vittime del dovere 10 anni figurtivi
vittime del dovere 10 anni figurtivi
Sul ricorso presentato dal Ministero dell'Interno avverso appello su i 10 anni figurativi, udienza del 27 marzo 2025, la Corte ha fissato udienza pubblica in data da destinarsi essendo motivo del ricorso non affrontato in precedenza. Quindi la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso e si discuterà in udienza pubblica con la conclusione delle parti. E già cosa buona che la discutono in udienza pubblica, e speriamo che sia positiva la sentenza.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Messaggio da luigino2010 »
Nessun entusiasmo, la cassazione rinvia in pubblica udienza le cause per le quali non esiste una giurisprudenza. La materia sui 10 anni non era mai stata trattata prima e dunque è del tutto NORMALE che vada in pubblica udienza.
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Per notizia ieri ho vinto il 3 ricorso consecutivo sul ricalcolo della speciale elargizione calcolata male dal ministero, con ricalcolo dal 1.1.2003
Causa patrocinata da Avvocato Elefante- presso il Tribunale di Venezia-
Nel caso di specie il Ministero nel liquidare il beneficio in percentuale a seguito di riconoscimento della nuova percentuale di invalidità del 41% applicando il principio nominalistico ha dunque errato in quanto sulla base della normativa di riferimento sopra richiamata alla speciale elargizione va invece applicata la rivalutazione automatica annuale aumentando la somma di euro 200.000,00 ex art 2 della legge 24 dicembre 2003 n.369, anno per anno, sulla base dell'indice Istat a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Il ricorso va dunque accolto
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta che la somma dovuta al ricorrente a titolo di rivalutazione della speciale elargizione è pari a complessivi Euro 47.200,00 di cui Euro 32.000,00 per la percentuale rivalutata di invalidità
1 euro 15.200,00 a titolo di intervenuta svalutazione ISTAT dal 1° gennaio 2003 al 1° luglio 2024, data di parziale di erogazione;
2 condanna per l’ effetto l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente stesso l’ ulteriore importo di euro 17.764,93, oltre gli interessi legali dal giugno 2022 al saldo con compensazione della somma di euro 2.023,15 già corrisposta a tale titolo;
3 condanna la medesima Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 4.000,00 con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Venezia 10.4.2025
Il Giudice
dott. ssa Margherita Bortolaso
Causa patrocinata da Avvocato Elefante- presso il Tribunale di Venezia-
Nel caso di specie il Ministero nel liquidare il beneficio in percentuale a seguito di riconoscimento della nuova percentuale di invalidità del 41% applicando il principio nominalistico ha dunque errato in quanto sulla base della normativa di riferimento sopra richiamata alla speciale elargizione va invece applicata la rivalutazione automatica annuale aumentando la somma di euro 200.000,00 ex art 2 della legge 24 dicembre 2003 n.369, anno per anno, sulla base dell'indice Istat a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Il ricorso va dunque accolto
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta che la somma dovuta al ricorrente a titolo di rivalutazione della speciale elargizione è pari a complessivi Euro 47.200,00 di cui Euro 32.000,00 per la percentuale rivalutata di invalidità
1 euro 15.200,00 a titolo di intervenuta svalutazione ISTAT dal 1° gennaio 2003 al 1° luglio 2024, data di parziale di erogazione;
2 condanna per l’ effetto l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente stesso l’ ulteriore importo di euro 17.764,93, oltre gli interessi legali dal giugno 2022 al saldo con compensazione della somma di euro 2.023,15 già corrisposta a tale titolo;
3 condanna la medesima Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 4.000,00 con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Venezia 10.4.2025
Il Giudice
dott. ssa Margherita Bortolaso
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Ciao, mi potresti contattare in privato per favore per delle info.grazie
antonio78ct@hotmail.it
antonio78ct@hotmail.it
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Buongiorno.
Sono un nuovo iscritto ...sto cercando di avere informazioni corrette sui 10 anni di contributi figurativi.
Sono un "orfano di Vittima del Dovere" (Polstrada).
Ho sentito di una prossima sentenza della Corte di Cassazione.
