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Decurtazione stipendio del 50%...

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Luca17.07.1974
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Iscritto il: mar ott 11, 2022 11:13 am

Decurtazione stipendio del 50%...

Messaggio da Luca17.07.1974 »

Buongiorno a tutti e grazie per le eventuali risposte..
Avendo fatto causa di servizio o evitato la decurtazione dello stipendio del 50%...
Ora volevo chiedere .. È vero l' amministrazione deve pronunciarsi entro 2 anni in merito alla causa di servizio e che se va oltre ,non può richiedermi i soldi dello stipendio qualora la causa di servizio fosse rifiutata,?
Grazie
mauri64
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Re: Decurtazione stipendio del 50%...

Messaggio da mauri64 »

Ciao!
Ho spostato l'argomento dalla sezione POLIZIA DI STATO a questa sezione.
Luca17.07.1974
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Iscritto il: mar ott 11, 2022 11:13 am

Re: Decurtazione stipendio del 50%...

Messaggio da Luca17.07.1974 »

Ok..grazie
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nonno Alberto
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Re: Decurtazione stipendio del 50%...

Messaggio da nonno Alberto »

Luca17.07.1974 ha scritto: mar mag 13, 2025 1:48 pm Buongiorno a tutti e grazie per le eventuali risposte..
Avendo fatto causa di servizio o evitato la decurtazione dello stipendio del 50%...
Ora volevo chiedere .. È vero l' amministrazione deve pronunciarsi entro 2 anni in merito alla causa di servizio e che se va oltre ,non può richiedermi i soldi dello stipendio qualora la causa di servizio fosse rifiutata,?
Grazie
Ciao !

Non hai indicato se sei in attesa per i parziali e poi decidi di non transitare, ma comunque :

Sebbene, questa dinamica riguarda il personale collocato in aspettativa per i parziali, sono emerse sentenze favorevoli anche per coloro in aspettativa per infermità, dai una letta a ciò che segue :


@aeronatica

Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti
Messaggio mer mar 12, 2025 10:35 pm

Buona sera a tutti.
Vorrei solo indicare che il CDS si è già espresso in tema di estensione del beneficio del divieto di recupero delle poste stipendiali erogate, anche a chi non viene riformato in modo parziale e quindi non ottiene il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità purchè la definizione del procedimento intervenga dopo il 24esimo mese.
Certo è utile attendere la definizione dell'appello della pronuncia di Catania ma salvo repentini capovolgimenti dell'orientamento giurisprudenziale il CDS si è già pronunciato estendendo l'applicabilità della norma di favore ai riformati parziali anche a coloro che non lo sono.
Vincolo e requisito necessario è comunque quello del superamento in entrambe le fattispecie del termine dei 24 mesi per la definizione del procedimento di riconoscimento della CSO al fine di impedire il recupero delle poste stipendiali corrisposte in attesa di definizione.
Anche il TAR Veneto si è pronunciato in tal senso con sentenza n. 2470 del 21.10.2024 che si è espressa testualmente come segue.

"(...) 12. Sulla legittimità del recupero stipendiale disposto con determina n. omissis.
Quanto al recupero delle poste stipendiali provvisoriamente riconosciute al
momento del collocamento della ricorrente in aspettativa per infermità, in attesa
della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, va
osservato quanto segue.
Come emerge dalla determinazione n. xxxx del omissis l’app. omissis è stata
collocata in aspettativa per infermità per la durata di 730 gg. decorrenti dal
14.06.2020, e l’Amministrazione ha provveduto a corrisponderle assegni interi per
tutto il periodo di aspettativa. In forza della determinazione poc’anzi citata il
Comandate ha provveduto a chiedere la restituzione delle seguenti somme:
-la metà delle somme corrisposte per giorni 183, dal 14 giugno al 13 dicembre
2021;
-tutte le somme corrisposte per giorni 182, dal 14 dicembre 2021 al 13 giugno
2022.
In tal senso la p.A. ha agito in applicazione dell’art. 26 della L. 5 maggio 1976, n.
187, che nel fissare il regime economico delle aspettative fruite per infermità non
dipendenti da causa di servizio individua tre distinte scansioni temporali:
i) a retribuzione (assegno) piena, per i primi dodici mesi;
ii) ridotta alla metà per il semestre successivo;
iii) senza alcun assegno, nell’ultimo semestre, fino al massimo dei 24 mesi di
fruibilità dell’istituto.
L’app. omissis ritiene che il provvedimento di recupero sia illegittimo avuto
riguardo al tenore dell’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009, che al comma 3° indicherebbe
quale ragione ostativa al recupero la pendenza delle procedure di transito fissando
una tempistica rigorosa al fine di procedere in tal senso. Nel caso in esame il
termine per il recupero sarebbe stato oltrepassato: difatti tra il collocamento in
aspettativa del 14.06.2020 e la definizione della causa di servizio in data
05.07.2023 risulterebbe decorso un periodo superiore al biennio indicato dalla
norma (art. 39, comma 3°).

