Getihu ha scritto: dom ott 05, 2025 6:57 pm
@panorama ho analizzato parola per parola l'art. 167 del D.P.R. <span class="vtitem-discarded">n.1092</span> del 1973 e vorrei a questo punto sapere il vostro parere circa la questione riforma assoluta per CDS e riforma assoluta non per CDS ...e mi spiego meglio:
se non ho capito male chi viene riformato in modo assoluto al SMI per CDS e successivamente transitato ai ruoli civili ottiene d'ufficio la ppo, diversamente chi viene riformato in modo assoluto al SMI
NON per CDS non otterrà nessuna ppo d'ufficio, ma dovrà in futuro richiederla nel caso se la vedesse riconosciuta a posteriori.
Premesso che quanto sopra sia corretto, vorrei porvi alcune domande:
1. È corretto affermare che le CMO difficilmente riformano in modo assoluto per CDS, ma piuttosto, spesso e volentieri pongono il militare nella posizione di riforma parziale?
2. Forse perché ci sarebbero dei vantaggi economici non indifferenti riguardanti la ppo tabellare?
A questo punto mi chiedo se la posizione di idoneo parziale non sia né più né meno un "civile vestito della divisa", giusto per evitare la concessione dei vantaggi economici, tant'è che una volta verbalizzata l'idoneità parziale si viene trasferiti presso enti
non operativi per svolgere lavori prettamente d'ufficio (qualcuno anni fa mi disse che io, essendo idoneo parziale, ero un civile in divisa).
A voi le considerazioni...
E' il contrario. Ti rimando a quanto ho detto sopra e alle varie sentenze a supporto. La ppo viene pagata d'ufficio se e solo se c'è assoluta inabilità (ovvero la preclusione del transito ai civili). Se invece si viene riformati con idoneità al transito, la ppo è a domanda dell'interessato e la decorrenza (se si intende cumulare con lo stipendio da civile) è dal transito se presentata entro 2 anni, oppure dal mese successivo se presenta successivamente. Ovvio che se vieni riformato senza cds, in modo assoluto o meno, nessuno ti darà la ppo d'ufficio perchè non ti spetta.
In ogni caso:
1. In realtà la riforma parziale è, tra tutte, l'opzione meno utilizzata.
2. Dipende dalla gravità, le vecchie linee guida prevedevano la riforma assoluta con A1, A2 e A3, mentre la riforma parziale con A4, A5 e l'idoneità al smi da A6 in su. Poi ovvio che ognuno è caso a sè, se hai una A8 psichica ti riformano comunque in modo assoluto.
Un collega qua sul forum con cui ho interagito a lungo in privato in un suo momento di difficoltà, si autodefiniva "un handicappato in divisa", perchè di fatto si era reso conto che quello era (trasferito in un reparto non operativo a distribuire i pedalini). Non sono pochi i riformati parziali pentiti, ma come sempre ognuno è caso a sè.