Pagamento licenza ordinaria

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Re: Pagamento licenza ordinaria

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Parere del CdS su personale PolStato

Ispettore Capo della Polizia di Stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2016

1) - Esponeva di aver prodotto, in data 20-12-2015 e 2-4-2016, formali istanze dirette ad ottenere la monetizzazione di n. 32 giorni di congedo ordinario maturato nel corso dell’anno 2015, non fruito a causa di inabilità al servizio protrattasi dal 16-6-2015 al 21-12-2015, evidenziando pure nelle stesse il suo collocamento in quiescenza a domanda con decorrenza dall’1-1-2016.

2) - Ha evidenziato in proposito che, a seguito di specifica richiesta di agire in autotutela da parte del Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero, la Questura di L’Aquila aveva riesaminato la posizione del ricorrente e, avendo ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la sua istanza, aveva provveduto a monetizzare tutti i 32 giorni di congedo ordinario maturati nell’anno 2015, procedendo alla liquidazione del relativo importo.

3) - Osserva in proposito la Sezione che, a seguito della presentazione del ricorso straordinario, il Ministero dell’Interno- Servizio T.E.P. e Spese Varie, con nota prot. n. 14379 del 29-5-2020, ha invitato la Questura di L’Aquila ad agire in autotutela, riesaminando la posizione dell’Ispettore OMISSIS alla luce delle nuove disposizioni emanate in materia con circolare prot. n. 14233 del 28-5-2019.

4) - L’Ufficio amministrativo contabile della Questura, pertanto, con atto del 12-6-2019, ha disposto la contabilità di pagamento per la liquidazione al ricorrente di n. 32 giorni di congedo ordinario per un importo lordo di euro 3.341,76, “in quanto la ministeriale n. 333-G/Div. 1 del 28-5-2019 ha recepito la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20-7-2016 che ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito, a causa di malattia, prima del collocamento in quiescenza a domanda”.

N.B.: il Parere del CdS contiene altre informazioni utili sul pagamento del Contributo e condanna, ecc. ecc.
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Re: Pagamento licenza ordinaria

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Promemoria su giorni di licenza Ordinaria non fruita con relativo calcolo per richiedere le giornate di Riposi settimanali intermedi, così come avviene per il personale in servizio.

- su 19 gg di licenza ord., spettano 3 gg. di R.S.;

- su 37 gg. di licenza ord., spettano 6 gg. di R.S..

Logicamente come sempre, se l'Amministrazione rigetta la richiesta (cosa assai probabile), l'unica strada resta il ricorso al Tar o al PdR con ricorso Straordinario.
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Re: Pagamento licenza ordinaria

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Il Tar Valle d'Aosta con la n. 34 resa pubblica in data 04/09/2025 Accoglie il ricorso del collega CC in relazione alla prescrizione decennale (sicuramente l'Amministrazione potrebbe fare Appello al CdS).

- licenza ordinaria maturati nel 2012 (20 giorni) e 2013 (33 giorni) - per complessivi 53 giorni non usufruita.

- cessato dal servizio attivo per limiti di età il 30 settembre 2013

- presentato in data 13 settembre 2023 formale istanza di monetizzazione della licenza relativa agli anni 2012 e 2013.

N.B.: nello stesso allegato in continuità, ho inserito anche quella del Tar Cagliari riferita però ai colleghi della PolPen cessati dal servizio per inidoneità e pubblicata il 16/01/2025 in quanto richiamata dal Tar Valle d'Aosta sempre riferita alla prescrizione dei 10 anni.
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Re: Pagamento licenza ordinaria

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Il Tar Lazio con la n. 14873 resa pubblica in data 28/07/2025, rigetta il ricorso dell'ufficiale della GdF i cui motivi potete leggerli direttamente dall'allegata sentenza.

Inoltre, in detta sentenza in riferimento alle deroghe si richiama una Sentenza e un Parere del CdS e si legge quanto segue:

>> Le uniche deroghe ammesse dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato n. 1138/2016, parere n. 148/2024) presuppongono che la mancata fruizione sia dovuta a documentate esigenze di servizio o a cause oggettivamente non dipendenti dal lavoratore.
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Re: Pagamento licenza ordinaria

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Ferie non godute,

Il CdS con la n. 643 pubblicata in data 26/01/2026 con Rif. Tar Lazio del 2023, RIGETTA l'appello proposto da Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza,

FATTO e DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comando generale della Guardia di Finanza ha respinto l’istanza presentata dall’odierno appellato per ottenere la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e la conseguente domanda di accertamento del diritto alla monetizzazione, con individuazione dell’Amministrazione obbligata alla relativa liquidazione.

