irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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CdC sez. 1^ d’Appello n. 6 (pubb. il 18/01/2024) in Rif. alla sentenza della CdC Lazio n. 591/2020, rigetta l’appello del ricorrente, ex militare E.I., sul recupero di somme indebite pensionistiche.
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panorama
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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CdC sez. 1^ d’Appello n. 173 (pubb. il 24/07/2024) in Rif. alla sentenza della CdC Emilia Romagna n. 15/2022 (pubb. in data 24/01/2022).

La CdC d'Appello rigetta l'appello dell'INPS per le differenze tra pensione provvisoria e definitiva ed Altro.

N.B.: potete leggere il tutto meglio nelle sentenze allegate.
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panorama
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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CdC Toscana n. 101 resa pubblica in data 06/11/2024 accoglie il ricorso del collega CC.

>> - ripetizione di indebito pensionistico adottato dall’INPS in applicazione del disposto dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, rispetto ai parametri invocati della buona fede e della tutela dell’affidamento del percettore.

162. Liquidazione provvisoria.

l’art. 162, in tema di liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza, dispone il calcolo del conguaglio a debito o a credito in sede di liquidazione della definitiva, con obbligo di recupero dell’eventuale eccedenza. Non fissa alcun termine per la quantificazione della pensione definitiva.

L’art. 206, in tema di revoca o modifica del trattamento, d’ufficio o su istanza dell’interessato nei casi di legge (artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973), esclude il recupero di eventuali eccedenze, salvo che nel caso di “fatto doloso” accertato a carico del pensionato.


N.B.: per completezza dell'argomento potete leggere al momento il tutto dall'allegato, non sapendo se l'INPS farà appello.
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cainus
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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Salve a tutti.
Sono un brig. in quiescenza, della GdiF, da quasi 7 anni.
Ho ricevuto, dalla mia ex amministrazione, la notifica di una determinazione, con la quale mi informavano che nel periodo antecedente al mio pensionamento ho fruito di 501 gg di aspettativa, continuativa, per infermità temporanea, e che di conseguenza mi avrebbero effettuato la ripetizione delle somme percepite per 136 gg.
Vi chiedo, cortesemente:
-nel calcolo dei 136 gg posso chiedere che vengano sottratti i 45 gg di licenza speciale che ogni anno abbiamo diritto?
- se la risposta è positiva, posso presentare istanza di ricalcolo direttamente all’amministrazione o devo fare ricorso al TAR?
- se, eventualmente, dovesse andare male l’INPS può fare il ricalcolo, in negativo della mia pensione?

Grazie in anticipo.
panorama
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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CdC d'Appello Siciliana n. 105 resa pubblica il 19/12/2024 con Rif. CdC Siciliana di primo grado n. 66/2023. Interessante.

1) - Il ricorrente ha usufruito del trattamento provvisorio di quiescenza col "sistema misto", con applicazione dell’aliquota di pensionabilità pari al 2,33% prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1093/73 per i dipendenti pubblici.
Successivamente il trattamento pensionistico è stato rideterminato con il decreto di pensione definitiva con applicazione dell’aliquota di pensionabilità del 2,20%.
Conseguentemente, in applicazione della predetta decretazione definitiva di pensione è scaturito un indebito pari ad € 3.101,89 che l’INPS ha recuperato con trattenute mensili sui cedolini di pensione.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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CdC Campania n. 531/2024 accoglie il ricorso contro l'INPS

- collocato in congedo per riforma a decorrere dal 28/11/2006

- con provvedimento in data 18/9/2013 era stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado “per rimozione” a decorrere dal 28/11/2006, con modifica della causa di cessazione del servizio, sicché, con atto del 28/1/2014, era stato sospeso il trattamento di quiescenza e data comunicazione che l’ente avrebbe provveduto al recupero delle somme al momento liquidate;

- con raccomandata a.r. del 27/9/2018, l’INPS aveva ad esso ricorrente comunicato l’accertamento di un indebito pensionistico pari a ...., per maggiori importi pensionistici corrispostigli dalla data di collocamento in congedo (28/11/2006) al 28/2/2014;

La CdC con i seguenti brani precisa:

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza l’irripetibilità delle prestazioni erogate dall’ente previdenziale a seguito di errore, di qualsiasi natura, non imputabile a dolo dell’interessato. Tanto è stato statuito dalle SS.RR. con la pronunzia n. 15/2011/QM per le pensioni di guerra e, incidentalmente, anche per le pensioni ordinarie.

