Il Tar Lazio con sentenza n. 390 resa pubblica il 10/01/2023, dichiara il ricorso Inammissibile.
1) - i ricorrenti, appartenenti alle Forze della Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri .... rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Lorenzo, Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele Ii;
2) - liquidazione di un indennizzo per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 30 luglio 2015, nonché del risarcimento del danno per il periodo successivo al 31 luglio 2015 e sino al momento dell'auspicato adeguamento retributivo, entrambe le voci conseguenti al noto mancato rinnovo contrattuale e conseguente mancato adeguamento della retribuzione dei dipendenti pubblici.
3) - Tuttavia, in relazione a tale fattispecie, i ricorrenti sono privi di una legittimazione attiva a censurare il merito di un'attività - la contrattazione o la concertazione - estranea al proprio ambito di azione.
4) - In conclusione, il ricorso è inammissibile, in parte qua, per carenza di legittimazione, non vantando i ricorrenti una posizione legittimante nel fenomeno della contrattazione collettiva. (cfr. T.A.R. Salerno sez. III, 15/06/2022, n. 1695).
Spending review. Adesso tocca ai Tar
Re: Spending review. Adesso tocca ai Tar
Il Tar Lazio in data 08/07/2024 pubblica 2 sentenze in cui rigetta i ricorsi dei colleghi CC.:
- sentenza n. 13676 che conclude:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle Amministrazioni costituite, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori di legge.
OMISSIS
- sentenza n. 13675 che conclude:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle Amministrazioni costituite, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge.
OMISSIS
- sentenza n. 13676 che conclude:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle Amministrazioni costituite, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori di legge.
OMISSIS
- sentenza n. 13675 che conclude:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle Amministrazioni costituite, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge.
OMISSIS
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Re: Spending review. Adesso tocca ai Tar
Il CdS con la sentenza n. 3962/2025 pubblicata in data 09/05/2025 rigetta il ricorso d'Appello di un corposo gruppo di militari in servizio permanente effettivo nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nella Guardia di Finanza.
>> Gli stessi si erano rivolti al T.a.r. per il Lazio per vedersi riconoscere il diritto a percepire le differenze retributive non corrisposte a seguito del mancato adeguamento degli stipendi dal 30 luglio 2015 al 31 dicembre 2017, qualificandole, in denegata ipotesi, quale risarcimento danni; in subordine, il diritto a percepire un indennizzo per il mancato adeguamento degli stipendi al costo della vita per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 29 luglio 2015. Ciò sull’assunto che le Amministrazioni di appartenenza non avevano attivato le necessarie procedure di concertazione per il rinnovo della contrattazione dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 178 del 24 giugno 2015, che ha dichiarato l’illegittimità del regime di sospensione della stessa imposto a partire dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
N.B.: Consiglio di leggere i motivi direttamente dall'allegato.
>> Gli stessi si erano rivolti al T.a.r. per il Lazio per vedersi riconoscere il diritto a percepire le differenze retributive non corrisposte a seguito del mancato adeguamento degli stipendi dal 30 luglio 2015 al 31 dicembre 2017, qualificandole, in denegata ipotesi, quale risarcimento danni; in subordine, il diritto a percepire un indennizzo per il mancato adeguamento degli stipendi al costo della vita per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 29 luglio 2015. Ciò sull’assunto che le Amministrazioni di appartenenza non avevano attivato le necessarie procedure di concertazione per il rinnovo della contrattazione dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 178 del 24 giugno 2015, che ha dichiarato l’illegittimità del regime di sospensione della stessa imposto a partire dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
N.B.: Consiglio di leggere i motivi direttamente dall'allegato.
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