Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Art. 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)

OMISSIS

coma 3

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali é stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, é riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio é riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.


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Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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CdC Sez. 1^ d’Appello n. 39 pubblicata in data 17/02/2026 e con Rif. CdC Lazio n. 232/2024, accoglie l’Appello del ricorrente nei termini di cui in motivazione.

1) - Il ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento di una invalidità civile nella misura almeno pari al 75 per cento per poter beneficiare della contribuzione figurativa, ex art. 80 della legge n. 388/2000, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.

2) - La CdC Lazio lo aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c, oltre che per assenza di previa domanda amministrativa, ex art. 153, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 174/2016,

Il Giudice d’Appello precisa, quì alcuni brani:

3) - In questi termini, la pronuncia di primo grado appare, per le motivazioni sin qui espresse, contraddittoria e illogica.

E PRECISA ANCORA:

Alla luce di tali coordinate interpretative, ritiene il Collegio che l’atto di appello debba essere accolto e che la sentenza di primo grado debba essere riformata con rimessione della causa al primo giudice, affinché, in diversa composizione, si pronunci, ex artt. 170, comma 4, e 199 c.g.c., per l’ulteriore prosieguo del giudizio.

Comunque potete leggere le motivazioni direttamente dalla sentenza d’Appello allegata.
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