- a seguito di un grave infortunio occorso nel 2011, è stato collocato in congedo straordinario di convalescenza e, successivamente, in aspettativa per infermità;

- a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare, espresso dalla CMO (verbale ....... del 10 marzo 2015), il medesimo è transitato, a decorrere dall’8 giugno 2015, nei ruoli civili del Ministero dell’economia e delle finanze, in applicazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999;

- in data 21 ottobre 2015, l’interessato ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze di poter fruire delle ferie maturate – come licenza ordinaria – e non godute presso la Guardia di Finanza negli anni 2012–2015, per un totale di 101 giorni;

- con nota del 27 ottobre 2015, la richiesta è stata respinta dal Dipartimento del Tesoro del resistente Ministero, che ha ritenuto la fruizione delle ferie «incompatibile con le esigenze di servizio»;

- a fronte di tale rifiuto, in data 3 maggio 2016, l’interessato ha presentato istanza alla Guardia di Finanza per la monetizzazione delle ferie non godute;

- con nota del 28 dicembre 2016, la Guardia di Finanza ha comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ritenendo che l’onere della monetizzazione gravasse sull’amministrazione di destinazione;

- nelle more del procedimento, con nota ..... del 19 gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze (e in particolare il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi) ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di fruire, presso i ruoli civili dell’amministrazione, dei giorni di licenza maturati presso il Corpo di provenienza, evidenziando la non assimilabilità degli istituti delle ferie e della licenza ordinariaessendo disciplinati da norme differenti e maturando con criteri diversi, anche tenuto conto della diversa natura del rapporto di lavoro nonché della differente modalità di calcolo di quanto spettante»);

- infine, con provvedimento prot. ..... del 12 aprile 2017, la Guardia di Finanza ha definitivamente respinto l’istanza di monetizzazione della licenza non fruita, ribadendo – sulla scorta del parere espresso dall’Ufficio trattamento economico (nota n. 41727/2017) – quanto già rappresentato in sede di preavviso di diniego.

Il CdS precisa, Ecco alcuni brani:

1) - Si ritiene, quindi, tutt’ora applicabile l’art. 29, comma 4, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 che consente il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria, oltre che nei casi di cessazione dal servizio per infermità, «anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita»

2) - Al contempo, non può costituire fattore ostativo, l’asserita “disomogeneità” di trattamento giuridico tra ferie e congedo, affermata nel parere Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia (prot. 7408 del 19 gennaio 2017). In disparte la denominazione e la disciplina di dettaglio, infatti, non può dubitarsi del fatto che le ferie – previste dall’ordinamento Ministeriale – e licenza ordinaria presentino il medesimo contenuto fondamentale, entrambe consistendo in giornate di astensione dal lavoro, retribuite e obbligatorie, funzionali al riposo e al recupero psico-fisico (art. 36 Cost.).

3) - In astratto, dunque, non sembra sussistere alcuna impossibilità giuridica di fruire delle licenze maturate e non godute presso la Guardia di Finanza, non potendo tale impossibilità derivare dalla mera diversità nominale o regolamentare degli istituti (cfr. il citato parere prot. 7408 del 19 gennaio 2017), né, tantomeno, dall’esistenza di generiche “esigenze di servizio” (cfr. la nota del 27 ottobre 2015).

4) - Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che l’unica soluzione coerente con i principi di pienezza ed effettività della tutela, che informano il sistema della giustizia amministrativa (art. 1 c.p.a.), sia quella di equiparare i convergenti e reiterati dinieghi al godimento del diritto alle ferie, opposti sia dal Corpo della Guardia di Finanza, sia dai Dipartimenti ministeriali, ad una preclusione oggettiva e definitiva, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del d.P.R. 170/2007, l’accesso alla monetizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349; sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580; sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956; 21 marzo 2016, n. 1138).

5) - Come già statuito dalla sentenza di primo grado spetterà, dunque, al Corpo della Guardia di Finanza liquidare e corrispondere all’interessato le somme dovute a titolo di monetizzazione della licenza ordinaria maturata e non fruita relativa alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo.

N.B.: Consiglio di leggere completamente e direttamente dall'allegata sentenza anche per comprendere dell'altro.

P.S.: Ora il problema è stato risolto una volta per tutti dal CdS chi è che deve pagare.
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