CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Buon pomeriggio, cortesemente chiedo agli esperti, volevo capire la CMO una volta ricevuta tutta la documentazione dal Ministero inerente la richiesta di pensione privilegiata avendo la sentenza della C.d.C dove sancisce la dipendenza e successiva pensione di privilegio, la CMO entro quanto tempo deve emettere il nuovo verbale per la trascrizione e classificazione della patologia? Mi è stato detto che io non sarò convocato a visita e così?
Altra cosa avevo fatto la domanda contenente tutte le patologia da me sofferte e visto che era passato già un hanno dalla domanda, il caf mi ha fatto rinunciare ad altre patologie e di dare solo corso alla sentenza per essere più sollecita la pratica, se io volessi avvalere anche delle altre patologie già riconosciute con decreto in futuro posso più procedere?
premetto che la CMO ha ricevuto il tutto a luglio del 2025 avendo presentato la domanda di pensione di privilegio il 01.06.24.
Ringrazio attendo vostro parere
Dimenticavo sono in pensione dal 01.06.2024
Altra cosa avevo fatto la domanda contenente tutte le patologia da me sofferte e visto che era passato già un hanno dalla domanda, il caf mi ha fatto rinunciare ad altre patologie e di dare solo corso alla sentenza per essere più sollecita la pratica, se io volessi avvalere anche delle altre patologie già riconosciute con decreto in futuro posso più procedere?
premetto che la CMO ha ricevuto il tutto a luglio del 2025 avendo presentato la domanda di pensione di privilegio il 01.06.24.
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Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Ciao!
Ho spostato l'argomento dalla sezione POLIZIA di STATO a questa.
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- nonno Alberto
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Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Domi64 ha scritto: sab nov 01, 2025 5:17 pm Buon pomeriggio, cortesemente chiedo agli esperti,
@Domi64
volevo capire la CMO una volta ricevuta tutta la documentazione dal Ministero inerente la richiesta di pensione privilegiata avendo la sentenza della C.d.C dove sancisce la dipendenza e successiva pensione di privilegio,
la CMO entro quanto tempo deve emettere il nuovo verbale per la trascrizione e classificazione della patologia?
La CMO non deve emettere più nulla.
Scusa, ma qual'è la categoria e tabella ascritta ai fini della Pensione privilegiata nella sentenza dalla Corte dei Conti ?
Mi è stato detto che io non sarò convocato a visita e così?
Certamente NO per la patologia gia oggetto di sentenza.
Altra cosa avevo fatto la domanda contenente tutte le patologia da me sofferte e visto che era passato già un hanno dalla domanda, il caf mi ha fatto rinunciare ad altre patologie e di dare solo corso alla sentenza per essere più sollecita la pratica,
se io volessi avvalere anche delle altre patologie già riconosciute con decreto in futuro posso più procedere?
premetto che la CMO ha ricevuto il tutto a luglio del 2025 avendo presentato la domanda di pensione di privilegio il 01.06.24.
Ringrazio attendo vostro parere
Dimenticavo sono in pensione dal 01.06.2024
Se io volessi avvalere anche delle altre patologie già riconosciute con decreto in futuro posso più procedere?
Certamente.
Ma.... la patologia oggetto di sentenza della Corte dei Conti, fa parte di quelle gia chieste in precedenza oppure è un'altra ?
Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Grazie nonno Alberto, nella sentenza la Corte dei Conti non cita nessuna tabella ne categoria, unica cosa che si riferisce al decreto dove mi viene negata la dipendenza da me impugnato dove riporta tab.e cat..
La sentenza fa parte di quelle chieste in precedenza, nella rinuncia fatta chiedevo di dare corso solo alla sentenza per la p.p.,
Quando sono stato all'inps per il sollecito della p.p. mi è stato detto che se non ricevono la documentazione dal Ministero dove cita la tab. e cat. l'inps non può emettere il pagamento della pensione p. stessa cosa sostiene il Ministero visto che ha fatto richiesta all'ufficio malattia della Questura di inoltrare la documentazione alla CMO, io penso che se non vi fosse stato bisogno il Ministero avrebbe inviato il tutto all'Inps oppure sbaglio
Grazie ancora per la vostra celerità e disponibilità.
La sentenza fa parte di quelle chieste in precedenza, nella rinuncia fatta chiedevo di dare corso solo alla sentenza per la p.p.,
Quando sono stato all'inps per il sollecito della p.p. mi è stato detto che se non ricevono la documentazione dal Ministero dove cita la tab. e cat. l'inps non può emettere il pagamento della pensione p. stessa cosa sostiene il Ministero visto che ha fatto richiesta all'ufficio malattia della Questura di inoltrare la documentazione alla CMO, io penso che se non vi fosse stato bisogno il Ministero avrebbe inviato il tutto all'Inps oppure sbaglio
Grazie ancora per la vostra celerità e disponibilità.
Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Ciao, scusa ma non mi torna qualcosa e mi aggiungo al buon @nonno Alberto. Come è possibile che la sentenza che ti avrebbe concesso la ppo, non cita nessuna tabella? Il ricorso alla C.Conti si può fare, e si fa, esclusivamente avverso il diniego dell'Inps al pagamento della ppo. Io stesso ho avuto il riconoscimento tramite giudizio alla Corte dei Conti, che aveva nominato un CTU, e in sentenza è scritto SI dipendete con tabella XX con decorrenza XX.
La cmo non c'entra assolutamente nulla. Sarebbe eventualmente solo il tar che potrebbe obbligare la cmo a rideterminarsi, ma non la C.Conti.
Inoltre l'Inps non deve attendere nulla dal ministero, ma semplicemente ottemperare alla sentenza.
Penso che non ti sei spiegato bene, se vuoi pubblica la sentenza oscurata, oppure dicci giusto gli estremi (numero e regione) e la troviamo nella banca dati pubblica.
La cmo non c'entra assolutamente nulla. Sarebbe eventualmente solo il tar che potrebbe obbligare la cmo a rideterminarsi, ma non la C.Conti.
Inoltre l'Inps non deve attendere nulla dal ministero, ma semplicemente ottemperare alla sentenza.
Penso che non ti sei spiegato bene, se vuoi pubblica la sentenza oscurata, oppure dicci giusto gli estremi (numero e regione) e la troviamo nella banca dati pubblica.
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Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Domi64 ha scritto: sab nov 01, 2025 10:22 pm Grazie nonno Alberto, nella sentenza la Corte dei Conti non cita nessuna tabella ne categoria, unica cosa che si riferisce al decreto dove mi viene negata la dipendenza da me impugnato dove riporta tab.e cat..
La sentenza fa parte di quelle chieste in precedenza, nella rinuncia fatta chiedevo di dare corso solo alla sentenza per la p.p.,
Quando sono stato all'inps per il sollecito della p.p. mi è stato detto che se non ricevono la documentazione dal Ministero dove cita la tab. e cat. l'inps non può emettere il pagamento della pensione p. stessa cosa sostiene il Ministero visto che ha fatto richiesta all'ufficio malattia della Questura di inoltrare la documentazione alla CMO, io penso che se non vi fosse stato bisogno il Ministero avrebbe inviato il tutto all'Inps oppure sbaglio
Grazie ancora per la vostra celerità e disponibilità.
@Domi64
Caro Domi, tra il primo quesito e la risposta, mi è toccato rileggere a ritroso tutti i messaggi,
1) 2001 ( mod C) distorsione rachide cervicale, su richiesta, non ascritto a tabella e categoria nel 2018.
2) tab B "spondiloartrosi diffuse" SI dipendente, no equo indennizzo ( in quale anno viene riconosciuta con decreto ?)
3) 2009 tabella A cat A8 ( qual'è la patologia ?) questa è stata indennizzata nel 2018.
4) cardiopatia, si dipendente con sentenza Corte dei conti :
ma che non si esprime, per "MANCATA ED ESPLICITA RICHIESTA" nel ricorso presentato, sulla tabella e categoria ai fini della futura Pensione privilegiata, ciò, dovuto sicuramente al fatto che siccome la Cmo l'aveva ascritta a verbale alla 5° cat tab A, questa sarebbe stata confermata.
Ora, veniamo alla vicenda del caf, che riporto qui di seguito
avevo fatto la domanda contenente tutte le patologia da me sofferte e visto che era passato già un hanno dalla domanda, il caf mi ha fatto rinunciare ad altre patologie e di dare solo corso alla sentenza per essere più sollecita la pratica, se io volessi avvalere anche delle altre patologie già riconosciute con decreto in futuro posso più procedere?
premetto che la CMO ha ricevuto il tutto a luglio del 2025 avendo presentato la domanda di pensione di privilegio il 01.06.24.
Premesso che, quando si presenta domanda di pensione privilegiata, le tempistiche di convocazione in CMO, sono una incognita, poiché possono variare da qualche anno a più anni, tu hai presentato domanda il 1° giugno 24, per tutte le patologie che ho riportato nei 4 punti, è poiché è trascorso più di un anno, ti è venuta la brillante idea
Concludo, le tempistiche di convocazione rimarranno le stesse con o senza sentenza della Corte, per cui, correggi il tutto facendo seguito, elencando tutte le patologie, che dovrai per forza maggiore, ridocumentare con nuova certificazione sanitaria /diagnostica.
La CMO, valuterà se ci sono i presupposti di aggravamento sulle patologie si dipendenti, procedendo ad un cumulo unico ai fini della Pensione privilegiata, considerato che già nel 2017 la cardiopatia fu ascritta alla 5° , converrà ridocumentare a dovere.