L’Amministrazione si è recisamente opposta alla ricostruzione della ricorrente
negando l’applicabilità del comma 3° del citato art. 39, riguardante la situazione
dei militari in aspettativa dichiarati permanentemente non idonei nella forma
parziale, a beneficio del successivo comma 4°, che per i militati in aspettativa per
infermità in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato
(qual è in effetti la ricorrente) non prevedrebbe alcuna ipotesi di impedimento nella
ripetizione delle somme (attivazione dell’istanza di transito o decorso di
ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa).
Le ragioni della ricorrente possono essere accolte alla luce di quanto di seguito
specificato.
12.1. L’art. 39, commi 3° e 4°, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, applicabile ratione
temporis prevede che:
“3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo
parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che
ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più
favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o
dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo
in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di
servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5,
della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte
dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo
alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio
intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in
aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite
massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato
giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al
personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità,
competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono
ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese
continuativo di aspettativa”.
12.2. La ricorrente è stata collocata in aspettativa per infermità a seguito di
temporanea inidoneità al servizio in modo assoluto, rientrando dunque
astrattamente nella previsione di cui al comma 4° del citato art. 39, che come detto
non contempla alcuna ipotesi di impedimento nella ripetizione delle somme.
12.3. La giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2679/2022) ha messo in
evidenza che le previsioni del terzo comma del citato art. 39 esordiscono con la
locuzione “nel caso in cui”, la quale indica sintatticamente e logicamente un
espresso rinvio all’esordio del comma in argomento, ossia al “personale giudicato
permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale”.
Invece il 4°comma dello stesso art. 39 riguarda la fattispecie più generale di chi sia
“collocato in aspettativa per infermità”.
Da qui la conclusione per cui: “il diverso e più favorevole regime della ripetizione
di emolumenti previsti dal comma 3° per chi sia stato giudicato permanentemente
non idoneo al servizio in modo parziale (“Non si dà luogo alla ripetizione qualora
la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa”) appare aver
giustificazione nella già statuita, sia pur parziale, idoneità al servizio, tale da
comportare incertezza sulla sorte dell’interessato in seno all’Amministrazione
armata cui appartiene (v. le disposizioni sulla permanente non idoneità in modo
parziale contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – “Codice
dell'ordinamento militare”), e quindi tale da comportare per l’Amministrazione un
onere di provvedere tempestivamente”.
A questa esegesi se ne contrappone un’altra, seguita in un diverso precedente da
questo stesso Tribunale (cfr. la pronuncia n. 516/2022), che avuto riguardo al
contenuto dell’art. 39, commi 3° e 4°, del d.P.R. n. 51/2009, ha messo in evidenza
che:
“8. La disposizione sopra ricordata fa riferimento a due distinte situazioni: l’art.
39, co. 3, del d.P.R. n. 51 del 2009 si riferisce al solo «personale giudicato
permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale», cioè quel personale
che ha già avuto una diagnosi definitiva di invalidità permanente, seppure parziale,
e che potrebbe continuare, nelle more della valutazione della causa di servizio, ad
essere impiegato in mansioni di istituto, purché compatibili con le proprie
condizioni di salute, ma che si preferisce mantenere comunque inattivo; l’art. 39,
co. 4, del d.P.R. n. 51 del 2009, invece, ha riguardo a chi si trova in una più
generica «aspettativa per infermità», vale a dire in una situazione di inabilità
totale al servizio, astrattamente pure temporanea, che prescinde dall’avvenuto
accertamento di una causa di invalidità permanente, totale o parziale, e come tale
è riconducibile ad un periodo di malattia. Ove tale situazione si verifichi «in attesa
della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio» gli emolumenti vanno
corrisposti per intero. La medesima disposizione, diversamente dal comma
precedente, nulla dice con riferimento alla limitazione temporale delle attività di
recupero delle somme erogate qualora la pronuncia sul riconoscimento della
causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento in aspettativa.

