Ciao, hai la copia della sentenza? sul portale della cassazione la sentenza è in fase di oscuramentoNavySeals ha scritto: mar mar 24, 2026 1:17 pm I 10 anni NON spettano alle Vittime del Dovere (Cass. 6190/2026). Non credo si arriverà mai alle Sezioni Unite.
vittime del dovere 10 anni figurtivi
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luigino2010
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Ecco il testo della parte di sentenza che si occupa del problema:
“Dispone l’art.1, comma 562, della legge n.266/2005 che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
S’intende che la norma non pone, in via generale, in capo alla vittima del dovere un diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in tutto identico a quello riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata. L’equiparazione è, infatti, disposta in chiave programmatica e solo nei limiti di stanziamenti di bilancio non superiori a 10 milioni di euro annui nonché, ai sensi del successivo comma 565, secondo le modalità e i termini
previsti dal d.P.R. n.243/2006 (v. relativo art.4).
Emerge il divario tra la norma di equiparazione programmatica e finanziariamente condizionata del comma 562 e il diritto pieno all’equiparazione senza limiti finanziari e derivante direttamente dalla norma, come previsto ad esempio dagli artt.1073 del d.P.R. n.90/2010 e 34, comma 1, del d.l. n.159/2007, conv. in legge n.222/2007, i quali sanciscono l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze di cui all’art.5, commi 1, 2, 5 della
legge n.206/2004 (in particolare art.5, commi 1, 2, 5 ad opera dell’art.1073 del d.P.R. n.90/2010, art.5, commi 1 e 5 ad opera dell’art.34, comma 1, del d.l. n.159/2007) previste per le vittime della criminalità organizzata.
Diversamente dall’art.5 della legge n.206/2004, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 rientrano nella norma programmatica del comma 562 e soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dall’art.4, comma 1, del d.P.R. n.243/2006. Ebbene, tale norma stabilisce che la corresponsione delle provvidenze originariamente previste in favore delle vittime della criminalità è soggetta a un ordine e,
entro tale ordine, le provvidenze della legge n.206/2004 sono poste al terzo posto. Ulteriormente, entro tale terzo posto, vengono riconosciute nei limiti finanziari di 10 milioni di euro annui non le provvidenze degli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, ma le seguenti: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità (art.6, comma 1); 2) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica (art.6, comma 2); 3) esenzione
dall'imposta di bollo (art.8 ).
Tutte le altre provvidenze ex legge n.206/2004, comprese quelle menzionate dal Ministero (i 10 anni) sono soggette al comma 2 dell’art.4 del d.P.R. n.243/2006 e vengono riconosciute alle vittime del dovere “subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
L’assistito non ha allegato né riconosciuto che tale ulteriore autorizzazione di spesa, rispetto all’importo di 10 milioni di euro annui ex comma 563, si sia mai avuta. In difetto, la Corte non avrebbe potuto riconoscere le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, dovendo la sentenza essere cassata sul punto.”
“Dispone l’art.1, comma 562, della legge n.266/2005 che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
S’intende che la norma non pone, in via generale, in capo alla vittima del dovere un diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in tutto identico a quello riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata. L’equiparazione è, infatti, disposta in chiave programmatica e solo nei limiti di stanziamenti di bilancio non superiori a 10 milioni di euro annui nonché, ai sensi del successivo comma 565, secondo le modalità e i termini
previsti dal d.P.R. n.243/2006 (v. relativo art.4).
Emerge il divario tra la norma di equiparazione programmatica e finanziariamente condizionata del comma 562 e il diritto pieno all’equiparazione senza limiti finanziari e derivante direttamente dalla norma, come previsto ad esempio dagli artt.1073 del d.P.R. n.90/2010 e 34, comma 1, del d.l. n.159/2007, conv. in legge n.222/2007, i quali sanciscono l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze di cui all’art.5, commi 1, 2, 5 della
legge n.206/2004 (in particolare art.5, commi 1, 2, 5 ad opera dell’art.1073 del d.P.R. n.90/2010, art.5, commi 1 e 5 ad opera dell’art.34, comma 1, del d.l. n.159/2007) previste per le vittime della criminalità organizzata.
