distintivo d'onore

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avt8
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distintivo d'onore

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Per quelli che cercano il distintivo d'onore.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2759 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Massella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti in data-OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Michele Massella e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Oggetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è l’impugnazione del provvedimento n. M_D GMIL 0330033 del 9.06.2015 che ha determinato la non concessione dell'autorizzazione al ricorrente a fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato in servizio.

2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti - si rappresenta quanto segue.

2.1. Il Sergente Maggiore -OMISSIS- presta servizio per l’Ottavo Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “-OMISSIS-”; espone di aver partecipato a numerose missioni all’estero.

Il giorno 2 dicembre 2002 il ricorrente veniva comandato a trasportare presso l’officina del Battaglione, mediante l’autocarro ASTRA SV, due rimorchi in dotazione alla Compagnia, per lo svolgimento dei controlli d’affidabilità previsti. Durante la procedura di sganciamento del rimorchio dalla motrice, il rimorchio medesimo rovinava a terra, schiacciando le dita della mano sinistra del militare, che rimanevano incastrate sotto di esso. Trasportato al pronto soccorso, veniva diagnosticato trauma da spappolamento; in particolare, il ricorrente subiva la frattura pluriframmentaria della falange distale del secondo dito nonché della testa della falange intermedia del terzo dito con lussazione articolare e frattura della falange distale del quarto dito, per le quali subiva l’amputazione del secondo dito mano sinistra a livello I.F.D., del terzo dito mano sinistra a livello della I.F.P. e la lesione del tendine estensore del 4° dito mano sinistra

2.2. Con istanza del 7.1.2003, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite che veniva accordato con decreto n. 1151/D del 22.10.2007.

2.3. Con istanza del 7.10.2013, il ricorrente chiedeva l’autorizzazione a fregiarsi del “distintivo d’onore per mutilati in servizio”, istituito con R.D. n. 1820 del 1934 e di cui al D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 1464, lett. h.

2.4. Il Dirigente del Servizio Sanitario del Reggimento esprimeva parere favorevole alla richiesta del ricorrente (provvedimento prot. n. M_D 24005/E840 del 17.10.2013) mentre il Comando Logistico dell’Esercito – Dipartimento di sanità esprimeva parere sfavorevole (verbale n. J11400266 del 27.03.2014).

2.5. Infine, con provvedimento N. M_D GMIL 0330033 del 09.06.2015, notificato il 28.07.2015, oggetto del ricorso introduttivo, il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto – Servizio Ricompense e Onorificenze determinava la non concessione dell’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore di mutilato in servizio, richiamando il giudizio delle competenti autorità sanitarie, secondo le quali le lesioni riportate non raggiungerebbero l’entità delle imperfezioni previste dall’art. 862 del 6 D.P.R. n. 90 del 2010 e dal decreto interministeriale datato 20 maggio 1935.

3. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato tale decisione con il ricorso di primo grado, articolando un unico, complesso, motivo (esteso da pagina 5 a pagina 14), volto a dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del R.D. n. 1820 del 1934, del Decreto interministeriale del 20 maggio 1935, dell’art. 1464 lett. h del D.Lgs 66 del 2010 e dell’art. 862 del D.P.R. n. 90 del 2010, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria per contradditorietà e difetto di motivazione; ha inoltre proposto domanda di risarcimento del danno.

4. Con la sentenza n. -OMISSIS- oggetto di appello il T.a.r. per il Veneto, sez. I, ha respinto il ricorso e compensato fra le parti le spese di lite.

5. Il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, notificato in data 29 marzo 2022, affidato a tre motivi - estesi da pagina 8 a pagina 15 – con i quali ha lamentato:

5.1.  Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del R.D. n. 1820 del 1934, dell’art. 7 del Decreto Interministeriale del 20.05.1935, dell’art. 1464, lett. h, del D. Lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 862 del D.P.R. n. 90 del 2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per contraddittorietà e per difetto di motivazione;

5.2.  Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 63 e ss. del D. Lgs. 104/2010. Difetto di motivazione;

5.3. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento del danno.

6. In data 26.4.2025 si è costituito il Ministero con memoria di stile.

7. Nel corso del procedimento l’appellante ha depositato istanza di prelievo in data 17.09.2024; documenti in data 7.5.2025; una memoria difensiva in data 14.5.2025.

8. La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 17 giugno 2025, ove il Collegio, previo avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., di alcuni profili di inammissibilità del ricorso in appello rilevati d'ufficio, sui quali i difensori hanno discusso, ha trattenuto la causa in decisione.

8.1. Dopo il passaggio della causa in decisione l’appellante ha trasmesso documentazione riferita alla ritualità della sottoscrizione (digitale) dell’appello.

