Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Circolare Ministero dell'Interno - 27/10/2022 - Prot. n. 35611 - Catene da neve in tessuto

OGGETTO: Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, O1 e O2). Catene da neve in tessuto.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Circolare prot. n. 35611 del 27 ottobre 2022

OGGETTO: Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, O1 e O2). Catene da neve in tessuto.

È stata posta all'attenzione la questione relativa alla possibilità di utilizzare le cosiddette "calze da neve" in virtù della nuova norma UNI EN 16662-1:2020 di recepimento della norma EN 16662-1:2020 con la quale sono state fornite specifiche tecniche sui requisiti di sicurezza, prestazioni e qualità per i dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici omologati. Sull'argomento, si rende necessario fornire nuove indicazioni operative riassunte nell'allegata scheda (all. 1).

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto



Allegato 1 alla circolare prot. n. 35611 del 27/10/2022

Con circolare n. 300/A/8321/12/105/1/2 del 5 novembre 2013 sono state fornite disposizioni relative alla necessità di non assumere atteggiamenti operativi suscettibili di contestazione nei confronti degli utilizzatori di dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici in tessuto cosiddette "calze da neve". Ciò, in quanto, occorreva attendere l'esito del contenzioso che era stato instaurato da parte di un'azienda produttrice di uno dei dispositivi in argomento(1).

Il contenzioso si è concluso con sentenza del Consiglio di Stato n. 04967/2021 del 4 maggio 2021, con la quale è stata accolta la tesi sostenuta dal MIMS, secondo la quale i dispositivi in argomento non potevano essere considerati conformi alle norme nazionali e, pertanto, non utilizzabili.

Tuttavia, nel frattempo sono state emanate nuove norme, in particolare la UNI EN 16662-1:2020 di recepimento della norma EN 16662-1:2020, che ha sostituito la precedente UNI-11313 alla quale il DM del 2011 fa esplicito riferimento.

Infatti, al fine di adeguare le prescrizioni al progresso e all'evoluzione della tecnica rappresentati dalla nuova norma, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha redatto un progetto di decreto ministeriale, di modifica del DM del 10 maggio 2011.

Tale progetto di decreto, dovendo passare attraverso la notifica alla Commissione europea(2), non potrà essere approvato prima del 2 gennaio 2023.
Ciò premesso, acquisito il conforme parere della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del MIMS, si evidenzia come la norma EN 1662-1:2020 permetta la certificazione di dispositivi supplementari di aderenza diversi da quelli metallici come, ad esempio, i dispositivi tessili, quali le cosiddette "calze da neve". Pertanto, i prodotti in argomento potranno essere legittimamente utilizzati se conformi alla predetta norma EN, che sarà richiamata nel nuovo DM in corso di approvazione.

In tale ottica, nelle more della pubblicazione del DM, si ritiene opportuno non sanzionarne l'utilizzo.

Per ogni utilità, si riporta di seguito un immagine indicativa delle cosiddette "calze da neve".

(immagine non potuta postarla)

Dispositivi conformi alla norma EN 1662-1:2020

(1) Che aveva presentato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento emanato in data 11 luglio 2012 dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il quale era stata dichiarata la non conformità delle calze da neve al Decreto ministeriale dello stesso Dicastero del 10 maggio 2011, concernente l'applicazione della normativa italiana ai dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio.

(2) Come previsto dal D.lgs. 223/2017.

Ecco il link ove potete vedere l'immagine della calza da neve

https://www.patente.it/normativa/circol ... o?idc=4687


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Speriamo che in molti fanno le segnalazioni,

24 Aprile 2023

Sicurezza stradale, torna #ScattailSegnale. Konsumer diffida i comuni per la segnaletica stradale deteriorata

Konsumer Italia rilancia l’iniziativa #ScattailSegnale sulla sicurezza stradale. Troppi i segnali stradali deteriorati o vetusti, che a volte diventano un pericolo e una fonte di distrazione Konsumer Italia rilancia l’iniziativa #ScattailSegnale sulla sicurezza stradale. È una campagna che chiama a raccolta i cittadini perché segnalino, con una fotografia, i segnali stradali in condizioni non idonee, danneggiati, vecchi o non a norma a causa di atti vandalici, per vetustà, per la perdita delle caratteristiche minime di rifrangenza, per impaginazione o grafica, per lo stesso posizionamento dei segnali che diventano un fattore di distrazione o una fonte di pericolo.

Sicurezza stradale, a che punto stiamo?

La cronaca quotidiana degli incidenti stradali riporta numeri da brividi, ricorda Konsumer Italia. Ma cosa si fa per prevenire quelle che a volte sono stragi annunciate?