Potresti ottenere per cumulo una buona ascrizione ai fini della privilegiata.
- nonno Alberto
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Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
@Navy Seal
Davide, e questa :
SICILIA SENTENZA 222 27/03/2017
----------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 222 2017 PENSIONI 27/03/2017
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Giuseppe Colavecchio
ha emesso la seguente
SENTENZA 222/2017
sul ricorso in riassunzione, iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, depositato in data 20.07.2015, proposto da
• F. D. nato a Palermo, il 10.05.1964, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guerra e dall’avv. Maurizio Maria Guerra , giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 82;
contro
• Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro-tempore;
• Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante pro-tempore;
• I.N.P.S., Sede provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Di Gloria, giusta procura generali alle liti in notar Castellini di Roma del 21.07.2015 (rep. n. 80974/21569), ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Sentiti, nella pubblica udienza del 22.03.2017, l’avv. Alessandro Maggio per delega dell’avv. Paolo Guerra e dell’avv. Maurizio Maria Guerra per il ricorrente, l’avv. Tiziana Norrito in sostituzione dell’avv. Marco Di Gloria per l’I.N.P.S. e il dott. Mario Pasta per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ritenuto in
FATTO
1. Il sig. F.D. revisore tecnico della Polizia di Stato ancora in servizio, con ricorso iscritto al n. 60070 del registro di segreteria, depositato in data 06.03.2012, impugnava - ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e “quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 del d.p.r. n. 461/2001” - il decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009 nella parte in cui era respinta l’istanza del 14.02.2008 volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” (come diagnosticata dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008), nonché il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio, le cui conclusioni erano reiterate nel parere n. 438/2009 del 07.10.2009.
1.1. Il ricorrente allegava una perizia medico-legale e menzionava giurisprudenza sulla materia oggetto del contendere; in via istruttoria, chiedeva l’acquisizione del fascicolo amministrativo, una relazione dell’amministrazione sul servizio svolto, le cartelle cliniche e ogni altro atto sanitario risultante dai registri dei richiedenti visita, nonché una consulenza tecnica d’ufficio.
1.2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 11.04.2012, chiedeva in via preliminare, “l’estromissione del Comitato di Verifica per le cause di Servizio … per difetto di legittimazione passiva”; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
1.3. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 02.05.2012, dopo avere ricostruito i fatti di causa, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
1.4. Il ricorrente depositava, in data 13.01.2015, memoria difensiva.
2. Il sig. F.D., con ricorso iscritto al n. 61790 del registro di segreteria, depositato in data 23.05.2014, impugnava la nota del Ministero dell’Interno del 09.04.2013 che respingeva la domanda del 15.11.2012 diretta “ad ottenere l’estensione della pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità «infarto miocardio acuto inferiore laterale non q. angioplastica primaria sul PL (CX), con impianto di stent medicato» quale presupposto del diritto a pensione privilegiata” nonché “la mancata risposta e il conseguente silenzio diniego ex art. 2 della legge n. 241/1990 da parte dell’INPS … sulla domanda con cui … ha chiesto, per quanto di eventuale competenza, la pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio” della patologia di cui sopra.
1.1. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 19.06.2014, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
1.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 19.01.2015, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda “intesa al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata”; in subordine chiedeva il rigetto del ricorso.
1.3. Il ricorrente depositava, in data 14.01.2015, memoria difensiva.
3. Questa Sezione, con sentenza n. 119/2015, riuniti i ricorsi e affermata la giurisdizione, li dichiarava inammissibili per carenza di interesse ad agire poiché il sig. F. era ancora in servizio al momento della proposizione delle relative istanze.
4. La locale Sezione di Appello, con sentenza n. 120/2015 emessa ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge n. 205/2000 a seguito di richiesta di sospensione cautelare da parte del ricorrente della sentenza del giudice di prime cure, annullava la predetta statuizione, rimettendo il giudizio a questa Sezione per la trattazione di merito.
5. Parte attrice, con ricorso in riassunzione iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, riassumeva il giudizio e riproponeva “tutte le censure già proposte nei ricorsi stessi e negli atti difensivi di prime cure”.
5.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 29.09.2015, ribadiva il contenuto della precedente memoria ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
5.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 05.04.2016, chiedeva il rigetto del ricorso,
censurando la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.
5.3. Il ricorrente depositava, in data 11.04.2016, memoria difensiva.
5.4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva nel giudizio riassunto.
5.6. Il giudice, con ordinanza n. 78/2016, ordinava alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se la patologia “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in atti.
