Rispondo solo per correttezza verso chi legge....mai affermato che il beneficio di cui all'art. 3 comma 7 del dlgs 165/97 (moltiplicatore) si ottenga moltiplicando l'imponibile degli ultimi 360 giorni di servizio prima della cessazione x 6 volte...
Però siccome tu dopo i messaggi provati in cui, per quanto possibile avevo cercato di tranquillizzarti sul fatto che a mio avviso ti era stato correttamente applicato (NON potendo mai, nemmeno oggi esaminare quadro II del tuo modello SM 5007!!)...questo per chiarire! ma basandomi su calcoli del tuo estratto contributivo, insistevi ed allegavi pure il disegno in allegato, allora ho cercato di dare una spiegazione a quello che dicevi affermando, e ribadendo, che il moltiplicatore equivale a 5 volte l'imponibile degli ultimi 36 giorni di servizio + l'imponibile stesso...tutto qua....
Per il calcolo, programmi a parte, NON ci vuole una scienza, come giustamente hai detto..
In quanto all'informazione ai colleghi e NON, nel mio piccolo ho sempre cercato di darla e continuerò a farlo.
Pima pensione
Re: Pima pensione
Scusate, se c'è una certezza, è proprio il calcolo del moltiplicatore, che è semplicissimo: 5 volte la base imponibile pensionistica degli ultimi 360 giorni di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo legata all’età anagrafica.
La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione deve comprendere:
- La 13° mensilità;
- I sei scatti;
- Le competenze accessorie (straordinario, premi, incentivi, indennità di trascinamento, missioni all’estero ecc.) effettivamente percepite nell’anno per la parte eccedente il 18%.
Se non vi è eccedenza o non vi è trattamento accessorio la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.
La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione deve comprendere:
- La 13° mensilità;
- I sei scatti;
- Le competenze accessorie (straordinario, premi, incentivi, indennità di trascinamento, missioni all’estero ecc.) effettivamente percepite nell’anno per la parte eccedente il 18%.
Se non vi è eccedenza o non vi è trattamento accessorio la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.
Re: Pima pensione
@ NavySeals...personalmente mai avuto dubbi!
Ovvio che nella prima pensione, NON avendo i dati reali del quantum percepito negli ultimi mesi anche il moltiplicatore, di poco o di tanto, è inferiore...
Ovvio che nella prima pensione, NON avendo i dati reali del quantum percepito negli ultimi mesi anche il moltiplicatore, di poco o di tanto, è inferiore...
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