Grazie
Giovanni
Sono un nuovo iscritto ...sto cercando di avere informazioni corrette sui 10 anni di contributi figurativi.
Sono un "orfano di Vittima del Dovere" (Polstrada).
Ho sentito di una prossima sentenza della Corte di Cassazione.
Grazie
Giovanni
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Così sembra.... ma nessuno da novità! Gli avvocati consigliano di provarci , ma da quanto ho capito nessuno ad oggi è riuscito di fatto ad avere i benefici seppur con sentenze positive. Io personalmente ho sentito tre avvocati, due mi hanno detto di presentare domanda (a fior di quattrini) ed uno di aspettare che la corte suprema si esprima. Non so altro....
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Vi comunico che alcune sentenze su i 10 anni figurativi, dell'avvocato Elefante passate in giudicato ,il ministero e Inps hanno concesso i 10 anni figurativi, ai ricorrenti.
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Corte di Appello di Napoli respinge appello del Ministero su 10 anni figurativi.
Orfano di vigile del fuoco difeso da Avv.
Elefante
Sentenza R.G. 2522/2024- emessa in data 15.5.2025.
Nel caso di specie— giova ribadire -- non è in contestazione il già intervenuto riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, nè il diritto del ricorrente a percepire le correlate provvidenze, ma solo il riconoscimento dell’aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per il calcolo dell’anzianità pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi dell’art.3 della legge n.206/2004.
Pertanto, sulla scorta delle suddette argomentazioni e richiamando la prevalente giurisprudenza di merito anche ex art 118 disp att. Cpc , correttamente il primo giudice ha riconosciuto il diritto dell’odierno appellato a richiedere l’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Ritiene, dunque, la Corte che all’esito dell’esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell’interpretazione delle norme e l’analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall’appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell’impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. C. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30511 del 2017; C. Cass. N. 1778/2016).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l’appello ;
-condanna l’appellante alla refusione, in favore di Madonna Luigi , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 15.5.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr
Orfano di vigile del fuoco difeso da Avv.
Elefante
Sentenza R.G. 2522/2024- emessa in data 15.5.2025.
Nel caso di specie— giova ribadire -- non è in contestazione il già intervenuto riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, nè il diritto del ricorrente a percepire le correlate provvidenze, ma solo il riconoscimento dell’aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per il calcolo dell’anzianità pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi dell’art.3 della legge n.206/2004.
Pertanto, sulla scorta delle suddette argomentazioni e richiamando la prevalente giurisprudenza di merito anche ex art 118 disp att. Cpc , correttamente il primo giudice ha riconosciuto il diritto dell’odierno appellato a richiedere l’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Ritiene, dunque, la Corte che all’esito dell’esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell’interpretazione delle norme e l’analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall’appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell’impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. C. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30511 del 2017; C. Cass. N. 1778/2016).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l’appello ;
-condanna l’appellante alla refusione, in favore di Madonna Luigi , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 15.5.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Anche questa del Tribunale di Bari e recente
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 2171/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro,
ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv.to ELEFANTE LUIGI
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all’aumento figurativo di dieci anni di versamento contributivo per aumentare per pari durata l’anzianità pensionistica, la misura della pensione ed il trattamento di fine rapporto o altro equipollente ex art. 3 della L. n. 206/2004.
CONCLUSIONI: come da nota della parte ricorrente depositata ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, rappresentando di essere stato riconosciuto vittima del dovere con infermità del 25%, come da decreto ministeriale n. 136/2022 prodotto, e di aver presentato
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invano in data 02.02.2024 domanda in via amministrativa per ottenere i benefici sanciti dall’art. 3 della L. n. 206/2004 riservati originariamente alle vittime di terrorismo ed estesi alle vittime del dovere dall’art. 1, comma 562, della L. n. 266/2005; affermando la giurisdizione dell’AGO adita e la legittimazione del Ministero della Difesa convenuto quale amministrazione di appartenenza ex art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 510/1999, agiva in giudizio per l’accertamento del diritto ai benefici sanciti dall’art. 3 della L. n. 206/2004 e per la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, per affermare l’infondatezza del promosso ricorso, ritenendo i benefici reclamati dal ricorrente riservati esclusivamente alla vittime del terrorismo, non avendo la disciplina invocata dal ricorrente operato un’estensione indiscriminata di tutte le provvidenze e dei benefici in origine riconosciuti alle vittime di terrorismo, e per domandare il rigetto dell’intrapresa azione giudiziale, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
In via preliminare deve essere affermata l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione dell’AGO adita sollevata dalla parte resistente alla luce dell’interpretazione costante della disciplina in esame fornita dalla Suprema Corte di cassazione.