5.6. La Commissione depositava, in data, 28.10.2016, la relazione peritale.
5.7. Il ricorrente depositava, in data 08.11.2016, memoria difensiva.
5.8. Il Ministero dell’Interno, nell’articolata memoria depositata in data 22.11.2016, preliminarmente osservava di non avere avuto conoscenza dell’udienza del 20.04.2016, esitata con l’ordinanza n. 78/2016; ciò posto, eccepiva il difetto di giurisdizione poiché il ricorrente era ancora in servizio, con la conseguenza che la cognizione della controversia sarebbe spettata al giudice amministrativo; in subordine, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse stata raggiunta alcuna prova che il servizio svolto, in condizioni lavorative normali, avesse potuto costituire una concausa efficiente e determinante nell’insorgenza delle patologie lamentate.
5.9. L’udienza del 23.11.2006 era rinviata, su richiesta di parte ricorrente, all’odierna udienza per consentire l’esame della memoria del Ministero dell’Interno depositata in data 22.11.2016.
5.10 Parte attrice depositava, in data 23.02.2017, memoria difensiva.
6. Il decidente al termine della camera di consiglio, costatata l’assenza delle parti, depositava - ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve darsi atto che contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Interno nella memoria depositata in data 22.11.2016, il decreto di fissazione dell’udienza del 20.04.2016 è stato notificato all’Avvocatura dello Stato in data 16.11.2015.
2. L’eccezione di difetto di giurisdizione del Ministero dell’Interno deve essere respinta poiché sulla questione si è formato il giudicato, tenuto conto che la sentenza n. 119/2015 di questa Sezione l’aveva espressamente affermata e sul punto non vi è stata alcuna impugnativa da parte del Ministero; infatti, la locale Sezione di appello, con sentenza n. 120/2015, ha annullato - a seguito dell’impugnativa del sig. F. - la suddetta decisione n. 119/2015 con riferimento al diverso profilo della sostenuta violazione dell’art. 71, lettera b), del regio decreto n. 1038/1933 e della ritenuta mancanza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere di parte attrice poiché ancora in servizio.
3. Occorre adesso esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella memoria depositata in data 29.09.2015.
All’uopo si osserva che la dottrina e la giurisprudenza di legittimità più recenti (Cassazione Civile sez. III n. 13403/05, sez. III n. 7525/2005, sez. I n. 17606/2003, sez. III n. 16492/2002) ritengono che le condizioni dell’azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda e, così configuratele, possa parlarsi di condizioni la cui ricorrenza deve essere accertata d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento, con riferimento al momento della proposizione della domanda stessa.
In altri termini, l’accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto; per cui, ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere dall’attore un diritto altrui affermato come altrui, salva l’ipotesi di legittima sostituzione processuale, od essendosi dallo stesso assunta la violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque l’ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l’azione è proposta, e ciò non può che comportare una pronunzia di inammissibilità dell’azione per difetto di titolarità attiva o passiva della stessa.
L’accertamento, invece, non dell’ipotetica titolarità dell’azione ma dell’effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ne consegue che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’eccezione in questione afferma unicamente la propria estraneità alla titolarità dei diritti e degli obblighi che al rapporto sostanziale controverso si ricollegano, così da integrare una questione relativa non alla valutazione dei requisiti dell’azione, bensì di merito, da risolversi eventualmente con una pronuncia di rigetto, nei propri confronti, della domanda proposta dall’attore.
L’eccezione preliminarmente opposta è pertanto infondata e, come tale, deve essere respinta.
Quanto in precedenza chiarito comporta, altresì, il rigetto nel merito del ricorso poiché il parere reso dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008 e il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio costituiscono atti endoprocedimentali che sono confluiti nel decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009, provvedimento lesivo - secondo la prospettazione della locale Sezione di Appello - della sfera giuridica del ricorrente.
4. Da rigettare è anche la doglianza dell’I.N.P.S., contenuta nella memoria depositata in data in data 05.04.2016, che ha censurato la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello, sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.
Sulla questione, infatti, la predetta decisione non è altrimenti censurabile da parte di questo decidente.
5. Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.
La materia del contendere attiene al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico”, così come diagnosticata dal consulente tecnico d’ufficio.
L’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 (come richiamato dall’art. 1839 del decreto legislativo n. 66/2010, in vigore dall’09.10.2010, decreto legislativo che ha abrogato la legge n. 308/1981), quale norma di carattere generale per la concessione della pensione “per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio”, stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio “ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”; il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”, senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.
Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio, per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).
In ultimo, ai fini dell’accertamento del nesso di causa di una determinata infermità con il servizio espletato, non possono non acquistare rilevanza anche eventuali errori, ritardi o omissioni negli accertamenti diagnostici svolti dall’Amministrazione, sempre supportati da valutazioni medico-legali, che possono avere svolto un ruolo concausale, efficiente e determinante, nella sua insorgenza.