Diversamente dall’art.5 della legge n.206/2004, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 rientrano nella norma programmatica del comma 562 e soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dall’art.4, comma 1, del d.P.R. n.243/2006. Ebbene, tale norma stabilisce che la corresponsione delle provvidenze originariamente previste in favore delle vittime della criminalità è soggetta a un ordine e,
entro tale ordine, le provvidenze della legge n.206/2004 sono poste al terzo posto. Ulteriormente, entro tale terzo posto, vengono riconosciute nei limiti finanziari di 10 milioni di euro annui non le provvidenze degli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, ma le seguenti: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità (art.6, comma 1); 2) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica (art.6, comma 2); 3) esenzione
dall'imposta di bollo (art.8 ).
Tutte le altre provvidenze ex legge n.206/2004, comprese quelle menzionate dal Ministero (i 10 anni) sono soggette al comma 2 dell’art.4 del d.P.R. n.243/2006 e vengono riconosciute alle vittime del dovere “subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
L’assistito non ha allegato né riconosciuto che tale ulteriore autorizzazione di spesa, rispetto all’importo di 10 milioni di euro annui ex comma 563, si sia mai avuta. In difetto, la Corte non avrebbe potuto riconoscere le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, dovendo la sentenza essere cassata sul punto.”
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Gli esperti (uno fra tutti l'avv Bava) hanno sempre sostenuto che non spettassero. Come al solito, quei pochi che hanno avuto la sentenza positiva passata in giudicato sono a posto, tutti gli altri...capocchie.diego eutizi ha scritto: mar mar 24, 2026 2:30 pm Buonasera
Dopo tutte le vittorie dei ricorrenti ottenuti da diversi tribunali italiani, alcuni in primo grado, ed altri in appello non mi aspettavo questa decisione.
Cosa pensano gli esperti?
Grazie
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diego eutizi
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
È vero.... Io sono in cassazione dopo aver vinto l appello.
La sentenza cone si può consultare?
Grazie
La sentenza cone si può consultare?
Grazie
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Ti copio/incollo il messaggio intero dell'Avv. Bava, da lui pubblicato in altri contesti:
10 anni (e altri benefici delle vittime del terrorismo non estesi): improvvisamente la cassazione si è espressa, negativamente come temevo.
La decisione è intervenuta in una mia causa, in modo abbastanza singolare. Come sapete, io non ho mai chiesto il beneficio dei 10 anni previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 206 2004, perché ho sempre ritenuto che occorresse una norma apposita di estensione, esattamente come è avvenuto per tutti gli altri benefici. In questa causa la corte di appello, accogliendo un mio ricorso , nell’indicare i benefici concessi inseriva autonomamente (e senza che lo avessi chiesto) anche il beneficio dei 10 anni contributivi, oltre che altri desunti direttamente dalla normativa per le vittime Terrorismo che non sono stati mai estesi. Ovviamente il ministero ha fatto ricorso, ma in questo caso, invece che evidenziare che la domanda non era mai stata sollevata, ha contestato nel merito il diritto, appunto sostenendo che non potessero spettare alle vittime del Dovere benefici come i 10 anni che non sono mai stati estesi. Nella mia memoria ho cercato di evidenziare l’equivoco, chiarendo che si trattava di un errore materiale della corte d’appello, ma la corte di cassazione ha ritenuto di trattare la questione, appunto evidenziando che solo i benefici espressamente estesi da norme di legge (che a loro volta per definizione devono anche riportare lo stanziamento relativo) spettano alle vittime del Dovere, dalla data di estensione. Riporto di seguito il passo della ordinanza della cassazione 6190/26 che ha trattato il punto.
Non posso trascriverla perché la sentenza è oggetto di provvedimento di oscuramento dei dati sensibili, che non sono stato in grado di cancellare per ora.