“Ogni anno molti incidenti stradali sono la conseguenza del cattivo stato della segnaletica e del manto stradale deteriorato – denuncia l’associazione – Segnali deteriorati, nascosti o sbagliati, asfalto dissestato e lavori stradali di ripristino mal eseguiti e da nessuno controllati”.

Le cause sono diverse, a volte hanno a che fare col vandalismo, altre volte con il deterioramento legato alle condizioni atmosferiche.

#ScattailSegnale per la sicurezza stradale

Per migliorare la sicurezza stradale, Konsumer Italia da tre anni si rivolge ai cittadini cui propone il concorso fotografico #ScattailSegnale.

Chiunque può segnalare (mail, Facebook, whatsapp) con una foto il segnale stradale in condizioni inidonee. L’obiettivo è quello di raccogliere quante più segnalazioni possibili, premiando lo scatto più eclatante e rappresentativo, soprattutto in relazione ai segnali di stop, di precedenza, di pericolo e simili, e insieme ad essi le condizioni dell’asfalto. “È infatti noto che oltre il 60% dei segnali stradali non sia a norma a causa di vetustà o per la perdita delle proprie caratteristiche minime di rifrangenza”, dice Konsumer Italia, e a volte per un posizionamento scorretto i segnali tendono a trarre in inganno gli utenti della strada, diventando un pericolo e una fonte di distrazione per automobilisti e motociclisti.

In seguito alle segnalazioni ricevute Konsumer Italia invia una richiesta al Comune di pertinenza del segnale stradale, in cui richiede l’immediata azione in merito alla segnaletica indicata. A oggi l’associazione ha provveduto a inviare oltre 600 diffide ai Comuni segnalati dai cittadini. Di solito, dice Konsumer, rispondono i piccoli comuni, che sanano le situazioni, non quelli di medie o grandi dimensioni.

Spiega Fabrizio Premuti, Presidente di Konsumer Italia: «Aumentano gli incidenti stradali, con loro morti e feriti. I fatti di Milano dimostrano che le strade non possono essere utilizzate contemporaneamente da betoniere e biciclette. È urgente intervenire riservando all’utenza debole percorsi sicuri e non ciclabili ricavate colorando di rosso un tratto di asfalto. È ora che gli amministratori locali si rendano conto di essere corresponsabili di quanto accade sulle strade da loro amministrate».
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Il CdS accoglie l'Appello del ricorrente

- revoca della patente di guida per carenza dei requisiti morali ex art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e istanza di nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida alla Prefettura allo scadere del periodo della misura di prevenzione della Sorveglianza di P.S.

Il CdS scrive:

1) - La nota oggetto del presente giudizio, che ha respinto la domanda volta a ottenere il nulla osta al conseguimento della patente di guida, si fonda sulla mancanza di provvedimenti riabilitativi dell’appellante tali da dimostrare l’insussistenza di situazioni personali preclusive di cui all’art. 120 co.1 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2) - Infine, il terzo comma dell’art. 120 ammette la possibilità di conseguire una nuova patente di guida qualora siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di revoca.

3) - Dal dato normativo sopra evidenziato, si evince anzitutto che è possibile conseguire nuovamente il titolo di guida - fatti salvi casi di cui all’art. 222 comma 2 terzo periodo – e, in secondo luogo, che la “valutazione del quadro morale” dell’interessato ha un termine, ovvero tre anni, in quanto l’Amministrazione non può procedere alla revoca se non sia stata già disposta.

4) - L'interpretazione del primo giudice, secondo cui non è sufficiente il solo decorso del termine triennale contrasta sia con il tenore letterale dell'art. 120, comma 3, del codice della strada, che non richiede il provvedimento riabilitativo, sia con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 27 maggio 2020 con riferimento all'art. 120 del codice della strada.

N.B.: per completezza leggete il tutto direttamente dall'allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Autovelox non omologati, rischio valanga ricorsi

Rischia di aprire una falla nei conti pubblici degli enti locali la sentenza della Corte di Cassazione, che ha dato ragione a un automobilista-avvocato di Treviso, il quale era stato multato per eccesso di velocità in seguito al rilevamento di un autovelox non omologato. L’apparecchio trevigiano risultava solamente «approvato», senza tuttavia essere passato attraverso le verifiche tecniche necessarie all'omologazione. Come tanti altri autovelox regolarmente utilizzati lungo le strade italiane. Ora tutte le multe per eccesso di velocità rilevate sulle strade italiane attraverso apparecchiature uguali a quelle adottate dal Comune di Treviso sulla strada regionale n.53, meglio nota come "Tangenziale", potrebbero essere annullate. L’Anci prevede una valanga di ricorsi e l’annullamento di contravvenzioni per milioni di euro. Per quanto riguarda le finanze pubbliche del Veneto, mediamente le sanzioni per violazioni al codice della strada valgono circa 50 milioni l'anno e sono per un terzo addebitabili al superamento dei limiti di velocità riscontrato dalle apparecchiature elettroniche. La quota normalmente riscossa dal Comune di Treviso sarebbe di poco inferiore ai 4 milioni.

