Buongiorno,
Brigadiere carabinieri, Sono stato condannato in primo grado per tentata concussione a 7 mesi, intendo ricorrere e spero vivamente in un ribaltamento, ma vorrei capire se l’interdizione perpetua, vista la pena tenue e sotto i tre anni, diventa temporanea. Inoltre che effetti potrebbe avere sulla situazione pensionistica futura. A livello disciplinare è invece automatica ora la sospensione?
Grazie per il supporto
Mantenimento pensione dopo condanna
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Mantenimento pensione dopo condanna
Buonasera brigadiere. La condanna penale a 7 mesi di reclusione, immagino con sospensione della pena, di per sé non determina né la cessazione del rapporto lavorativo né l'eventuale diritto alla pensione già maturato.
Solo un procedimento disciplinare o una pena accessoria del reato possono determinare - a vario titolo - la cessazione del rapporto. La disciplina delle cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego del militare è contenuta nell’art. 923 del COM che, per quanto di rilievo in questa sede, al comma 5 stabilisce che “il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause” con effetti sulla pensione solo se frattanto il militare non aveva acquisito il relativo diritto. Tale efficacia retroattiva del procedimento è condizionata alla pendenza del procedimento disciplinare o penale al momento del congedo.
Inoltre, secondo l'art. 4 della Legge 27 marzo 2001, n. 97, la condanna per tentata concussione, anche non definitiva (e anche se sospesa condizionalmente), comporta la sospensione del servizio.
Vista la rilevanza delle questioni in esame, è impossibile darle tutti i suggerimenti del caso e le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Solo un procedimento disciplinare o una pena accessoria del reato possono determinare - a vario titolo - la cessazione del rapporto. La disciplina delle cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego del militare è contenuta nell’art. 923 del COM che, per quanto di rilievo in questa sede, al comma 5 stabilisce che “il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause” con effetti sulla pensione solo se frattanto il militare non aveva acquisito il relativo diritto. Tale efficacia retroattiva del procedimento è condizionata alla pendenza del procedimento disciplinare o penale al momento del congedo.
Inoltre, secondo l'art. 4 della Legge 27 marzo 2001, n. 97, la condanna per tentata concussione, anche non definitiva (e anche se sospesa condizionalmente), comporta la sospensione del servizio.
Vista la rilevanza delle questioni in esame, è impossibile darle tutti i suggerimenti del caso e le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta

