Buongiorno, qualcuno ha l'elenco completo delle malattie dipendenti causa di servizio ai fini della pensione privilegiata ?
Grazie
Elenco malattie dipendenti causa di servizio per pensione privilegiata
-
aquila2000
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- Iscritto il: ven ott 26, 2018 11:27 am
Re: Elenco malattie dipendenti causa di servizio per pensione privilegiata
Salve aquila2000,
in allegato l'elenco completo. Per eventuali delucidazioni in merito, chiedi pure all'esperto nonno Alberto.
Saluti
in allegato l'elenco completo. Per eventuali delucidazioni in merito, chiedi pure all'esperto nonno Alberto.
Saluti
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- airone7388
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- Iscritto il: sab apr 16, 2016 8:52 am
Re: Elenco malattie dipendenti causa di servizio per pensione privilegiata
Messaggio da airone7388 »
Per le patologie NON in elenco, vale il principio per equivelenza e analogia significando che condizione necessaria è la sintomatologia tra le infermità elencate e non.
Re: Elenco malattie dipendenti causa di servizio per pensione privilegiata
Per chi se la cava, In elenco i parametri per il giusto giudizio all'iscrizione della categoria delle malattie, anche ai fini della P.P.O.,
Il DM 5 febbraio 1992 approva la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti, ancora oggi utilizzata come riferimento legale per la valutazione dell’invalidità civile.
>> DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;
Vista la legge 29 dicembre 1980, n. 407, recante norme diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede che il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile secondo i criteri della legislatura vigenti;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Decreta:
Art.1.
E' approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
La predetta tabella, articolata in cinque parti, costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 1992
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Il Ministro dell'interno
SCOTTI
Il Ministro del tesoro
CARLI
N.B.: Vedi allegato 1 e 2 facenti parte del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992
-----------------------------------------
P.S.: va ricordato che l’art. 64 comma 1 del D.P.R. 1092 del 1973 stabilisce che: “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”.
L’art. 67, ai commi 1 e 2, inoltre, stabilisce che Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
>>> La Legge 18 marzo 1968, n. 313 disciplina il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, stabilendo diritti a pensioni e assegni per militari e civili danneggiati da eventi bellici.
>>> LEGGE 18 marzo 1968, n. 313
Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.
ALLEGO anche sentenza della CdC Sicilia n. 167/2025, interessante.
Il DM 5 febbraio 1992 approva la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti, ancora oggi utilizzata come riferimento legale per la valutazione dell’invalidità civile.
>> DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;
Vista la legge 29 dicembre 1980, n. 407, recante norme diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede che il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile secondo i criteri della legislatura vigenti;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Decreta:
Art.1.
E' approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
La predetta tabella, articolata in cinque parti, costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 1992
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Il Ministro dell'interno
SCOTTI
Il Ministro del tesoro
CARLI
N.B.: Vedi allegato 1 e 2 facenti parte del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992
-----------------------------------------
P.S.: va ricordato che l’art. 64 comma 1 del D.P.R. 1092 del 1973 stabilisce che: “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”.
L’art. 67, ai commi 1 e 2, inoltre, stabilisce che Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
>>> La Legge 18 marzo 1968, n. 313 disciplina il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, stabilendo diritti a pensioni e assegni per militari e civili danneggiati da eventi bellici.
>>> LEGGE 18 marzo 1968, n. 313
Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.
ALLEGO anche sentenza della CdC Sicilia n. 167/2025, interessante.
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Re: Elenco malattie dipendenti causa di servizio per pensione privilegiata
Bravo @panorama.
Riporto la mia esperienza, magari può essere utile a qualcuno.
Convocato a visita per la ppo, la commissione ipotizzò una A7 per sindrome ansioso-depressiva. Ma il medico-legale di Roma che mi accompagnava (dirigente Inal, in pratica presidente delle commissioni per gli infortunati civili sul lavoro) chiese di verbalizzare che:
1. La legge prevede che devono sempre applicarsi le tabelle più favorevoli per l'interessato, siano esse quelle di servizio/guerra, dell'invalidità civile, dell'Inps o dell'Inail.
2. A1, A2, A3, comportano un giudizio di inidoneità assoluta, ovvero cessazione dal servizio per permanente non idoneità al servizio militare incondizionato, come era già avvenuto nel mio caso, visto che ero stato riformato. Con una A7, invece, non avrebbero dovuto farmi inidoneo.
