Ecco a cui dare la colpa per modo di dire!!
La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare.
Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale, quali: la proroga di istituti che favoriscono il pensionamento anticipato, come la cosiddetta “quota 103” (commi da 283 a 285 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022); l’indennità cosiddetta “ape sociale” (commi da 288 a 291) e la cosiddetta “opzione donna” (comma 292). A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (comma 310).
Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore “lavoro, famiglia e politiche sociali” (di cui al Titolo IV dell’originario disegno di legge, comprendente anche la misura oggetto dell’odierno scrutinio): la maggiorazione del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell’assegno unico universale, al ricorrere di certe condizioni (commi 357 e 358); l’incremento dell’indennità per congedo parentale (comma 359); il riordino delle misure di sostegno alla povertà e dirette all’inclusione lavorativa (commi da 313 a 321), eccetera.
Le opzioni politiche sottese alla manovra, come illustrato negli atti parlamentari in precedenza indicati, mirano invero a rispondere alle difficoltà sociali cagionate da una forte e imprevedibile spinta inflazionistica causata da tensioni geopolitiche, che ha portato a un brusco innalzamento dei prezzi di servizi irrinunciabili connessi al mercato dell’energia, in un contesto economico generale ancora caratterizzato dalla necessità di uscire dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia da COVID-19.
Col Covid sono stati in molti a fare cassa e la lista è molto lunga.
P.S.: molti avvocati erano già pronti per partire per la maratona per i ricorsi con il modello predisposto a portata di mano, peccato che cala il sipario.
perequazioni automatiche
Re: perequazioni automatiche
CdC Piemonte n. 11 pubblicata in data 22/01/2026
I ricorrenti chiedono che sia loro riconosciuto il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, con la condanna dell’ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento del danno. Più in particolare, con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare illegittime e, occorrendo, annullare tutte le ritenute/riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 261-268, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e di tutti i relativi atti e provvedimenti, posti in essere per effettuare le ritenute medesime; rideterminare, conseguentemente, il trattamento pensionistico, spettante a decorrere dall’1.1.2019 nella sua interezza e senza alcuna illegittima decurtazione; condannare l’ente erogatore del trattamento pensionistico alla restituzione di tutte le somme illegittimamente ed indebitamente trattenute, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data di ciascuna trattenuta alla data di effettiva restituzione; con il favore delle spese.
DIRITTO
1. Le questioni di legittimità costituzionale, prospettate nel presente giudizio, sono state vagliate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, depositata in data 14 febbraio 2025, pubblicata in G.U. n. 8 del 19 febbraio 2025.
>> In data 13 gennaio 2026 la difesa dei ricorrenti ha depositato una nota con la quale si richiede una declaratoria di intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione del procedimento, con integrale compensazione delle spese.
N.B.: la citata sentenza della Corte Cost. è stata postata in questo post.
I ricorrenti chiedono che sia loro riconosciuto il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, con la condanna dell’ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento del danno. Più in particolare, con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare illegittime e, occorrendo, annullare tutte le ritenute/riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 261-268, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e di tutti i relativi atti e provvedimenti, posti in essere per effettuare le ritenute medesime; rideterminare, conseguentemente, il trattamento pensionistico, spettante a decorrere dall’1.1.2019 nella sua interezza e senza alcuna illegittima decurtazione; condannare l’ente erogatore del trattamento pensionistico alla restituzione di tutte le somme illegittimamente ed indebitamente trattenute, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data di ciascuna trattenuta alla data di effettiva restituzione; con il favore delle spese.
DIRITTO
1. Le questioni di legittimità costituzionale, prospettate nel presente giudizio, sono state vagliate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, depositata in data 14 febbraio 2025, pubblicata in G.U. n. 8 del 19 febbraio 2025.
>> In data 13 gennaio 2026 la difesa dei ricorrenti ha depositato una nota con la quale si richiede una declaratoria di intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione del procedimento, con integrale compensazione delle spese.
N.B.: la citata sentenza della Corte Cost. è stata postata in questo post.
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