L’iniziativa dell’avvocato (multato per aver viaggiato a 97 all'ora su una strada con un limite a 90 Km/h) era stata assunta anche alla luce di un contenzioso nato due anni fa tra il giudice di pace (al quale si era rivolto un precedente guidatore multato) e la magistratura ordinaria: si erano ottenuti pronunciamenti contrapposti. Le motivazioni della Suprema Corte risiedono nel fatto che le apparecchiature sarebbero state autorizzate dal ministero delle Infrastrutture ma non sottoposte dallo stesso Governo ad una verifica tecnica più puntuale necessaria alla loro omologazione. Vi sarebbe in sostanza un vuoto normativo che, in assenza di correzioni, metterebbe legalmente al riparo gli automobilisti colti dagli autovelox (per ora) giudicati non regolamentari.

ALLEGO sentenza:
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Link

https://corrieredelveneto.corriere.it/n ... 5xlk.shtml

Autovelox tra sentenze, denunce e decreti: i prefetti preparano la lista dei rilevatori da rimuovere.

Omissis

L’associazione Altvelox e le denunce

L’associazione Altvelox, con sede a Belluno, ha denunciato il sindaco Treviso Mario Conte, quello di Riese Pio X (Treviso) e i primi cittadini di altri quattro Comuni del Padovano (Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva e Galliera Veneta), nonché i relativi prefetti e comandanti della Polizia locale per l’installazione e l’utilizzazione di autovelox privi di omologazione.

Omissis

ALTRO Link

https://www.msn.com/it-it/motori/dueruo ... ngNewsSerp
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Apparecchio non omologato: addio multa per eccesso di velocità

08/01/2025

Il Tribunale di Ivrea ribalta la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità.

Al centro della vicenda sulla quale è stato chiamato a decidere il tribunale di Ivrea c'è il verbale elevato per aver superato il limite di velocità (art. 142 del Codice della strada, comma 9) all'interno del territorio comunale di Settimo Torinese. Nello specifico, il giudice si è ritrovato a decide sull'appello proposto dall'automobilista multato dopo che il giudice di pace aveva rigettato la sua contestazione.

Diversi i motivi dell'appello. Innanzitutto l'erronea pronuncia dell'inammissibilità del ricorso legata al soggetto che aveva ricevuto la procura della rappresentanza. Poi è stata messa in evidenza come sia stata errata anche la valutazione dello strumento utilizzato per rilevare la velocità e dunque ritornando sulla questione dell'omologazione e dell'approvazione che si ricollega a un altro punto del ricorso, ovvero il difetto di funzionalità e taratura dello strumento di rilevazione.

Il Comune di Settimo Torinese si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e quindi confermando la sentenza di primo grado.

Il Giudice ha però accolto le tesi dell'automobilista. La contestazione sul difetto di sottoscrizione, innanzitutto, non sussiste, in quanto il ricorso è stato sottoscritto da una persona munita di delega scritta da parte del diretto interessato. Qualora, avesse ravvisato, peraltro, la violazione processuale, il giudice avrebbe dovuto assegnare alla parte un termine per poter regolarizzare la persona che lo rappresentava. Ma ciò non è avvenuto.

C'è poi la questione omologazione. Secondo l'automobilista, l'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'accertamento non sarebbe idonea poiché non ha ricevuto l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come disposto dall'art. 142 comma 6 del Codice della strada. Il giudice accoglie anche tale motivo, riportandosi alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10505/2024) che ha stabilito come i procedimenti amministrativi di omologazione e approvazione non sono sovrapponibili. In questo caso, non è stato provato da parte dell'amministrazione comunale il perfezionamento dello strumento utilizzato.

Di conseguenza motivi accolti e verbali annullati.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Omologazione autovelox "conditio sine qua non": multa nulla.

Il Giudice di Pace di Lugo in presenza di dispositivo non omologato ha annullato il verbale di violazione dei limiti di velocità.

La sentenza in esame (n. 153/2024) è stata emanata dal Giudice di Pace di LUGO (RA) a fronte del ricorso promosso da una signora per l'annullamento del verbale d'infrazione al C.d.S. - art. 142, comma 7 - per avere violato il limite dei 50 km/h vigenti nel tratto di strada presidiato da apparecchiatura fissa Autovelox situato alle porte della frazione cotignolese di Barbiano, all'altezza di Via Corriera, 32.

