Che ne pensate del contenuto di queste 2 sentenze emesse dalla CdC Sezione 3^ d’Appello sui colleghi della PolPen ?
- CdC Sez. 3^ d’Appello n. 363 in Rif. CdC Liguria n. 102/2020;
- CdC Sez. 3^ d’Appello n. 364 in Rif. CdC Emilia Romagna n. 133/2020.
Allego sentenze di 1° grado con l’esito finale d’Appello.
art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Personale della Polizia di Stato
La CdC Sez. 2^ d’Appello con la n. 220 pubblicata in data 24/10/2025 in Rif. alla CdC Veneto n. 211/2021, Accoglie parzialmente l’appello dei colleghi PolStato, tutti arruolati nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza anteriormente al 25.6.1982, sicché alla data del 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità di servizio superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
Ecco alcuni brani:
1) - Tuttavia, è stato altresì precisato che la copertura finanziaria è calcolata includendo anche “ l’onere relativo al personale cessato entro il 2021” (cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241); sicché l’estensione della disposizione contenuta nell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973, nelle modalità applicative indicate dalle Sezioni riunite contabili è destinata sì anche al personale già collocato in quiescenza alla data del 31.12.2021, ma con effetto a decorrere dall’1.1.2022.
2) - Il ricalcolo, dunque, deve essere riconosciuto a decorrere dai ratei maturati da tale data. In questo senso, peraltro, si è espresso anche l’INPS nella circolare n. 44 del 23.3.2022.
>>> richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 28 febbraio 2023 per il Corpo di polizia penitenziaria;
La pronuncia, pur riguardando la posizione degli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, è utilmente evocabile anche per gli ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, essendo entrambi i corpi espressione di una Forza di polizia ad ordinamento civile.
>>> Peraltro, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi anche sull’analoga questione di legittimità riferita agli appartenenti alla Polizia di Stato e, con l’ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, “alla luce del mutato quadro normativo” riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto “la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale”.
3) - Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, in linea con l’orientamento ormai granitico formatosi presso questa Sezione di appello (Sezione II app., sentenze nn. 33, 41, 132, 159, 169, 183, 186, 254 del 2022, nn.76, 78, 138 del 2023, nn. 8, 99, 132, 157 e 168 del 2025) si riconosce il diritto degli appellanti, ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, cessati dal servizio con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni e con un’anzianità al 31.12.1995 inferiore a 18 anni, alla riliquidazione della pensione in godimento (ove non si sia già provveduto in via amministrativa) con l’applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo maturata sino al 31.12.1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, a decorrere dall’1.1.2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dall’ 1.1. 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art.167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dei sig.ri OMISSIS, a far data dall’ 1.1. 2022, alla riliquidazione della pensione in godimento (ove non si sia già provveduto in via amministrativa) con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31.12.1995, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all’effettivo soddisfo.
N.B.: Cmq. potete leggere direttamente il tutto dall'allegato.
La CdC Sez. 2^ d’Appello con la n. 220 pubblicata in data 24/10/2025 in Rif. alla CdC Veneto n. 211/2021, Accoglie parzialmente l’appello dei colleghi PolStato, tutti arruolati nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza anteriormente al 25.6.1982, sicché alla data del 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità di servizio superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
Ecco alcuni brani:
1) - Tuttavia, è stato altresì precisato che la copertura finanziaria è calcolata includendo anche “ l’onere relativo al personale cessato entro il 2021” (cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241); sicché l’estensione della disposizione contenuta nell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973, nelle modalità applicative indicate dalle Sezioni riunite contabili è destinata sì anche al personale già collocato in quiescenza alla data del 31.12.2021, ma con effetto a decorrere dall’1.1.2022.
2) - Il ricalcolo, dunque, deve essere riconosciuto a decorrere dai ratei maturati da tale data. In questo senso, peraltro, si è espresso anche l’INPS nella circolare n. 44 del 23.3.2022.
>>> richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 28 febbraio 2023 per il Corpo di polizia penitenziaria;
La pronuncia, pur riguardando la posizione degli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, è utilmente evocabile anche per gli ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, essendo entrambi i corpi espressione di una Forza di polizia ad ordinamento civile.
>>> Peraltro, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi anche sull’analoga questione di legittimità riferita agli appartenenti alla Polizia di Stato e, con l’ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, “alla luce del mutato quadro normativo” riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto “la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale”.
3) - Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, in linea con l’orientamento ormai granitico formatosi presso questa Sezione di appello (Sezione II app., sentenze nn. 33, 41, 132, 159, 169, 183, 186, 254 del 2022, nn.76, 78, 138 del 2023, nn. 8, 99, 132, 157 e 168 del 2025) si riconosce il diritto degli appellanti, ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, cessati dal servizio con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni e con un’anzianità al 31.12.1995 inferiore a 18 anni, alla riliquidazione della pensione in godimento (ove non si sia già provveduto in via amministrativa) con l’applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo maturata sino al 31.12.1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, a decorrere dall’1.1.2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dall’ 1.1. 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art.167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dei sig.ri OMISSIS, a far data dall’ 1.1. 2022, alla riliquidazione della pensione in godimento (ove non si sia già provveduto in via amministrativa) con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31.12.1995, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all’effettivo soddisfo.
N.B.: Cmq. potete leggere direttamente il tutto dall'allegato.
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