Il Professore non sbaglia mai-

Rispondi
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 3151
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Il Professore non sbaglia mai-

Messaggio da avt8 »

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2590/2022 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
contro
PENNESI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato DI MARCO LEONARDO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3009/2021 pubblicata il 21/07/2022. Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 309 Anno 2026
Presidente: GARRI FABRIZIA
Relatore: GANDINI FABRIZIO
Data pubblicazione: 07/01/2026
2 di 4
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.
FATTI DI CAUSA
1. Luca Pennesi chiese al Tribunale di Roma il riconoscimento delle provvidenze previste dall’art.1 commi 563 e 564 della legge n.266/2005 (c.d. vittime del dovere) e dal d.P.R. n.243/2006 in relazione alle lesioni riportate il 30/07/1997 nel corso di una lezione di lancio di bombe a mano alla quale egli aveva partecipato in qualità di istruttore di lancio.
2. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo che Pennesi fosse stato vittima delle lesioni durante l’esercizio della ordinaria attività di addestramento, senza esposizione a fattori di rischio specifico.
3. La corte territoriale ha ritenuto che l’errore nel lancio della bomba a mano da parte di un allievo configurasse una circostanza straordinaria «tale da esporre il militare a maggiori rischi»; e questo anche in considerazione dell’accertato rispetto delle norme di sicurezza, oltre che dell’accertato svolgimento delle lezioni propedeutiche al lancio in corsa delle bombe a mano, nei giorni precedenti l’evento.
4. Per la cassazione della sentenza ricorrono i due ministeri, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste Pennesi con controricorso.
5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.1 comma 564 della legge n.266/2005 e 1 del d.P.R. n. 243/2006. Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3 di 4
2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, per quanto concerne gli «equiparati» alle vittime del dovere (art. 1 comma 564 legge cit.), «perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. 12. Occorre, dunque, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è concetto aggiuntivo e specifico, che presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, osservando che «particolare» è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio; con la conseguenza che l'attribuzione della tutela è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro (v., fra tante, Cass. n. 29819 del 2022)» (da ultimo, Cass. 19/06/2024 n.16852, resa all’esito di pubblica udienza).
3. La corte territoriale ha positivamente accertato che: a) nei giorni precedenti l’esercitazione erano state effettuate delle lezioni propedeutiche al lancio in corsa di bombe a mano in corsa; b) nel corso della esercitazione sono state rispettate le norme di sicurezza e le disposizioni inerenti al lancio in corsa di bombe a mano; c) l’evento lesivo è stato cagionato da un allievo, mentre stava effettuando il lancio di addestramento; d) Pennesi ha partecipato alla esercitazione nella qualità di istruttore di lancio.
4. Avuto riguardo al costante orientamento di questa Corte quanto al concetto di «particolari condizioni ambientali e operative» (nei termini sopra richiamata), l’esito al quale è pervenuta la sentenza impugnata non s’inserisce nell’alveo dei principi giurisprudenziali costantemente affermati, perché ha sussunto le circostanze di fatto Corte di Cassazione - copia non ufficiale
4 di 4
accertate nella fattispecie delle «particolari condizioni ambientali e operative».
5. La condotta imprudente o imperita da parte dell’allievo (lancio maldestro della bomba a mano) non ha deviato dall’oggetto e dai limiti della esercitazione. Rectius, all’allievo è stato richiesto di fare ciò che in quella sede avrebbe dovuto fare (lancio in corsa di bomba a mano). La sessione di esercitazione è stata bene organizzata, sia sotto il profilo della formazione propedeutica al lancio che al rispetto delle norme di sicurezza. L’evento lesivo è stato cagionato dalla condotta di un allievo ed ha interessato l’istruttore di lancio.
6. Si può concludere che ─ alla luce di queste circostanze ─ l’evento che si è verificato altro non è che la concretizzazione del rischio tipico della attività di addestramento, non potendosi ritenere né anomalo né straordinario il danno cagionato all’istruttore dal soggetto che sta svolgendo l’attività di addestramento.
7. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/11/2025.
Il Presidente
FABRIZIA GARRI Corte di Cassazione - copia non ufficiale


Avatar utente
madmass
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 35
Iscritto il: gio nov 28, 2024 5:35 pm

Re: Il Professore non sbaglia mai-

Messaggio da madmass »

Cmq secondo me legare il concetto di "particolarita' ambientale o operativa" alla platea degli occupati esposti al medesimo servizio e' molto pericoloso perche' si sposta il rischio qualificato dalla natura del servizio stesso a quanti invece vi sono esposti (es. crepi nel disinnescare un ordigno ma visto che molti artificeri ci muoiono allora il servizio non e' piu' "particolare", Boh?!).
Madmass :)
Rispondi