9. Circoscrivendo, dunque, la portata dell’art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 51 del
2009 al solo ambito riveniente dalla sua formulazione letterale, verrebbe meno con
riferimento alla inabilità permanente assoluta la disciplina della ripetizione degli
assegni non dovuti nella misura erogata qualora, come nel caso di specie, la
pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Infatti l’odierno
appellato è stato collocato in aspettativa a partire dal 5 novembre 2015, mentre
l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stata rigettata
in data 26 aprile 2018.
10. Sul punto, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente
preso atto che l’interpretazione letterale delle due disposizioni condurrebbe
all’applicazione di un trattamento differenziato per situazioni omogenee nei loro
effetti, come le fattispecie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 39 d.P.R. n. 51 del 2009,
in evidente contrasto con l’art. 3 Cost., che impone che situazioni omogenee
ricevano il medesimo trattamento (cfr. Corte costit. sentenze n. 108 del 2011 e n.
223 del 2012).
Peraltro, il rinvio di cui all’art. 39, co. 4, d.P.R. n. 51 del 2009 a “le disposizioni
di maggior favore” ben può riferirsi al precedente comma 3 dello stesso articolo,
che, con espresso riferimento alle ipotesi di inabilità parziale, stabilisce che «Non
si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in
aspettativa».
11. Come la Sezione ha già avuto modo di precisare (Cons. Stato, sez. II, 15 marzo
2022, n. 2880), infatti, la scelta di imporre al dipendente un periodo di inattività
“forzata”, che in quanto tale non viene ritenuta computabile nell’arco di tempo
massimo fruibile allo scopo, è bilanciata dalla consapevolezza in capo allo stesso
di essere sottoposto alla possibilità di subire una decurtazione stipendiale postuma,
seppure entro un lasso di tempo rigorosamente predeterminato.
12. A tal proposito può richiamarsi altresì l’orientamento dalla giurisprudenza
della CEDU in tema di ripetizione di somme indebitamente erogate. Seppure con
riferimento al caso di erogazione di somme in forza di errore imputabile alla stessa
amministrazione erogante, la Corte EDU (v. sez. I , 11 febbraio 2021, n.
4893/2013, Casarin contro Italia) ha evidenziato proprio, tra le altre cose, come il
lasso di tempo intercorso prima della richiesta restitutoria non può non assumere
rilievo ai fini del c.d. proportionality test richiesto dall’art. 1 del Protocollo 1, che
ammette le ingerenze statuali nel godimento di beni privati solo se le stesse siano
previste dalla legge per uno scopo legittimo e siano «necessarie in una società
democratica». La Corte, cioè, dopo avere riconosciuto la legalità dell’ingerenza,
essendo la ripetizione, appunto, «prevista dalla legge», come nel caso di specie,
nonché la legittimità dello scopo, ne ha tuttavia censurato l’applicazione sotto il
profilo della non proporzionalità, ritenendo che la scelta fatta abbia turbato
l’equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell’interesse pubblico generale, da
un lato, e quelle della protezione del diritto dell’individuo al rispetto della sua
proprietà, dall’altro.
13. Pertanto, ammesso che anche alla fattispecie di inidoneità assoluta di cui al
comma 4 del d.P.R. 51 del 2009 possa essere applicata la disposizione sul recupero
delle somme erogate, espressamente dettata dal comma precedente solo per i casi
di inidoneità parziale, occorre verificare se sia stata rispettata la tempistica di
ventiquattro mesi imposta al riguardo dal legislatore, a tutela del legittimo
affidamento del lavoratore sulla possibilità di disporre delle somme percepite”
(così in C.d.S., n. 4845 del 30.5.2024).
12.4. Il Collegio aderisce a questa seconda opzione ermeneutica, apparendo essa
maggiormente rispettosa del dettato costituzionale (per un precedente in questo
senso vd. il già citato T.A.R. Veneto, n. 516/2022).
Conseguentemente, nel caso in esame è dirimente la circostanza per cui, a fronte
del collocamento in aspettativa dal 14.06.2020, la causa di servizio è stata poi
definita in senso negativo con parere della C.V.C.S. del 17.1.2023, consacrato nella
determinazione n. 3173 del 5.7.2023, atti dunque entrambi intervenuti oltre il
termine dei ventiquattro mesi previso dall’art. 39, comma 3°, del d.P.R. n. 51/2009.
Per queste ragioni il provvedimento di recupero stipendiale, assunto al prot. n.
xxx del omissis e riferito alle somme corrisposte per il periodo dal 16.6.2020
al 13.6.2022, va annullato secondo la richiesta dell’omissis.(...)".

Per quanto sopra mi pare coerente che il CDS possa esprimersi in continuità con il principio già espresso favorevole estensione del beneficio del non recupero delle somme stipendiali erogate anche nel caso di diniego di riconoscimento della CSO ove intervenuto oltre i 24 mesi.

Se interessato a valutare un futuro ricorso, contatta @aeronatica
Luca17.07.1974
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Re: Decurtazione stipendio del 50%...

Messaggio da Luca17.07.1974 »

Ciao grazie moltissimo...ho fatto già l' esame per il transito ai ruoli civili ..sono in attesa della convocazione per la firma del contratto...
Grazie ancora
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