Ciò posto, ai fini della decisione acquista rilevanza il parere reso dal consulente d’ufficio che, a seguito di accurate indagini diagnostiche, di attento esame della documentazione in atti, nonché di visita diretta del periziando, ha ritenuto che l’infermità di cui sopra debba ritenersi “dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante”.
Il citato parere, in toto condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.
In particolare, il consulente dopo avere descritto la genesi della patologia in questione, unitamente all’indicazione dei principali fattori di rischio, ha ritenuto che nonostante il sig. F. avesse “una condizione clinica cardiologica predisponente all’evento infartuale acuto determinata dalla familiarità e dal tabagismo”, lo stress lavorativo cui è stato esposto, soprattutto negli ultimi periodi, come evincibile dalla documentazione agli atti (in particolare la scheda informativa sottoscritta dal vice questore aggiunto preso la Questura di OMISSIS, ove il ricorrente è in servizio dal 20.08.1992 e prodotta anche dal Ministero dell’Interno), nonché le condizioni non salubri del microclima lavorativo (come sempre descritte nella citata scheda informativa ove si precisa che solo negli ultimi tre anni l’amministrazione ha adottato provvedimenti “per l’adeguamento secondo le norme di sicurezza degli ambienti di lavoro”), “abbiano potuto contribuire all’insorgenza dell’evento infartuale (gennaio 2008) nel senso di un suo più precoce appalesamento”, con la conseguenza che il servizio ne ha costituito una concausa efficiente e determinante.
Appare, pertanto, smentita la tesi difensiva del Ministero dell’Interno, contenuta nella memoria depositata in data 22.11.2016, secondo la quale il ricorrente avrebbe prestato un servizio ordinario normalmente richiesto agli appartenenti alla Polizia di Stato; nella citata schede informativa, infatti, si legge che “detti servizi venivano espletati in condizioni di assoluto disagio”, con turni di 24 ore in avverse condizioni climatiche e di lavoro, con lo svolgimento di circa 350 ore annuali di straordinario. Tali elementi sono stati valorizzati dal consulente d’ufficio per l’accertamento della causa di servizio, secondo i principi giurisprudenziali sopra citati.
6. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del recente indirizzo giurisprudenziale, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra tutte le parti processuali.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara che la patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico” debba ritenersi dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. Spese compensante.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 marzo 2017.
Il Giudice
F.to Cons. Giuseppe Colavecchio
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 22 marzo 2017
Pubblicata il 27 marzo 2017
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
Davide, e questa :
SICILIA SENTENZA 222 27/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 222 2017 PENSIONI 27/03/2017
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Giuseppe Colavecchio
ha emesso la seguente
SENTENZA 222/2017
sul ricorso in riassunzione, iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, depositato in data 20.07.2015, proposto da
• F. D. nato a Palermo, il 10.05.1964, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guerra e dall’avv. Maurizio Maria Guerra , giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 82;
contro
• Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro-tempore;
• Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante pro-tempore;
• I.N.P.S., Sede provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Di Gloria, giusta procura generali alle liti in notar Castellini di Roma del 21.07.2015 (rep. n. 80974/21569), ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Sentiti, nella pubblica udienza del 22.03.2017, l’avv. Alessandro Maggio per delega dell’avv. Paolo Guerra e dell’avv. Maurizio Maria Guerra per il ricorrente, l’avv. Tiziana Norrito in sostituzione dell’avv. Marco Di Gloria per l’I.N.P.S. e il dott. Mario Pasta per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ritenuto in
FATTO
1. Il sig. F.D. revisore tecnico della Polizia di Stato ancora in servizio, con ricorso iscritto al n. 60070 del registro di segreteria, depositato in data 06.03.2012, impugnava - ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e “quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 del d.p.r. n. 461/2001” - il decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009 nella parte in cui era respinta l’istanza del 14.02.2008 volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” (come diagnosticata dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008), nonché il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio, le cui conclusioni erano reiterate nel parere n. 438/2009 del 07.10.2009.
1.1. Il ricorrente allegava una perizia medico-legale e menzionava giurisprudenza sulla materia oggetto del contendere; in via istruttoria, chiedeva l’acquisizione del fascicolo amministrativo, una relazione dell’amministrazione sul servizio svolto, le cartelle cliniche e ogni altro atto sanitario risultante dai registri dei richiedenti visita, nonché una consulenza tecnica d’ufficio.