“Dispone l’art.1, comma 562, della legge n.266/2005 che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in
favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
S’intende che la norma non pone, in via generale, in capo alla vittima del dovere un diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in tutto identico a quello riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata. L’equiparazione è, infatti, disposta
in chiave programmatica e solo nei limiti di stanziamenti di bilancio non superiori a 10 milioni di euro annui nonché, ai sensi
del successivo comma 565, secondo le modalità e i termini previsti dal d.P.R. n.243/2006 (v. relativo art.4).
Emerge il divario tra la norma di equiparazione programmatica e finanziariamente condizionata del comma 562 e il diritto pieno
all’equiparazione senza limiti finanziari e derivante direttamente dalla norma, come previsto ad esempio dagli artt.1073 del d.P.R. n.90/2010 e 34, comma 1, del d.l. n.159/2007, conv. in legge n.222/2007, i quali sanciscono l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze di cui all’art.5, commi 1, 2, 5 della legge n.206/2004 (in particolare art.5, commi 1, 2, 5 ad opera dell’art.1073 del d.P.R. n.90/2010, art.5, commi 1 e 5 ad opera dell’art.34, comma 1, del d.l. n.159/2007) previste per le vittime della criminalità organizzata.
Diversamente dall’art.5 della legge n.206/2004, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 rientrano nella norma programmatica del comma 562 e soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dall’art.4, comma 1, del d.P.R.
n.243/2006. Ebbene, tale norma stabilisce che la corresponsione delle provvidenze originariamente previste in favore delle vittime della criminalità è soggetta a un ordine e, entro tale ordine, le provvidenze della legge n.206/2004 sono poste al terzo posto. Ulteriormente, entro tale terzo posto, vengono riconosciute nei limiti finanziari di 10 milioni di euro annui non le provvidenze degli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, ma le seguenti: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità (art.6, comma 1); 2) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica (art.6, comma 2); 3) esenzione dall'imposta di bollo (art.8 ).
Tutte le altre provvidenze ex legge n.206/2004, comprese quelle menzionate dal Ministero, sono soggette al comma 2 dell’art.4 del d.P.R. n.243/2006 e vengono riconosciute alle vittime del dovere “subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
L’assistito non ha allegato né riconosciuto che tale ulteriore autorizzazione di spesa, rispetto all’importo di 10 milioni di euro
annui ex comma 563, si sia mai avuta. In difetto, la Corte non avrebbe potuto riconoscere le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, dovendo la sentenza essere cassata sul punto”.
Chiaramente, la presa di posizione della cassazione potrà essere utilizzata ovviamente dai giudici nelle cause ancora pendenti, mentre nessuno che abbia una sentenza in giudicato potrà correre rischi.
10 anni (e altri benefici delle vittime del terrorismo non estesi): improvvisamente la cassazione si è espressa, negativamente come temevo.
La decisione è intervenuta in una mia causa, in modo abbastanza singolare. Come sapete, io non ho mai chiesto il beneficio dei 10 anni previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 206 2004, perché ho sempre ritenuto che occorresse una norma apposita di estensione, esattamente come è avvenuto per tutti gli altri benefici. In questa causa la corte di appello, accogliendo un mio ricorso , nell’indicare i benefici concessi inseriva autonomamente (e senza che lo avessi chiesto) anche il beneficio dei 10 anni contributivi, oltre che altri desunti direttamente dalla normativa per le vittime Terrorismo che non sono stati mai estesi. Ovviamente il ministero ha fatto ricorso, ma in questo caso, invece che evidenziare che la domanda non era mai stata sollevata, ha contestato nel merito il diritto, appunto sostenendo che non potessero spettare alle vittime del Dovere benefici come i 10 anni che non sono mai stati estesi. Nella mia memoria ho cercato di evidenziare l’equivoco, chiarendo che si trattava di un errore materiale della corte d’appello, ma la corte di cassazione ha ritenuto di trattare la questione, appunto evidenziando che solo i benefici espressamente estesi da norme di legge (che a loro volta per definizione devono anche riportare lo stanziamento relativo) spettano alle vittime del Dovere, dalla data di estensione. Riporto di seguito il passo della ordinanza della cassazione 6190/26 che ha trattato il punto.