L'infrazione, accertata nel mese di maggio 2024, dalla conducente dell'auto, era contenuta nel limite di 10 km/h, e pertanto la Polizia Locale aveva contestato alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa di € 59,00 irrogata ai sensi e per gli effetti della legge 689/81.

La conducente, non avvalendosi del pagamento in misura ridotta, proponeva ricorso avanti al Giudice di Pace di Lugo (RA), competente per territorio, conferendo apposita procura all'Avv. Fabio Geminiani di Faenza (RA), allo scopo di far conseguire la pronuncia di "nullità" del verbale d'infrazione, a causa della mancanza della "debita omologazione" del dispositivo Autovelox, così come previsto dall' art. 6 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, ovvero del Codice della Strada.

L'Avvocato faentino, in sede di discussione, eccepiva come il dispositivo Autovelox - trattasi di "Velocar Red & Speed Evo-R" - difettasse del provvedimento di "Omologazione" diverso da quello della mera "Approvazione": conseguita in data 01.08.2016.

«Secondo la Suprema Corte di Cassazione - scrive il giudice di pace - in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzando che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento».

"Nel caso di specie, - precisa il Giudice - l'omologazione consiste in una procedura che ha natura necessariamente tecnica e tale specificità è diretta a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale". Pertanto l'omologazione è "conditio sine qua non" allo scopo di costituire un'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso.

Al Giudice di Pace pertanto, sulla base delle ineccepibili eccezioni sollevate, non è rimasto che dichiarare nullo l'accertamento ed il relativo verbale di infrazione.

Quel che lascia piuttosto amareggiati è il fatto che, la giurisprudenza ormai consolidata in materia è tale per cui, i due istituti - quelli dell'Approvazione e dell'Omologazione - sono stati chiariti in quanto a contenuti e diverso ruolo sotteso: quello di svolgere funzioni e contenuti distinti e separati.

Sconcertante pertanto è il fatto che, non essendo stato emanato dal M.I.T. da ben 32 anni il D.M. che fissa le modalità, ovvero caratteristiche metrologiche, tolleranza, ripetibilità, etc, in forza delle quali i diversi Modelli di apparecchiature avrebbero dovuto essere omologati, le PP. AA. insistono nella Verbalizzazione di tali fattispecie d'infrazione con dispositivi privi di omologazione, ben sapendo che non possono procedere in difetto di un requisito essenziale ed indispensabile per tali categorie di strumenti necessari per siffatti accertamenti.

Tutti gli Autovelox essendo sprovvisti di omologazione, versano nella condizione di strumenti non legali e, pertanto, non possono essere utilizzati per accertamenti di illeciti in tema di violazioni in tema di velocità di automezzi su strada.

Il danno peggiore di tutta questo stato diffuso di l'illegalità degli autovelox è il fatto che dovendo essere finalizzati, in quanto a utilizzo, ad assicurare il bene giuridico della maggior sicurezza possibile, così come enunciato all'art.1 del C.d.S., siano tutti nella condizione di non poter essere utilizzabili per il bene giuridico per il quale sono stati immessi in commercio ed in uso agli Organi addetti alla Vigilanza e Controlli.

Quanto all'aspetto giurisprudenziale è appena il caso di fare riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione II che, con ordinanza numero 10505 del 18/04/2024, ha tra l'altro sancito che: "E' condivisibile la distinzione tra il procedimento di approvazione e omologazione del prototipo dell'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento del superamento del limite massimo di velocità in quanto i procedimenti hanno caratteristiche, natura e finalità diverse; la sola approvazione dell'apparecchio, senza la necessaria omologazione ministeriale, rende illegittimo dell'accertamento, poiché solo l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico".

La Corte di Cassazione poi, con riferimento all'ultimo assunto contenuto nell'ordinanza appena su riportata, in tema di omologazione, afferma la competenza al Ministero dello Sviluppo Economico - il Mi.S.E. - ora rinominato MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy); in quanto gli Autovelox sono indiscutibilmente "Strumenti di Misura", e, pertanto, la procedura di Omologazione è di competenza del MIMIT e non M.I.T.: per la serie "Vox in deserto clamantis".
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Multe stradali, ecco quando scatta la prescrizione: cosa c'è da sapere.

Le multe stradali rientrano sicuramente fra le sanzioni più detestate dai cittadini. Anche queste, però, possono essere soggette a prescrizione nel caso sia trascorso un certo periodo. La legge infatti prevede che se è trascorso un determinato lasso di tempo fra accertamento della violazione del Codice della strada e notifica del verbale, allora l'automobilista non è più tenuto a pagare. Ci sono, tuttavia, una serie di variabili da tenere in considerazione.

