Per opportuna conoscenza...
La Segreteria Nazionale SIAP ha formalmente sollecitato il Ministro dell’Interno, il Capo della Polizia e l’Ufficio Relazioni Sindacali in merito alla mancata applicazione, al personale della Polizia di Stato, della sentenza della Corte Costituzionale n. 4 dell’11 gennaio 2024, relativa alla Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) per il triennio 1991–1993.
Con il sollecito, la Segreteria Nazionale del SIAP ha richiamato la precedente nota del 6 maggio 2025, ad oggi rimasta priva di riscontro, ribadendo la necessità di un riesame dell’orientamento espresso dall’Amministrazione, alla luce dei principi costituzionali affermati dalla Consulta e delle evidenti ricadute economiche e previdenziali per il personale in servizio e in quiescenza.
Il SIAP confida in un chiarimento ufficiale e tempestivo, utile a garantire uniformità di trattamento e certezza dei diritti, riservandosi di valutare ulteriori iniziative a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato.
RIA 1991–1993
Re: RIA 1991–1993
Figuriamoci.....tutti i sindacati si sono allineati alla risposta della Amministrazione nella quale si dichiarava che non erano spettanze per noi. Sono sindacati per modo di dire...
Re: RIA 1991–1993
Mauri buongiorno.
Premetto che sono in pensione dal 2022, tradotto in moneta cosa vuol dire "mancata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 4 dell’11 gennaio 2024"? Si consideri che nel 1991 avevo 9 anni di servizio e nel triennio in esame ho percepito la RIA. Grazie.
Premetto che sono in pensione dal 2022, tradotto in moneta cosa vuol dire "mancata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 4 dell’11 gennaio 2024"? Si consideri che nel 1991 avevo 9 anni di servizio e nel triennio in esame ho percepito la RIA. Grazie.
Re: RIA 1991–1993
Ciao!
Di seguito riporto la risposta dell'Avv. Giorgio Carta al quesito posto da antoniope.
viewtopic.php?p=338811#p338811
Di seguito riporto la risposta dell'Avv. Giorgio Carta al quesito posto da antoniope.
viewtopic.php?p=338811#p338811
Re: RIA 1991–1993
In sostanza il Sindacato dice che c'è uno spiraglio e sollecita il Ministero ad esprimersi in merito, di converso l'avv. Giorgio Carta dice che non spetta nulla... OK ho capito! 
Re: RIA 1991–1993
Si allega:
1) - CdS Ordinanza Collegiale n. 9881/2025 pubblicata in data 15/12/2025 con cui concede una proroga per alcuni dettagli prima di fare sentenza definitiva, il tutto con Rif. sentenza Tar Lazio n. 10123/2016 che rigettava. I ricorrenti erano tutti dipendenti civili del Ministero della Difesa ed erano destinatari della normativa contrattuale di cui al DPR n. 44/1990 che disciplina il rapporto di lavoro del personale statale per il triennio 1988/1990.
>>> amministrazioni intimate al pagamento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità –RIA disciplinata dall’art. 9 commi 4 e 5 del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, maturate nel corso degli anni 1991, 1992, 1993 per effetto dell’acquisizione della prescritta esperienza professionale, quinquennale, decennale e ventennale maturata nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993.
N.B.: In unico files Ordinanza Collegiale del 2025 + Ordinanza Collegiale sempre del CdS pubblicata il 06/08/2024 + sentenza Tar Lazio del 2016 su citata.
------------------------------
2) - Sentenza CdS 7569/2024 con Rif. sentenza Tar Lazio n. 696/2016. Tale pretesa è stata giudicata infondata dal Tar Lazio, sez. I, con sentenza n. 696/2016 poiché, nelle more del giudizio, il legislatore era intervenuto in materia con l’art. 51, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
>> Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Direzione Generale per gli Impiegati Civili del Ministero degli Interni.
Quì sotto alcuni brani del CdS:
1) - Giunto alla udienza di trattazione del merito del 13 luglio 2023 il Collegio, con l’ordinanza collegiale 17 luglio 2023, n. 6693 ha sospeso il giudizio atteso che, con sentenza non definitiva n. 4503 del 3 maggio 2023, la Sezione II aveva rimesso alla Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, comma 1, 102, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388 sul rilievo che la norma, sebbene formulata in termini astratti, appare in realtà preordinata a condizionare, con l’efficacia propria delle disposizioni interpretative, l’esito dei giudizi ancora in corso in quella materia.
2) - La Corte costituzionale ha deciso la questione con sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024.
3) - Con sentenza 11 gennaio 2024, n. 4 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000.
4) - con la conseguenza che il Collegio accoglie l’appello ordinando il pagamento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (Ria) prevista dall’art. 9, commi 4 e 5, d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 nella misura indicata dal verificatore.
N.B.: leggete il tutto dall'allegato.
1) - CdS Ordinanza Collegiale n. 9881/2025 pubblicata in data 15/12/2025 con cui concede una proroga per alcuni dettagli prima di fare sentenza definitiva, il tutto con Rif. sentenza Tar Lazio n. 10123/2016 che rigettava. I ricorrenti erano tutti dipendenti civili del Ministero della Difesa ed erano destinatari della normativa contrattuale di cui al DPR n. 44/1990 che disciplina il rapporto di lavoro del personale statale per il triennio 1988/1990.
>>> amministrazioni intimate al pagamento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità –RIA disciplinata dall’art. 9 commi 4 e 5 del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, maturate nel corso degli anni 1991, 1992, 1993 per effetto dell’acquisizione della prescritta esperienza professionale, quinquennale, decennale e ventennale maturata nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993.
N.B.: In unico files Ordinanza Collegiale del 2025 + Ordinanza Collegiale sempre del CdS pubblicata il 06/08/2024 + sentenza Tar Lazio del 2016 su citata.
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2) - Sentenza CdS 7569/2024 con Rif. sentenza Tar Lazio n. 696/2016. Tale pretesa è stata giudicata infondata dal Tar Lazio, sez. I, con sentenza n. 696/2016 poiché, nelle more del giudizio, il legislatore era intervenuto in materia con l’art. 51, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
>> Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Direzione Generale per gli Impiegati Civili del Ministero degli Interni.
Quì sotto alcuni brani del CdS:
1) - Giunto alla udienza di trattazione del merito del 13 luglio 2023 il Collegio, con l’ordinanza collegiale 17 luglio 2023, n. 6693 ha sospeso il giudizio atteso che, con sentenza non definitiva n. 4503 del 3 maggio 2023, la Sezione II aveva rimesso alla Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, comma 1, 102, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388 sul rilievo che la norma, sebbene formulata in termini astratti, appare in realtà preordinata a condizionare, con l’efficacia propria delle disposizioni interpretative, l’esito dei giudizi ancora in corso in quella materia.
2) - La Corte costituzionale ha deciso la questione con sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024.
3) - Con sentenza 11 gennaio 2024, n. 4 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000.
4) - con la conseguenza che il Collegio accoglie l’appello ordinando il pagamento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (Ria) prevista dall’art. 9, commi 4 e 5, d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 nella misura indicata dal verificatore.
N.B.: leggete il tutto dall'allegato.
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