applicabile ai dipendenti della Polizia di Stato, perché l’indennità di trasferimento risulta ora autonomamente disciplinata da un’apposita norma speciale, che non richiede affatto il requisito della distanza minima tra le sedi, ma considera sufficiente solo la circostanza che il trasferimento riguardi sedi ubicate in comuni diversi.
4. L’amministrazione appellante contesta le decisioni impugnate e deduce l’infondatezza degli originari ricorsi.
Gli appellati resistono ai gravami.
5. La sesta sezione, anche su espressa richiesta delle parti, ha deferito l’esame degli appelli all’adunanza plenaria, evidenziando il contrasto tra due opposti orientamenti interpretativi, emersi nella recente giurisprudenza di questo Consiglio.
Un primo indirizzo, manifestato dalla sesta sezione (espressamente richiamato dalle tre pronunce appellate), ritiene che, attualmente, non sia più necessario il requisito della distanza superiore ai dieci chilometri tra la sede di destinazione e quella di provenienza. In particolare, la decisione 24 novembre 2010, n. 8211, ha affermato che il principio interpretativo letterale, “alla luce dell’art. 12 delle disposizioni della legge in generale precede, in ragione del principio di legalità, quando offre un risultato coerente e non equivoco, ogni altra interpretazione, e induce a ritenere che oggi l’indennità di trasferimento abbia una disciplina autonoma e basata su presupposti compiutamente regolati dalla norma in esame, che sono: a) trasferimento del militare d’autorità; b) predeterminazione del criterio di quantificazione, che, in sostanza, non è più affidato al meccanismo di rinvio ad altra normativa; c) ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza”.
La stessa decisione ha ritenuto che “non si rinviene, invece, nella lettera della disposizione, alcuna menzione, neanche indiretta, alla necessità di dovere valutare anche l’ulteriore requisito della sussistenza o meno di una distanza minima chilometrica tra le sedi di servizio interessate al trasferimento del militare”.
6. In senso contrario, si pone la tesi interpretativa esposta dalla sentenza della quarta sezione, 27 novembre 2010, n. 8293, secondo la quale il contenuto innovativo della legge n. 86 del 2001, non è tale d’aver prodotto l’effetto di incidere sui requisiti minimi, già individuati dalla giurisprudenza amministrativa nel vigore dell’abrogata legge n. 100 del 1987 (v. la decisione dell’ad. plen. n. 7 del 1999), occorrenti per la concreta attribuzione dell’indennità di trasferimento, equiparandola all’indennità di missione”.
La pronuncia della quarta sezione ha affermato che la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra la nuova e l’originaria sede di servizio rappresenta ancora, pur nel mutato quadro normativo di riferimento, una condizione determinante ai fini dell’erogazione, non solo dell’indennità di missione (com’è da sempre), ma anche dell’indennità di trasferimento, e ciò sia nel vigore delle legge n. 100 del 1987, che nel vigore della legge n. 86 del 2001, che ha abrogato la precedente.
7. L’adunanza plenaria ritiene condivisibile tale secondo indirizzo interpretativo.
L’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 prevede che “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
La disposizione ha un contenuto diverso rispetto alla precedente previsione racchiusa nell’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987, n. 100, secondo, il quale “A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27”.
8. Lo scopo essenziale della legge del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
A favore di questa conclusione si pongono diversi e convergenti argomenti.
9. Anzitutto, va sottolineato che la normativa del 2001 richiama, in modo esplicito, il trattamento economico di missione, il quale è tuttora subordinato, indiscutibilmente, al requisito della distanza minima di dieci chilometri.
Il rinvio non riguarda solo il criterio di quantificazione dell’indennità, ma anche uno dei presupposti sostanziali del trattamento economico stabilito per il trasferimento di ufficio.
Al proposito, va sottolineato che, secondo l’art. 3 della legge n. 838 del 1973, deve sussistere il requisito della distanza chilometrica per la corresponsione della indennità di missione giornaliera: ne consegue che, per assicurare la coerenza dell’ordinamento, il medesimo requisito deve sussistere anche per la corresponsione della indennità mensile di trasferimento.
D’altro canto, anche sul piano della ragionevolezza, sarebbe difficile giustificare la diversità dei presupposti necessari per attribuire il trattamento di missione e l’indennità di trasferimento, richiedendo solo nel primo caso il requisito della distanza chilometrica minima.
10. La norma del 2001, poi, non può essere letta in modo autonomo e separato dal contesto complessivo della disciplina generale riguardante la materia del trasferimento di ufficio dei dipendenti delle amministrazioni statali.
In tale quadro, come esattamente evidenziato anche dalla ordinanza di rinvio all’adunanza plenaria, la norma generale che richiede la distanza minima di dieci chilometri, quale elemento imprescindibile per la corresponsione di trattamenti economici di missione o di trasferimento, risulta ancora in vigore ed è applicabile anche al personale della Polizia di Stato.
In questo senso, l'art. 1 (mai abrogato) della legge 26 luglio 1978, n. 417, stabilisce che "le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali" spettano solo nel caso di "missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, fuori della ordinaria sede di servizio": come per le altre categorie prese in considerazione dal medesimo art. 1, e senza irragionevoli disparità di trattamento, l'indennità in questione risulta spettante solo ove sussista il presupposto della distanza dei 10 chilometri.
11. La normativa del 2001 non contiene alcun elemento univocamente orientato a derogare al requisito della distanza chilometrica minima tra le sedi.
In questa direzione, l’argomento “letterale”, richiamato dalle sentenze impugnate e prospettato pure dall’indirizzo interpretativo espresso dalla sesta sezione, non risulta persuasivo.
A tale riguardo, è sufficiente osservare che anche la precedente disciplina di cui alla legge del 1987, isolatamente considerata sul piano letterale, indicava il presupposto applicativo della prevista indennità nella mera circostanza del “trasferimento di autorità”, senza contemplare, in alcun modo, il requisito della distanza chilometrica minima tra la sede originaria e quella di destinazione.
Ma ciò non aveva impedito di affermare che, in base ad una corretta interpretazione sistematica della normativa, per la attribuzione dell’indennità occorresse comunque il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra le sedi.
12. In particolare, l’esatto ambito di applicazione di tale disposizione era stato puntualmente chiarito dall’adunanza plenaria, con decisione 28 aprile 1999, n. 7, secondo la quale “l’art. 1 della legge n. 100/1987 contiene un enunciato, il quale rimanda ad altra disposizione legislativa mediante un'espressione generica (trattamento economico), tolta dall'uso ordinario, la quale (nel quadro di una produzione normativa costellata di epigrafici rinvii ad altre leggi) se non altro agevola la comprensione del contenuto della norma. L'uso di detta espressione, però, non modifica la natura del richiamo, che è puro e semplice, della disciplina contenuta nell'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, da estendere al personale militare. D'altronde è di palese evidenza che l'indennità regolata dal citato art. 13 faccia parte del trattamento economico del personale, sicché appare arbitrario assegnare una specifica finalità all'uso di una locuzione onnicomprensiva”.
La medesima decisione ha dunque ritenuto che il rinvio all'art. 13 della legge n. 97 del 1979 “non può ritenersi limitato al solo quantum dell'indennità e non anche ai presupposti necessari per conseguirla”, anche perché, “se il legislatore avesse voluto concedere l'indennità prescindendo dalla distanza minima tra la vecchia e la nuova sede di servizio, avrebbe dovuto prevederlo espressamente”.
13. La legge del 2001, sotto il profilo strettamente esegetico, contiene una differenza formale rispetto alla originaria previsione, indicando che, in ogni caso, il trasferimento d’autorità, comportante il beneficio economico previsto dalla norma, deve riguardare sedi collocate in comuni diversi.
Dal punto di vista letterale, quindi, la norma del 2001 aggiunge un ulteriore requisito (la diversità tra il comune di provenienza e quello di destinazione) non considerato dalla disciplina del 1987. In altri termini, la regola introdotta nel 2001 è più restrittiva e rigorosa rispetto alla disciplina del 1987, la quale si limitava a indicare, quale presupposto dell’indennità la mera circostanza del “trasferimento di autorità”, senza alcun riferimento alla diversità dei comuni.
È evidente che la norma più recente intende solo chiarire che l’indennità non spetta qualora il trasferimento, ancorché in sede situata a distanza superiore ai dieci chilometri, avvenga nell’ambito dello stesso comune.
In questa corretta prospettiva sistematica, allora, sarebbe irragionevole ricavare dalla formulazione letterale della nuova normativa, sicuramente più circoscritta rispetto a quella precedente, l’opposto risultato interpretativo, secondo il quale la legge del 2001 avrebbe inteso ampliare il raggio operativo del beneficio dell’indennità di trasferimento.
14. In sintesi, deve affermarsi il principio del diritto secondo cui la attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
15. In definitiva, quindi, essendo pacifico che, in concreto, difetta per tutti e tre i dipendenti interessati, il requisito della distanza chilometrica minima, gli appelli devono essere accolti, con il conseguente rigetto dei ricorsi di primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
Accoglie gli appelli e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi di primo grado.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO



L'ESTENSORE IL SEGRETARIO


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Il 14/12/2011
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Il Comando Generale della GdF (Ministero.....) perdono anche in Appello.