A ben vedere, infatti, la situazione giuridica dedotta in giudizio è da qualificarsi correttamente di diritto soggettivo per benefici di natura prevalentemente assistenziale. In concreto, non è configurabile nella fattispecie in esame alcuna forma di discrezionalità dell’amministrazione pubblica, sia nell’erogazione del beneficio che
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della sua misura, trovando il diritto conteso la sua fonte e regolazione direttamente nel dettato legislativo. Non solo: non presupponendo il diritto ai benefici in esame necessariamente un rapporto lavorativo con l’amministrazione pubblica (quanto alla causa petendi) ma lo svolgimento di un qualunque tipo di servizio per le pubbliche amministrazioni, e dato atto della natura delle speciali elargizioni in contesa, la competenza a conoscere detto diritto non può che essere regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario, ed in particolare al giudice del lavoro e dell’assistenza sociale correttamente investito dalla parte ricorrente.
Questi i principi diritto affermati dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la pronuncia n. 7761/2017 cui dare continuità: “ … (omissis)… Come di recente affermato da queste Sezioni Unite - in continuità con un indirizzo ermeneutico relativo ad analoghe situazioni (vedi, per tutte: Cass. SU 18 dicembre 2007, n. 26626, relativa alle controversie in materia delle speciali elargizioni previste per legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) - in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un
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siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass. SU 16 novembre 2016, n. 23300). … (omissis)…”.
Altrettanto infondata è l’eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero convenuto.
Ed infatti, la parte ricorrente ha invocato il diritto ai benefici ex art. 3 della L. n. 206/2004 sul presupposto che il comma 562 dell’art. 1 della L. n. 266/2005 abbia esteso alle vittime del dovere le speciali elargizioni in origine riconosciute esclusivamente alle vittime della criminalità e del terrorismo.
Questo l’art. 1, comma 562, della L. n. 266/2005: << Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.>>.
Ebbene, il comma 565 dell’art. 1 cit. ha demandato ad un regolamento la disciplina dei termini e delle modalità di elargizione delle provvidenze in esame.
Il D.P.R. n. 243/2006 adottato a norma dell’art. 1, comma 565, della L. n. 266/2005 in esame, al comma 1 dell’art. 3 ha stabilito che le domande dei benefici dovessero essere presentate alle amministrazioni di appartenenza.
Questa la norma cit.: << Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono
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essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.>>.
Nel caso in esame è indiscusso oltre che ampiamente documentato che la parte ricorrente, militare in SPE, appartenga al Ministero della Difesa correttamente convenuto in giudizio1.
Tanto conforta l’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Ed infatti, dal tenore della disciplina invocata a sostegno delle domande avanzate dalla parte ricorrente emerge la precipua finalità perseguita dal legislatore di equiparare le vittime del dovere alle vittime della criminalità e del terrorismo ai fini del riconoscimento delle speciali elargizioni già (in origine) previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
La norma fa generico riferimento ai benefici, senza distinzione alcuna, in origine previsti per la categoria delle vittime della criminalità e del terrorismo per estenderli, con necessaria progressione (nel tempo), alle vittime del dovere.
La norma in esame non individua una categoria di benefici da estendere alle vittime del dovere, non limita l’estensione ad alcuni soltanto, ma si riferisce genericamente ai benefici che in origine erano riservati alle vittime della criminalità e del terrorismo.
