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Vettura con difetto di fabbrica

Avvocato Civilista
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Moderatore: Avv. Giovanni Carta

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charlie48
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Iscritto il: ven apr 19, 2024 10:07 am

Vettura con difetto di fabbrica

Messaggio da charlie48 »

Buongiorno Avvocato,
ho acquistato una vettura nuova quasi 2 mesi fa che già alla consegna presentava un problema: all'accensione del motore compare un messaggio di guasto motore. Spegnendo e riaccendendo il problema scompare ma si ripresenta periodicamente.
Dopo aver atteso 25 giorni l'arrivo di ricambi per la riparazione, il problema non è stato risolto (diagnosi sbagliata?) e da 2 settimane la vettura è in officina senza che si riesca a venirne a capo. Nel frattempo mi è stata data una vettura sostitutiva.
Ho mandato diverse pec di sollecito e protesta alla Casa e alla Concessionaria ottenendo solo risposte generiche e il servizio clienti telefonico tergiversa in maniera inconcludente.
Cosa posso fare per cautelarmi e far valere i miei diritti?
Grazie.
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Avv. Giovanni Carta
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Messaggi: 292
Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm

Re: Vettura con difetto di fabbrica

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Buonasera. Certamente può tutelarsi in forza del codice del consumatore. Le riporto, per comodità, il testo dell'Articolo 135 bis Codice del consumo
(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)
[Aggiornato al 23/01/2026]
Rimedi


Dispositivo

Spiegazione

Notizie

Tesi di laurea

Consulenza
Dispositivo dell'art. 135 bis Codice del consumo, intitolato "Rimedi":
1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:
a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
b) l'entità del difetto di conformità; e
c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 quater nel caso in cui:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135 ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.
In bocca al lupo. Cordialità GC
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