Importante precisazione del Consiglio di Stato che ribadisce che per aver diritto al TRATT. ECONOMICO PREVISTO PER IL TRASFERIMENTO D'AUTORITA', il requisito dei 10 Km. si calcola tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione e non tra i due comuni.

Finalmente "chiarezza" fatta una volta per tutti.

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N. 01338/2012REG.PROV.COLL.
N. 07468/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7468 del 2008, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Gen. Gdf - Comando Regionale Friuli Venezia Giulia;

contro
OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00135/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE TRATT. ECONOMICO PREVISTO PER IL TRASFERIMENTO D'AUTORITA'

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Sergio De Felice e udito per le parti l’ avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia OMISSIS agiva per l’annullamento del provvedimento della Guardia di Finanza del 21 settembre 2006 di rigetto dell’istanza di riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n.86 del 2001 per trasferimento di autorità in altro comune.
Il ricorrente era stato trasferito d’autorità dalla OMISSIS.
L’amministrazione aveva motivato il rigetto, sostenendo che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la distanza di Km.10,6 quindi superiore a dieci chilometri.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la norma di legge (art. 1 L.29 marzo 2001, n.86) per il trasferimento di autorità prevede soltanto il requisito del trasferimento in diverso comune, superando quindi il silenzio normativo del previgente art. 1 L.100 del 1987, che era stato colmato dalla elaborazione di giurisprudenza con la richiesta dei requisiti previsti per l’indennità di missione, tra cui figuravano i dieci chilometri di distanza minima.
Avverso tale sentenza, propone appello il Ministero della Difesa, deducendo che il requisito della distanza dei dieci chilometri è da intendersi ancora vigente perché la disposizione relativa non risulta abrogata; nella specie, la distanza effettiva, secondo quanto risulta dalla attestazione n…… del 2006, fornita dall’Aci- direzione commerciale-Ufficio servizi Turistici in data 24 novembre 2006, calcolando la distanza tra le Case comunali, è di cinque chilometri.
L’appellato non si è costituito.
Alla udienza pubblica del 28 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
L’appello è infondato.
E’ vero che l’attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’art. 1, comma 1, l.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).
Anche la sezione ha ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore della l.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall’art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l’indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417).
Già nel vigore della legge n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637).
Secondo l’Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della legge del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Quanto alla sussistenza del requisito, la parte appellante sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall’Aci, dimostra la misura di soli cinque chilometri.
In contrario, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.
Tale distanza, come riportato in un passaggio della sentenza impugnata, non adeguatamente contrastato dalla appellante amministrazione, è della misura di dieci chilometri e seicento metri.
Come ha sostenuto la parte ricorrente in prime cure, nel ritenere illegittimo il diniego dell’amministrazione, doveva farsi riferimento quindi alla distanza tra le due diverse sedi di servizio, piuttosto che a quella tra le due case comunali.
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


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Il 08/03/2012
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana così si è espresso:

1)- La domanda di trasferimento da lui presentata non è stata frutto di una sua spontanea determinazione, ma conseguenza delle sollecitazioni dirette a tenere conto, nei limiti del possibile, con le prevalenti esigenze dell’Amministrazione (che avrebbe infatti proceduto comunque ai trasferimenti), anche dell’eventuale soddisfacimento di esigenze dei trasferiti.

2)- Sicché – sotto la forma di un provvedimento a domanda – si è realizzato nella sostanza un trasferimento di autorità. L’interesse in primo piano è stato quello dell’Amministrazione che ha reputato indispensabile il trasferimento per realizzare l’interesse pubblico. E dunque alla soddisfazione di tale interesse va ascritto il provvedimento al quale deve pertanto essere riconosciuto, come deciso dal Giudice di primo grado, il diritto a percepire la invocata indennità di trasferimento.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 347/12 Reg.Sent.

N. 1144 Reg.Ric.

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 1144/2011 proposto da

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA e COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

c o n t r o

OMISSIS rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Paolo Amara e Piero Amara ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Cordova n. 76, presso la segreteria di questo C.G.A.;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sezione terza) - n. 1197 del 12 maggio 2011.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avv.ti P.P. Amara e P. Amara per OMISSIS;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Alessandro Corbino;
Udito, altresì, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 l’avv. dello Stato Pignatone per le amministrazioni appellanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

L’appello è proposto contro la decisione n. 1197/2011 del TAR per la Sicilia di Catania, che ha accolto il ricorso dell’odierno appellato per l’annullamento dell’avviso di rigetto dell’istanza di riconoscimento di indennità per i trasferimenti di autorità.
Sosteneva il ricorrente di essere stato trasferito, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza, dalla soppressa brigata di appartenenza di OMISSIS al Comando Nucleo Provinciale PT di Siracusa, presso il Comando Tenenza di OMISSIS, a seguito della revisione organizzativa del Comando regionale di Sicilia.
Allegava di avere presentato istanza di trasferimento per aderire alla sollecitazione in tal senso del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, espressa in un radiomessaggio e rivolta a tenere conto di eventuali esigenze del personale e di qualche possibile preferenza degli interessati. Riteneva pertanto di essere stato oggetto di un trasferimento d'autorità e chiedeva il conseguente riconoscimento del diritto alle indennità di cui all’art. 1 della legge 100/1987 e all’art. 1 della legge 86/2001.
Il TAR ha accolto il ricorso.
Contro tale decisione propone appello l’Amministrazione soccombente, chiedendo la riforma della decisione per non avere essa considerato volontario l’intervenuto trasferimento.
Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011, è stata respinta da questo Consiglio l’istanza cautelare proposta dalle amministrazioni appellanti.

D I R I T T O

L’appello è infondato.

Come ha esattamente valutato il Giudice di primo grado, il trasferimento de quo è stato determinato da esigenze dell’Amministrazione, legate alla soppressione dell’unità operativa presso la quale l’appellato prestava servizio.
La domanda di trasferimento da lui presentata non è stata frutto di una sua spontanea determinazione, ma conseguenza delle sollecitazioni dirette a tenere conto, nei limiti del possibile, con le prevalenti esigenze dell’Amministrazione (che avrebbe infatti proceduto comunque ai trasferimenti), anche dell’eventuale soddisfacimento di esigenze dei trasferiti.
Sicché – sotto la forma di un provvedimento a domanda – si è realizzato nella sostanza un trasferimento di autorità. L’interesse in primo piano è stato quello dell’Amministrazione che ha reputato indispensabile il trasferimento per realizzare l’interesse pubblico. E dunque alla soddisfazione di tale interesse va ascritto il provvedimento al quale deve pertanto essere riconosciuto, come deciso dal Giudice di primo grado, il diritto a percepire la invocata indennità di trasferimento.
Per tali premesse, l’appello deve essere respinto.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello. Condanna per l’effetto l’Amministrazione appellante alle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, estensore, Componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Alessandro Corbino, Estensore
Depositata in Segreteria
27 marzo 2012
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Il Consiglio di Stato ha Accolto l'appello proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza per i motivi meglio indicati in sentenza.

1)- in base al certificato dell’Automobile Club di Bologna, tra la sede originaria di servizio di OMISSIS, ed il comune di destinazione di OMISSIS dei militari appellati la distanza è di soli 8 km .


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N. 02426/2012REG.PROV.COLL.
N. 02496/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G. B.;
R. Di C., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Meco, con domicilio eletto presso Cinzia Meco in Roma, via Nomentana, 91;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 00146/2012, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DALLA L. 29/03/2001 N. 86

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R. Di C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Cinzia Meco e Maurizio Greco (avv.St.);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con l’appello per cui è causa, il Ministero dell’economia ha impugnato la decisione del Tar Lazio di cui in epigrafe con cui è stato annullato il diniego di riconoscimento agli appellati, dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86 in adesione all’orientamento giurisprudenziale per cui la nuova disciplina sopravvenuta avrebbe previsto direttamente i requisiti per il riconoscimento del nuovo beneficio senza alcun riferimento alla necessità della ricorrenza del presupposto della distanza chilometrica minima dei 10 km .
Con memoria per la Camera di Consiglio, il solo appellato R. Di C., si è costituito in giudizio sottolineando la fondatezza delle argomentazioni del primo giudice.
Chiamata alla Camera di Consiglio la causa, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 del c.p.a. è stata introitata dal Collegio per essere decisa in forma semplificata.

___1. L’appello è fondato.
Assume l’amministrazione appellante l’erroneità della detta decisione in quanto, al contrario di quanto affermato dal Tar, la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva affermato che:
-- l’indennità di missione tende a ristorare il concreto sacrificio di colui il quale trasferisce residenza, abitazione, famiglia, eccetera in virtù del cambiamento della sede lavorativa, per cui nel caso sarebbe stato pienamente legittimo il rifiuto dell’amministrazione in ordine alla istanza presentata dagli interessati;
--la portata innovativa della legge n. 86/2001, sarebbe stata riferita alle tipologie dei destinatari ed alla durata degli emolumenti, mentre avrebbe lasciato fermi i requisiti minimi già individuati dall’articolo 1 della legge n. 100/1987 così come concluso anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2011;
-- l’articolo 3 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 nel prevedere l’indennità di missione stabilisce che questa non sia dovuta qualora la località disti meno di 10 km dalla residenza comunale ovvero dall’ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati località isolate;
-- l’articolo 1 della legge n. 417 del 26 luglio 1978 disponeva che “per sede di servizio si intende il centro abitato località isolata in cui ha sede l’ufficio l’impianto presso il quale il dipendente presta servizio”. In sostanza si dovrebbe fare riferimento, in via principale al concetto di casa comunale; ed in via secondaria quella della sede di servizio qualora sia ubicato in una località isolata.
Qui, in base al certificato dell’Automobile Club di Bologna, tra la sede originaria di servizio di OMISSIS, ed il comune di destinazione di OMISSIS dei militari appellati la distanza è di soli 8 km .
Nel caso, nessuno dei due militari avrebbe poi trasferito né i mobili e né le masserizie nel nuovo domicilio (neppure la residenza), per cui non vi sarebbe stato alcun disagio da restaurare.

___ 2. I predetti profili appaiono complessivamente meritevoli di favorevole considerazione.
Come è stato più volte affermato da questa Sezione (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8293 19 dicembre 2008 n. 6417) con un indirizzo poi fatto proprio dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. 14 dicembre 2011 n. 23), l’indennità per il trasferimento ‘di autorità’, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, spetta solo se sussiste il requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Pertanto, la nuova disciplina dell'indennità di trasferimento del personale delle Forze armate prevista con la L. 29 marzo 2001 n. 86 (che ha abrogato l'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100), ha lasciato intatto lo stesso previgente regime giuridico dell'indennità di missione, compresa la sussistenza della distanza chilometrica minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio.
Per la Plenaria, l'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 ha un contenuto diverso rispetto alla precedente previsione dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987, n. 100, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
A favore di questa conclusione la Plenaria cit. ha sottolineato che la normativa del 2001 richiama, in modo esplicito, il trattamento economico di missione, il quale resta tuttora subordinato, indiscutibilmente, al requisito della distanza minima di dieci chilometri di cui all’articolo 3 della legge 18 dicembre 73 n. 836, che quindi deve sempre sussistere per la corresponsione della indennità di missione giornaliera. Di conseguenza, per assicurare la coerenza dell'ordinamento, il medesimo requisito deve sussistere anche per la corresponsione della indennità mensile di trasferimento, qui richiesta.
L'art. 1 della -- mai abrogata -- legge 26 luglio 1978, n. 417, stabilisce che "le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali" spettano solo nel caso di "missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, fuori della ordinaria sede di servizio". La normativa del 2001 non in definitiva contiene alcun elemento univocamente orientato a derogare al requisito della distanza chilometrica minima tra le sedi.
La medesima decisione della Plenaria ha dunque ritenuto che il rinvio all'art. 13 della legge n. 97 del 1979 " non può ritenersi limitato al solo quantum dell'indennità e non anche ai presupposti necessari per conseguirla", anche perché, "se il legislatore avesse voluto concedere l'indennità prescindendo dalla distanza minima tra la vecchia e la nuova sede di servizio, avrebbe dovuto prevederlo espressamente".
In definitiva, in caso di trasferimento d'autorità, l'indennità non spetta qualora il trasferimento avvenga in una sede situata a distanza inferiore ai dieci chilometri dal Comune ove si trovava la sede precedente.
___2. Quanto poi alla problematica relativa alle modalità di calcolo della distanza deve ritenersi che debba farsi riferimento all’art. 3, d) della L. 18-12-1973 n. 836 (come sostituita dall'art. 27, D.L. 6 giugno 1981, n. 283) per cui alla “residenza comunale” ovvero “dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate”.
Nel caso, sia la distanza tra le case comunali e sia quella tra le due diverse sedi di servizio, erano entrambe distanze inferiori a 10 chilometri.
___ 3. In conclusione, nel caso di specie, non vi sono dubbi che legittimamente l’amministrazione ha tenuto conto del presupposto della distanza minima di cui sopra e quindi ha legittimamente rigettato la richiesta di indennità.
In conseguenza l’appello è fondato e deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Le spese, in relazione alla oscillante giurisprudenza al momento della proposizione del gravame, possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. Accoglie l’appello e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
___ 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 24/04/2012
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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AVVISO A TUTTI QUELLI CHE HANNO RICORSI PENDENTI PER OTTENERE IL BENEFICIO.

Cercate di depositare prima della trattazione definitiva del ricorso i "motivi aggiunti" in cui viene specificato quanti Km. distano da Comando a Comando e non da sede Comunale a sede Comunale, così avrete la possibilità di un giudizio vincente nel caso d'incertezza della sistanza minima di 10 Km..-
Quanto sopra perchè alcuni colleghi NON hanno indicato quanti Km. distano e si sono trovati col ricorso rigettato per non averli indicati.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00601/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Margelli, Sara Merella, con domicilio eletto presso Renato Margelli in Cagliari, via Besta N.2;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
Direttore Generale Ministero Economia e Finanze;
per l'annullamento

del provvedimento prot. n. ……. del 20.12.2006 del reparto tecnico logistico amministrativo della Sardegna della Guardia di Finanza con cui il Comandante Ten. Col. ……… rigettava l'istanza presentata dall'odierno ricorrente volta ad ottenere i benefici relativi al trattamento economico di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001, significando che "nulla gli è dovuto in quanto la norma che regola il trattamento economico per i trasferimenti d'autorità prevede che la distanza tra la vecchia e la nuova sede di servizio debba essere superiore ai 10 chilometri, mentre, dagli atti in possesso di questo reparto, la distanza chilometrica intercorrente tra Elmas e Cagliari risulta essere inferiore";
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
e per l'accertamento

del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001;
e per la condanna
dell'Amministrazione delle Finanze al pagamento dell'indennità suddetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Presidente Aldo Ravalli e uditi l’avv. Renato Margelli per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Francesco Caput;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il signor OMISSIS, Maggiore della Guardia di Finanza, con ricorso notificato il 14 marzo 2007, ha impugnato il provvedimento del 20 dicembre 2006 con il quale è stata respinta la domanda intesa ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento. Tale indennità, a giudizio del ricorrente, spettava per il trasferimento avuto nel luglio 2006 dal Comando Sezione di Elmas al Reparto Aeronavale di Cagliari, a nulla valendo la ragione espressa nel diniego, e cioè, che fra le due sedi di servizio non intercorresse una distanza di almeno dieci chilometri.

Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione della L. n. 86 del 2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il 19 marzo 2012 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la nota n. 199088 del 11 giugno 2004 del Comando generale della Guardia di Finanza, atto presupposto la cui illegittimità viene ribadita nella memoria depositata in data 18 gennaio 2012, sostenendo, in particolare, che la distanza calcolata fra le sedi di servizio è comunque superiore a 10 chilometri. La suddetta tesi viene ribadita altresì nello scritto depositato il 16 maggio 2012.

L’Avvocatura dello Stato ha sostenuto l’infondatezza del ricorso con richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria 14 dicembre 2011 n. 23.

II- Questo T.A.R. ha ripetutamente aderito alla tesi del ricorrente sostenendo che per i trasferimenti d’autorità regolati dalla L. n. 86 del 2001 spettasse l’indennità di trasferimento indipendentemente dalla distanza fra nuova e precedente sede di servizio (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 21.10.2011 n. 1024 e 28.4.2011 n. 441, cui sono seguite le sentenze, fra le tante, nn. 1253-1255 del 2011).

In effetti, questo T.A.R., pur evidenziando che sul punto si doveva registrare un orientamento non univoco della giurisprudenza, riteneva di seguire quelle pronunce (es. Cons. Stato, Sez. VI, 24.11.2010, n. 8211) che rilevano come la normativa del 2001 abbia autonomamente disciplinato la materia, subordinando la spettanza dell’indennità alla ricorrenza di requisiti tassativi, fra i quali, peraltro, non compare più quello della distanza.

La questione, stante i contrasti giurisprudenziali, anche in appello, è stata deferita alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza del 14 dicembre 2011 n. 23, ha concluso ritenendo che la distanza minima di 10 chilometri rappresenti condizione determinante ai fini dell’erogazione, non solo dell’indennità di missione (com’è da sempre), ma anche dell’indennità di trasferimento, e ciò sia nel vigore della legge n. 100 del 1987, che nel vigore della legge n. 86 del 2001, che ha abrogato la precedente.

La riconosciuta incertezza interpretativa delle norme, congiunta alla argomentata conclusione cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria, che non lascia sicuri spazi di divergenza, spinge il Collegio ad accettare la regola di diritto ora affermata, rinviando alla sentenza stessa per i passaggi argomentativi che la sorreggono.

Resta, peraltro, la questione del calcolo della distanza minima di 10 chilometri che, per l’Amministrazione va determinata fra “sedi comunali” e, per il ricorrente, fra “sedi di servizio”.

La tesi del ricorrente va preferita, atteso che la legge (art. 3 L. n. 100 del 1987) reca come riferimento la “sede di servizio” e quella “di destinazione”, che è requisito relativo alla distanza che si aggiunge al fatto che il trasferimento deve intervenire, come è nel caso, fra differenti Comuni. In tal senso depone anche recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 08.03.2012, n. 1338).

III- Per quanto esposto, il ricorso va accolto, non essendo stato contestato che, nel caso, la distanza fra sedi di servizio è pari a 13,7 chilometri.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla indennità di trasferimento.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento), a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Il 08/06/2012
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Soppressione del Comando e cambio di sede di servizio.

Trasferimento disposto “a domanda” o Trasferimento d’ufficio e, quindi, "d’autorità"?

Corresponsione delle indennità di cui all’art.1 della legge n.86 del 29.3.2001 ed all’art.47 comma 5 del DPR n.164 del 18.6.2002.

Ricorso Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00884/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2010, proposto da:
(OMISSIS congruo numero di militari), rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Femia e Maria Carmela Mirarchi, con domicilio eletto presso l’avv. Felicetta Maria Bova in Catanzaro Lido, via Reggio Calabria,23;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34.

per l'annullamento
dei provvedimenti n.ri ……… tutti del 6/10/2009 e n. ….. del 20.11.2009 con i quali il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria-Ufficio Amministrativo-Sez. Trattamento Economico della Guardia di Finanza di Catanzaro ha rigettato la richiesta dei ricorrenti di corresponsione delle indennità di cui all’art.1 della legge n.86 del 29.3.2001 ed all’art.47 comma 5 del DPR n.164 del 18.6.2002 per mancanza del presupposto di legge (trasferimento d’autorità); l’accertamento e la declaratoria
che il cambiamento di sede operato nei loro confronti ha la connotazione del trasferimento “d’autorità” con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti medesimi alla corresponsione delle indennità di cui all’art.1 della legge n.86 del 29.3.2001 ed all’art.47 comma 5 del DPR n.164 del 18.6.2002, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento di dette indennità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, all’epoca tutti in servizio presso il Comando Brigata della Guardia di Finanza di Monasterace (RC), espongono che in data 26.4.2005 il Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Ordinamento, con circolare n. 132030/3101, operava la revisione organizzativa del Comando regionale Calabria, disponendo, nell’ambito del Comando Provinciale di Reggio Calabria, la soppressione, tra l’altro, della Brigata di Monasterace.

Precisano i ricorrenti che in attuazione di detta determinazione, il Comando Compagnia di Locri, con comunicazione del 10.5.2005, prot. n. 3937/12 incaricava il Comandante della Brigata “di formulare in tal senso, con l’urgenza e l’analiticità che il caso richiede pertinenti ed esaustive considerazioni e proposte idonee a contemperare, ove possibile, le aspirazioni dei singoli con le esigenze organizzative dell’Amministrazione…”.Evidenziano i ricorrenti che, loro malgrado, senza peraltro aver mai spontaneamente manifestato la volontà di “domandare” un trasferimento in altra sede, avanzavano, in data 18.5.2005, domande di trasferimento, determinate dalla soppressione della Brigata, chiedendo: D. M. e F. di andare presso il Comando Compagnia G. di F. di Locri, R. presso il Nucleo pt G. di F. di Reggio Calabria e tutti i rimanenti presso il Comando Brigata G. di F. di Roccella Ionica. Le domande erano corredate del parere favorevole del Comandante di Brigata, giustificato nel merito dal fatto che la richiesta di trasferimento era necessaria ai fini dell’attuazione della revisione organizzativa disposta dal Comando Generale.

Precisano i ricorrenti che, avendo subito un trasferimento d’autorità, presentavano separate richieste di corresponsione delle indennità di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86 ed al d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, indirizzate al Reparto tecnico logistico Amministrativo Calabria della G.di F. – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico – Catanzaro.

Sennonché, detto Reparto comunicava il mancato accoglimento delle richieste in quanto dagli atti risultava che il trasferimento di sede di servizio era stato disposto “a domanda”.

I ricorrenti contestano detti provvedimenti e denunciano i seguenti vizi: ” Violazione di legge – Violazione e/o falsa e/o errata interpretazione e/o applicazione di norma di legge ed in particolare dell’art. 1 della legge n. 86 del 29.3.2001 e dell’art. 47 comma 5 de DPR n. 164 del 18.6.2002 – Eccesso di potere – Insufficienza e contraddittorietà della motivazione – illogicità ed ingiustizia grave e manifesta – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione) – Travisamento dei fatti e sviamento della causa tipica”.

Resiste in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile o rigettato nel merito.

I ricorrenti hanno chiesto la riunione al merito dell’istanza cautelare.

Alla Pubblica Udienza del 6 luglio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
I ricorrenti, in buona sostanza, sostengono che il trasferimento in questione sia da considerare “d’autorità” e non “a domanda”, come ritenuto dall’Amministrazione resistente, in quanto con esso vi sarebbe stata una chiara prevalenza dell’interesse pubblico - alla riorganizzazione dei reparti – rispetto all’interesse dei dipendenti trasferiti; infatti, il tratto differenziale dell’istituto del trasferimento d’autorità rispetto a quello a domanda sarebbe da individuarsi proprio nel perseguimento di esigenze di natura pubblicistica. La detta distinzione, pertanto, non risiederebbe nel fatto che, nella singola fattispecie, ci sia stata una manifestazione di volontà del dipendente che ha espresso il suo gradimento per una nuova sede di assegnazione, ma nel diverso rapporto che intercorre tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente, per cui, nel primo caso il trasferimento è ritenuto indispensabile per la realizzazione dell’interesse pubblico, nel secondo è riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Nel caso in questione, sarebbe evidente che il trasferimento è avvenuto per soddisfare un interesse pubblico conseguente alla soppressione della Brigata della G. di F. di Monasterace.

L’Amministrazione resistente afferma, invece, che l’indennità non è dovuta, in quanto la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedirebbe la configurabilità di un trasferimento d’ufficio.

Come premesso in fatto, i ricorrenti, in origine tutti assegnati al Comando Brigata della Guardia di Finanza di Monasterace (RC), a seguito del trasferimento presso altre sedi di servizio, hanno richiesto la corresponsione delle indennità di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, legge 18 dicembre 1973 n. 836 e d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; detta istanza è stata, però, respinta dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria – Ufficio Amministrazione – Sez. Trattamento economico, in quanto il detto trasferimento, avvenuto con decorrenza 1.8.2005 dalla soppressa Brigata di Monasterace, “è stato disposto a domanda”.

La questione oggetto del presente giudizio, dunque, attiene alla verifica della esatta natura del trasferimento che ha interessato i ricorrenti, se, cioè, il detto trasferimento sia da qualificare come trasferimento d’ufficio e, quindi, "d’autorità" (con conseguente diritto a percepire, in relazione a tale trasferimento, l’indennità richiesta) ovvero, invece, come mero trasferimento “a domanda”, conseguente ad una espressa richiesta dei militari interessati, che non dà luogo alla corresponsione di tale emolumento.
A tal proposito, giova ricordare che, per giurisprudenza consolidata, il tratto differenziale dell’istituto del “trasferimento d’autorità” rispetto a quello disposto “a domanda” va ricercato nel rilievo che il primo viene disposto per il perseguimento di esigenze di natura pubblicistica, cioè per il soddisfacimento di necessità operative, organiche ed addestrative dei reparti e degli uffici (anche se, nella loro determinazione, possono, a volte, trovare specifica considerazione le aspirazioni del personale), mentre il trasferimento a domanda appare riservato a quei soggetti che intendono far valere esigenze personali e, in quest’ultima ipotesi, l’interesse dell’Amministrazione si pone come limite di compatibilità all’accoglimento delle domande (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1705; id, 30 gennaio 2001, n. 324; di, 15 dicembre 2000, n. 6624; id, 12 ottobre 2000, n. 5415; id, 12 dicembre 1997, n. 1435).

Secondo l’Amministrazione resistente, nell’aderire alla procedura di trasferimento, l’interessato ha dichiarato espressamente ed incondizionatamente di accettare il trasferimento definitivo “a domanda”.

Tale prospettazione non è però condivisibile.

Infatti, applicando gli esposti principi al caso in esame, emerge che il trasferimento in questione va qualificato come “d’autorità”.

Con circolare di data 26.4.2005, prot. n. 132030/3101, avente ad oggetto “Revisione organizzativa dei Comandi Regionali Calabria”, il Comando Generale della G.di F. ha disposto, tra l’altro e per quanto qui interessa, la soppressione della Brigata di Monasterace; Con successiva nota del 10.5.2005, prot. n. 3937/12, inviata al Comandante della Brigata di Brancaleone e al Comandante della Brigata di Monasterace, il Comando Compagnia Locri, precisava che, per effetto delle variazioni ordinative di cui alla circolare prot. n. 132030/3101 di data 26.4.2005 del Comando Generale – I Reparto –, si sarebbe reso necessario definire la posizione di impiego dei militari ivi in forza. In virtù di quanto sopra, con detta nota era affidato l’incarico di formulare con urgenza proposte idonee a contemperare, ove possibile, le aspirazioni dei singoli con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.

In tale contesto, i ricorrenti formulavano “istanza di trasferimento a carattere eccezionale”, nella quale, premesso ed alla luce che in data 26.4.2005 il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva, tra l’altro, “disposto la soppressione del Comando brigata in intestazione. Detto provvedimento comporta la conseguente revisione organizzativa del personale, dovendo ridefinire la posizione d’impiego di ogni singolo militare ivi in forza”, era chiesto fosse concesso il trasferimento al Comando indicato nelle singole istanze.

Orbene, da quanto esposto, risulta evidente che il trasferimento in questione è stato disposto per il perseguimento di esigenze di natura organizzativa dell’Amministrazione –la soppressione, tra gli altri, del Comando Brigata di Monasterace -, quindi per soddisfare un’esigenza di carattere pubblicistico; in tale prospettiva, l’istanza di trasferimento “a carattere eccezionale” presentata dai ricorrenti non modifica la natura del trasferimento medesimo, in quanto determinata -come chiaramente precisato nella domanda stessa –dalla avvenuta soppressione della Brigata di appartenenza e dalla conseguente necessità di ridefinire le posizioni di impiego di ogni singolo militare, ridefinizione che rimane espressione di un interesse pubblico, anche se ha consentito di soddisfare le aspirazioni personali dei militari coinvolti nella disposta riorganizzazione.

Considerato, pertanto, che i trasferimenti oggetto del giudizio devono essere qualificati come “d’autorità”, ai ricorrenti spettano le relative e connesse indennità previste per legge, oltre interessi legali.

Per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle indennità previste per legge, oltre interessi legali.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di causa che liquida complessivamente e forfettariamente in euro 4.000, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Soppressione dell’unità operativa di Avola.

Il Tar di Catania ha accolto il ricorso, presentato dall’odierno appellato, volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento 0553902709 Amm/Tr. del 1.9.2009 di diniego del riconoscimento dell’indennità “per trasferimento d’autorità”, ed ha altresì dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 legge n. 100/1987 e all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Il CGA per la Regione Siciliana ha stabilito che:

1) - In accordo con i criteri individuati dal Consiglio di Stato (VI, 27.12. 2007, n. 6664) e come questo C.G.A. ha già avuto modo di ribadire più volte in relazione ad altre analoghe situazioni, sia in sede cautelare che di merito (v., da ultimo, la sentenza n. 520/2010) la soppressione del reparto costituisce il caso tipico nel quale le esigenze dell’Amministrazione risultano comunque prevalenti ri-spetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la scelta della loro futura destinazione. Ragione per la quale, anche nel ca-so in cui l’Amministrazione abbia acconsentito alla richiesta del militare, a questo spetta comunque la speciale indennità di trasfe-rimento nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 100/1987 e n. 86/2001.

Ecco sotto la sentenza.
L'Amm.ne ha perso l'Appello della Guardia di Finanza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

18/09/2012 201200777 Sentenza 1


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1074/2011 proposto da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA e COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei ri-spettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

c o n t r o
OMISSIS rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Paolo Amara e Piero Amara, elettivamente domiciliato in Palermo, via Cordova n. 76, presso la segreteria di questo C.G.A.;

per l’annullamento
della sentenza del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1196/2011 del 12 maggio 2011.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti P.P. Amara e P. Amara per OMISSIS;
Vista l’ordinanza di questo C.G.A. n. 861/11 del 30 settembre 2011;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il consigliere Giuseppe Mineo; udito, altresì, l’avv. dello Stato Pignatone per le amministrazioni appellanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O
Viene in discussione l’appello contro la sentenza citata in epi-grafe con la quale il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, pre-sentato dall’odierno appellato, volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento 0553902709 Amm/Tr. del 1.9.2009 di diniego del riconoscimento dell’indennità “per trasferimento d’autorità”, ed ha altresì dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 legge n. 100/1987 e all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Resiste l’appellato con memoria difensiva, pervenuta il 23 set-tembre 2011.

Nell’udienza del 12.1.2012 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O
L’appello va respinto.

Come risulta dalla narrazione in fatto, il trasferimento del militare, odierno appellato, è stato operato per effetto della soppressione dell’unità operativa di Avola presso la quale egli prestava servizio. In accordo con i criteri individuati dal Consiglio di Stato (VI, 27.12. 2007, n. 6664) e come questo C.G.A. ha già avuto modo di ribadire più volte in relazione ad altre analoghe situazioni, sia in sede cautelare che di merito (v., da ultimo, la sentenza n. 520/2010) la soppressione del reparto costituisce il caso tipico nel quale le esigenze dell’Amministrazione risultano comunque prevalenti rispetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la scelta della loro futura destinazione. Ragione per la quale, anche nel caso in cui l’Amministrazione abbia acconsentito alla richiesta del militare, a questo spetta comunque la speciale indennità di trasfe-rimento nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 100/1987 e n. 86/2001.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Si-ciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge l’appello dell’Amministrazione per le ragioni indicate in motivazione, annulla definitivamente il prov-vedimento impugnato in prime cure e, per l’effetto, conferma quanto statuito dal primo Giudice circa il riconoscimento del di-ritto del ricorrente OMISSIS a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 della legge n. 100/1987 e all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Spese a carico della soccombenza determinate in € 3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Giuseppe Mi-neo, estensore, Alessandro Corbino, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Giuseppe Mineo, Estensore
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18 settembre 2012
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Quesito posto dal M.I.:
- relativo all’applicabilità dell’indennità di trasferimento in caso di spostamento dalla sede di servizio di un ufficio per ragioni di carattere logistico.

Il CdS precisa che:

- ) ritiene la Sezione di condividere la più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 20 luglio 2011 n. 4376 (richiamata anche dall’Amministrazione richiedente), che ha riconosciuto il beneficio dell’indennità di trasferimento all’intero gruppo aeronavale della Guardia di Finanza trasferito dalla sede di Grottaglie a quella di Taranto.

- ) In conclusione e per quanto sin qui considerato, è da ritenere che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrino nella categoria dei trasferimenti d’autorità, con i conseguenti riflessi sul trattamento economico previsto per tale tipologia di provvedimenti.

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11/10/2012 201201677 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/07/2012


Numero 04233/2012 e data 11/10/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012

NUMERO AFFARE 01677/2012

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Quesito relativo all’applicabilità dell’indennità di trasferimento in caso di spostamento dalla sede di servizio di un ufficio per ragioni di carattere logistico.

LA SEZIONE
Vista la relazione 12 marzo 2012 prot. n. 333-A/9807.D.2.2.1725/2012, con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha posto al Consiglio di Stato il quesito indicato in oggetto;

visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 18 aprile 2012;
vista la relazione ministeriale integrativa del 30 maggio 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
Il ministero dell’interno ha posto il quesito se, nel caso di ridislocazione di un reparto o ufficio in altra sede ubicata in comune diverso per ragioni di carattere logistico o organizzativo, al personale di polizia interessato allo spostamento spetti la c.d. indennità di trasferimento.

Dopo aver ricostruito la normativa applicabile, individuando la disposizione pertinente nell’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86, il dicastero precisa che, dei tre presupposti necessari per l’erogazione dell’indennità di trasferimento (trasferimento d’autorità, in altro comune e a distanza superiore a dieci chilometri), quello controverso è il trasferimento autoritativo del personale.

Tale requisito mancherebbe quando il dipendente venga destinato a un diverso ufficio territoriale a seguito di un processo di riorganizzazione dell’ente, mantenendo però il suo rapporto con l’Amministrazione tutte le caratteristiche del precedente rapporto di servizio.

In tal senso si sarebbe pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado.

Con pronuncia interlocutoria, la Sezione ha richiesto al ministero dell’interno di chiarire se le ragioni di ordine organizzativo e logistico, sottese allo spostamento della sede di servizio, riguardino la sola ipotesi in cui un ufficio o reparto vengano spostati da un luogo all’altro, con l’automatico trasferimento del personale ivi in servizio, o se all’interno di tale ipotesi debba farsi distinzione in base alle cause dello spostamento, materiali (esempio, la cessazione di un contratto di locazione) o anche funzionali.

Sul punto espone ora l’Amministrazione che è arduo distinguere le cause materiali dello spostamento da quelle funzionali, trattandosi di provvedimenti complessi che sono diretti a perseguire una serie di interessi pubblici, tra i quali sono compresi obiettivi di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica, oltre che squisitamente logistici.

Considerato.
Preliminarmente la Sezione ritiene opportuno richiamare il disposto dell’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86, che disciplina l’indennità di trasferimento, per procedere poi alla verifica di quello che sembra essere il nodo centrale del quesito posto dall’Amministrazione richiedente, vale a dire se detta indennità competa al personale di polizia coinvolto nel trasferimento di un reparto ad altra sede per ragioni logistiche e organizzative, trattandosi di tipologia di trasferimento che, secondo un indirizzo interpretativo, sembrerebbe non rientrare nelle ipotesi prese in considerazione dalla norma considerata.

Orbene, l’art. 1, comma 1, della l. n. 86 del 2001 prevede che “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

Dalla lettera della disposizione si ricavano due dei requisiti generali che danno diritto alla percezione del beneficio in questione: trasferimento d’autorità e ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza.

Il terzo requisito generale, come ricorda l’Amministrazione richiedente, è stato individuato in via d’interpretazione sistematica dal Consiglio di Stato, che ha affermato il principio in diritto secondo cui “l’attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione” (Cons. St., ad. pl., 14 dicembre 2011 n. 23).

L’adunanza plenaria ha ritenuto, infatti, che lo scopo essenziale della legge del 2001 fosse quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento d’autorità, senza incidere però sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione, legislativamente previsto per la corresponsione dell’indennità di missione ed espressamente indicato dall’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987 n. 100, che in origine ha introdotto il beneficio in questione per il personale militare e di polizia.

Tornando all’oggetto del quesito, dalla normativa esposta viene in evidenza che presupposto necessario per attribuire la controversa indennità è il trasferimento di autorità, il quale, secondo il consolidato e univoco indirizzo giurisprudenziale, risponde a un precipuo interesse pubblico, nonché a specifiche esigenze di servizio dell'amministrazione disponente.

Dai trasferimenti d’autorità o d’ufficio si distinguono i trasferimenti c.d. a domanda, in cui è prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del richiedente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere assicurato il rispetto dei principi fissati dall’art. 97 Cost.

Ne consegue che la valutazione dell’interesse prevalente, se dell’amministrazione o del dipendente, costituisce la discriminante per distinguere i trasferimenti di autorità da quelli a domanda e per far sorgere in capo al personale destinatario dell’ordine di spostamento il diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, che spetta soltanto nelle situazioni in cui il movimento è disposto autoritativamente, ai sensi del più volte richiamato art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001.

Ai fini di cui si discute, un criterio interpretativo può quindi trarsi dalla ratio della disposizione suddetta, che è volta a ristorare con la specifica indennità i disagi che il personale affronta per porsi nelle condizioni di prestare servizio nella nuova sede; di contro, è palese che il legislatore, non prevedendo la corresponsione del beneficio nel caso di trasferimento a domanda, ha evidentemente ritenuto compensati dal soddisfacimento dell’interesse del richiedente alla movimentazione i disagi che conseguono allo spostamento nella nuova sede di servizio.

Sulla base dell’analisi sin qui effettuata non può essere condivisa la tesi dell’Amministrazione richiedente secondo cui, quando il trasferimento sia connesso a una dislocazione diversa dell’intero reparto per motivi logistici o organizzativi, non ricorrere il presupposto del trasferimento d’autorità necessario per la corresponsione dell’indennità in questione. Infatti, non soltanto non si rinviene nell’ordinamento una disposizione legislativa che consenta di configurare un provvedimento di trasferimento di carattere diverso da quelli sin qui considerati (d’autorità o a domanda), ma è altresì da escludere, anche sotto il profilo della ragionevolezza, che i trasferimenti disposti per esigenze logistiche od organizzative abbiano natura differente da quelli c.d. d’autorità, quasi costituissero un tertium genus che si aggiunga ai trasferimenti d’autorità e a quelli a domanda.

Alle medesime conclusioni inducono anche le precisazioni fornite dall’Amministrazione, la quale ha chiarito che, negli spostamenti di sede dei reparti, è operazione assai ardua scorporare le cause materiali da quelle funzionali, trattandosi generalmente di provvedimenti “teleologicamente orientati al perseguimento di obiettivi efficientistici e di contenimento della spesa pubblica, oltre che a finalità squisitamente logistiche”.

Non si può neppure aderire alla prospettazione per la quale, nel caso di ridislocazione di un reparto in altra sede senza che muti l’area di competenza del medesimo, si dà luogo a un “trasferimento figurativo”, in quanto tale condizione, alla luce della regolamentazione contenuta nella legge n. 86 del 2001, è ipotizzabile soltanto quando il mutamento della sede istituzionale del reparto, che è pur sempre un provvedimento autoritativo, non comporti materialmente il trasferimento del personale dalla precedente sede fisica a quella nuova esistente in un comune diverso dal precedente.

Di contro ritiene la Sezione di condividere la più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 20 luglio 2011 n. 4376 (richiamata anche dall’Amministrazione richiedente), che ha riconosciuto il beneficio dell’indennità di trasferimento all’intero gruppo aeronavale della Guardia di Finanza trasferito dalla sede di Grottaglie a quella di Taranto.

In conclusione e per quanto sin qui considerato, è da ritenere che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrino nella categoria dei trasferimenti d’autorità, con i conseguenti riflessi sul trattamento economico previsto per tale tipologia di provvedimenti.

P.Q.M.
nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio di Stato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
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riconoscimento dell'indennità di trasferimento ad altra sede poichè è conseguente alla soppressione della brigata di Recco d’originaria appartenenza.

1) - l’assegnazione alla nuova sede sarebbe riconducibile al trasferimento d’autorità, essendo preordinato a soddisfare l’interesse organizzativo del Corpo militare.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

Ricorso ACCOLTO.

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18/10/2012 201201228 Sentenza 2


N. 01228/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Rossi, con domicilio eletto presso Micaela Rossi in Genova, via Nino Bixio 3/2a;

contro
Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento del provvedimento di rigetto di ricorso gerarchico avente ad oggetto la spettanza dell’indennità di disposizione di trasferimento con decorrenza 1 agosto 2009 nonchè per l’accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di trasferimento oltre interessi e rivalutazione monetaria

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze e di Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza, in servizio presso la brigata di Recco, ha impugnato la reiezione del ricorso gerarchico avente ad oggetto l’accertamento, ai sensi dell’art. 1 l. 29 marzo 2001 n.86, del diritto all’indennità di trasferimento d’autorità.

Il ricorso gerarchico e quello in esame muovono da un comune denominatore di fatto: il trasferimento ad altra sede del ricorrente è conseguente alla soppressione della brigata di Recco d’originaria appartenenza, sicché, secondo le censure, l’assegnazione alla nuova sede sarebbe riconducibile al trasferimento d’autorità, essendo preordinato a soddisfare l’interesse organizzativo del Corpo militare.

L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12.07.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Oggetto del gravame, promosso avverso la reiezione del ricorso gerarchico, è l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. 1 l. 29 marzo 2001 n.86.

L’amministrazione denega il diritto sul rilievo che il ricorrente ha presentato formale domanda di trasferimento, con la conseguenza che, a prescindere dalla ragione di fatto che ha dato avvio alla domanda, il trasferimento non sarebbe avvenuto d’autorità.

In contrario va affermato, dando continuità all’indirizzo giurisprudenziale prevalente (cfr., Cons.St., sez. IV, 19 dicembre 2008 n. 6405; Id. sez. IV, 7 febbraio 2011 n. 814), da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che il trasferimento d’autorità è tale qualora esso sia teleologicamente disposto nell’interesse prevalente dell’amministrazione.

L’assenso che il dipendente eventualmente esprima, anche se assume la forma della domanda, non rileva qualora esso, come nel caso che ne occupa, si qualifichi come assenso necessitato dalla situazione di fatto contingente.

In altri termini la soppressione della sede della brigata di appartenenza, giustificata dal riordino delle strutture dislocate nell’ambito territoriale del Comando, ha di fatto imposto il trasferimento del ricorrente ad altra sede, rendendo al contempo palese che l’interesse avuto di mira è in via prioritaria quello del Corpo militare all’ottimizzazione del servizio d’istituto.

Conseguentemente il gradimento espresso dal ricorrente non fa venire meno la natura di trasferimento d’autorità (cfr., da ultimo, Cons.St., sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3383), con conseguente diritto a percepire la relativa indennità.

Le spese di lite seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’affetto dichiara dovuta l’indennità di trasferimento a decorrere dal 1 agosto 2009.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi 2500,00 (duemilacinquecento) euro, oltre competenze ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 18/10/2012
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Per notizia, poichè l'argomento e correlato al trasferimento

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Restituzione fattura per trasporto mobili e masserizie, considerato che l’istante non avrebbe preliminarmente sottoposto i mobili a pesatura presso una pesa pubblica

1) - il ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, facendo rilevare l’assenza di una pesa pubblica presso la sede di destinazione e assumendo che la mancata produzione della bolletta della pesa pubblica.

2) - Ritenuto che il ricorso è infondato (secondo il TAR) alla stregua del chiaro disposto della disposizione di cui all’art. 19 della legge n.836/73.

3) - Ritenuto quindi che l’assenza di pesa pubblica presso la sede di destinazione non esime il dipendente dall’onere di provvedere alla pesatura presso altra pesa pubblica; e che peraltro il ricorrente non ha allegato fatti oggettivi che abbiano reso comunque impossibile la pesatura dei mobili trasportati.

Il resto leggetelo qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 02530/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pescetelli, con domicilio eletto presso Fabio Pescetelli in Roma, via Enea,14 Int.14;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia, DAP prot. PRO9-0074508-2011 del 28.10.2011 avente ad oggetto la restituzione della fattura per trasporto mobili e masserizie poichè non ammessa a rimborso dalla normativa vigente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS (x questione di spazio);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con il provvedimento impugnato è stata denegata la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per trasporto di mobilio e masserizie in occasione del trasferimento d’ufficio dalla casa circondariale di OMISSIS alla casa circondariale di OMISSIS, considerato che l’istante non avrebbe preliminarmente sottoposto i mobili a pesatura presso una pesa pubblica, producendo la relativa bolletta;

Premesso altresì che il ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, facendo rilevare l’assenza di una pesa pubblica presso la sede di destinazione e assumendo che la mancata produzione della bolletta della pesa pubblica non può costituire causa di decadenza ;

Ritenuto che il ricorso è infondato alla stregua del chiaro disposto della disposizione di cui all’art. 19 della legge n.836/73, cosicchè la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto che ai sensi della disposizione richiamata il dipendente, al fine di ottenere il previsto rimborso delle spese di trasporto, è tenuto a far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta , e che non è ammessa la sostituzione della bolletta con atto notorio ex art. 4 legge 15/68;

Ritenuto quindi che l’assenza di pesa pubblica presso la sede di destinazione non esime il dipendente dall’onere di provvedere alla pesatura presso altra pesa pubblica; e che peraltro il ricorrente non ha allegato fatti oggettivi che abbiano reso comunque impossibile la pesatura dei mobili trasportati;

Ritenuto che tutte le altre indennità di trasferimento dovute al ricorrente sono state corrisposte;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso è infondato e va rigettato; e che le spese di lite possono essere compensate in ragione anche della natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 11/03/2013
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1) - ad avviso dell’amministrazione, tali benefici non spetterebbero, in quanto la distanza fra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione sarebbe inferiore ai 10 km, prendendo a riferimento la distanza fra le case comunali dei rispettivi Comuni.

2) - Invero la distanza tra le sedi di servizio di provenienza e di destinazione va calcolata, diversamente da quanto ritiene l’amministrazione, prendendo a riferimento non quella, arbitrariamente assunta dall’amministrazione stessa, fra le case comunali dei rispettivi Comuni, che non hanno alcuna rilevanza per la soluzione del caso che ne occupa, ma quella reale fra dette sedi, che risulta essere di 10,6 km (cfr. CDS V Sez. 8.3.2012 n. 1338).

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.

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08/05/2013 201300264 Sentenza Breve 1


N. 00264/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2013, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Dapas, con domicilio eletto presso Alessandra Dapas Avv. in Trieste, via Coroneo 31/2;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento
-per l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di missione L. 86/2001 e conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, militari della Guardia di Finanza già in forza alla soppressa Tenenza di Fernetti, nel Comune di Monrupino, chiedono, in conseguenza del loro trasferimento alla istituenda Compagnia della Guardia di Finanza di Prosecco, nel Comune di Sgonico l’accertamento del diritto alla spettanza dei benefici economici, di cui all’art. 1 della L. 29.3.2001 n. 86, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione fino al saldo e relativa ricostruzione previdenziale e pensionistica.

Peraltro, ad avviso dell’amministrazione, tali benefici non spetterebbero, in quanto la distanza fra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione sarebbe inferiore ai 10 km, prendendo a riferimento la distanza fra le case comunali dei rispettivi Comuni.

Inoltre, in ordine ai precedenti giurisprudenziali citati dai ricorrenti, l’amministrazione richiama la L. 30.12.2004 n. 311, là dove non consente l’estensione del giudicato o divenute esecutive in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, divieto tuttora vigente a seguito della L. n. 14/2009.
Il ricorso è manifestamente fondato, onde può provvedersi direttamente con sentenza in forma semplificata.

Invero la distanza tra le sedi di servizio di provenienza e di destinazione va calcolata, diversamente da quanto ritiene l’amministrazione, prendendo a riferimento non quella, arbitrariamente assunta dall’amministrazione stessa, fra le case comunali dei rispettivi Comuni, che non hanno alcuna rilevanza per la soluzione del caso che ne occupa, ma quella reale fra dette sedi, che risulta essere di 10,6 km (cfr. CDS V Sez. 8.3.2012 n. 1338).

Con ciò il collegio non intende estendere alcun giudicato ma solo dimostrare che la distanza effettiva è legittimamente calcolata in tale misura, come riconosciuta da un precedente, il richiamo al quale, limitatamente a tale accertamento di mero fatto, non è vietato dalla legislazione citata dalla difesa erariale.

Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere i richiesti benefici economici a ciascuno spettanti in conseguenza del trasferimento, con interessi e rivalutazione e con i relativi riflessi previdenziali e pensionistici, nei termini richiesti in ricorso, con conseguente condanna dell’amministrazione a corrisponderli.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, salvo il dovuto rimborso ex lege del contributo unificato anticipato dai ricorrenti, che rimane a carico dell’amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore
Oria Settesoldi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 86 del 29 marzo 2001, oltre interessi e rivalutazione e dell'indennità di euro 775,00 prevista dall'art. 8, comma 5, DPR 13 giugno 2002 n. 163, oltre interessi e rivalutazione;

1) - Il ricorrente fino al gennaio 2003 era in servizio presso il Comando delle operazioni forze aeree di Vicenza per essere trasferito d’autorità, con provvedimento notificatogli il 21 gennaio 2003, alla stazione meteorologica del Plateau Rosà.

2) - L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese; ha in particolare dedotto trattarsi di trasferimento in esito a domanda formulata circa tre anni prima, non spettando conseguentemente le richieste indennità.

3) - Il ricorrente ha contro dedotto sul punto, affermando che il trasferimento, indipendentemente dalla domanda – effettivamente presentata il 29 maggio 2000 – dovrebbe essere considerato d’autorità sia perché la domanda di trasferimento sarebbe stata presentata sul presupposto della prevista chiusura del Comando aereo di Vicenza (presupposto in mancanza del quale il ricorrente non avrebbe presentato domanda di trasferimento, essendo la famiglia residente in tale città), sia perché il trasferimento sarebbe stato disposto nel quadro di una riorganizzazione complessiva della dislocazione delle forze dell’Areonautica.

4) - Nel merito, il ricorso deve essere accolto facendo rinvio, ai fini dell’onere motivazionale della presente sentenza, secondo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo, al precedente conforme di cui alla citata sentenza TAR Veneto, Sez. I, 19 maggio 2009, n. 1506.

5) - Il Collegio, pur consapevole dell’esistenza di orientamenti difformi puntualmente segnalati dall’Amministrazione nelle sue difese, ritiene infatti di condividere la soluzione cui giunge la citata sentenza 1506.

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16/05/2013 201300035 Sentenza 1


N. 00035/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Melone e Adriano Consol, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui ope legis domicilia in Torino, Corso Stati Uniti, 45;

per il riconoscimento
del diritto del ricorrente a percepire il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 86 del 29 marzo 2001, oltre interessi e rivalutazione e dell'indennità di euro 775,00 prevista dall'art. 8, comma 5, DPR 13 giugno 2002 n. 163, oltre interessi e rivalutazione;

nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme pretese e per l'annullamento di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali e/o comunque di ogni collegato atto ostativo al pagamento delle indennità domandate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in servizio quale Maresciallo di 1^ classe ATG geofisica dell’Aeronautica militare chiede il riconoscimento delle somme asseritamente spettantegli in applicazione delle indennità meglio specificate in epigrafe, che l’Amministrazione avrebbe omesso di corrispondergli.

Premette a tal fine che fino al gennaio 2003 era in servizio presso il Comando delle operazioni forze aeree di Vicenza per essere trasferito d’autorità, con provvedimento notificatogli il 21 gennaio 2003, alla stazione meteorologica del Plateau Rosà.

Affida il ricorso a due motivi, sostanzialmente basati sulla spettanza delle indennità in epigrafe al personale militare trasferito d’autorità.

A sostegno della pretesa deposita sentenza del TAR Veneto, Sez. I, 19 maggio 2009, n. 1506, relativa all’accoglimento di analoghe pretese proposte da personale dell’Areonautica militare in identica situazione.

L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese; ha in particolare dedotto trattarsi di trasferimento in esito a domanda formulata circa tre anni prima, non spettando conseguentemente le richieste indennità.

Il ricorrente ha contro dedotto sul punto, affermando che il trasferimento, indipendentemente dalla domanda – effettivamente presentata il 29 maggio 2000 – dovrebbe essere considerato d’autorità sia perché la domanda di trasferimento sarebbe stata presentata sul presupposto della prevista chiusura del Comando aereo di Vicenza (presupposto in mancanza del quale il ricorrente non avrebbe presentato domanda di trasferimento, essendo la famiglia residente in tale città), sia perché il trasferimento sarebbe stato disposto nel quadro di una riorganizzazione complessiva della dislocazione delle forze dell’Areonautica.

All’udienza del 18 aprile 2013 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.

Nel merito, il ricorso deve essere accolto facendo rinvio, ai fini dell’onere motivazionale della presente sentenza, secondo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo, al precedente conforme di cui alla citata sentenza TAR Veneto, Sez. I, 19 maggio 2009, n. 1506.

Il Collegio, pur consapevole dell’esistenza di orientamenti difformi puntualmente segnalati dall’Amministrazione nelle sue difese, ritiene infatti di condividere la soluzione cui giunge la citata sentenza 1506.

Ciò perché due circostanze concorrono a dimostrare come il trasferimento non appare rispondere ad esigenze personali del ricorrente:

- da un lato la domanda di trasferimento (depositata dall’Amministrazione in data 7 marzo 2013, sub 4), appare all’evidenza essere un’indicazione di sedi preferite (ne sono elencate 4, la terza delle quali è quella dove il ricorrente è stato poi effettivamente trasferito);

- d’altro lato, il trasferimento risulta essere stato disposto sulla base di un piano di reimpiego del personale (depositato dall’Amministrazione in data 7 marzo 2013, sub 5).

Tali circostanze avvalorano la tesi, addotta dal ricorrente e non contestata dall’Amministrazione, che la domanda fosse stata formulata solo in previsione della chiusura della allora sede di servizio, e non sulla base di una esigenza personale di trasferimento del ricorrente.

Né il ricorso può essere ritenuto irricevibile (come ipotizzato nella relazione dell’Amministrazione depositata il 7 marzo 2013 sub 1, senza peraltro che l’Avvocatura erariale abbia eccepito l’irricevibilità nelle sue difese), attesa la ritenuta natura autoritativa del trasferimento.

L’Amministrazione dovrà quindi provvedere alla erogazione delle richieste indennità.

Trattandosi di indennità non aventi natura retributiva, non è ad esse applicabile la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, ma sulla somma capitale versata dovranno essere computati soltanto gli interessi legali ex art. 1224 cod. civ. dal sorgere del diritto sino all’effettivo soddisfo.

Il Collegio è dell'avviso che le oscillazioni giurisprudenziali circa le questioni trattate costituiscano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento a favore del ricorrente delle indennità richieste, unitamente agli interessi legali da computarsi sulle somme capitali dal sorgere del diritto sino al soddisfo.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2013
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riorganizzazione di molti reparti territoriali del corpo della guardia di Finanza che hanno portato, tra l’altro, alla soppressione del reparto presso il quale prestavano servizio i ricorrenti (Brigada Le Grazie Portovenere SP).

1) - rigetto istanze dirette al conseguimento dell'indennita' di trasferimento ex lege 86/2001 e riconoscimento diritto alla predetta indennita'.

2) - A seguito della prevista soppressione dell’ufficio di appartenenza veniva chiesto ai militari di avanzare di trasferimento con l’indicazione di eventuali incompatibilità e destinazioni di gradimento degli attuali ricorrenti.

3) - Nel mese di settembre 2010 i militari venivano trasferiti nelle sedi di destinazione e veniva emesso il provvedimento di rigetto della indennità di trasferimento.

IL TAR chiarisce:

4) - In questa ipotesi, la richiesta, proveniente dall’amministrazione, di avanzare apposita istanza, da parte del militare, per indicare una sede di suo gradimento, non può eliminare la natura di trasferimento d’autorità insita nel provvedimento posto che, origine del movimento, non è l’iniziativa dei ricorrenti dovuta a ragioni personali, ma il trasferimento è determinato dal preminente interesse pubblico conseguente alla riorganizzazione di reparti da parte del Comando generale, che, nello specifico, hanno portato alla soppressione dell’ufficio presso il quale i militari prestavano servizio.

5) - Inoltre l’interpello richiesto ai militari aveva anche la precipua funzione di conoscere eventuali cause d’incompatibilità allo svolgimento del servizio presso alcune strutture o sedi.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo da voi stessi.

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23/05/2013 201300806 Sentenza 1


N. 00806/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2011, proposto da:
A. F., S. M., F. B., S. C., N. S., A. B., L. R., G. P., rappresentati e difesi dagli avv. Michele Denicolo', Clementina Spagnolo, con domicilio eletto presso Clementina Spagnolo in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2; Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia;

per l'annullamento
provvedimento di rigetto istanze dirette al conseguimento dell'indennita' di trasferimento ex lege 86/2001 e riconoscimento diritto alla predetta indennita' prot.n.94485\11 del 29\4\2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato i ricorrenti, tutti militari della Guardia di Finanza chiedono l’annullamento del provvedimento di rigetto .n.94485\11 del 29\4\2011 delle istanze dirette al conseguimento dell’indennità di trasferimento ex lege 86/20201 e chiedono l’accertamento del diritto alla predetta indennità .

La scaturigine del ricorso trova fondamento nella riorganizzazione di molti reparti territoriali del corpo della guardia di Finanza (doc. 2 ric) che hanno portato, tra l’altro, alla soppressione del reparto presso il quale prestavano servizio i ricorrenti (Brigada Le Grazie Portovenere SP).

A seguito della prevista soppressione dell’ufficio di appartenenza veniva chiesto ai militari di avanzare di trasferimento con l’indicazione di eventuali incompatibilità e destinazioni di gradimento degli attuali ricorrenti.

Nel mese di settembre 2010 i militari venivano trasferiti nelle sedi di destinazione e in data 29\4\2011 veniva emesso il provvedimento di rigetto della indennità di trasferimento oggi impugnato.

Il ricorso è affidato a due distinte censure, così rubricate.

1)-Violazione di legge per difetto di motivazione;
2)-Violazione di legge per falsa applicazione delle norme in materia di trasferimento.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’amministrazione resistente che chiedeva il rigetto del ricorso.

All’udienza di merito, fissata per il 9\4\12013 la causa passava in decisione dopo una breve discussione.

DIRITTO
Il ricorso è fondato.

Questo Tribunale (Tar Liguria II n. 798\2011) si è già pronunciato in termini di una controversia di identico tenore volta al conseguimento da parte dei militari dell’indennità di trasferimento prevista dalla l.n.86\2011, nel caso di trasferimento a seguito della soppressione dell’ufficio presso il quale svolgevano il proprio servizio.

In questa ipotesi, la richiesta, proveniente dall’amministrazione, di avanzare apposita istanza, da parte del militare, per indicare una sede di suo gradimento, non può eliminare la natura di trasferimento d’autorità insita nel provvedimento posto che, origine del movimento, non è l’iniziativa dei ricorrenti dovuta a ragioni personali, ma il trasferimento è determinato dal preminente interesse pubblico conseguente alla riorganizzazione di reparti da parte del Comando generale, che, nello specifico, hanno portato alla soppressione dell’ufficio presso il quale i militari prestavano servizio.

L’assunto del Tribunale ha trovato conferma in altre pronunce (Tar Calabria Cz n.884\2012; CGA reg. Sicilia n. 777 del 18\9\2012, che hanno sottolineato, nel caso di soppressione dell’ufficio de quo, la prevalenza delle esigenze dell’amministrazione rispetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la loro futura destinazione.

Inoltre l’interpello richiesto ai militari aveva anche la precipua funzione di conoscere eventuali cause d’incompatibilità allo svolgimento del servizio presso alcune strutture o sedi, interesse ancora una volta di preminente carattere pubblico vista la delicata funzione svolta dai militari della Guardia di Finanza.

In conclusione il ricorso va accolto risultando fondate entrambe le censure poste a fondamento dei motivi di impugnativa, riconoscendo dovuta nei limiti di legge, l’indennità di trasferimento ex l.n.86\2001
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato ed accerta il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di riferimento ex l.n.86\2001.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, da dividersi tra loro in parti uguali che si liquidano nella misura complessiva di €.3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013


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N.B.: sotto la stessa data è stato accolto anche il ricorso per i colleghi che prestavano servizio presso la (Brigada di Porto Ceresio, Va).

Sicuramente adesso l'Amm.ne potrebbe fare Appello al CdS..-
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