1.2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 11.04.2012, chiedeva in via preliminare, “l’estromissione del Comitato di Verifica per le cause di Servizio … per difetto di legittimazione passiva”; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
1.3. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 02.05.2012, dopo avere ricostruito i fatti di causa, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
1.4. Il ricorrente depositava, in data 13.01.2015, memoria difensiva.
2. Il sig. F.D., con ricorso iscritto al n. 61790 del registro di segreteria, depositato in data 23.05.2014, impugnava la nota del Ministero dell’Interno del 09.04.2013 che respingeva la domanda del 15.11.2012 diretta “ad ottenere l’estensione della pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità «infarto miocardio acuto inferiore laterale non q. angioplastica primaria sul PL (CX), con impianto di stent medicato» quale presupposto del diritto a pensione privilegiata” nonché “la mancata risposta e il conseguente silenzio diniego ex art. 2 della legge n. 241/1990 da parte dell’INPS … sulla domanda con cui … ha chiesto, per quanto di eventuale competenza, la pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio” della patologia di cui sopra.
1.1. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 19.06.2014, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
1.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 19.01.2015, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda “intesa al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata”; in subordine chiedeva il rigetto del ricorso.
1.3. Il ricorrente depositava, in data 14.01.2015, memoria difensiva.
3. Questa Sezione, con sentenza n. 119/2015, riuniti i ricorsi e affermata la giurisdizione, li dichiarava inammissibili per carenza di interesse ad agire poiché il sig. F. era ancora in servizio al momento della proposizione delle relative istanze.
4. La locale Sezione di Appello, con sentenza n. 120/2015 emessa ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge n. 205/2000 a seguito di richiesta di sospensione cautelare da parte del ricorrente della sentenza del giudice di prime cure, annullava la predetta statuizione, rimettendo il giudizio a questa Sezione per la trattazione di merito.
5. Parte attrice, con ricorso in riassunzione iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, riassumeva il giudizio e riproponeva “tutte le censure già proposte nei ricorsi stessi e negli atti difensivi di prime cure”.
5.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 29.09.2015, ribadiva il contenuto della precedente memoria ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
5.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 05.04.2016, chiedeva il rigetto del ricorso,
censurando la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.
5.3. Il ricorrente depositava, in data 11.04.2016, memoria difensiva.
5.4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva nel giudizio riassunto.
5.6. Il giudice, con ordinanza n. 78/2016, ordinava alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se la patologia “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in atti.
5.6. La Commissione depositava, in data, 28.10.2016, la relazione peritale.
5.7. Il ricorrente depositava, in data 08.11.2016, memoria difensiva.
5.8. Il Ministero dell’Interno, nell’articolata memoria depositata in data 22.11.2016, preliminarmente osservava di non avere avuto conoscenza dell’udienza del 20.04.2016, esitata con l’ordinanza n. 78/2016; ciò posto, eccepiva il difetto di giurisdizione poiché il ricorrente era ancora in servizio, con la conseguenza che la cognizione della controversia sarebbe spettata al giudice amministrativo; in subordine, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse stata raggiunta alcuna prova che il servizio svolto, in condizioni lavorative normali, avesse potuto costituire una concausa efficiente e determinante nell’insorgenza delle patologie lamentate.
5.9. L’udienza del 23.11.2006 era rinviata, su richiesta di parte ricorrente, all’odierna udienza per consentire l’esame della memoria del Ministero dell’Interno depositata in data 22.11.2016.
5.10 Parte attrice depositava, in data 23.02.2017, memoria difensiva.
6. Il decidente al termine della camera di consiglio, costatata l’assenza delle parti, depositava - ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve darsi atto che contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Interno nella memoria depositata in data 22.11.2016, il decreto di fissazione dell’udienza del 20.04.2016 è stato notificato all’Avvocatura dello Stato in data 16.11.2015.
2. L’eccezione di difetto di giurisdizione del Ministero dell’Interno deve essere respinta poiché sulla questione si è formato il giudicato, tenuto conto che la sentenza n. 119/2015 di questa Sezione l’aveva espressamente affermata e sul punto non vi è stata alcuna impugnativa da parte del Ministero; infatti, la locale Sezione di appello, con sentenza n. 120/2015, ha annullato - a seguito dell’impugnativa del sig. F. - la suddetta decisione n. 119/2015 con riferimento al diverso profilo della sostenuta violazione dell’art. 71, lettera b), del regio decreto n. 1038/1933 e della ritenuta mancanza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere di parte attrice poiché ancora in servizio.
3. Occorre adesso esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella memoria depositata in data 29.09.2015.
All’uopo si osserva che la dottrina e la giurisprudenza di legittimità più recenti (Cassazione Civile sez. III n. 13403/05, sez. III n. 7525/2005, sez. I n. 17606/2003, sez. III n. 16492/2002) ritengono che le condizioni dell’azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda e, così configuratele, possa parlarsi di condizioni la cui ricorrenza deve essere accertata d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento, con riferimento al momento della proposizione della domanda stessa.