Se ne desume che tutti i benefici prima accordati esclusivamente alle vittime della criminalità e del terrorismo sono stati riconosciuti anche alle vittime del dovere come il ricorrente.
1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
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In concreto, la norma in esame ha semplicemente ampliato la platea dei destinatari delle speciali elargizioni un tempo riservate alle sole vittime della criminalità e del terrorismo con la precipua finalità di equiparare lo status di vittime del dovere allo status di vittime della criminalità e del terrorismo.
Non solo: l’espresso riferimento alla L. n. 206/2004, dunque anche all’art. 3 qui reclamato, è contenuto nella lett. a) dell’art. 1 del D.P.R. n. 243/2006, rubricato Definizioni, che si riporta:
<< 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206; … (omissis)…>>.
Pertanto, incontestato oltre che documentato che la parte ricorrente sia stata dichiarata vittima del dovere2, deve essere accolta la promossa azione giudiziale e dichiarato il diritto della parte ricorrente all’aumento figurativo di dieci anni di versamento contributivo per aumentare per pari durata l’anzianità pensionistica, la misura della pensione ed il trattamento di fine rapporto o altro equipollente ai sensi dell’art. 3 della L. n. 206/2004.
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate anche alla luce di precedenti difformi, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Cfr. in all.ti parte ricorrente e resistente.
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Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’aumento figurativo di dieci anni di versamento contributivo per aumentare per pari durata l’anzianità pensionistica, la misura della pensione ed il trattamento di fine rapporto o altro equipollente ai sensi dell’art. 3 della L. n. 206/2004;
-
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,19/05/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 2171/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro,
ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv.to ELEFANTE LUIGI
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all’aumento figurativo di dieci anni di versamento contributivo per aumentare per pari durata l’anzianità pensionistica, la misura della pensione ed il trattamento di fine rapporto o altro equipollente ex art. 3 della L. n. 206/2004.
CONCLUSIONI: come da nota della parte ricorrente depositata ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, rappresentando di essere stato riconosciuto vittima del dovere con infermità del 25%, come da decreto ministeriale n. 136/2022 prodotto, e di aver presentato
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invano in data 02.02.2024 domanda in via amministrativa per ottenere i benefici sanciti dall’art. 3 della L. n. 206/2004 riservati originariamente alle vittime di terrorismo ed estesi alle vittime del dovere dall’art. 1, comma 562, della L. n. 266/2005; affermando la giurisdizione dell’AGO adita e la legittimazione del Ministero della Difesa convenuto quale amministrazione di appartenenza ex art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 510/1999, agiva in giudizio per l’accertamento del diritto ai benefici sanciti dall’art. 3 della L. n. 206/2004 e per la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, per affermare l’infondatezza del promosso ricorso, ritenendo i benefici reclamati dal ricorrente riservati esclusivamente alla vittime del terrorismo, non avendo la disciplina invocata dal ricorrente operato un’estensione indiscriminata di tutte le provvidenze e dei benefici in origine riconosciuti alle vittime di terrorismo, e per domandare il rigetto dell’intrapresa azione giudiziale, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
In via preliminare deve essere affermata l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione dell’AGO adita sollevata dalla parte resistente alla luce dell’interpretazione costante della disciplina in esame fornita dalla Suprema Corte di cassazione.
A ben vedere, infatti, la situazione giuridica dedotta in giudizio è da qualificarsi correttamente di diritto soggettivo per benefici di natura prevalentemente assistenziale. In concreto, non è configurabile nella fattispecie in esame alcuna forma di discrezionalità dell’amministrazione pubblica, sia nell’erogazione del beneficio che
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della sua misura, trovando il diritto conteso la sua fonte e regolazione direttamente nel dettato legislativo. Non solo: non presupponendo il diritto ai benefici in esame necessariamente un rapporto lavorativo con l’amministrazione pubblica (quanto alla causa petendi) ma lo svolgimento di un qualunque tipo di servizio per le pubbliche amministrazioni, e dato atto della natura delle speciali elargizioni in contesa, la competenza a conoscere detto diritto non può che essere regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario, ed in particolare al giudice del lavoro e dell’assistenza sociale correttamente investito dalla parte ricorrente.
