Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa
1) - diniego al trattamento economico in misura intera per il passaggio dall'Arma dei Carabinieri al personale civile del Ministero della difesa;
2) - con l’unico motivo di appello il Ministero censura la sentenza impugnata sostenendo che, contrariamente a quanto in essa statuito, l’appellato avrebbe dovuto mantenere il trattamento economico (50%) percepito durante il periodo di aspettativa ex art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002 e fino alla data di sottoscrizione del contratto (30 giugno 2011).
Il CdS precisa:
3) - Ne consegue che, una volta scaduto il termine dei 150 giorni, unitamente al tacito accoglimento dell'istanza di transito, deve essere riconosciuto anche il diritto del soggetto a percepire il trattamento economico in godimento prima della fase di aspettativa, senza alcuna decurtazione (cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, VI, 09.05.2017, n. 2465; Tar Puglia, Lecce, 09.07.2015, n. 2266).
vedi allegato
Transito ruolo civile
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Re: Transito ruolo civile
per notizia, negato transito ma ricorso Accolto.
- verbale della commissione medica di 2^ istanza .... del Comando sanità e veterinaria – Reparto sanità del 21 maggio 2018, con il quale è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato senza che venisse specificata alcuna valutazione in ordine al suo ulteriore possibile reimpiego nei ruoli civili ......
1) - il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 930, comma 1-bis, del codice dell’ordinamento militare (COM), introdotto dal d.lgs. n. 94/2017 con applicazione normativamente prevista “a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice”, secondo il quale la disposizione del comma 1, che disciplina il transito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, si applica “anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all’art. 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato”, con inquadramento secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente; ciò, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 1 del d.m. 18 aprile 2002 .....
Il CdS con il Parere precisa:
2) - Ebbene, il Collegio deve rilevare che il legislatore è opportunamente intervenuto, introducendo – con l’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 – il nuovo comma 1-bis.1 dell’art. 930 COM, a mente del quale “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente: a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato (…)”, fattispecie che evidentemente ben si attaglia a quella in esame.
- verbale della commissione medica di 2^ istanza .... del Comando sanità e veterinaria – Reparto sanità del 21 maggio 2018, con il quale è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato senza che venisse specificata alcuna valutazione in ordine al suo ulteriore possibile reimpiego nei ruoli civili ......
1) - il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 930, comma 1-bis, del codice dell’ordinamento militare (COM), introdotto dal d.lgs. n. 94/2017 con applicazione normativamente prevista “a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice”, secondo il quale la disposizione del comma 1, che disciplina il transito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, si applica “anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all’art. 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato”, con inquadramento secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente; ciò, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 1 del d.m. 18 aprile 2002 .....
Il CdS con il Parere precisa:
2) - Ebbene, il Collegio deve rilevare che il legislatore è opportunamente intervenuto, introducendo – con l’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 – il nuovo comma 1-bis.1 dell’art. 930 COM, a mente del quale “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente: a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato (…)”, fattispecie che evidentemente ben si attaglia a quella in esame.
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Re: Transito ruolo civile
Il CdS respinge l'Appello del Ministero della Difesa circa il trattamento economico goduto (retribuzione) dal momento della dichiarazione di "NON IDONEO" sino all'accoglimento della domanda e la sottoscrizione del contratto.
In sentenza il CdS precisa altresì:
- Esiste un recentissimo precedente di questa sezione ( sentenza 221/2021 ) che ha già affrontato la questione ed al quale ci si può richiamare perché il Collegio condivide pienamente la decisione assunta.
N.B.: il resto leggetelo direttamente nella sentenza allegata.
In sentenza il CdS precisa altresì:
- Esiste un recentissimo precedente di questa sezione ( sentenza 221/2021 ) che ha già affrontato la questione ed al quale ci si può richiamare perché il Collegio condivide pienamente la decisione assunta.
N.B.: il resto leggetelo direttamente nella sentenza allegata.
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Re: Transito ruolo civile
Il CdS con il presente PARERE n. 494/2025, ha accolto il ricorso del ricorrente.
>> L'interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento della determinazione stipendiale, del 2 febbraio 2023, della Direzione Generale per il Personale Militare, nella parte in cui viene elaborato il trattamento economico spettante fino alla data del 23 luglio 2020 (data del giudizio di permanente non idoneità del medesimo) e non fino alla data dell’11 aprile 2021 (giorno antecedente al transito), così non riconoscendogli gli ulteriori adeguamenti stipendiali previsti dalla concertazione di cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, in relazione al triennio 2019-2021.
>> La censura dedotta trova fondamento, ad avviso del ricorrente, nella circostanza che l’Amministrazione avrebbe fatto errata applicazione del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, in applicazione dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010),
disciplinante le modalità di transito del personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare nelle aree funzionali del Ministero della Difesa e che, non essendo stato emanato un nuovo decreto, deve ritenersi tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art 2186, comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare.
