CdS Parere n. 2500/2018 del 5/11/2018 - Accolto.
indennizzo per danni a seguito di sinistro stradale dovuto all'attraversamento di fauna selvatica (collisione con un cinghiale)
Fauna selvatica: indennizzo a seguito di sinistro stradale
Re: Fauna selvatica: indennizzo a seguito di sinistro stradale
per notizia
Polizza auto e polizza infortuni.
Anche questa è buona ed è una novità, in quanto la propria Assicurazione è stata condannata al pagamento del trasportato.
Vi giro una sentenza che riguarda un risarcimento del danno a favore di una moglie, a seguito di un sinistro stradale (investimento di capriolo).
vedi allegato
Polizza auto e polizza infortuni.
Anche questa è buona ed è una novità, in quanto la propria Assicurazione è stata condannata al pagamento del trasportato.
Vi giro una sentenza che riguarda un risarcimento del danno a favore di una moglie, a seguito di un sinistro stradale (investimento di capriolo).
vedi allegato
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Re: Fauna selvatica: indennizzo a seguito di sinistro stradale
Allego 2 Ordinanze della Cassazione Civile del 2021 circa la responsabilità da Fauna Selvatica (incidente con Cinghiale)
- Cass. Civ. Sez. 3 n. 22271 pubbl.04/08/2021;
- Cass. Civ. Sez. 6 n. 27352 pubbl. 07/10/2021.
- Cass. Civ. Sez. 3 n. 22271 pubbl.04/08/2021;
- Cass. Civ. Sez. 6 n. 27352 pubbl. 07/10/2021.
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Re: Fauna selvatica: indennizzo a seguito di sinistro stradale
Incidente fauna selvatica: Responsabile la regione
Carlotta Ludovici >> 22 nov 2024
Il GOP di L'Aquila in conformità con l'orientamento giurisprudenziale unanime riconosce l'esclusiva responsabilità della Regione, peraltro sulla base della normativa di cui all'art. 2052 c.c.
Carlotta Ludovici >> 22 nov 2024
Il GOP di L'Aquila in conformità con l'orientamento giurisprudenziale unanime riconosce l'esclusiva responsabilità della Regione, peraltro sulla base della normativa di cui all'art. 2052 c.c.
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Re: Fauna selvatica: indennizzo a seguito di sinistro stradale
Danni all'auto per colpa dei cinghiali: ecco cosa dice la sentenza della Cassazione.
Corte di Cassazione Sez. TERZA CIVILE, Ordinanza n.22976 del 09/08/2025, udienza del 10/06/2025, Presidente RUBINO LINA Relatore ROSSI RAFFAELE
Nel caso in cui un'autovettura subisca dei danni a causa del passaggio di un animale selvatico di qualunque specie è la Regione a doversi fare carico del risarcimento dei danni: questo in sostanza il responso della Corte di Cassazione, che si è pronunciata su un episodio avvenuto ormai ben 17 anni fa.
Il sinistro stradale a cui fa riferimento la sentenza si verificò il 27 luglio del 2008 a Pavullo nel Frignano, comune della provincia di Modena. Quel giorno fu un cinghiale a provocare l'incidente, uscendo improvvisamente dalla vegetazione nella zona di via Benedello: il mezzo a quattro ruote si ribaltò, danneggiandosi pesantemente.
Il conducente dell'auto decise quindi di citare in giudizio sia il Comune di Pavullo nel Frignano che la provincia di Modena e la regione Emilia Romagna. Alla conclusione del primo grado di giudizio, i giudici del tribunale di Modena rigettarono le istanze dell'automobilista, ma in Appello furono invece riconosciute le responsabilità del Comune e della Regione: i due Enti locali avrebbero dovuto risarcire al proprietario del veicolo la cifra di 20.300 euro.
La regione Emilia Romagna, per nulla intenzionata a sborsare la cifra richiesta, fece ricorso alla Cassazione, convinta del fatto di non avere alcuna competenza diretta né responsabilità sulla gestione della fauna selvatica, da imputare invece alla Provincia, e che fosse compito del danneggiato dimostrare questa colpa. Dopo ben 17 anni, tuttavia, il terza grado di giudizio ha ribadito invece le responsabilità della Regione.
Gli Ermellini hanno spiegato che i danni arrecati dalla fauna selvatica sono da imputare alla pubblica amministrazione, dal momento che questi animali rientrano a pieno diritto nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura degli Enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Questa responsabilità non deriva da un dovere di custodia, bensì "dal principio di proprietà": ecco perché in questo caso la legittimazione passiva spetta unicamente alla Regione, che resta la sola titolare "delle funzioni normative e amministrative sul patrimonio faunistico", anche qualora esse siano demandate ad altri Enti locali come ad esempio la Provincia.
Ciò non significa, comunque, che la Regione, ma solo una volta risarcito il cittadino, non possa successivamente rivalersi sugli Enti sui quali ricade invece la responsabilità di sorveglianza della fauna selvatica.
Corte di Cassazione Sez. TERZA CIVILE, Ordinanza n.22976 del 09/08/2025, udienza del 10/06/2025, Presidente RUBINO LINA Relatore ROSSI RAFFAELE
Nel caso in cui un'autovettura subisca dei danni a causa del passaggio di un animale selvatico di qualunque specie è la Regione a doversi fare carico del risarcimento dei danni: questo in sostanza il responso della Corte di Cassazione, che si è pronunciata su un episodio avvenuto ormai ben 17 anni fa.
Il sinistro stradale a cui fa riferimento la sentenza si verificò il 27 luglio del 2008 a Pavullo nel Frignano, comune della provincia di Modena. Quel giorno fu un cinghiale a provocare l'incidente, uscendo improvvisamente dalla vegetazione nella zona di via Benedello: il mezzo a quattro ruote si ribaltò, danneggiandosi pesantemente.
Il conducente dell'auto decise quindi di citare in giudizio sia il Comune di Pavullo nel Frignano che la provincia di Modena e la regione Emilia Romagna. Alla conclusione del primo grado di giudizio, i giudici del tribunale di Modena rigettarono le istanze dell'automobilista, ma in Appello furono invece riconosciute le responsabilità del Comune e della Regione: i due Enti locali avrebbero dovuto risarcire al proprietario del veicolo la cifra di 20.300 euro.
La regione Emilia Romagna, per nulla intenzionata a sborsare la cifra richiesta, fece ricorso alla Cassazione, convinta del fatto di non avere alcuna competenza diretta né responsabilità sulla gestione della fauna selvatica, da imputare invece alla Provincia, e che fosse compito del danneggiato dimostrare questa colpa. Dopo ben 17 anni, tuttavia, il terza grado di giudizio ha ribadito invece le responsabilità della Regione.
Gli Ermellini hanno spiegato che i danni arrecati dalla fauna selvatica sono da imputare alla pubblica amministrazione, dal momento che questi animali rientrano a pieno diritto nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura degli Enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Questa responsabilità non deriva da un dovere di custodia, bensì "dal principio di proprietà": ecco perché in questo caso la legittimazione passiva spetta unicamente alla Regione, che resta la sola titolare "delle funzioni normative e amministrative sul patrimonio faunistico", anche qualora esse siano demandate ad altri Enti locali come ad esempio la Provincia.
Ciò non significa, comunque, che la Regione, ma solo una volta risarcito il cittadino, non possa successivamente rivalersi sugli Enti sui quali ricade invece la responsabilità di sorveglianza della fauna selvatica.
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