DIRITTO

9. Il Collegio ritiene l'appello inammissibile e comunque infondato.

9.1. Sotto il profilo in rito, l’appello è inammissibile in quanto pressoché totalmente affidato a motivi (nuovi, non sollevati in primo grado) concernenti la violazione dell’art. 6 del Decreto Ministeriale 6 novembre 1916 e della circolare del 11 maggio 1995 della Direzione Generale della Sanità Militare, atti nemmeno citati nel ricorso di primo grado, affidato, quest’ultimo, alla pretesa contraddittorietà dell’atto impugnato rispetto al parere positivamente espresso dal dirigente sanitario del Reggimento di appartenenza, nonché, nel merito, alla deduzione secondo la quale, per un verso, i presupposti parere negativi sarebbero stati erroneamente formulati in relazione alla diversa, benché affine, ipotesi di concessione del distintivo d’onore per ferito in servizio e, per altro verso, la natura dell’infermità contratta, comportante una grave compromissione dell’uso dell’arto, avrebbe imposto l’accoglimento della richiesta.

9.2. In proposito, il Collegio osserva che, ai sensi del chiaro disposto di cui all'articolo 104, comma 1, c.p.a., il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con gli eventuali motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell'eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al T.a.r. perimetra necessariamente il processo di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità di qualunque nuova domanda o eccezione (tra le più recenti: Consiglio di Stato sez. II, 21/03/2025, n.2324).

9.3. Come noto, il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, c.p.a. è preordinato ad evitare che nel giudizio di appello possa realizzarsi l'ampliamento del thema decidendum cristallizzatosi nel precedente grado del giudizio, perché tale evenienza finirebbe per frustrare il principio del doppio grado del giudizio, costituirebbe un vulnus del diritto di difesa della parte che subisse tale ampliamento e determinerebbe altresì una minore celerità dei processi, in quanto si dovrebbero affrontare nel giudizio successivo questioni "nuove" che non sono state sottoposte al contraddittorio delle parti e allo scrutinio del Giudice nel precedente grado del processo (giurisprudenza assolutamente pacifica; tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 01/03/2024, n.2015).

9.4. Come detto, nel ricorso introduttivo non si rinviene alcun riferimento ai puntuali rilievi poi svolti in appello e sopra sintetizzati, con i quali l’interessato ha sollevato precise censure circa l’operato dell’Amministrazione in relazione ai parametri ed alle definizioni individuati nel decreto del 6.11.1916 e nella circolare del 11 maggio 1995 (v. in particolare pagg. da 9 a 13 dell’appello); solo in appello, in effetti, l’interessato ha dettagliatamente descritto quali sarebbero i vizi inficianti la decisione dell’amministrazione in relazione alle specifiche previsioni delle fonti normative (esplicitate solo in appello), asseritamente violate.

Tali argomenti non costituiscono uno sviluppo in senso critico (rispetto la sentenza) di profili sollevati in primo grado, ma censure del tutto nuove rispetto il ricorso introduttivo, nonostante il preciso onere di indicare, in modo puntuale, le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti, dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice la possibilità di provvedere al diretto controllo della legittimità degli atti impugnati.

9.5. Come chiarito da questo giudice d’appello (sez. IV, 20/3/2024 n.2725), gli oneri di specificità e chiarezza incombenti sulla parte ricorrente (e sul suo difensore, che tecnicamente la assiste in giudizio) trovano il loro fondamento:

- nell'art. 24 Cost., posto che solo una esposizione chiara dei motivi di ricorso o, comunque, delle ragioni che sorreggono la domanda consente l'esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio;

- nella loro strumentalità alla attuazione del principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma secondo, Cost.;

- nella necessità della difesa "tecnica", il che contribuisce a rendere evidente la natura della professione legale quale "professione protetta", ai sensi dell'art. 33, quinto comma, Cost. e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile (cfr. Corte cost., 17 marzo 2010 n. 106);

- nella necessità di consentire alla controparte e al giudice di individuare chiaramente le censure proposte e conseguentemente consentire alla controparte di approntare le relative difese nonché al giudice di delimitare correttamente l'oggetto del giudizio.

Ragion per cui è inammissibile l’appello che ha ampliato ed introdotto profili e censure nuovi.