I FATTI:
- in data 23 luglio 2020 la CMO ha giudicato il sottoscritto non idoneo al servizio militare;
- in data 1 ottobre 2020 ha presentato domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa;
- in data 31 marzo 2021 il Ministero ha disposto il transito nei ruoli civili ...
- in data 12 aprile 2021 è stato sottoscritto il contratto di lavoro in qualità di dipendente civile del Ministero della Difesa;
>> Ciò posto, argomenta il ricorrente, il Ministero della Difesa avrebbe erroneamente calcolato il trattamento stipendiale spettante facendo riferimento alla data in cui la CMO ha disposto il giudizio di non idoneità (23 luglio 2020) e non alla data in cui è avvenuto il trasferimento nei ruoli civili (12 aprile 2021) ..... Cita, al riguardo, il parere di questa Sezione n. 1345 in data 8 luglio 2020, reso in un caso del tutto analogo.
>> Conclusivamente, chiede di rideterminare il trattamento economico spettante fino alla data dell’11 aprile 2021 e che quantifica in €. 986,48 lordi annui, tenendo altresì conto degli effetti che l’adeguamento riverbera anche "sulla tredicesima mensilità, su trattamento ordinario di quiescenza...sull'indennità di buona uscita, sull'assegno alimentare del dipendente sospeso...sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi...", ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 56/2022.
Il CdS con il Parere scrive:
1) - Il ricorso deve essere accolto rinvenendosi nella fattispecie all’esame le stesse questioni già delibate e risolte da questa stessa Sezione con il parere n. 1345/2020 dai cui contenuti, pertanto, il Collegio non ritiene di doversi discostare.
N.B.: Per una completa lettura, leggete il tutto direttamente dall'allegato.
>> L'interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento della determinazione stipendiale, del 2 febbraio 2023, della Direzione Generale per il Personale Militare, nella parte in cui viene elaborato il trattamento economico spettante fino alla data del 23 luglio 2020 (data del giudizio di permanente non idoneità del medesimo) e non fino alla data dell’11 aprile 2021 (giorno antecedente al transito), così non riconoscendogli gli ulteriori adeguamenti stipendiali previsti dalla concertazione di cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, in relazione al triennio 2019-2021.
>> La censura dedotta trova fondamento, ad avviso del ricorrente, nella circostanza che l’Amministrazione avrebbe fatto errata applicazione del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, in applicazione dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010),
disciplinante le modalità di transito del personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare nelle aree funzionali del Ministero della Difesa e che, non essendo stato emanato un nuovo decreto, deve ritenersi tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art 2186, comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare.
I FATTI:
- in data 23 luglio 2020 la CMO ha giudicato il sottoscritto non idoneo al servizio militare;
- in data 1 ottobre 2020 ha presentato domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa;
- in data 31 marzo 2021 il Ministero ha disposto il transito nei ruoli civili ...
- in data 12 aprile 2021 è stato sottoscritto il contratto di lavoro in qualità di dipendente civile del Ministero della Difesa;
>> Ciò posto, argomenta il ricorrente, il Ministero della Difesa avrebbe erroneamente calcolato il trattamento stipendiale spettante facendo riferimento alla data in cui la CMO ha disposto il giudizio di non idoneità (23 luglio 2020) e non alla data in cui è avvenuto il trasferimento nei ruoli civili (12 aprile 2021) ..... Cita, al riguardo, il parere di questa Sezione n. 1345 in data 8 luglio 2020, reso in un caso del tutto analogo.
>> Conclusivamente, chiede di rideterminare il trattamento economico spettante fino alla data dell’11 aprile 2021 e che quantifica in €. 986,48 lordi annui, tenendo altresì conto degli effetti che l’adeguamento riverbera anche "sulla tredicesima mensilità, su trattamento ordinario di quiescenza...sull'indennità di buona uscita, sull'assegno alimentare del dipendente sospeso...sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi...", ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 56/2022.
Il CdS con il Parere scrive:
1) - Il ricorso deve essere accolto rinvenendosi nella fattispecie all’esame le stesse questioni già delibate e risolte da questa stessa Sezione con il parere n. 1345/2020 dai cui contenuti, pertanto, il Collegio non ritiene di doversi discostare.
N.B.: Per una completa lettura, leggete il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: Transito ruolo civile
Mi sfugge come possa esser stato riformato il 23 luglio 2020 e aver presentato domanda di transito il 1° ottobre 2020, ovvero ben dopo i 30 gg previsti. Forse ha impugnato in II istanza al Celio, anche se non lo menzionano?
Re: Transito ruolo civile
Sicuramento avrà appellato il giudizio della CMO andando in 2^ istanza, oppure si tratta di un errore di riportare la data esatta, comunque ciò che conta e il risultato ottenuto e chissà quanti colleghi in genere si trovano con lo stesso errore e medesima situazione.
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