15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

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Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

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Per notizia, significando che non tutto è perduto.

Sentenza Tar Veneto n. 966 pubblicata in data 12/06/2025, parzialmente POSITIVA riguardo l'accertamento del diritto del ricorrente ad avere riconosciuto l’assegno di funzione computando nel periodo di anzianità utile alla maturazione di detto emolumento anche il lasso temporale (di giorni 40, cioè dal 23 novembre 2021 al 1° gennaio 2022) di collocamento in assenza ingiustificata.
Infatti il Collegio condivide la posizione espressa dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16.


Sentenza Tar Lazio n. 10805 pubblicata in data 04/06/2025, parzialmente POSITIVA,
1) - Il Collegio, dando seguito al recente precedente della Sezione di cui alla sent. n. 744/2025, deve osservare che l’art. 4-ter del DL 44/21 (introdotto dal DL 172/21) stabilisce <<che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.”>>

2) - Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4-ter del DL n. 44/2021 debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi previste ....
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Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

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luogotenente della Marina Militare >> sulla questione collegata interamente alla vaccinazione COVID,

Il CdS con il presente PARERE rimette la problematica alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

FORMULAZIONE DEI QUESITI E RINVIO ALLA CORTE

Le argomentazioni prospettate dal ricorrente, come illustrate anche alla luce dell’avviso non sempre condiviso dalla Sezione, impongono, come già accennato in precedenza, la Sezione a formulare domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedendo alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, di pronunciarsi sui quesiti di seguito articolati.

N.B.: sono 5 domande (che potete leggere direttamente dall'allegato PARERE.

P.Q.M.

La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, i) rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione .....
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Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

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L'epidemia colposa in forma omissiva: la svolta delle Sezioni Unite

Il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite nell'interpretazione del delitto di epidemia colposa.

La sentenza delle Sezioni Unite PENALE n. 27515/2025 data Udienza 10/04/2025 rappresenta una svolta epocale nell'interpretazione del delitto di epidemia colposa, stabilendo che il reato di cui agli artt. 438 e 452 c.p. può essere integrato anche mediante condotta omissiva.

Il contrasto giurisprudenziale risolto

La questione nasceva dal contrasto tra l'orientamento consolidato, che escludeva la forma omissiva considerando l'art. 438 cod. pen. un reato a forma vincolata, e l'esigenza di tutelare efficacemente la salute pubblica emersa durante la pandemia Covid-19. La Cassazione n. 9133/2018 aveva stabilito l'incompatibilità tra la locuzione "mediante diffusione di germi patogeni" e la clausola di equivalenza dell'art. 40, comma 2, c.p., orientamento confermato dalla sentenza n. 20416/2021.

L'innovazione interpretativa

Le Sezioni Unite hanno superato tale impostazione distinguendo tra reati "a forma vincolata" e reati "a mezzo vincolato". Nel delitto di epidemia, il vincolo riguarda esclusivamente il mezzo attraverso cui si realizza l'evento - la diffusione di germi patogeni - non la modalità della condotta, che può essere tanto commissiva quanto omissiva.

La Corte ha valorizzato il principio di offensività, evidenziando che la tutela della salute pubblica prescinde dalle modalità attraverso cui si realizza l'aggressione al bene giuridico. L'elemento unificante risiede nell'idoneità a cagionare la diffusione di agenti patogeni, non nella specifica modalità esecutiva.

I presupposti della responsabilità omissiva

La configurabilità dell'epidemia colposa omissiva richiede la sussistenza di tutti gli elementi tipici del reato omissivo improprio: un obbligo giuridico di impedire l'evento epidemico, la possibilità concreta di impedire l'evento attraverso l'adempimento dell'obbligo, e il nesso di causalità tra omissione ed evento, accertato secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza.

Impatti sulla giurisprudenza

La decisione avrà significative ripercussioni sui procedimenti relativi alla gestione dell'emergenza Covid-19, potendo comportare la riapertura di indagini precedentemente archiviate in base all'orientamento restrittivo precedente. La pronuncia rappresenta un'evoluzione interpretativa coerente con i principi costituzionali di tutela della salute pubblica, confermando la capacità del sistema giuridico di adeguarsi alle sfide sanitarie contemporanee mantenendo saldi i principi di legalità.

Riassunto della decisone: Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il reato di epidemia colposa può configurarsi anche in forma omissiva, superando l'orientamento restrittivo precedente. La decisione qualifica l'art. 438 cod. pen. come reato "a mezzo vincolato" anziché "a forma vincolata", consentendo l'applicazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. La pronuncia avrà rilevanti impatti sui procedimenti Covid-19 e rappresenta un adeguamento del diritto penale alle esigenze di tutela della salute pubblica.
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