La questione è ovviamente regolata dal Codice della strada, di cui possiamo prendere due articoli fondamentali. Il primo comma dell'art. 201 afferma che il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento della violazione. Ovviamente si fa riferimento a quelle contravvenzioni che non vengono notificate subito, come quelle da eccesso di velocità rilevate dagli autovelox. Nel caso in cui la violazione venga contestata subito, allora la notifica del verbale può arrivare entro 100 giorni. L'art. 209, invece, tratta la prescrizione. Nello specifico la norma prevede che superati 5 anni dall'ultima notifica ricevuta non bisogna pagare la sanzione. Per questa ragione, in caso di multe arrivate dopo 90 giorni o dopo 5 anni è consigliabile fare ricorso.

I tempi cambiano nel caso in cui si tratti di veicoli a noleggio, e nella categoria rientrano le auto in sharing, a noleggio breve o a lungo termine. In questo caso il termine per la notifica, indirizzata alla società di noleggio, resta 90 giorni. La società che mette a noleggio la vettura ha a sua volta 60 giorni di tempo per comunicare la sanzione a chi ha utilizzato l'auto. Questo è quanto stabilito dal decreto legge n.121, datato 4 novembre 2021. Il tempo massimo, pertanto, è di 150 giorni. Eventuali spesa per l'accertamento e la notifica della sanzione vanno a carico di chi ha commesso la violazione, come il pagamento delle spese di gestione della pratica.

Quando la sanzione riguarda gli italiani residenti all'estero, invece, il termine per la notifica si allunga. Nello specifico si parla di 360 giorni, come si legge nell'art. 201 del Codice della strada. Avviene lo stesso anche nel caso in cui un italiano commetta la violazione in un Paese appartenente all'Unione europea.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Sentenza epocale della Cassazione: ok al sequestro preventivo degli autovelox

Notizia del 15 Marzo 2025

Si torna a parlare di autovelox, argomento molto discusso nell’ultimo periodo. Mentre ancora si cerca di fare chiarezza sulla questione degli autovelox approvati ma non omologati, ecco che la Corte di Cassazione si esprime ancora una volta, arrivando addirittura a consentire il sequestro preventivo di tutti i dispositivi giudicati non all'altezza degli standard.

La novità, che rischia di dare l'ennesimo scossone, arriva con la sentenza n. 10365/2025. Gli ermellini hanno esaminato il caso di un imprenditore, accusato di aver distribuito autovelox approvati ma non omologati. I contratti stipulati con due Comuni e Province, infatti, riportavano la dicitura di dispositivi omologati dal Ministero delle Infrastrutture, mentre invece gli apparecchi risultavano solo approvati dalla Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti. Si tratta, come ormai sappiamo, di due procedure distinte.

Con la sentenza 10365/25 emessa il 14 marzo 2025 in quinta sezione penale, la Cassazione ha respinto il ricorso dell'imprenditore che aveva dato a noleggio gli autovelox, ritenendolo di fatto colpevole di frode. Omologato e approvato, infatti, non sarebbero sinonimi. Non solo. Dal momento che i dispositivi erano stati dati a noleggio come "conformi", nei confronti dell'uomo potrebbe anche scattare il reato di falso per induzione. Inutile dunque il ricorso dell'imprenditore che aveva cercato di appellarsi al fatto che la questione approvazione/omologazione non fosse ancora chiara. Per i giudici il dubbio dovrebbe portare ad essere ancora più cauti, non incoraggiare alla distribuzione di dispositivi potenzialmente non a norma.

Nella sentenza, la Cassazione ricorda come l'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada riconosca come prova valida per accertare il superamento dei limiti di velocità stabiliti solo gli autovelox omologati. "La frode, poi, si configura quando la fornitura è diversa, in sé o per qualità, rispetto a quella stabilita: sussiste dunque il fumus del reato perché alla conclusione del contratto gli apparecchi sono presentati come conformi mentre fin dall’inizio non sono funzionali all’obiettivo istituzionale perseguito dalla pubblica amministrazione", si legge poi nella sentenza 10365/25.

Questo caso rischia di diventare l'ennesimo precedente al quale gli automobilisti potranno appellarsi per fare ricorso contro determinate multe.
Frappa
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 10
Iscritto il: gio ott 31, 2019 4:14 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da Frappa »

panorama ha scritto: mar feb 04, 2025 6:40 pm Multe stradali, ecco quando scatta la prescrizione: cosa c'è da sapere.

Le multe stradali rientrano sicuramente fra le sanzioni più detestate dai cittadini. Anche queste, però, possono essere soggette a prescrizione nel caso sia trascorso un certo periodo. La legge infatti prevede che se è trascorso un determinato lasso di tempo fra accertamento della violazione del Codice della strada e notifica del verbale, allora l'automobilista non è più tenuto a pagare. Ci sono, tuttavia, una serie di variabili da tenere in considerazione.