Non posso trascriverla perché la sentenza è oggetto di provvedimento di oscuramento dei dati sensibili, che non sono stato in grado di cancellare per ora.
“Dispone l’art.1, comma 562, della legge n.266/2005 che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in
favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
S’intende che la norma non pone, in via generale, in capo alla vittima del dovere un diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in tutto identico a quello riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata. L’equiparazione è, infatti, disposta
in chiave programmatica e solo nei limiti di stanziamenti di bilancio non superiori a 10 milioni di euro annui nonché, ai sensi
del successivo comma 565, secondo le modalità e i termini previsti dal d.P.R. n.243/2006 (v. relativo art.4).
Emerge il divario tra la norma di equiparazione programmatica e finanziariamente condizionata del comma 562 e il diritto pieno
all’equiparazione senza limiti finanziari e derivante direttamente dalla norma, come previsto ad esempio dagli artt.1073 del d.P.R. n.90/2010 e 34, comma 1, del d.l. n.159/2007, conv. in legge n.222/2007, i quali sanciscono l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze di cui all’art.5, commi 1, 2, 5 della legge n.206/2004 (in particolare art.5, commi 1, 2, 5 ad opera dell’art.1073 del d.P.R. n.90/2010, art.5, commi 1 e 5 ad opera dell’art.34, comma 1, del d.l. n.159/2007) previste per le vittime della criminalità organizzata.
Diversamente dall’art.5 della legge n.206/2004, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 rientrano nella norma programmatica del comma 562 e soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dall’art.4, comma 1, del d.P.R.
n.243/2006. Ebbene, tale norma stabilisce che la corresponsione delle provvidenze originariamente previste in favore delle vittime della criminalità è soggetta a un ordine e, entro tale ordine, le provvidenze della legge n.206/2004 sono poste al terzo posto. Ulteriormente, entro tale terzo posto, vengono riconosciute nei limiti finanziari di 10 milioni di euro annui non le provvidenze degli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, ma le seguenti: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità (art.6, comma 1); 2) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica (art.6, comma 2); 3) esenzione dall'imposta di bollo (art.8 ).
Tutte le altre provvidenze ex legge n.206/2004, comprese quelle menzionate dal Ministero, sono soggette al comma 2 dell’art.4 del d.P.R. n.243/2006 e vengono riconosciute alle vittime del dovere “subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
L’assistito non ha allegato né riconosciuto che tale ulteriore autorizzazione di spesa, rispetto all’importo di 10 milioni di euro
annui ex comma 563, si sia mai avuta. In difetto, la Corte non avrebbe potuto riconoscere le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, dovendo la sentenza essere cassata sul punto”.
Chiaramente, la presa di posizione della cassazione potrà essere utilizzata ovviamente dai giudici nelle cause ancora pendenti, mentre nessuno che abbia una sentenza in giudicato potrà correre rischi.
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Sicuramente l'avvocato Elefante è più indicato per questo tipo di causa...
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Che se non ti presenti in Cassazione con una motivazione solida, tutti i precedenti, col dovuto rispetto per le sentenze, possono essere usati come carta straccia.diego eutizi ha scritto: mar mar 24, 2026 2:30 pm Buonasera
Dopo tutte le vittorie dei ricorrenti ottenuti da diversi tribunali italiani, alcuni in primo grado, ed altri in appello non mi aspettavo questa decisione.
Cosa pensano gli esperti?
Grazie
Ad ogni modo l'esito era preventivato!
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Col dovuto rispetto per quell'avvocato, temo che l'esito non si discosterà dall'attuale.Paoloni ha scritto: mar mar 24, 2026 3:45 pm Sicuramente l'avvocato Elefante è più indicato per questo tipo di causa...
Auguriamoci di no!
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
buonasera
Purtroppo quando il treno è in corsa non si può fermare, infatti la mia posizione è in gioco da tempo. Speriamo che nelle motivazioni degli altri legali che sono in gioco e che verranno prima o dopo di me a sentenza ci sia qualcosa che possa far ripensare la Corte.