In altri termini, l’accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto; per cui, ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere dall’attore un diritto altrui affermato come altrui, salva l’ipotesi di legittima sostituzione processuale, od essendosi dallo stesso assunta la violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque l’ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l’azione è proposta, e ciò non può che comportare una pronunzia di inammissibilità dell’azione per difetto di titolarità attiva o passiva della stessa.
L’accertamento, invece, non dell’ipotetica titolarità dell’azione ma dell’effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ne consegue che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’eccezione in questione afferma unicamente la propria estraneità alla titolarità dei diritti e degli obblighi che al rapporto sostanziale controverso si ricollegano, così da integrare una questione relativa non alla valutazione dei requisiti dell’azione, bensì di merito, da risolversi eventualmente con una pronuncia di rigetto, nei propri confronti, della domanda proposta dall’attore.
L’eccezione preliminarmente opposta è pertanto infondata e, come tale, deve essere respinta.
Quanto in precedenza chiarito comporta, altresì, il rigetto nel merito del ricorso poiché il parere reso dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008 e il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio costituiscono atti endoprocedimentali che sono confluiti nel decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009, provvedimento lesivo - secondo la prospettazione della locale Sezione di Appello - della sfera giuridica del ricorrente.
4. Da rigettare è anche la doglianza dell’I.N.P.S., contenuta nella memoria depositata in data in data 05.04.2016, che ha censurato la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello, sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.
Sulla questione, infatti, la predetta decisione non è altrimenti censurabile da parte di questo decidente.
5. Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.
La materia del contendere attiene al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico”, così come diagnosticata dal consulente tecnico d’ufficio.
L’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 (come richiamato dall’art. 1839 del decreto legislativo n. 66/2010, in vigore dall’09.10.2010, decreto legislativo che ha abrogato la legge n. 308/1981), quale norma di carattere generale per la concessione della pensione “per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio”, stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio “ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”; il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”, senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.
Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio, per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).
In ultimo, ai fini dell’accertamento del nesso di causa di una determinata infermità con il servizio espletato, non possono non acquistare rilevanza anche eventuali errori, ritardi o omissioni negli accertamenti diagnostici svolti dall’Amministrazione, sempre supportati da valutazioni medico-legali, che possono avere svolto un ruolo concausale, efficiente e determinante, nella sua insorgenza.
Ciò posto, ai fini della decisione acquista rilevanza il parere reso dal consulente d’ufficio che, a seguito di accurate indagini diagnostiche, di attento esame della documentazione in atti, nonché di visita diretta del periziando, ha ritenuto che l’infermità di cui sopra debba ritenersi “dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante”.
Il citato parere, in toto condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.
In particolare, il consulente dopo avere descritto la genesi della patologia in questione, unitamente all’indicazione dei principali fattori di rischio, ha ritenuto che nonostante il sig. F. avesse “una condizione clinica cardiologica predisponente all’evento infartuale acuto determinata dalla familiarità e dal tabagismo”, lo stress lavorativo cui è stato esposto, soprattutto negli ultimi periodi, come evincibile dalla documentazione agli atti (in particolare la scheda informativa sottoscritta dal vice questore aggiunto preso la Questura di OMISSIS, ove il ricorrente è in servizio dal 20.08.1992 e prodotta anche dal Ministero dell’Interno), nonché le condizioni non salubri del microclima lavorativo (come sempre descritte nella citata scheda informativa ove si precisa che solo negli ultimi tre anni l’amministrazione ha adottato provvedimenti “per l’adeguamento secondo le norme di sicurezza degli ambienti di lavoro”), “abbiano potuto contribuire all’insorgenza dell’evento infartuale (gennaio 2008) nel senso di un suo più precoce appalesamento”, con la conseguenza che il servizio ne ha costituito una concausa efficiente e determinante.
Appare, pertanto, smentita la tesi difensiva del Ministero dell’Interno, contenuta nella memoria depositata in data 22.11.2016, secondo la quale il ricorrente avrebbe prestato un servizio ordinario normalmente richiesto agli appartenenti alla Polizia di Stato; nella citata schede informativa, infatti, si legge che “detti servizi venivano espletati in condizioni di assoluto disagio”, con turni di 24 ore in avverse condizioni climatiche e di lavoro, con lo svolgimento di circa 350 ore annuali di straordinario. Tali elementi sono stati valorizzati dal consulente d’ufficio per l’accertamento della causa di servizio, secondo i principi giurisprudenziali sopra citati.
6. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del recente indirizzo giurisprudenziale, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra tutte le parti processuali.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara che la patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico” debba ritenersi dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. Spese compensante.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 marzo 2017.