Questi i principi diritto affermati dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la pronuncia n. 7761/2017 cui dare continuità: “ … (omissis)… Come di recente affermato da queste Sezioni Unite - in continuità con un indirizzo ermeneutico relativo ad analoghe situazioni (vedi, per tutte: Cass. SU 18 dicembre 2007, n. 26626, relativa alle controversie in materia delle speciali elargizioni previste per legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) - in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un
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siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass. SU 16 novembre 2016, n. 23300). … (omissis)…”.
Altrettanto infondata è l’eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero convenuto.
Ed infatti, la parte ricorrente ha invocato il diritto ai benefici ex art. 3 della L. n. 206/2004 sul presupposto che il comma 562 dell’art. 1 della L. n. 266/2005 abbia esteso alle vittime del dovere le speciali elargizioni in origine riconosciute esclusivamente alle vittime della criminalità e del terrorismo.
Questo l’art. 1, comma 562, della L. n. 266/2005: << Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.>>.
Ebbene, il comma 565 dell’art. 1 cit. ha demandato ad un regolamento la disciplina dei termini e delle modalità di elargizione delle provvidenze in esame.
Il D.P.R. n. 243/2006 adottato a norma dell’art. 1, comma 565, della L. n. 266/2005 in esame, al comma 1 dell’art. 3 ha stabilito che le domande dei benefici dovessero essere presentate alle amministrazioni di appartenenza.
Questa la norma cit.: << Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono
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essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.>>.
Nel caso in esame è indiscusso oltre che ampiamente documentato che la parte ricorrente, militare in SPE, appartenga al Ministero della Difesa correttamente convenuto in giudizio1.
Tanto conforta l’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Ed infatti, dal tenore della disciplina invocata a sostegno delle domande avanzate dalla parte ricorrente emerge la precipua finalità perseguita dal legislatore di equiparare le vittime del dovere alle vittime della criminalità e del terrorismo ai fini del riconoscimento delle speciali elargizioni già (in origine) previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
La norma fa generico riferimento ai benefici, senza distinzione alcuna, in origine previsti per la categoria delle vittime della criminalità e del terrorismo per estenderli, con necessaria progressione (nel tempo), alle vittime del dovere.
La norma in esame non individua una categoria di benefici da estendere alle vittime del dovere, non limita l’estensione ad alcuni soltanto, ma si riferisce genericamente ai benefici che in origine erano riservati alle vittime della criminalità e del terrorismo.
Se ne desume che tutti i benefici prima accordati esclusivamente alle vittime della criminalità e del terrorismo sono stati riconosciuti anche alle vittime del dovere come il ricorrente.
1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
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In concreto, la norma in esame ha semplicemente ampliato la platea dei destinatari delle speciali elargizioni un tempo riservate alle sole vittime della criminalità e del terrorismo con la precipua finalità di equiparare lo status di vittime del dovere allo status di vittime della criminalità e del terrorismo.
Non solo: l’espresso riferimento alla L. n. 206/2004, dunque anche all’art. 3 qui reclamato, è contenuto nella lett. a) dell’art. 1 del D.P.R. n. 243/2006, rubricato Definizioni, che si riporta:
<< 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206; … (omissis)…>>.
Pertanto, incontestato oltre che documentato che la parte ricorrente sia stata dichiarata vittima del dovere2, deve essere accolta la promossa azione giudiziale e dichiarato il diritto della parte ricorrente all’aumento figurativo di dieci anni di versamento contributivo per aumentare per pari durata l’anzianità pensionistica, la misura della pensione ed il trattamento di fine rapporto o altro equipollente ai sensi dell’art. 3 della L. n. 206/2004.
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate anche alla luce di precedenti difformi, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Cfr. in all.ti parte ricorrente e resistente.
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Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’aumento figurativo di dieci anni di versamento contributivo per aumentare per pari durata l’anzianità pensionistica, la misura della pensione ed il trattamento di fine rapporto o altro equipollente ai sensi dell’art. 3 della L. n. 206/2004;
-
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,19/05/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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