In effetti, a mio giudizio, era la Legge sull'estensione che doveva fare il suo corso procedurale.
Se lasciano le cose così ci saranno le persone di serie A e quelle di serie B.
Purtroppo quando il treno è in corsa non si può fermare, infatti la mia posizione è in gioco da tempo. Speriamo che nelle motivazioni degli altri legali che sono in gioco e che verranno prima o dopo di me a sentenza ci sia qualcosa che possa far ripensare la Corte.
In effetti, a mio giudizio, era la Legge sull'estensione che doveva fare il suo corso procedurale.
Se lasciano le cose così ci saranno le persone di serie A e quelle di serie B.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Altra cosa...spero per il collega ricorrente che la Corte, visto che trattasi di una causa di Legittimità, abbia compensato le spese legali.
Almeno questo.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
La legge sull'estensione ha previsto chiaramente la progressiva estensione il che non vuole dire "estensione completa/generalizzata", tra l'altro, subordinandola a copertura finanziaria e gli avvocati dovrebbero saperlo.diego eutizi ha scritto: mar mar 24, 2026 4:26 pm buonasera
Purtroppo quando il treno è in corsa non si può fermare, infatti la mia posizione è in gioco da tempo. Speriamo che nelle motivazioni degli altri legali che sono in gioco e che verranno prima o dopo di me a sentenza ci sia qualcosa che possa far ripensare la Corte.
In effetti, a mio giudizio, era la Legge sull'estensione che doveva fare il suo corso procedurale.
Se lasciano le cose così ci saranno le persone di serie A e quelle di serie B.
Chissà quale la tesi del tuo avvocato!?
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Anche i giudici di primo e secondo grado che fanno pure loro questo lavoro hanno sposato in diversi tribunali compreso quello di Roma, mettendo nero su bianco in sentenza, le tesi degli avvocati.
Secondo me la questione in cassazione, se fosse stata positiva, poteva anche ricadere sulla possibilità che tanti colleghi, una volta diventati vittime del dovere, con 27 anni e 3 mesi di servizio, avrebbero potuto congedarsi.
Ciò creerebbe una forte carenza negli organici.
Quindi, a mio parere, la causa ha dovuto affrontare diversi lati oltre a quello economico.
Secondo me la questione in cassazione, se fosse stata positiva, poteva anche ricadere sulla possibilità che tanti colleghi, una volta diventati vittime del dovere, con 27 anni e 3 mesi di servizio, avrebbero potuto congedarsi.
Ciò creerebbe una forte carenza negli organici.
Quindi, a mio parere, la causa ha dovuto affrontare diversi lati oltre a quello economico.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
I giudici di primo e secondo grado sono giudici di merito.diego eutizi ha scritto: mar mar 24, 2026 5:53 pm Anche i giudici di primo e secondo grado che fanno pure loro questo lavoro hanno sposato in diversi tribunali compreso quello di Roma, mettendo nero su bianco in sentenza, le tesi degli avvocati.
Secondo me la questione in cassazione, se fosse stata positiva, poteva anche ricadere sulla possibilità che tanti colleghi, una volta diventati vittime del dovere, con 27 anni e 3 mesi di servizio, avrebbero potuto congedarsi.
Ciò creerebbe una forte carenza negli organici.
Quindi, a mio parere, la causa ha dovuto affrontare diversi lati oltre a quello economico.
La Suprema Corte di Cassazione è giudice di legittimità.
La spettanza dei 10 anni è una questione di legittimità e non di merito, per cui i primi giudici possono pure sposare la tesi proposta dagli avvocati, ma una volta arrivati in Cassazione se la tesi è sbagliata, come lo è stata in tal caso... caput!
Questo non significa però fine della questione definitivamente per tutti, ma quasi sicuramente per coloro che hanno ricorso pendente con tale tesi.
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diego eutizi
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
buonasera
Certamente, lo scoglio importante è la Corte.
Certamente, lo scoglio importante è la Corte.