10. Il ricorso risulta comunque infondato.

10.1. Come chiarito da questa sez. II (sent. n. 4147 del 24.04.2023) “il decreto interministeriale 20 maggio 1935 recante le norme di esecuzione del predetto r.d.1820/34, all'art. 1 prevede che ‘[...] debbano considerarsi ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, le infermità elencate nell'art. 6 del decreto ministeriale 6 novembre 1916 [...] quando sia stato accertato che esse furono riportate in servizio e per cause di servizio’. Il successivo art. 2 dispone che ‘[...] potranno costituire condizione di diritto per la concessione [...] le ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari [...]’. È dunque il decreto interministeriale 20 maggio 1935 che espressamente richiama le previsioni di cui al d.m. 6.11.1916. E, per quanto di rilievo in questa sede, tra le infermità citate nel richiamato art. 6 d.m. 6.11.1916 rientrano ‘[...] le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia, e ogni altra lesione del capo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali; [...] le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente notevole turbamento della funzione respiratoria o della parola[...]’. Dunque, è proprio la richiamata normativa che chiarisce in maniera espressa che anche per il distintivo richiesto dall’appellante gli esiti delle lesioni o delle infermità riportate debbano, comunque, presentare carattere di “gravità” e “permanenza”. In tal senso è pure esplicita la circolare n. 954/95/ML-6/16 in data 11 maggio 1995 della Direzione Generale della Sanità Militare, già prodotta dall’Amministrazione in primo grado, secondo cui, a fronte di divergenti e contrastanti applicazioni della normativa di causa, si è sentita l’esigenza di precisare che, ai fini della concessione del distintivo d’onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, l’art. 1 del R.D. n.1820 del 1934 espressamente limita l’attribuzione dello speciale distintivo d'onore in questione ai militari ‘…che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti’. E quindi, le caratteristiche delle lesioni riportate nell’evento traumatico - anche per i distintivi d’onore per feriti in servizio - devono essere di gravità tale da mettere quasi in dubbio l’idoneità al servizio”.

Nel caso in questione, l’esito delle ferite non appare di tale gravità “da mettere quasi in dubbio l’idoneità al servizio “.

10.2. La medesima sentenza, con riguardo al potere dell’amministrazione in tali procedimenti, chiarisce, inoltre che: “secondo la condivisa giurisprudenza amministrativa, le valutazioni concernenti la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’onorificenza di cui si controverte sono espressione di discrezionalità tecnica e possono essere sindacate dal Giudice Amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da palesi illegittimità ictu oculi rilevabili (quali la manifesta illogicità o il difetto di motivazione e d’istruttoria), […]”, non ravvisabili, nel caso in esame.

10.3. D’altra parte, ha chiarito questa sez. II (sentenza n. 6079 del 15.07.2022) che “La formulazione di tale disposizione non consente di ravvisare un’automatica conseguenza tra il riconoscimento della causa di servizio e la concessione del distintivo d’onore, a differenza dell’automatismo delineato dall’art. 8 dello decreto interministeriale per le ipotesi ivi indicate di riconoscimento dei benefici delle vittime del dovere (considerato “utile” ai fini del distintivo d’onore)”.

10.4. Alla stregua di tali, condivisibili, orientamenti, dai quali non sussistono ragioni per discostarsi, il ricorso risulta infondato.

11. Quanto al terzo motivo, occorre premettere che, come chiarito da questa Sezione (sent. 7 marzo 2024, n. 2223), la verificazione, analogamente alla consulenza tecnica d’ufficio, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario.

12. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n. 8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

13. In considerazione della posizione tutelata e della natura meramente formale delle difese dell'amministrazione, le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:


Fabio Taormina, Presidente


Aquila libera
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Re: distintivo d'onore

Messaggio da Aquila libera »

..sono tutte patacche, cui prodest????

Tanto in questo Mondo, siamo arrivati a mani vuote e...ce ne andremo a mani vuote.

Ho sempre avuto posti di Comando in Polizia, prima di diventare Agente Scelto, avevo già vinto il concorso da Vice Sovrintendente, poi Ispettore e congedato da Ispettore SUPS..nelle more, alcuni miei ex autisti, che hanno fatto la carriera da Guardie/Appuntati...si sono congedati da.. :D :shock: Ispettori ed avendo il sistema retributivo, a divverenza dello scrivente congedasto col Sistema Misto....dopo 1 vita da Guardie, con tutto il rispetto x le Guardie e x gli Agentei che...ho sempre trattato con il massimo rispetto...hammo pure 1 pensione + alta dello scrivrnt, che ha comandato anche ed oltre 60...uomini.
Come dice il collega Vannacci...viviamo in 1 mondo...al'incontrario. :D
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frapisa
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Re: distintivo d'onore

Messaggio da frapisa »

Aquila libera ha scritto: ven lug 18, 2025 4:00 pm ..sono tutte patacche, cui prodest????

Tanto in questo Mondo, siamo arrivati a mani vuote e...ce ne andremo a mani vuote.

Ho sempre avuto posti di Comando in Polizia, prima di diventare Agente Scelto, avevo già vinto il concorso da Vice Sovrintendente, poi Ispettore e congedato da Ispettore SUPS..nelle more, alcuni miei ex autisti, che hanno fatto la carriera da Guardie/Appuntati...si sono congedati da.. :D :shock: Ispettori ed avendo il sistema retributivo, a divverenza dello scrivente congedasto col Sistema Misto....dopo 1 vita da Guardie, con tutto il rispetto x le Guardie e x gli Agentei che...ho sempre trattato con il massimo rispetto...hammo pure 1 pensione + alta dello scrivrnt, che ha comandato anche ed oltre 60...uomini.
Come dice il collega Vannacci...viviamo in 1 mondo...al'incontrario. :D
Salve a tutti, sarà il caldo, oltre 50 gradi e forse per questo, non ho capito mica tanto..... dovro usare l'intelligenza artificiale... :D :D
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