3. Le tabelle dell'invalidità civile (menzionate da panorama), prevedono invalidità grave per patologia psichica per chi va a visite specialistiche e assume farmaci (vedi sotto), che era il mio caso.
4. Visto che la Tabella A opera per comparazione, l'invalidità grave della tabella civile doveva farsi corrispondere, per comparazione, a quella "grave" della tabella A, ovvero la A1, punto 28:
Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
In pratica, si accordarono di non verbalizzare nulla (probabilmente non hanno voluto creare un precedente), ma io sono uscito dalla CMO con una A1.
INVALIDITA' GRAVE: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 40 e 50%; disturbi emotivi gravi e frequenti; farmacoterapia con necessita' di controlli frequenti e terapia psicologica di appoggio; capacita' al lavoro proficuo abolita; necessita' di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per tutti i problemi economici ed assistenziali.
Riporto la mia esperienza, magari può essere utile a qualcuno.
Convocato a visita per la ppo, la commissione ipotizzò una A7 per sindrome ansioso-depressiva. Ma il medico-legale di Roma che mi accompagnava (dirigente Inal, in pratica presidente delle commissioni per gli infortunati civili sul lavoro) chiese di verbalizzare che:
1. La legge prevede che devono sempre applicarsi le tabelle più favorevoli per l'interessato, siano esse quelle di servizio/guerra, dell'invalidità civile, dell'Inps o dell'Inail.
2. A1, A2, A3, comportano un giudizio di inidoneità assoluta, ovvero cessazione dal servizio per permanente non idoneità al servizio militare incondizionato, come era già avvenuto nel mio caso, visto che ero stato riformato. Con una A7, invece, non avrebbero dovuto farmi inidoneo.
3. Le tabelle dell'invalidità civile (menzionate da panorama), prevedono invalidità grave per patologia psichica per chi va a visite specialistiche e assume farmaci (vedi sotto), che era il mio caso.
4. Visto che la Tabella A opera per comparazione, l'invalidità grave della tabella civile doveva farsi corrispondere, per comparazione, a quella "grave" della tabella A, ovvero la A1, punto 28:
Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
In pratica, si accordarono di non verbalizzare nulla (probabilmente non hanno voluto creare un precedente), ma io sono uscito dalla CMO con una A1.
INVALIDITA' GRAVE: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 40 e 50%; disturbi emotivi gravi e frequenti; farmacoterapia con necessita' di controlli frequenti e terapia psicologica di appoggio; capacita' al lavoro proficuo abolita; necessita' di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per tutti i problemi economici ed assistenziali.
Re: Elenco malattie dipendenti causa di servizio per pensione privilegiata
Possiamo leggere alcuni brani scritti in sentenza della CdC Sicilia.
- Inoltre, secondo il ricorrente, il verbale dovrebbe considerarsi illegittimo, per difetto di motivazione, nella parte in cui disattende il contenuto della Circolare del Ministero della Difesa del 18 marzo 2009 (“Direttiva sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giudizi medico legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al servizio militare per il personale della Forza Armata”), e della precedente Circolare del 27 settembre 1982 prot. n. 973/ML623, secondo le quali qualora il militare sia giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto al servizio militare e d’Istituto, per infermità dipendenti da causa di servizio, l’infermità andrebbe ascritta almeno alla terza categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834/1981.
- In altre parole, malgrado il discrimine fra idoneità ed inidoneità parziale o assoluta al servizio sia connesso alla categoria attribuita all’infermità (idoneità = 8° e 7°; inidoneità parziale 6°, 5° e 4°; inidoneità assoluta 3°, 2° e 1°)
e, nella specie, il ricorrente sia stato dichiarato inidoneo in modo assoluto, allo stesso è stata attribuita una categoria, la sesta, che in realtà presupporrebbe l’idoneità parziale al servizio militare.
( Fine pag. 13) > Non essendo presente la voce corrispondente nelle tabelle pensionistiche, si valuterà l’ascrivibilità di tale infermità procedendo per analogia.