1) - Anche in tema di liquidazione provvisoria del trattamento pensionistico, con la pronuncia n. 7/QM/2007 le SS.RR. hanno statuito che .......

2) - Il notevole lasso di tempo intercorso tra l’attribuzione della pensione e l’accertamento dell’indebito ha ingenerato un legittimo affidamento nel ricorrente, circa l'ammontare del beneficio spettantegli in via definitiva (cfr. decisione n. 7/2007/QM delle SS.RR. di questa Corte).

3) - Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, va rilevato che il provvedimento modificativo del decreto di attribuzione della pensione definitiva è intervenuto a distanza di ben dodici anni dalla liquidazione della stessa.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara irripetibile l’indebito e dispone la restituzione delle ritenute già operate sulla pensione del ricorrente.

N.B.: questo ed altro, lo potete leggere dall'allegato.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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CdC Lombardia n. 197/2024 accoglie il ricorso della ricorrente contro l'INPS.

La CdC precisa:

La ricorrente è titolare di pensione indiretta

DIRITTO

In materia di ripetizione dell’indebito pensionistico, occorre applicare i principi enucleati non solo da Corte dei conti, SS.RR. n. 4\2008\QM, ma anche da Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2012/QM, in quanto aventi una portata più generale, rispetto alla mera rideterminazione del trattamento pensionistico definitivo rispetto a quello provvisorio: dunque, in tema di ripetizione dell’indebito deve essere valorizzata la tutela dell’affidamento, la quale “trova il suo fondamento… nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all’esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino, di un’Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative ingenerate nel privato …tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:

a) il decorso del tempo…

b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione …

c) le ragioni che hanno giustificato la modifica… si che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico” (Corte dei conti, SS.RR., n. 2\2012\QM).

OMISSIS

Il ricorso deve essere accolto, dichiarandosi l’irripetibilità dell’indebito de quo, con la condanna dell’INPS a restituire alla ricorrente le somme sino ad ora trattenute sul trattamento previdenziale, a titolo di recupero dell’indebito, e a cessare ogni futura trattenuta.


N.B.: leggete il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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> recupero delle somme indebitamente percepite

1) - CdC Sardegna n. 1/2024 riguarda recupero per cd. Moltiplicatore art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 e art. 54, nonostante la sentenza riformata dalla CdC Sez. 1^ d’Appello.

> Il giudice precisa che gli artt. 203 e 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non sono applicabili al ricorrente ma però La conferma del particolare favor previsto per il soggetto titolare di un trattamento pensionistico si ha nel successivo art. 205, secondo il quale la revoca del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza non può avvenire in qualsiasi tempo: “La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.”

> Nel caso di specie può trovare applicazione tale normativa, che consente alla pubblica amministrazione incorsa in un errore (sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti) di porvi rimedio nel termine di tre anni, che in questo caso non erano trascorsi.

N.B.: Pertanto lo rigetta.

2) - CdC Puglia n. 263/2024 ricorso per la: ripetizione di indebito pensionistico. (ACCOLTO)

>> Per quanto precede, in linea con la giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale, deve dichiararsi l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite e, per l’effetto, le trattenute già operate sui ratei di pensione vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi, sulla base del seguente principio di diritto, affermato in sede nomofilattica dalla recentissima sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti, n. 33/2017: “Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall’amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l’affidamento dell’interessato e, per l’effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa”.

>> Lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda avente ad oggetto la irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS nel periodo considerato e, per l’effetto, condanna l’Istituto Previdenziale alla restituzione delle trattenute già operate sui ratei di pensione in linea capitale maggiorati di interessi (rivalutazione esclusa), secondo le modalità di cui in parte motiva;



3) - CdC Puglia n. 266/2024 ricorso per : ripetizione di indebito pensionistico. (ACCOLTO)

1) - In materia di ripetizione di indebito la giurisprudenza di questa Corte, dopo la decisione delle Sezioni Riunite n. 1/99/QM, che sancì la piena ripetibilità, ha conosciuto posizioni meno rigide sino a quando le stesse Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 7/QM/2007 hanno espresso l’avviso che, in generale, il limite esterno alla ripetibilità potesse essere rinvenuto nello spazio temporale concesso, alle Amministrazioni procedenti, dalla legge n. 241/90, e questo pur facendo espressamente salvi, da questo limite, proprio i conguagli derivanti dal procedimento di liquidazione definitiva delle pensioni.