La questione è ovviamente regolata dal Codice della strada, di cui possiamo prendere due articoli fondamentali. Il primo comma dell'art. 201 afferma che il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento della violazione. Ovviamente si fa riferimento a quelle contravvenzioni che non vengono notificate subito, come quelle da eccesso di velocità rilevate dagli autovelox. Nel caso in cui la violazione venga contestata subito, allora la notifica del verbale può arrivare entro 100 giorni. L'art. 209, invece, tratta la prescrizione. Nello specifico la norma prevede che superati 5 anni dall'ultima notifica ricevuta non bisogna pagare la sanzione. Per questa ragione, in caso di multe arrivate dopo 90 giorni o dopo 5 anni è consigliabile fare ricorso.

I tempi cambiano nel caso in cui si tratti di veicoli a noleggio, e nella categoria rientrano le auto in sharing, a noleggio breve o a lungo termine. In questo caso il termine per la notifica, indirizzata alla società di noleggio, resta 90 giorni. La società che mette a noleggio la vettura ha a sua volta 60 giorni di tempo per comunicare la sanzione a chi ha utilizzato l'auto. Questo è quanto stabilito dal decreto legge n.121, datato 4 novembre 2021. Il tempo massimo, pertanto, è di 150 giorni. Eventuali spesa per l'accertamento e la notifica della sanzione vanno a carico di chi ha commesso la violazione, come il pagamento delle spese di gestione della pratica.

Quando la sanzione riguarda gli italiani residenti all'estero, invece, il termine per la notifica si allunga. Nello specifico si parla di 360 giorni, come si legge nell'art. 201 del Codice della strada. Avviene lo stesso anche nel caso in cui un italiano commetta la violazione in un Paese appartenente all'Unione europea.
Il problema è proprio quello!... "90 giorni dall'accertamento della violazione"...molti FF.PP. fanno coincidere la data dell'accertamento il giorno in cui effettivamente istruiscono la pratica(sigh!)...
Esempio: un veicolo transita in una ztl il giorno 1...l'agente accertatore istruisce la pratica per la notifica (poniamo) 120 giorni dopo l'infrazione (il giorno 1)...per l'Agente i 90 giorni decorrono dopo i 120 giorni. Quindi ipoteticamente la notifica avverrà 210 giorni dopo il giorno 1.(doppio sigh!!!)... cosi facendo alcune FF.PP. si mettono al riparo da ogni eventuale ricorso per un tempo molto dilatato (5 anni??) rispetto al giorno 1.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Per non dimenticare questa importante sentenza, (per come avviene per le bilance, cronotachigrafo, ecc.)

Corte Costituzionale, sentenza 18/06/2015 n° 113

Autovelox: multa va annullata se l'apparecchio non è revisionato
Corte Costituzionale, sentenza 18/06/2015 n° 113

E' illegittimo il verbale della polizia stradale che accerta la violazione dei limiti della velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma6, del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ''nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura'.

In base ai principi fissati dal Ministero delle Infrastrutture nel 2005, ad integrazione del d.m. del 29 ottobre 1997 nonchè all'interpretazione fornita da numerose pronunce della Corte di Cassazione, sino ad oggi era necessario sottoporre a controlli periodici soltanto i rilevatori lasciati sulla strada a funzionare in automatico e non invece gli strumenti impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale. La Corte Costituzionale non specifica quale debba essere la periodicità della verifica ma si deve presumere l'annualità della stessa, poichè tale è il periodo in vigore per gli altri strumenti analoghi.

La Corte Costituzionale quindi, accogliendo la tesi della "palese irragionevolezza" dell’art. 45 c. 6 C.d.S., si è mossa in senso contrario a quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente sino ad oggi, respingendo al mittente la fondatezza della ripartizione fra autovelox automatici ed apparecchi utilizzati direttamente dalle pattuglie. Tutti gli apparecchi - affermano i Giudici costituzionali -, devono essere sottoposti a periodica verifica.

E' obbligo degli Enti (Comuni, Regioni e Stato) che utilizzano gli strumenti de quo, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente. A tal proposito, gli accertamenti eseguiti entro un anno dall'ultima taratura eseguita e documentata, sono legittimi.

N.B.: - Per la Taratura: Chiedere il certificato di taratura al Comune appaltante o Comando e devono darlo se viene richiesto per tutelare i propri interessi (come le bilance del mercato che a furia di essere usate possono sfasarsi, a maggior ragione può succedere all’autovelox).

Vedi allegato.


P.S.: a mio avviso anche gli autovelox fissi posti su strada possono subire sfasamenti a secondo delle stagioni, temperature, condizioni climatiche avverse, d’estate sotto le temperature calde, ventosità, temperature basse d’inverso, praticamente potrebbero subire diversi sfasamenti termici.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Per notizia,

> Rivoluzione in arrivo per gli autovelox in Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha inviato a Bruxelles un decreto che, a partire dalla prossima estate, promette di porre fine alla giungla dei ricorsi contro le multe per eccesso di velocità.

>> Il provvedimento è ancora consultabile e scaricabile da tutti i cittadini dell’Unione Europea dal Tris, il sistema di informazione pubblico sulle regolamentazioni tecniche della Ue. Sito su cui il decreto era stato pubblicato la mattina del 21 marzo scorso.

>>> Decreto ministeriale per l’omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

Numero di notifica: 2025/0159/IT (Italy)
Data di ricezione: 21/03/2025
Termine dello status quo: 24/06/2025 (withdrawn)


N.B.: Personalmente ho già provveduto a scaricarli. ALLEGATI.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Le multe si possono annullare?

Partiamo dalla domanda che probabilmente interessa di più: se ho preso una multa con un autovelox o un telelaser posso farla annullare? Al momento sembra di capire che tutte le sanzioni siano annullabili e passibili di ricorso. Per capire meglio, si può verificare caso per caso.

Se l’autovelox che ha portato al verbale ricevuto a casa non risulta omologato, allora è possibile far annullare la multa presentando un ricorso al prefetto entro 60 giorni, o al giudice di pace entro 30. Quindi, prima di procedere al ricorso è necessario verificare appunto lo «status» dell’autovelox: per capire se risulta omologato bisogna leggere bene il verbale ricevuto dove dev’esserci scritto (è obbligatorio) quale è il decreto in base al quale è stato utilizzato quel tipo di autovelox.

Andando a spulciare tra le pagine del decreto di riferimento (che si trova facilmente in rete) si può poi leggere se il misuratore di velocità in questione è stato semplicemente approvato oppure se è stato omologato.

Se non ci sono riferimenti alla parola «omologazione», allora ci sono buone probabilità che il ricorso contro quella multa abbia successo e che la sanzione venga annullata.

Più semplicemente, in alcuni casi, dopo aver individuato il nome dell’apparecchiatura utilizzata per dare la multa, cercandola in rete è possibile trovare riferimenti all’avvenuta o mancata omologazione.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Autovelox: parte la ricognizione nazionale dei dispositivi di controllo remoto.

Circolare Ministero dell’interno 16 aprile 2025, prot.5072.

Con la circolare n. 5072 del 16 aprile 2025, il Ministero dell’Interno ha richiesto agli enti locali una mappatura completa dei dispositivi di controllo remoto della velocità (autovelox e simili) utilizzati sul territorio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un nuovo schema di decreto, in preparazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto a ridefinire i requisiti di omologazione di questi strumenti. La scadenza per l’invio dei dati è fissata al 31 maggio. Obiettivo: maggiore trasparenza, omogeneità normativa e legalità dei controlli.

Una ricognizione nazionale per fare chiarezza

Con la circolare del 16 aprile 2025, prot. n. 5072, il Ministero dell’Interno ha dato ufficialmente avvio a un processo di ricognizione nazionale dei dispositivi di controllo da remoto delle violazioni dei limiti di velocità, con esclusione degli strumenti in dotazione agli organi di polizia stradale dello Stato. Si tratta, a tutti gli effetti, di un censimento mirato a raccogliere dati concreti su quanti e quali autovelox sono attualmente installati e in funzione presso enti territoriali e locali, con particolare attenzione al regime di approvazione e omologazione degli stessi.

L’iniziativa risponde alla richiesta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sta predisponendo uno schema di decreto volto a ridefinire i requisiti tecnici e giuridici di omologazione di tali dispositivi. L’obiettivo, nemmeno troppo implicito, è duplice: da un lato, garantire l’affidabilità e la legittimità degli strumenti impiegati nel monitoraggio della velocità su strada; dall’altro, armonizzare un quadro normativo attualmente frammentato e non sempre uniforme su scala nazionale.

Un passaggio chiave verso la riforma dei controlli

Nel concreto, la circolare invita le Prefetture e gli Uffici Territoriali del Governo, per ciascun ambito di competenza, a raccogliere e trasmettere le informazioni richieste entro il 31 maggio 2025, utilizzando una specifica scheda allegata. Viene chiesto di coinvolgere tutti i soggetti interessati, cioè gli enti proprietari delle strade – Comuni, Province e Regioni – che utilizzano dispositivi di rilevamento automatico della velocità.

La scelta di escludere gli organi di polizia statale suggerisce che l’attenzione sia rivolta soprattutto all’utilizzo dei dispositivi da parte degli enti locali, spesso al centro di polemiche per l’uso improprio – o comunque contestato – degli autovelox come strumenti di mera imposizione sanzionatoria e non di prevenzione reale degli incidenti stradali. Con questa mappatura, le autorità centrali avranno finalmente un quadro aggiornato della situazione nazionale e potranno intervenire, se necessario, con disposizioni più stringenti o correttive.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

Messaggio da panorama »

Da Help consumatori

11 giugno 2025

Autovelox, da domani scattano le nuove regole.

Scade domani il termine per adeguarsi alle nuove norme sull’installazione degli autovelox. Codacons: “Brutte notizie per i Comuni italiani che fanno cassa attraverso gli autovelox

Da domani scattano le nuove regole sulla collocazione degli autovelox. Scade infatti il 12 giugno il termine per adeguarsi alle norme sull’installazione degli autovelox, varate dal Ministero dei Trasporti nel 2024. Gli autovelox dovranno essere autorizzati dai prefetti e cambiano le regole sulla distanza fra i dispositivi.

In sintesi: stop agli autovelox se non sono omologati; cambiano le regole sul posizionamento e sulle distanze minime; per installare i rilevatori di velocità servirà il parere dei Prefetti. Gli autovelox non omologati dovranno essere disattivati. La novità riguarda appunto la querelle su approvazione vs omologazione: sono procedimenti diversi per cui, se l’autovelox è approvato ma non omologato, le multe – secondo la Cassazione – sono da cancellare.

Autovelox, Codacons: “Tegola per i comuni”

A ricordare l’appuntamento di domani è il Codacons che parla di “tegola per i Comuni” in riferimento a quanti fanno cassa attraverso le multe degli autovelox. Secondo quanto denunciava l’associazione un mese fa, “l’impasse sul fronte degli autovelox mette a rischio oltre 40 milioni di euro di incassi annui solo nelle grandi città” e rischia di “mandare in tilt i bilanci di centinaia di piccoli comuni che fanno cassa grazie agli apparecchi di rilevamento automatico della velocità installati sul proprio territorio”.

Da domani 12 giugno, dunque, scade il termine entro cui le amministrazioni locali devono adeguarsi alle nuove disposizioni in tema di autovelox introdotte dal decreto del Mit dell’11/04/2024 (GU n. 123 del 28/05/2024), entrato in vigore il 12 giugno 2024, che riconosceva un anno di tempo agli enti locali per conformarsi alle nuove misure. La stretta interesserà diversi aspetti.

Autovelox, cosa cambia

Il Codacons riepiloga le novità più rilevanti.

I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto, e solo se ricorrono una o più delle seguenti condizioni: elevata incidentalità da velocità nel quinquennio precedente; impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata della violazione; velocità dei veicoli in transito mediamente superiore ai limiti consentiti.

La distanza minima tra due diversi dispositivi mobili è fissata in 4 km su autostrade; 3 km su strade extraurbane principali; 1 km su strade extraurbane secondarie, locali e itinerari ciclopedonali; 1 km su strade urbane di scorrimento; 500 metri su strade urbane di quartiere e urbane locali. Per le postazioni fisse: 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.

La distanza tra il segnale del limite di velocità e l’autovelox deve essere di almeno: 1 km su strade extraurbane; 200 m su strade urbane di scorrimento; 75 m su altre strade.

La collocazione di autovelox può avvenire: su strade urbane di scorrimento solo se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello previsto per quel tipo di strada (comunque non inferiore a 50 km/h); su strade urbane di quartiere e urbane locali solo se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello previsto per quel tipo di strada (50 km/h); su autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali solo se il limite di velocità imposto è pari o comunque non inferiore di oltre di 20 km/h rispetto a quello previsto per quel tipo di strada (ad esempio, se su una strada extraurbana il limite previsto dal Codice è normalmente di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori).

Assoutenti: il Mit vari il decreto sull’omologazione degli autovelox

Assoutenti spiega che le nuove misure sugli autovelox “rischiano di essere del tutto vanificate dall’assenza dell’atteso decreto Mit sull’omologazione degli apparecchi di rilevazione della velocità”. Il caso è sempre quello della mancata omologazione degli apparecchi.

«Anche in presenza di disposizioni che disciplinano meglio le regole sugli autovelox, le strade italiane rischiano di rimanere orfane degli strumenti di rilevazione se non sarà varata al più presto una seria regolamentazione circa l’omologazione di tali apparecchi – spiega il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Le decisioni della Cassazione che annullano le multe elevate da autovelox approvati ma non omologati si stanno moltiplicando, così come i ricorsi da parte degli automobilisti, con conseguenze non indifferenti sul fronte della sicurezza stradale e sulle casse degli enti locali». L’associazione sollecita il Ministero dei Trasporti a varare il provvedimento, atteso da 33 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi