EX TRANSITATO IN PENSIONE DA CIVILE - DOMANDA DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
Da @Navy Seal e @nonno Alberto
Ciao !
Di sovente, dal personale transitato nei ruoli civili,già in possesso di riconoscimento causa di servizio, viene posto il quesito se è possibile inoltrare domanda di pensione privilegiata ordinaria, anche dopo aver raggiunto la pensione da civile.
La risposta è SI.
È capitato di recente che una sede Inps abbia negato tale possibilità richiamando l'art 6 dl 201/2011.
Per quanto precede, si allega una recente esperienza di collega ex transitato, che ha ottenuto la ppo dopo il pensionamento da civile nel 2023,calcolata solo sul periodo ex militare.
"sono stato riformato nel 2012 e nello stesso anno sono transitato nei ruoli civili. Avevo una ottava categoria riconosciuta in costanza di servizio militare già a vita. Nel 2023 sono andato in pensione per anzianità e ho chiesto la privilegiata in aggiunta. Mi è stata calcolata in base alla retribuzione che avevo alla cessazione dal servizio militare, la decorrenza economica è stata quella della pensione di anzianità da civile. Quindi, percepisco il 10% non della pensione complessiva (periodo militare più civile), ma il 10% della pensione che avevo maturato con il solo servizio militare.
In allegato copia decreto Inps, nelle cui note
" E’ CONFERITA CONTESTUALE PENSIONE PRIVILEGIATA DIRETTA CALCOLATA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO Militare"
Chiaramente, speriamo che per tale diritto non sia necessario fare ricorso.
Un grazie a NavySeals per il prezioso contributo.
EX TRANSITATO IN PENSIONE DA CIVILE - DOMANDA DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
- nonno Alberto
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EX TRANSITATO IN PENSIONE DA CIVILE - DOMANDA DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
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VINCENZO33
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Re: EX TRANSITATO IN PENSIONE DA CIVILE - DOMANDA DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
buongiorno,
anche io sono ex militare (maresciallo M.M.), transitato all'impiego civile. Sono in pensione a domanda a decorrere dal 1 gennaio 2025. Ho fatto domanda di PPO e l'INPS me l'ha respinta. Potresti essere gentile ad inviarmi anche a mezzo whATSAPP 3494226855 il decreto INPS con la quale ti concede la ppo? Oppure mi potresti dare info più dettagliate? Grazie mille
anche io sono ex militare (maresciallo M.M.), transitato all'impiego civile. Sono in pensione a domanda a decorrere dal 1 gennaio 2025. Ho fatto domanda di PPO e l'INPS me l'ha respinta. Potresti essere gentile ad inviarmi anche a mezzo whATSAPP 3494226855 il decreto INPS con la quale ti concede la ppo? Oppure mi potresti dare info più dettagliate? Grazie mille
- nonno Alberto
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Re: EX TRANSITATO IN PENSIONE DA CIVILE - DOMANDA DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
VINCENZO33 ha scritto: mer apr 01, 2026 1:03 pm buongiorno,
anche io sono ex militare (maresciallo M.M.), transitato all'impiego civile. Sono in pensione a domanda a decorrere dal 1 gennaio 2025. Ho fatto domanda di PPO e l'INPS me l'ha respinta. Potresti essere gentile ad inviarmi anche a mezzo whATSAPP 3494226855 il decreto INPS con la quale ti concede la ppo? Oppure mi potresti dare info più dettagliate? Grazie mille
@VINCENZO33
In quale data sei transitato ?
Quali sono le motivazioni del diniego ?
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VINCENZO33
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Re: EX TRANSITATO IN PENSIONE DA CIVILE - DOMANDA DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
Sono transitato il 15 aprile 2008, ed in pensione dal 1.1.2025. questo è il motivo del diniego:
Le comunico che non e` stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 13/03/2025, per il seguente
motivo:
Si rigetta per applicazione dell'art.6 del DM 201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011, che ha
abrogato l’istituto della pensione privilegiata per il personale civile
Avverso il presente atto la S.V. può presentare ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione
competente. Il ricorso può essere presentato esclusivamente con accesso telematico, attraverso una delle seguenti
modalità:- in via diretta dal cittadino, tramite accesso - con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) - al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai
“servizi online” > ricorsi Gestione Dipendenti Pubblici- tramite gli enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, ai sensi dell’art. 1 della Legge
11 gennaio 1979, n. 12, sempre attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati.
Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione (art. 2 D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199). Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, il ricorso si
intende respinto a tutti gli effetti.
Se è residente in un paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o nei paesi
extracomunitari convenzionati con l’Italia, il ricorso può essere altresì presentato per il tramite dell’istituzione estera
corrispondente e la data del ricorso sarà quella di presentazione presso tale istituzione.
In ogni caso, la S.V. potrà proporre ricorso, nei termini di legge, innanzi all’Autorità giudiziaria competente in materia,
da notificare direttamente a questa sede, avendo il rappresentante legale dell’Istituto eletto, a tal fine, domicilio
speciale presso la stessa, nei termini previsti dall`articolo Art. 47 del D.P.R. 30 aprile
Le comunico che non e` stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 13/03/2025, per il seguente
motivo:
Si rigetta per applicazione dell'art.6 del DM 201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011, che ha
abrogato l’istituto della pensione privilegiata per il personale civile
Avverso il presente atto la S.V. può presentare ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione
competente. Il ricorso può essere presentato esclusivamente con accesso telematico, attraverso una delle seguenti
modalità:- in via diretta dal cittadino, tramite accesso - con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) - al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai
“servizi online” > ricorsi Gestione Dipendenti Pubblici- tramite gli enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, ai sensi dell’art. 1 della Legge
11 gennaio 1979, n. 12, sempre attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati.
Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione (art. 2 D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199). Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, il ricorso si
intende respinto a tutti gli effetti.
Se è residente in un paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o nei paesi
extracomunitari convenzionati con l’Italia, il ricorso può essere altresì presentato per il tramite dell’istituzione estera
corrispondente e la data del ricorso sarà quella di presentazione presso tale istituzione.
In ogni caso, la S.V. potrà proporre ricorso, nei termini di legge, innanzi all’Autorità giudiziaria competente in materia,
da notificare direttamente a questa sede, avendo il rappresentante legale dell’Istituto eletto, a tal fine, domicilio
speciale presso la stessa, nei termini previsti dall`articolo Art. 47 del D.P.R. 30 aprile