2) - Quanto precede giustifica, in linea di principio, l’affermazione che una pensione liquidata con maggior importo erroneo potrebbe aver ingenerato nel percipiente uno stato di buona fede che, unito all’inerzia dell’Amministrazione, consentirebbe un giudizio favorevole alla domanda di irripetibilità formulata.

3) - È quindi, evidente come il ricorrente non abbia in alcun modo contribuito alla generazione dell’indebito e tale dato fattuale porta a considerare che il ricorrente, nel periodo che si estende dal collocamento in congedo e comunque dalla concessione in del trattamento pensionistico a partire dal XX, sino alla comunicazione dell’indebito effettuata dall’Inps nel 2023, non abbia in alcun modo potuto avvedersi della più favorevole – seppur indebita – decorrenza del proprio trattamento pensionistico, proprio in considerazione del fatto che ad essere incorso in errore sul punto era stata la stessa amministrazione datoriale e che non è stato dimostrato il dolo del pensionato, considerazioni sufficienti, ad avviso della Corte, per desumere la buona fede del pensionato.

P.S.: come sempre, vi invito a leggere direttamente dagli allegati.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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CdC Toscana n. 32 resa pubblica in data 11/03/2025 su recupero di un indebito pensionistico. Accolto.

N.B.: > Quello che può succedere ad ognuno.

Ritiene tale provvedimento privo di fondamento, in quanto non adeguatamente motivato e adottato senza chiarire le cause effettive dell’asserito errore di calcolo. Evidenzia come le somme percepite siano state corrisposte a seguito di riliquidazioni pensionistiche tutte effettuate dallo stesso ente previdenziale, senza alcuna responsabilità da parte del pensionato. Sostiene quindi che l’indebito, ove sussistente, non sarebbe comunque recuperabile, essendo stato percepito in buona fede e in assenza di dolo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, in quanto deve trovare applicazione la previsione di cui all’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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Sentenza della CdC Lazio n. 315 resa pubblica in data 01/07/2025 su CC, in relazione al provvedimento emesso dall’INPS il 17 settembre 2019 per recupero credito erariale.

1) - Cmq. la CdC ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario.



Oltre alla sentenza della CdC, allego altresì la richiamata Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. UNITE CIVILE, n. 9443 del 10/04/2025, udienza del 14/01/2025, Presidente D'ASCOLA PASQUALE Relatore LEONE MARGHERITA MARIA, sulla giurisdizione competente per alcune cose (CdC o Giudice Ordinario).

N.B.: La CdC scriveva questo testo e su questo ha reso la propria pronuncia:

>> Al riguardo è di recente intervenuta la Corte di cassazione per chiarire la corretta definizione dei relativi limiti, affermando che è “da tenere distinta l’azione diretta ad accertare la illegittimità dell’azione di recupero dell’indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico, dall’azione che mira a determinare esattamente l’an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile” (Cass., SS.UU. civ., sent. n. 9443/2025).
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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Per notizia,

>> - cessato dal servizio per limiti di età e titolare della pensione ordinaria diretta di vecchiaia n. OMISSIS, liquidata con il sistema retributivo dal 01.03.2016, adiva questa Corte avverso il provvedimento di indebito dell’INPS del 25.04.2023, notificato in data 1° giugno 2023.

Tratto dalla sentenza della CdC Siciliana n. 278 pubblicata in data 30/09/2025

L’Organo di nomofilachia contabile ha affermato che il provvedimento provvisorio emesso ai sensi dell’art. 162 d.P.R. 1092/1973 non può essere equiparato a quello definitivo per cui al relativo indebito scaturente dal conguaglio a debito tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione non può essere applicata la regola sull’indebito pensionistico scaturente dalla modifica della pensione definitiva ex art. 206 del medesimo Testo Unico (cfr., C. conti, SS.RR. n. 7/2011/QM).

La suddetta disciplina ha posto la questione se a seguito di adozione di tale provvedimento definitivo e della sussistenza di un conguaglio a debito, si determini l’irripetibilità di tale indebito.

Con riferimento a tale questione bisogna considerare che la disciplina dell’art. 162 d.P.R. 1092/1973, per come interpretata dalla Corte costituzionale e della Corte di cassazione, presenta caratteri derogatori sia rispetto alla disciplina sugli indebiti delle pensioni private prevista dall’art. 52, co. 2, L. 88/1989 e dall’art. 13, co. 1, L. 412/1991 secondo cui “l’indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all’ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all’I.N.P.S.” (cfr. Cass., Sez. L., 3802/2019), sia rispetto alla disciplina generale in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che stabilisce una totale ripetibilità senza che venga in rilievo la scusabilità dell’errore e la buona fede del percettore con il solo limite della prescrizione decennale.

