Buongiorno,
vorrei gentilmente sapere se la mia esenzione V02 può essere estesa anche ai figli e al coniuge.
Presso la mia ASL di appartenenza mi è stato riferito di no.
Grazie infinite.
Esenzione V02
Re: Esenzione V02
La legge prevede che, se l'avente diritto è "vivo", solo a lui spetta l'esenzione (parlo di VD, mentre invece per le VT spetta anche ai congiunti). Alcune regioni hanno esteso il beneficio in via autonoma tuttora valido, altre ancora lo davano e ora non danno più, e altre ancora hanno iniziato a ritirarlo perchè si sono rese conto che non spettava.
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CanticoDeiMatti
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Re: Esenzione V02
Grazie per la risposta.
Saluti
Saluti
Re: Esenzione V02
nel veneto si a tutto il nucleo familiareCanticoDeiMatti ha scritto: ven mar 20, 2026 7:13 am Buongiorno,
vorrei gentilmente sapere se la mia esenzione V02 può essere estesa anche ai figli e al coniuge.
Presso la mia ASL di appartenenza mi è stato riferito di no.
Grazie infinite.
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CanticoDeiMatti
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Re: Esenzione V02
Legge 3 agosto 2004, n. 206
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i
familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori,
sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Da come leggo, spetterebbe anche ai figli e al coniuge, sia nel caso in cui la vittima sia in vita sia nel caso in cui sia deceduta.
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i
familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori,
sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Da come leggo, spetterebbe anche ai figli e al coniuge, sia nel caso in cui la vittima sia in vita sia nel caso in cui sia deceduta.
Re: Esenzione V02
Per le vittime del terrorismo assolutamente sì (come da articolo che citi), per le vittime del dovere no.CanticoDeiMatti ha scritto: gio mar 26, 2026 8:20 am Legge 3 agosto 2004, n. 206
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i
familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori,
sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Da come leggo, spetterebbe anche ai figli e al coniuge, sia nel caso in cui la vittima sia in vita sia nel caso in cui sia deceduta.