Il Giudice
F.to Cons. Giuseppe Colavecchio
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 22 marzo 2017
Pubblicata il 27 marzo 2017
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Buongiorno a tutti e grazie mille per i consigli, adesso visti i tempi lunghi chiederò la privilegiata per tutte le patologia, visto che il caf mi aveva fatto rinunciare per essere più solleciti, seguirò il tuo consiglio, se non vado errato mi hai detto che posso sempre chiedere nuovamente la privilegiata anche per quelle patologie escluse su richiesta.
Grazie ancora
Grazie ancora
Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Ahh grazie @nonno Alberto, non avevo capito che era il famoso ricorso per la pensione futura. Ok ok allora va bene
Tolgo il mio post precedente, relativo ad un collega che non c'entra niente.
Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Scusa nonno Alberto avevo dimenticato a chiedere una cosa, visto che nella sentenza non viene menzionata ne tab. ne cat. Ma fa riferimento solo al verbale della CMO del 2008 e al Decreto dove citano la 5° cat.tab. A, a questo punto la CMO adesso mi può convocare nuovamente a visita collegiale?
Se volessi inserire tutte le patologie da me sofferte, e visto che avevo chiesto di dare seguì solo alla sentenza, posso chiedere ad un medico legale di assistermi e procedere direttamente lui a presentare la domanda?
Grazie
Se volessi inserire tutte le patologie da me sofferte, e visto che avevo chiesto di dare seguì solo alla sentenza, posso chiedere ad un medico legale di assistermi e procedere direttamente lui a presentare la domanda?
Grazie
- nonno Alberto
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Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Domi64 ha scritto: dom nov 02, 2025 3:00 pm Buongiorno a tutti e grazie mille per i consigli, adesso visti i tempi lunghi chiederò la privilegiata per tutte le patologia, visto che il caf mi aveva fatto rinunciare per essere più solleciti, seguirò il tuo consiglio, se non vado errato mi hai detto che posso sempre chiedere nuovamente la privilegiata anche per quelle patologie escluse su richiesta.
Grazie ancora
@Domi64
Domi, ciò che occorre fare, come già indicato è integrare e fare seguito all'istanza di privilegio già trasmessa all'inps.
In questo modo la convocazione sarà unica e non frammentata, ma a maggior ragione poiché hai già una 8° tab A, che mi ripeto va ridocumentata con nuovi accertamenti sanitari e diagnostici, così come per tutte le altre patologie.
Non sottovalutare l'accertamento specifico finalizzato alla Privilegiata, poiché se la patologia non risulterà stabilizzata o aggravata, ma bensì regredita, potresti trovarti solo con delle annualità di ppo o in alternativa con assegno rinnovabile per 2 /4 anni.
[/b
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Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Domi64 ha scritto: dom nov 02, 2025 3:45 pm Scusa nonno Alberto avevo dimenticato a chiedere una cosa,
visto che nella sentenza non viene menzionata ne tab. ne cat. Ma fa riferimento solo al verbale della CMO del 2008 e al Decreto dove citano la 5° cat.tab. A, a questo punto la CMO adesso mi può convocare nuovamente a visita collegiale?
Certamente, motivo per cui dovrai ridocumentare tutte le patologie, come già indicato.
Se volessi inserire tutte le patologie da me sofferte, e visto che avevo chiesto di dare seguì solo alla sentenza, posso chiedere ad un medico legale di assistermi e procedere direttamente lui a presentare la domanda?
Grazie
Devi fare seguito alla domanda di ppo fatta al patronato, chiedendo di essere valutato ai fini della Pensione privilegiata ordinaria anche per le restanti patologie.
Quando verrai convocato a visita, la Cmo indicherà nella lettera gli accertamenti da portare in visione.
Se vorrai farti accompagnare da un medico legale, libero di farlo.
Mi fai una cortesia, se puoi / vuoi, copri i tuo dati anagrafici e residenza, inviando in mp copia della domanda fatta al patronato.
Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Grazie sempre nonno Alberto, appena prena posso ti allego la domanda fatta con oltre patronato.
Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
Buonasera a tutti, ciao nonno Alberto ti allego come mi avevi chiesto le domande p.p., la 1 domanda di p.p. dove chiedevo tutte le patologie, la 2 quella dove il patronato mi ha fatto escludere tutte le altre patologie e chiedendo solo quella della sentenza 222 della C.d. C.
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Re: CMO Tempi previsti per emettere verbale per la pensione privilegiata
@Domi64Domi64 ha scritto: mar nov 04, 2025 8:59 pm Buonasera a tutti, ciao nonno Alberto ti allego come mi avevi chiesto le domande p.p., la 1 domanda di p.p. dove chiedevo tutte le patologie, la 2 quella dove il patronato mi ha fatto escludere tutte le altre patologie e chiedendo solo quella della sentenza 222 della C.d. C.
Considerato che sei in pensione per limiti di età dal 01.06.2024, nel pomeriggio ti faccio il punto, sperando di essere più esaustivo possibile.