In materia di indebito scaturente dal conguaglio a debito tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione si è avuto nel tempo un contrasto giurisprudenziale sul quale l’Organo nomofilattico della giurisprudenza contabile è intervenuto con diverse pronunce modificando nel tempo il suo orientamento.

In un primo momento, è stata affermata la regola della totale ripetibilità in ogni caso dell’indebito emerso in quanto si era ritenuto che la provvisorietà della pensione rendesse giuridicamente irrilevante la ricorrenza dello stato di buona fede ovvero dell’affidamento del pensionato pubblico, pur in presenza di un notevole lasso di tempo tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 1/1999/QM) mentre successivamente è stata affermata la regola opposta dell’irripetibilità se l’Ente liquidatore della pensione non avesse rispettato i termini procedimentali fissati per l’adozione del provvedimento definitivo (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 7/2007/QM).

In ultimo, l’Organo nomofilattico ha affermato una regola intermedia tendente ad escludere ogni automatismo fondato esclusivamente sull’inosservanza dei termini procedimentali per l’adozione del provvedimento definitivo affermando che “lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo” (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 2/2012/QM).
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La pensione del sig. S. quindi, è stata riliquidata nel corso del primo trimestre del 2023 con l’applicazione del doppio calcolo dopo più di 7 anni dalla liquidazione della pensione con decorrenza 1° marzo 2016. Tale circostanza temporale per la sua particolare durata costituisce nella fattispecie un fatto oggettivo che rileva di per sé (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 228/2020), considerato che l’Ente previdenziale non ha allegato e provato alcuna ragione volta a giustificare una applicazione della suddetta normativa oltre i 7 anni dalla prima riliquidazione del 2015.

Non v’è dubbio, quindi, che un periodo di più di oltre 7 anni sia un tempo talmente ampio da risultare irragionevole e tale da giustificare il formarsi nel ricorrente del legittimo affidamento sulla definitività della misura della pensione percepita, considerato che l’applicazione del doppio calcolo non implica in generale una riliquidazione in peius del trattamento in godimento che, nel caso di non superamento del suddetto limite, è confermato.

Tale ritardo di oltre 7 anni non appare giustificato dai tempi tecnici di lavorazione da parte dell’INPS del doppio calcolo sulle posizioni previdenziali.

Né di tale ritardo sui tempi di attuazione della richiamata novella normativa può essere chiamato a risponderne il ricorrente in quanto dagli atti non emerge alcun elemento idoneo ad escludere la sua buona fede e l’affidamento incolpevole su quanto percepito.

Sul punto non assume alcun rilievo la circostanza invocata dall’INPS che la determina di liquidazione n. OMISSIS del 14.12.2015 riportava l’indicazione nel campo note della dicitura “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoriain quanto, come affermato in modo condivisibile dalla Sezione siciliana di appello di questa Corte, “… l’applicazione di una postilla standard sul provvedimenti pensionistico non impedisce il sorgere del legittimo affidamento meritevole di tutela, consentendo, diversamente, all’I.N.P.S., senza alcuna valida ragione, di protrarre, oltre ogni termine, l’applicazione dell’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, entrata in vigore prima del collocamento a riposo dell’appellato … né, la circostanza che non fosse intervenuta alcuna comunicazione formale circa l’avvenuta applicazione del “doppio calcolo” potrebbe portare di per sé ad una risultato differente poiché non è automatico che, con l’avvenuta applicazione, l’importo pensionistico diminuisca, potendo rimanere invariato” (C. conti, Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 93/A/2024, punto 4.2).

Alla luce delle superiori considerazioni l’intero indebito derivante dall’applicazione del doppio calcolo va dichiarato irripetibile per l’importo di euro 2.356,55 e, per l’effetto, l’INPS va condannato alla restituzione di tale importo già “trattenuto” integralmente.


P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara l’irripetibilità dell’indebito accertato a seguito della liquidazione disposta con determina n. ..... e, per l’effetto, condanna l’INPS alla restituzione dell’importo di euro 2.356,55 già “trattenuto” integralmente con la corresponsione degli interessi legali a decorrere dalla data della singola trattenuta mensile e sino al soddisfo;
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