(Inizio pag. 14) > Omissis alla luce delle tabelle delle percentuali di invalidità di cui al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, con il codice 7010 è valutato con il valore medio del 35%. Omissis, alla luce delle linee guida dell’INPS per l‘accertamento degli stati invalidanti, è valutata, con il codice 355.4, con il valore medio del 25%. La sommatoria delle due percentuali con il previsto metodo riduzionistico è pari al 51% di invalidità. Tale percentuale, alla luce della tabella delle corrispondenze di cui all’art 3 del DPR n. 181/2009, corrisponde all’ascrivibilità di tab. A V ctg.
(pag. 14) > Per quanto sopra, questa sezione del CML ritiene che la corretta ascrivibilità della suddetta infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, fosse la tab. A V ctg a vita dal congedo.
(pag. 16) > si ritiene che la valutazione analogica compiuta dalla CML incaricata si mostri maggiormente rispondente ai principi sottesi alla ripartizione in categorie della tab. A e, pertanto, il quadro clinico del ricorrente debba essere ricondotto alla V ctg.
(pag. 17-18) > Tanto premesso, in parziale accoglimento della domanda, dev’essere dichiarato ed accertato che le menomazioni complessive dell’integrità fisica del ricorrente, derivanti dalle infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, sono ascrivibili alla V categoria di cui alla Tabella A annessa al DPR n. 915/78, con il conseguente diritto alla concessione dell’assegno pensionistico privilegiato in relazione alla V categoria, dal 20.10.2008 (data del congedo) con effettivo pagamento dall’01.03.2013 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda di pensione privilegiata) ai sensi dell’art.191 del T.U. 1092/73 a VITA.
- Inoltre, secondo il ricorrente, il verbale dovrebbe considerarsi illegittimo, per difetto di motivazione, nella parte in cui disattende il contenuto della Circolare del Ministero della Difesa del 18 marzo 2009 (“Direttiva sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giudizi medico legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al servizio militare per il personale della Forza Armata”), e della precedente Circolare del 27 settembre 1982 prot. n. 973/ML623, secondo le quali qualora il militare sia giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto al servizio militare e d’Istituto, per infermità dipendenti da causa di servizio, l’infermità andrebbe ascritta almeno alla terza categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834/1981.
- In altre parole, malgrado il discrimine fra idoneità ed inidoneità parziale o assoluta al servizio sia connesso alla categoria attribuita all’infermità (idoneità = 8° e 7°; inidoneità parziale 6°, 5° e 4°; inidoneità assoluta 3°, 2° e 1°)
e, nella specie, il ricorrente sia stato dichiarato inidoneo in modo assoluto, allo stesso è stata attribuita una categoria, la sesta, che in realtà presupporrebbe l’idoneità parziale al servizio militare.
( Fine pag. 13) > Non essendo presente la voce corrispondente nelle tabelle pensionistiche, si valuterà l’ascrivibilità di tale infermità procedendo per analogia.
(Inizio pag. 14) > Omissis alla luce delle tabelle delle percentuali di invalidità di cui al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, con il codice 7010 è valutato con il valore medio del 35%. Omissis, alla luce delle linee guida dell’INPS per l‘accertamento degli stati invalidanti, è valutata, con il codice 355.4, con il valore medio del 25%. La sommatoria delle due percentuali con il previsto metodo riduzionistico è pari al 51% di invalidità. Tale percentuale, alla luce della tabella delle corrispondenze di cui all’art 3 del DPR n. 181/2009, corrisponde all’ascrivibilità di tab. A V ctg.
(pag. 14) > Per quanto sopra, questa sezione del CML ritiene che la corretta ascrivibilità della suddetta infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, fosse la tab. A V ctg a vita dal congedo.
(pag. 16) > si ritiene che la valutazione analogica compiuta dalla CML incaricata si mostri maggiormente rispondente ai principi sottesi alla ripartizione in categorie della tab. A e, pertanto, il quadro clinico del ricorrente debba essere ricondotto alla V ctg.
(pag. 17-18) > Tanto premesso, in parziale accoglimento della domanda, dev’essere dichiarato ed accertato che le menomazioni complessive dell’integrità fisica del ricorrente, derivanti dalle infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, sono ascrivibili alla V categoria di cui alla Tabella A annessa al DPR n. 915/78, con il conseguente diritto alla concessione dell’assegno pensionistico privilegiato in relazione alla V categoria, dal 20.10.2008 (data del congedo) con effettivo pagamento dall’01.03.2013 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda di pensione privilegiata) ai sensi dell’art.191 del T.U. 1092/73 a VITA.
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